Art. 34.
   I  controlli  fitosanitari  previsti  dal presente decreto debbono
essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i servizi
fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito  registro,
come  previsto  dal par. 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 536.
   Gli ispettori fitosanitari debbono essere  provvisti  di  apposito
documento  di  riconoscimento  comprovante l'appartenenza al Servizio
fitosanitario  nazionale  e  l'iscrizione  al  registro  di  cui   al
precedente comma.
   In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere
iscritti  nell'apposito  registro  i  pubblici dipendenti in possesso
della tessera di delegato  speciale  per  le  malattie  delle  piante
rilasciata   dal  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.