Art. 49 Organizzazione e funzionamento del mercato 1. La societa' di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni; d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte. 2. La societa' di gestione, conformemente alle disposizioni ema- nate dalla CONSOB: a) istituisce e gestisce il registro delle operazioni effettuate sul mercato ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; b) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157. 3. La societa' di gestione, sulla base di apposita convenzione con la CONSOB, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, n. 6, dall'articolo 3, n. 2 e dall'articolo 4, primo comma, n. 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, nonche' agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
Nota all'articolo 49: - Il testo degli articoli 6 e 7 della legge 157/91 (Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa) e' il seguente: 6. 1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute, su valori mobiliari nonche' le modalita' di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attivita' di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente. Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalita', i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le societa' quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorche' non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato. 2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalita' e i termini con cui i soggetti che svolgono attivita' di intermediazione debbonono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto. 3. Il regolamento stabilisce altresi' che: a) ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare grave danno alla societa', ne danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che cio non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali; b) la societa' o l'ente non puo' procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successive notizie di cui ai commi 1 e 2, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB. 7. 1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 6 sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravita della violazione e dell'eventule recidiva: a) richiamo da parte della CONSOB; b) sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni comminata con decreto dcl Ministro del tesoro su proposta della CONSOB. 2. Delle sanzioni viene data pubblicita', a spese del soggetto nei cui confronti sono state applicate, con le modalita' stabilite dalla CONSOB. - Il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 157/91, adottato con deliberazione CONSOB 14 novembre 1991, n. 5553, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 289 del 10 dicembre 1991. Il predetto regolamento e' stato integrato con deliberazione CONSOB 7 gennaio 1993, n. 6761, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1993. - Il testo completo degli articoli 2, 3 e 4 del d.p.r. 138/75 (Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettere c) e d) della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare le attribuzioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonche' le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attivita' creditizia e delle partecipazioni statali) e' il seguente: 2. Competenze della camera di commercio. - La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede in materia di: 1) adempimenti di cui all'art. 2 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, d'intesa con la deputazione di borsa; 2) conservazione dei libri degli agenti defunti, interdetti o cancellati dal ruolo; 3) conservazione delle procure speciali dei rappresentanti degli agenti di cambio; 4) rilascio delle tessere personali di ingresso in borsa qualora la Commissione nazionale per le societa e la borsa ne prescriva l'uso; 5) richiesta al competente ufficio giudiziario dei certificati di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 20 marzo 1913, n. 272; 6) conservazione dei listini originali dei prezzi formati e pubblicati secondo le prescrizioni della Commissione e rilascio dei relativi estratti e certificati autentici. 3. Competenze della deputazione di borsa. - La deputazione di borsa provvede in materia di: 1) amichevole componimento, su concorde richiesta delle parti, delle controversie insorte in conseguenza di affari conclusi in borsa, salvo che, sempre su concorde richiesta delle parti, l'amichevole componimento venga deferito al comitato direttivo degli agenti di cambio a norma dell'art. 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272; 2) denuncia al tribunale competente per territorio delle insolvenze a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa di tutte le insolvenze, comprese quelle per le quali sia intervenuto amichevole componimento; 3) tenuta dell'albo degli esclusi dalla borsa di cui all'art. 21 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1608, e comunicazione dell'albo stesso a tutte le borse; 4) autorizzazione al comitato direttivo degli agenti di cambio per la liquidazione immediata delle insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile. 4. Competenze del comitato direttivo degli agenti di cambio. - Il comitato direttivo degli agenti di cambio provvede in materia di: 1) amministrazione dei fondi individuali e, del fondo comune degli agenti di cambio di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815; 2) liquidazione immediata delle insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile; 3) atti e adempimenti relativi al procedimento di liquidazione coattiva dei contratti di borsa a norma dell'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815; 4) comunicazione giornaliera delle quotazioni dei consolidati e dei cambi al Ministero del tesoro e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 5) deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei libri degli agenti di cambio cessati. Resta inoltre ferma la competenza del presidente del comitato direttivo in materia di denuncia delle inadempienze al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.