Art. 20 Esercizio teatrale 1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala - ivi compreso quello relativo alla pubblicita' ed alla promozione del pubblico - tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente. 2. Presupposti per essere ammessi ai contributi sono: - la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo; - la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attivita' stabile; - la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attivita' stagionale; - l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 17; - la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio. 3. Ai fini dell'assegnazione del contributo sara' tenuto conto della qualita' degli spettacoli ospitati, nonche' del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario. 4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 25% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato nonche' da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800.