Art. 28. Adeguamenti al progresso tecnico 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attivita' lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie; b) si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunita' europea per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale; c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.