Art. 44
Uso dei locali della biblioteca
1. Il direttore puo' concedere, ai sensi della normativa vigente,
l'uso dei locali della biblioteca a favore di enti, associazioni,
fondazioni o privati.
2. Il canone dovuto da enti, associazioni, fondazioni e privati
per l'uso dei locali della biblioteca determinato ai sensi della
normativa vigente, dovra' essere corrisposto dagli interessati prima
dell'inizio dell'uso.
3. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del
presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
4. L'elenco delle concessioni e' trasmesso annualmente all'Ufficio
centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria,
allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma,
lettera f).
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.