Art. 21
                          Teatri municipali
    1.   Ai  teatri  municipali,  dei  quali  viene  riconosciuta  la
rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere
assegnate sovvenzioni purche' abbiano una capienza  non  inferiore  a
500 posti e programmino un'attivita' di almeno 60 giornate recitative
con  le  stesse modalita' e termini di cui all'art. 20 della presente
circolare.
    2. Ai fini della quantificazione del contributo si  terra'  conto
dei costi di pubblicita' e promozione del pubblico, fino al 50% degli
stessi.
    3. Ai fini della valutazione qualitativa si terra' conto:
   -   della  qualita'  degli  spettacoli  ospitati  e  dello  spazio
riservato al teatro di ricerca;
   -  delle  attivita'  di  promozione,  comprensive  di   iniziative
editoriali  nonche'  della  conservazione audiovisiva delle attivita'
programmate;
   - dello spazio riservato al repertorio contemporaneo  italiano  ed
europeo;
   -  della  partecipazione  a  progetti  regionali  o sub-regionali,
finalizzati   al   coordinamento   delle   attivita'    singolarmente
programmate  ed  alla  realizzazione  di specifiche manifestazioni da
effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio;
   - dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente
tenuto conto della capienza del teatro.