Art. 18
                (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1.  Le  Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale o trasformare, su richiesta del dipendente,  i  rapporti  di
lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporti  a tempo parziale, o viceversa,
secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Ciascuna Amministrazione puo' assumere personale a tempo  parziale
nei  limiti  massimi  del  25%  della  dotazione organica complessiva
rilevata al 31 dicembre di ogni  anno,  con  esclusione  dei  profili
professionali  indicati  nel comma 4, e comunque entro i limiti delle
risorse destinate al trattamento economico relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si  applica  la
normativa vigente in materia  per il personale a tempo pieno.
4.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  anche  se  a  tempo
determinato  non  puo'  essere  costituito  relativamente  a  profili
professionali  che  comportino  l'esercizio di funzioni ispettive, di
direzione e di coordinamento di struttura comunque denominata, oppure
l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non  opera
nei  confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei profili
in questione, svolga funzioni di studio. L'individuazione dei profili
di cui al presente comma e' effettuata dalle singole  Amministrazioni
che ne informano le organizzazioni sindacali.
5.  Il  dipendente  a  tempo  parziale copre una frazione di posto in
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa  che
non  puo'  essere  inferiore  al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso la somma delle frazioni di  posto  a  tempo  parziale  non  puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del  comma  2.    Tale
disposizione  si  applica  ai  rapporti  di  lavoro  a tempo parziale
costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
6.  Il  tempo  parziale  puo'  essere  realizzato,   anche   per   il
potenziamento   dell'attivita'   delle  Amministrazioni    nelle  ore
pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
-   con  articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della
settimana, del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno  (tempo
parziale  verticale),  in  misura tale da rispettare   la media della
durata  del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo   parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7.  Nell'applicazione  degli istituti normativi previsti dal presente
contratto collettivo,  non  specificamente  trattati  nel  corso  del
presente  articolo, si applicano in quanto compatibili, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarita'  del  suo
svolgimento,  le  disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
8. Al  personale  interessato  e'  consentito,  previa  comunicazione
all'Amministrazione,  l'esercizio  di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle  esigenze  di  servizio  e  non  siano
incompatibili  con  le  attivita' istituzionali delle Amministrazioni
medesime.
9.  Il  trattamento  economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale, e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale  hanno  diritto  ad  un
numero  di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno
ai  sensi  dell'art.  21,  il  relativo  trattamento   economico   e'
commisurato  alla durata della prestazione lavorativa. I lavoratori a
tempo parziale  verticale hanno diritto ad un  numero  di  giorni  di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso
da  tempo  pieno  a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa  nell'ambito  delle  tipologie  di  cui  al  comma  6.  Si
applicano  le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M.  del 17
marzo  1989  n.  117.  In  sede  di prima applicazione, la domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa, deve essere presentata dai dipendenti interessati  entro
30  giorni.  dalla stipulazione del presente contratto, e gli effetti
della trasformazione decorrono, salvo diverso accordo tra  le  parti,
dal primo giorno del mese successivo.
12.  Le  Amministrazioni  possono autonomamente determinare, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per  la  presentazione
delle  richieste  di  trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo
pieno  a  tempo   parziale   e   viceversa,   la   decorrenza   della
trasformazione  del rapporto, i criteri di priorita' e la percentuale
delle assunzioni a tempo parziale, fatto salvo il limite  massimo  di
cui   al   comma  2.  Le  relative  determinazioni  sono  oggetto  di
informazione alle organizzazioni sindacali; i  criteri  di  priorita'
sono oggetto di contrattazione decentrata.
13.  Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e  viceversa  puo'
altresi'   aver  luogo  in  ogni  momento  su  apposita  domanda  del
dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del  tempo  parziale,
anche  la  durata  e  la  tipologia  della prestazione lavorativa cui
aspira. L'amministrazione e' tenuta a comunicare,  con  atto  scritto
motivato,  le  proprie  determinazioni  entro 30 giorni dalla data di
ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto  termine,  si
intende accolta.
14.  Per  i rapporti a tempo parziale non sono consentite prestazioni
di lavoro straordinario. Nel solo caso in  cui  si  tratti  di  tempo
parziale  verticale  sono  ammesse,  ove  eccezionalmente necessarie,
prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza  all'orario  normale
di lavoro.
15.  Il  trattamento  previdenziale  di fine rapporto e' disciplinato
dalle disposizioni  dell'art.  8  della  legge  554/88  e  successive
modificazioni e integrazioni.