Art. 19 Circuiti territoriali 1. Possono essere concessi contributi ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica o ad iniziativa privata che svolgano attivita' di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito della propria regione ed eventualmente anche in non piu' di una regione limitrofa in cui non esistono circuiti riconosciuti. 2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo: a) progetto di attivita' che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, che sara' definito con successivo provvedimento. Le giornate recitative dovranno essere: - articolate su almeno 10 piazze; - distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia; - effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi e muniti delle prescritte autorizzazioni. I circuiti sono, altresi', autorizzati ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del 25% del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonche' compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800. b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio. c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione; 3. Per la quantificazione dei contributi sara' tenuto conto oltre che del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), anche delle spese di promozione e pubblicita' con esclusione del costo fisso del personale dipendente. 4. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terra' conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate. 5. E' abolito l'onere di adozione da parte dei circuiti territoriali di uno statuto conforme ai principi di cui al D.M. 31.8.1991. 6. L'Amministrazione, tenuto conto dell'opportunita' che sia finanziato non piu' di un circuito nell'ambito di una regione, favorira', con adeguati incentivi, l'accorpamento dei circuiti ove ne esistano piu' di uno all'interno di una regione.