Art. 22. Rettifiche 1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.