Art. 38.
                     (Art. 23 D.L. n. 331/1993)
        Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

  1.  Sono  sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per
il  vino,  riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra.
  2. Si intendono per:
    a)  "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui
ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di
cui  al  codice  NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate
definite  nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti
all'art. 34, che abbiano:
      1)  un  titolo  alcolometrico  effettivo  superiore all'1,2 per
cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
      2)  un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento
ma  non  superiore  al  15  per  cento  in  volume,  purche' l'alcole
contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
    b)  "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonche' tutti i prodotti di cui ai
codici  NC  2204  10,  2204  21  10,  2204 29 10 e 2205, non previsti
all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
      1)  essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di
fungo"  tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
      2)  avere  un  titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2
per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
      3)  avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per
cento  ma  non  superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole
contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
  3.  Sono  esenti  da  accisa  le  bevande  fermentate, tranquille e
gassate,  fabbricate  da  un privato e consumate dal fabbricante, dai
suoi  familiari  o  dai  suoi  ospiti,  a  condizione che non formino
oggetto di alcuna attivita' di vendita.
  4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri
opifici  sono  in  carico  dal  depositario  autorizzato ed accertati
dall'ufficio tecnico di finanza.