Art. 38. 
                             (Adozione) 
   1. I presupposti, la costituzione e la revoca  dell'adozione  sono
regolati dal diritto nazionale dell'adottante o  degli  adottanti  se
comune o,  in  mancanza,  dal  diritto  dello  Stato  nel  quale  gli
adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello  Stato  nel
quale la loro vita matrimoniale e'  prevalentemente  localizzata,  al
momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando
e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore,  idonea  ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo. 
   2. E' in ogni caso  salva  l'applicazione  della  legge  nazionale
dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei  consensi  che  essa
eventualmente richieda.