Art. 28. 
                  Adeguamenti al progresso tecnico 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con  i  Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la  commissione  consultiva
permanente: 
    a) e' riconosciuta la  conformita'  alle  vigenti  norme  per  la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di  mezzi  e
sistemi di  sicurezza  in  attivita'  lavorative  comportanti  rischi
elevati e di nuove tecnologie; 
    b) si da' attuazione alle direttive in  materia  di  sicurezza  e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunita' europea per
le parti in cui modificano modalita' esecutive e  caratteristiche  di
ordine tecnico di  altre  direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento
nazionale; 
    c)  si  provvede  all'adeguamento  della  normativa   di   natura
strettamente  tecnica  e  degli  allegati  al  presente  decreto   in
relazione al progresso tecnologico.