Art. 44
                   Uso dei locali della biblioteca
   1.  Il direttore puo' concedere, ai sensi della normativa vigente,
l'uso dei locali della biblioteca a  favore  di  enti,  associazioni,
fondazioni o privati.
   2.  Il  canone  dovuto da enti, associazioni, fondazioni e privati
per l'uso dei locali della  biblioteca  determinato  ai  sensi  della
normativa  vigente, dovra' essere corrisposto dagli interessati prima
dell'inizio dell'uso.
   3. Il pagamento del servizio  e'  disciplinato  dall'art.  61  del
presente  regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
   4. L'elenco delle concessioni e' trasmesso annualmente all'Ufficio
centrale per i beni librari, le istituzioni culturali  e  l'editoria,
allegato  alla  relazione  annuale di cui all'art. 21, secondo comma,
lettera f).
 
          Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
             - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
             - Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e'  stato  approvato
          il   regolamento   per  l'applicazione  dell'art.  4  della
          predetta legge n.  4/1993.
             -  Con  successivo  D.M.  8  aprile  1994  (in  Gazzetta
          Ufficiale  n.  104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
          tariffario per la determinazione di canoni,  corrisposti  e
          modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
          precario  dei  beni  in  consegna  al  Ministero per i beni
          culturali e ambientali.