Art. 39.
             (Rapporto fra adottato e famiglia adottiva)
   1.   I   rapporti   personali  e  patrimoniali  fra  l'adottato  e
l'adottante  o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal
diritto  nazionale  dell'adottante  o degli adottanti se comune o, in
mancanza,  dal  diritto  dello  Stato  nel  quale  gli adottanti sono
entrambi  residenti  ovvero  da  quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.