Art. 21 Teatri municipali 1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purche' abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attivita' di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalita' e termini di cui all'art. 20 della presente circolare. 2. Ai fini della quantificazione del contributo si terra' conto dei costi di pubblicita' e promozione del pubblico, fino al 50% degli stessi. 3. Ai fini della valutazione qualitativa si terra' conto: - della qualita' degli spettacoli ospitati e dello spazio riservato al teatro di ricerca; - delle attivita' di promozione, comprensive di iniziative editoriali nonche' della conservazione audiovisiva delle attivita' programmate; - dello spazio riservato al repertorio contemporaneo italiano ed europeo; - della partecipazione a progetti regionali o sub-regionali, finalizzati al coordinamento delle attivita' singolarmente programmate ed alla realizzazione di specifiche manifestazioni da effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio; - dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro.