Art. 28.
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente:
a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza in attivita' lavorative comportanti rischi
elevati e di nuove tecnologie;
b) si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunita' europea per
le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento
nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.