Art. 35.
   Gli  ispettori  fitosanitari  hanno  accesso  ai  luoghi  in cui i
vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci  oggetto  del  presente
decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di
commercializzazione.  Essi  sono  autorizzati  ad effettuare tutte le
indagini  necessarie  per  i  controlli  suddetti,  compresi   quelli
concernenti  i  registri, i passaporti delle piante ed ogni documento
correlato. Essi hanno le facolta' previste dagli articoli 3 e 9 della
legge  18  giugno  1931,  n.  987,  come  indicato  dal  paragrafo  3
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.