Art. 15.
                  Accesso agli spazi di propaganda
  1. La concessione di uno spazio per propaganda  elettorale  ad  una
lista,  ad  un candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al  consiglio
provinciale determina, in applicazione delle disposizioni della legge
10  dicembre  1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a
tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati  alla  carica  di
sindaco  o  di  presidente  della  provincia ovvero a tutti gli altri
candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che  siano
impegnati   nella  competizione  elettorale  nel  medesimo  collegio,
l'accesso ad analogo spazio di  propaganda  elettorale  ad  identiche
condizioni.