Art. 25 (Vigilanza e controlli) (1) - La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e' esercitata in via ordinaria e sistematica dal Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico di servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio; per gli aspetti di tipo amministrativo contabile il Provveditore agli studi puo' avvalersi anche di dirigenti e/o funzionari in servizio presso il proprio ufficio. (2) - Attesa la necessita' di precostituire tutte le idonee condizioni volte ad assicurare il regolare e piu' utile svolgimento dei corsi statali e non statali nelle provincia sara' costituita apposita commissione presieduta dallo stesso Provveditore o da un suo delegato e composta da due ispettori tecnici ed un funzionario del Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e continua di assistenza e coordinamento dell'attivita' di vigilanza sul funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di avvio con le relative prove di ingresso. (3) - Lo stesso Provveditore, in relazione ad accertate situazioni di irregolarita', potra' assumere in ogni momento direttamente tutti i provvedimenti ritenuti piu' utili ed opportuni per ripristinare e garantire situazioni di piena legittimita' e di efficacia dei corsi. I provvedimenti eventualmente adottati dovranno essere comunicati contestualmente al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - cui il Provveditore inviera', altresi', al termine di tutte le prove attitudinali una relazione contenente analisi, valutazione e proposte in ordine alle modalita' di svolgimento delle prove stesse nella provincia. Qualunque atto, domanda o istanza, nonche' gli eventuali quesiti in ordine ai corsi di cui alla presente ordinanza, devono essere inviati al Provveditore agli studi competente, che provvede al diretto riscontro, ovvero, in caso di manifesta impossibilita' a dare risposta esaustiva o di incompetenza, ad inoltrarli, con le proprie osservazioni, al Ministero P.I. - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -, per l'eventuale ulteriore seguito e riscontro. (4) - Il Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - esercita la vigilanza amministrativa e tecnico-didattica a livello nazionale sull'andamento dei corsi, e predispone annualmente, compatibilmente con la disponibilita' dei fondi necessari, un piano ispettivo, al fine di verificare oltre alla regolarita' dei corsi anche l'efficacia formativa degli stessi. (5) - Il Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - in caso di accertate irregolarita', disfunzioni e/o carenze sul piano formativo invita, in coerenza con le risultanze ispettive, il Provveditore agli studi a sospendere e/o revocare il concesso riconoscimento. (6) - L'eventuale revoca provveditoriale del riconoscimento del corso ha carattere di definitivita' e, pertanto, impugnabile tramite ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La revoca comporta, altresi', l'insorgenza di profili di responsabilita' del Direttore del corso nei confronti dei corsisti in buona fede.