Art. 19.
                              Sondaggi
  1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993  n.  515,  nei
quindici  giorni  precedenti  la  data  della  votazione  e sino alla
chiusura delle operazioni di  voto  e'  vietato  rendere  pubblici  o
comunque  diffondere  i  risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli  elettori
anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto
anzidetto.   La  violazione  del  divieto,  se  commessa  durante  lo
svolgimento delle votazioni, e' sanzionata anche penalmente  a  norma
dell'art.  15,  comma  4,  della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
sostituito dall'art. 1 del decreto-legge  4  febbraio  1994,  n.  88,
convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.
  2.  Fermo  il  divieto di cui al comma 1, sino al giorno 1 novembre
1996 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei  risultati  dei
sondaggi  deve  essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della
cui  veridicita'  e'  responsabile  il  soggetto  che   realizza   il
sondaggio:
    a)  soggetto  che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
    b) committente e acquirenti;
    c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
    d) metodo di raccolta delle informazioni e  di  elaborazione  dei
dati;
    e) domande rivolte;
    f)  percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto  a ciascuna
domanda;
    g) criteri seguiti per la formazione del campione;
    h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche  per  le
pubblicazioni  o  diffusioni  di  risultati  che  indichino  la  sola
posizione reciproca dei competitori.
  4. Fino alla chiusura  delle  operazioni  di  voto  e'  vietata  la
pubblicazione  e  la  trasmissione dei risultati di inviti rivolti al
pubblico o a soggetti  selezionati,  anche  nel  corso  di  inchieste
giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.