Art. 22.
                             Rettifiche
  1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza  ed
alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani
e  periodici  e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere
immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste  dall'art.  8
della  legge  2  febbraio  1948,  n.  47 e dall'art. 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223.