Art. 20.
                    Repressione delle violazioni
  1. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  stabilite  dall'art.  15
della  legge  10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge
medesima  ovvero  delle  disposizioni   dettate   dalla   commissione
parlamentare   per   l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  per  la
concessionaria  del  servizio  pubblico  ovvero  delle   disposizioni
dettate  con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali
sono state commesse le  violazioni  qualora  ne  venga  accertata  la
corresponsabilita'.
  2.  Con  salvezza  delle  sanzioni  pecuniarie,  il  Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, in  caso  di  violazioni  da  parte  di
emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle
condizioni dovute, indicando il termine e le modalita' della relativa
attuazione. Ove nel termine assegnato, che non puo' comunque eccedere
i  tre  giorni,  non  vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un
provvedimento impeditivo dell'attivita'  di  radiodiffusione  e,  nei
casi  piu'  gravi,  segnala  la  situazione al Ministro delle poste e
delle  telecomunicazioni  per   la   revoca   della   concessione   o
dell'autorizzazione.  In caso di violazione reiterata il Garante puo'
adottare i provvedimenti impeditivi dell'attivita' di radiodiffusione
senza necessita' di ulteriore diffida.