Art. 27. 
                 Comitati regionali di coordinamento 
  1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale  e  della  sanita',  previa   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri, sono individuati  criteri  generali  relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di
interventi ed il necessario raccordo con  la  commissione  consultiva
permanente. 
  2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,  convocate  per  i
pareri di cui al comma 1,  partecipano  i  rappresentanti  dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.