Art. 49
             Organizzazione e funzionamento del mercato

  1. La societa' di gestione:
   a)  predispone  le  strutture,  fornisce  i  servizi del mercato e
determina i corrispettivi ad essa dovuti;
   b)  adotta  tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
mercato e verifica il rispetto del regolamento;
   c)  dispone  l'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
   d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato,
segnalando le iniziative assunte.
  2.  La  societa'  di gestione, conformemente alle disposizioni ema-
nate dalla CONSOB:
   a)  istituisce  e gestisce il registro delle operazioni effettuate
sul  mercato  ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n.
157;
   b)  provvede  alla  gestione  e  alla diffusione al pubblico delle
informazioni  e  dei documenti previsti dal regolamento di attuazione
degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157.
  3.  La societa' di gestione, sulla base di apposita convenzione con
la  CONSOB, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, n. 6,
dall'articolo  3,  n. 2 e dall'articolo 4, primo comma, n. 2 e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1975, n. 138,
nonche'  agli  altri  compiti  ad  essa  eventualmente affidati dalla
CONSOB.
 
          Nota all'articolo 49:
            - Il testo degli articoli 6 e 7 della legge 157/91 (Norme
          relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni
          in valori mobiliari e alla  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa) e' il seguente:
            6.  1.  La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da
          emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, le modalita' di registrazione,
          mediante  procedure  elettroniche  presso i singoli mercati
          regolamentati per valore mobiliare e per intermediario,  di
          tutte  le  operazioni compiute, su valori mobiliari nonche'
          le   modalita'   di   registrazione,   mediante   procedure
          elettroniche,   da   parte  di  ogni  soggetto  che  svolga
          attivita' di intermediazione delle operazioni  compiute  su
          valori  mobiliari,  divise per valori e per cliente. Con lo
          stesso regolamento la CONSOB  stabilisce  le  modalita',  i
          termini  e  le  condizioni  dell'informativa al pubblico su
          tutte le notizie, i  fatti,  le  statistiche  e  gli  studi
          concernenti  le  societa'  quotate  e le loro controllanti,
          controllate o comunque collegate  ai  sensi  del  titolo  I
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorche' non quotate,
          che  abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e
          per il corretto funzionamento del mercato.
            2.  Con  il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le
          modalita' e i termini  con  cui  i  soggetti  che  svolgono
          attivita'   di   intermediazione  debbonono  comunicare  le
          operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa
          o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.
            3. Il regolamento stabilisce altresi' che:
             a)  ove  gli  amministratori  oppongano,   con   reclamo
          motivato,  che  dalla  divulgazione delle notizie di cui ai
          commi 1 e 2 possa derivare grave danno  alla  societa',  ne
          danno  immediata  comunicazione alla CONSOB la quale, entro
          quarantotto ore, valutate le argomentazioni  addotte,  puo'
          escludere   anche   parzialmente   o   temporaneamente   la
          divulgazione dell'informazione stessa, sempre che  cio  non
          possa  indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze
          essenziali;
             b) la societa' o l'ente non puo' procedere nel frattempo
          ad informare il pubblico in merito a successive notizie  di
          cui  ai  commi  1  e  2,  che  deve in ogni caso comunicare
          immediatamente alla CONSOB.
            7.  1.  I  soggetti  che  violano  le  disposizioni   del
          regolamento  di  cui  all'articolo  6  sono  soggetti  alle
          seguenti  sanzioni,  tenuto  conto  della   gravita   della
          violazione e dell'eventule recidiva:
              a) richiamo da parte della CONSOB;
              b)  sanzione  pecuniaria  da  lire dieci milioni a lire
          duecentocinquanta  milioni  comminata   con   decreto   dcl
          Ministro del tesoro su proposta della CONSOB.
            2.  Delle  sanzioni  viene  data pubblicita', a spese del
          soggetto nei cui confronti sono  state  applicate,  con  le
          modalita' stabilite dalla CONSOB.
            - Il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della
          legge 157/91, adottato con deliberazione CONSOB 14 novembre
          1991,  n.  5553,  in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
          289 del 10 dicembre 1991.  Il predetto regolamento e' stato
          integrato con deliberazione CONSOB 7 gennaio 1993, n. 6761,
          in Gazzetta Ufficiale,  serie  generale,  n.    33  del  10
          febbraio 1993.
            -  Il  testo  completo degli articoli 2, 3 e 4 del d.p.r.
          138/75 (Attuazione della  delega  di  cui  all'articolo  2,
          lettere  c)  e  d)  della  legge  7  giugno  1974,  n. 216,
          concernente   disposizioni   dirette   a   coordinare    le
          attribuzioni  della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa,  le  norme  concernenti  l'organizzazione  e  il
          funzionamento  delle borse valori e l'ammissione dei titoli
          a quotazione, nonche' le forme di  controllo  ed  ispezione
          previste    dalla    legislazione   vigente   nel   settore
          dell'attivita' creditizia e delle  partecipazioni  statali)
          e' il seguente:
            2.  Competenze  della camera di commercio. - La camera di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede in
          materia di:
             1)  adempimenti  di  cui  all'art. 2 del regio decreto 4
          agosto 1913, n. 1068, d'intesa con la deputazione di borsa;
             2)  conservazione  dei  libri  degli   agenti   defunti,
          interdetti o cancellati dal ruolo;
             3)    conservazione    delle    procure   speciali   dei
          rappresentanti degli agenti di cambio;
             4) rilascio delle tessere personali di ingresso in borsa
          qualora la Commissione nazionale per le societa e la  borsa
          ne prescriva l'uso;
             5)  richiesta  al  competente  ufficio  giudiziario  dei
          certificati di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 20
          marzo 1913, n. 272;
             6)  conservazione  dei  listini  originali  dei   prezzi
          formati   e   pubblicati   secondo  le  prescrizioni  della
          Commissione e rilascio dei relativi estratti e  certificati
          autentici.
            3.   Competenze   della   deputazione   di  borsa.  -  La
          deputazione di borsa provvede in materia di:
             1) amichevole componimento, su concorde richiesta  delle
          parti,  delle controversie insorte in conseguenza di affari
          conclusi in borsa, salvo che, sempre su concorde  richiesta
          delle  parti,  l'amichevole  componimento venga deferito al
          comitato direttivo degli agenti di cambio a norma dell'art.
          32 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
             2) denuncia al tribunale competente per territorio delle
          insolvenze a norma dell'art. 6 della legge 20  marzo  1913,
          n.  272,  e comunicazione alla Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa di tutte le insolvenze, comprese quelle
          per le quali sia intervenuto amichevole componimento;
             3) tenuta dell'albo degli esclusi  dalla  borsa  di  cui
          all'art.    21  del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1608, e
          comunicazione dell'albo stesso a tutte le borse;
             4) autorizzazione al comitato direttivo degli agenti  di
          cambio  per  la  liquidazione  immediata  delle  insolvenze
          notorie o formalmente accertate  prima  della  liquidazione
          mensile.
            4.  Competenze  del  comitato  direttivo  degli agenti di
          cambio. - Il comitato  direttivo  degli  agenti  di  cambio
          provvede in materia di:
             1)  amministrazione  dei  fondi individuali e, del fondo
          comune degli agenti di cambio di cui agli articoli  6  e  7
          del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
             2)  liquidazione  immediata  delle  insolvenze notorie o
          formalmente accertate prima della liquidazione mensile;
             3)  atti  e  adempimenti  relativi  al  procedimento  di
          liquidazione  coattiva  dei  contratti  di  borsa  a  norma
          dell'art. 12 del regio decreto-legge  30  giugno  1932,  n.
          815;
             4)   comunicazione   giornaliera  delle  quotazioni  dei
          consolidati e dei cambi al  Ministero  del  tesoro  e  alla
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
             5)  deposito  presso  la camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura dei libri degli agenti di  cambio
          cessati.
            Resta  inoltre  ferma  la  competenza  del presidente del
          comitato   direttivo   in   materia   di   denuncia   delle
          inadempienze al presidente del tribunale ai sensi dell'art.
          11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.