Art. 25
                       (Vigilanza e controlli)
(1)   - La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e' esercitata
in via ordinaria e sistematica dal Provveditore agli Studi competente
per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di
personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico di servizio,  o  in
quiescenza  da  non  oltre  un  triennio;  per  gli  aspetti  di tipo
amministrativo contabile il Provveditore agli  studi  puo'  avvalersi
anche  di  dirigenti  e/o  funzionari  in  servizio presso il proprio
ufficio.
(2)   -  Attesa  la  necessita'  di  precostituire  tutte  le  idonee
condizioni  volte  ad assicurare il regolare e piu' utile svolgimento
dei corsi statali e non  statali  nelle  provincia  sara'  costituita
apposita commissione presieduta dallo stesso Provveditore o da un suo
delegato  e  composta  da due ispettori tecnici ed un funzionario del
Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e  continua  di
assistenza   e   coordinamento   dell'attivita'   di   vigilanza  sul
funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di  avvio  con
le relative prove di ingresso.
(3)    - Lo stesso Provveditore, in relazione ad accertate situazioni
di irregolarita', potra' assumere in ogni momento direttamente  tutti
i  provvedimenti  ritenuti piu' utili ed opportuni per ripristinare e
garantire situazioni di piena legittimita' e di efficacia dei corsi.
       I  provvedimenti  eventualmente   adottati   dovranno   essere
comunicati  contestualmente  al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e
Programmazione, Ufficio I - cui il Provveditore  inviera',  altresi',
al  termine  di  tutte le prove attitudinali una relazione contenente
analisi,  valutazione  e  proposte  in  ordine  alle   modalita'   di
svolgimento delle prove stesse nella provincia.
       Qualunque  atto,  domanda  o  istanza,  nonche'  gli eventuali
quesiti in ordine ai corsi di cui  alla  presente  ordinanza,  devono
essere inviati al Provveditore agli studi competente, che provvede al
diretto riscontro, ovvero, in caso di manifesta impossibilita' a dare
risposta  esaustiva  o di incompetenza, ad inoltrarli, con le proprie
osservazioni,  al  Ministero  P.I.  -  Ufficio  Studi,   Bilancio   e
Programmazione,  Ufficio  I  -,  per  l'eventuale ulteriore seguito e
riscontro.
(4)   - Il Ministero -  Ufficio  Studi,  Bilancio  e  Programmazione,
Ufficio  I - esercita la vigilanza amministrativa e tecnico-didattica
a  livello  nazionale  sull'andamento   dei   corsi,   e   predispone
annualmente,   compatibilmente   con   la  disponibilita'  dei  fondi
necessari, un piano ispettivo,  al  fine  di  verificare  oltre  alla
regolarita' dei corsi anche l'efficacia formativa degli stessi.
(5)    -  Il  Ministero  -  Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione,
Ufficio I - in  caso  di  accertate  irregolarita',  disfunzioni  e/o
carenze  sul  piano  formativo  invita, in coerenza con le risultanze
ispettive, il Provveditore agli studi a sospendere  e/o  revocare  il
concesso riconoscimento.
(6)    -  L'eventuale  revoca  provveditoriale del riconoscimento del
corso ha carattere di definitivita' e, pertanto, impugnabile  tramite
ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R., ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
       La revoca  comporta,  altresi',  l'insorgenza  di  profili  di
responsabilita' del Direttore del corso nei confronti dei corsisti in
buona fede.