ART. 51 DOVERI DEL DIPENDENTE 1 Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono gli scopi istituzionali dell'Ente, con impegno e responsabilita', nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme emanate dall'Ente ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con i terzi, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente, nonche' attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze; f) durante l'orario di lavoro, mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con terzi, una condotta informata ai principi di correttezza, astenendosi da atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona; g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilita' previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa contrattuale e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non svolgere attivita' che possano ritardare il recupero psico-fisico; h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente e' tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale dipendente ove tale compito rientri nelle responsabilita' attribuite; l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati; m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali; n) non accettare compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico; p) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione dell'assenza all'Ente con le modalita' prescritte dalla normativa vigente in materia all'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'Ente che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri; s) osservare il segreto industriale nel rispetto della normativa di legge e specifica dell'Ente; t) rendersi reperibile fuori del normale orario di lavoro in relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza ed alla protezione sanitaria delle popolazioni nonche' alla salvaguardia degli impianti e dei centri dell'Ente.