Art. 40. (Giurisdizione in materia di adozione) 1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorche': a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia. 2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base al diritto italiano.