Art. 19
                  (Assunzioni a tempo determinato)
1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato,
in  applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230
e  successive  modificazioni,  con  riferimento  a  qualifiche    non
superiori alla sesta, per le seguenti esigenze:
a)  per  la  sostituzione  di  personale  assente,  quando  l'assenza
prevista superi i 60 giorni consecutivi;  il  lavoratore  assunto  e'
mantenuto  in  servizio per tutta la durata e nei limiti del restante
periodo di conservazione del posto del dipendente assente;
b)  per  la  sostituzione  di  personale  assente  per  gravidanza  e
puerperio, nelle ipotesi di  astensione  obbligatoria  e  facoltativa
previste  dalle  leggi  30 dicembre 1971 n. 1204 e 9 dicembre 1977 n.
903;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita'  o  per
esigenze  straordinarie  nel  limite  massimo  di sei mesi oppure per
attivita' connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui
alla legge 9 marzo 1989 n. 88 e al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n.    127,
quando  alle  stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio. Per i braccianti  agricoli  e'  consentita  l'assunzione  a
tempo  parziale  per un numero di giornate effettive nell'anno fino a
179 e non inferiore a 51;
2. L'assunzione del personale ha luogo previa  selezione  volta  alla
formazione  preventiva  di  apposite  graduatorie  in  tempi utili al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
3. Nei casi di cui alle lettera a) e b), nel contratto individuale e'
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4.  Il  rapporto  di  lavoro  di  cui   al   comma   1   si   risolve
automaticamente,  senza  diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del
termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi
di cui al comma 1, lettere a e b,   con il rientro  in  servizio  del
titolare.
5.  L'assunzione  a  tempo  determinato  puo' avvenire a tempo pieno,
ovvero, per le figure per le  quali  e'  consentito,  anche  a  tempo
parziale.
6.  Le  Amministrazioni,  oltre  alle  assunzioni  di cui al comma 1,
possono effettuare, a seguito di  apposite  selezioni,  assunzioni  a
tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una
durata  non  superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi
di ricerca e per l'attivazione di infrastrutture tecniche  complesse,
di  personale  tecnico  fornito  di laurea, con trattamento economico
fondamentale  e  accessorio  rapportato  ai  corrispondenti   profili
professionali delle Amministrazioni. La realizzazione del programma o
la  scadenza  del  contratto,  o comunque, il compimento del termine,
comportano,   a tutti gli effetti  la  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro.
7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potra' in
nessun caso essere rinnovato  o prorogato per un periodo superiore ai
cinque anni complessivi per la stessa persona.
8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovra' essere a carico
dei   finanziamenti  dei  programmi,  escludendosi  il  ricorso  alla
dotazione ordinaria e non potra' superare il 50% dei finanziamenti.
9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile
1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del  contratto  a  termine  sono
nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
10.  In  nessun  caso  il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
11.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si   applica   il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il  personale  assunto  a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a)  le  ferie  maturano  in  proporzione  alla  durata  del  servizio
prestato;
b) in caso di assenza per  malattia,  si  applicano  le  disposizioni
degli artt. 26 e 27 in quanto compatibili.
I  periodi  di  trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non puo' comunque essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro.
Il  periodo  di  conservazione  del  posto  e'  pari  alla durata del
contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato
dall'art. 26;
c) possono essere  concessi  permessi  non  retribuiti  per  motivate
esigenze  fino  a  un  massimo  di  10  giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 23, comma 3;
d) in alternativa a quanto previsto alla lettera  c),  ai  dipendenti
assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un
anno,  spettano  i  permessi  retribuiti e non retribuiti di cui agli
artt. 23 e 25.