Art. 19
                        Circuiti territoriali
    1.  Possono essere concessi contributi ad enti od associazioni ad
iniziativa pubblica o ad iniziativa privata che svolgano attivita' di
distribuzione e promozione teatrale nell'ambito della propria regione
ed eventualmente anche in non piu' di una regione  limitrofa  in  cui
non esistono circuiti riconosciuti.
    2.  Presupposti  per  l'ammissione  alle sovvenzioni previste dal
presente articolo:
    a) progetto di attivita' che preveda la programmazione di  almeno
130   giornate   recitative  riferite  a  compagnie  assegnatarie  di
intervento finanziario dello Stato, alle  quali  vengano  corrisposti
compensi  a  percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, che
sara' definito con successivo provvedimento.
    Le giornate recitative dovranno essere:
   - articolate su almeno 10 piazze;
   - distribuite in  modo  che  il  circuito  sia  presente  in  ogni
provincia;
   -  effettuate  in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi e
muniti delle prescritte autorizzazioni.
    I  circuiti   sono,   altresi',   autorizzati   ai   fini   della
quantificazione   dei  contributi,  ad  includere  nel  programma  di
attivita', fino ad  un  massimo  del  25%  del  totale  delle  recite
ospitate  nonche'  dei costi di ospitalita', anche compagnie teatrali
non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani  formazioni,
nonche'  compagnie  di  danza  sovvenzionate  ai  sensi  della  legge
14.8.1967, n. 800.
    b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto  di
circuitazione  fra  le varie forme di produzione teatrale, sulla base
di  un  repertorio  particolarmente  qualificato  sotto  il   profilo
culturale,  anche  con riferimento a quello contemporaneo italiano ed
europeo non caduto in pubblico dominio.
    c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e
gestione;
    3. Per la quantificazione dei contributi sara' tenuto conto oltre
che del costo delle compagnie  ospitate  direttamente  sostenuto  dal
circuito, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), anche
delle  spese  di  promozione  e  pubblicita' con esclusione del costo
fisso del personale dipendente.
    4. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terra'
conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.
    5.  E'  abolito  l'onere  di  adozione  da  parte  dei   circuiti
territoriali  di  uno  statuto  conforme  ai  principi di cui al D.M.
31.8.1991.
    6. L'Amministrazione,  tenuto  conto  dell'opportunita'  che  sia
finanziato  non  piu'  di  un  circuito  nell'ambito  di una regione,
favorira', con adeguati incentivi, l'accorpamento dei circuiti ove ne
esistano piu' di uno all'interno di una regione.