Art. 16.
                        Collegamenti di liste
  1. Nel caso di piu' liste collegate ad  un  candidato,  ogni  lista
deve  essere  considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni
del presente atto.
  2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le "liste"
nelle elezioni comunali devono  intendersi  riferite  ai  "gruppi  di
candidati" nelle elezioni provinciali.