Art. 19 (Assunzioni a tempo determinato) 1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento a qualifiche non superiori alla sesta, per le seguenti esigenze: a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto e' mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204 e 9 dicembre 1977 n. 903; c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi oppure per attivita' connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989 n. 88 e al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per i braccianti agricoli e' consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51; 2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso. 3. Nei casi di cui alle lettera a) e b), nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a e b, con il rientro in servizio del titolare. 5. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno, ovvero, per le figure per le quali e' consentito, anche a tempo parziale. 6. Le Amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse, di personale tecnico fornito di laurea, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali delle Amministrazioni. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. 7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potra' in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi per la stessa persona. 8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potra' superare il 50% dei finanziamenti. 9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza. 10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli artt. 26 e 27 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 26; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 23, comma 3; d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 23 e 25.