Art. 15. Accesso agli spazi di propaganda 1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.