Art. 35. Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato. Essi hanno le facolta' previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, come indicato dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.