Art. 40.
               (Giurisdizione in materia di adozione)
   1.  I  giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorche':
      a)  gli  adottanti  o  uno di essi o l'adottando sono cittadini
italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
      b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia.
   2.  In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato
e  l'adottante  o  gli  adottanti  ed  i  parenti di questi i giudici
italiani  hanno  giurisdizione,  oltre  che  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo  3,  ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base
al diritto italiano.