Art. 20. Repressione delle violazioni 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilita'. 2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalita' della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non puo' comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attivita' di radiodiffusione e, nei casi piu' gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante puo' adottare i provvedimenti impeditivi dell'attivita' di radiodiffusione senza necessita' di ulteriore diffida.