Art. 19. Sondaggi 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, e' sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127. 2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 1 novembre 1996 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente e acquirenti; c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) domande rivolte; f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; g) criteri seguiti per la formazione del campione; h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio. 3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori. 4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto e' vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti rivolti al pubblico o a soggetti selezionati, anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.