ART. 51
                        DOVERI DEL DIPENDENTE
1 Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire
al  perseguimento  degli  obiettivi  di   interesse   pubblico,   che
costituiscono  gli  scopi  istituzionali  dell'Ente,  con  impegno  e
responsabilita', nel  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e
imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza
della  legge  e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2.  In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza   di
assicurare  la  migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a)  collaborare  con  diligenza  osservando  le  norme  del  presente
contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la
disciplina  del  lavoro  anche  in  relazione  alle  norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme emanate dall'Ente ai sensi dell'art. 24 L.  7  agosto  1990  n.
241;
c)  non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti  con  i  terzi,  prestare  adeguata  attenzione  alle
richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto
delle  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e di esercizio del
diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990  n.  241  e  dai
relativi   regolamenti  attuativi  della  stessa  vigenti  nell'Ente,
nonche' attuare le disposizioni dell'Ente  in  ordine  alla  legge  4
gennaio 1968, n. 15, in tema di autocertificazione;
e)  rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' previste
per la rilevazione delle presenze;
f)   durante   l'orario   di   lavoro,   mantenere,   nei    rapporti
interpersonali,  con  gli  altri dipendenti e con terzi, una condotta
informata  ai  principi  di   correttezza,   astenendosi   da   atti,
comportamenti  o  molestie,  anche  di  carattere sessuale, che siano
lesivi della dignita' della persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro,  attivita'  estranee  al
servizio  e  rispettare i principi di incompatibilita' previsti dalla
legge, dai regolamenti e dalla normativa contrattuale e, nei  periodi
di  assenza  per  malattia  o  infortunio, non svolgere attivita' che
possano ritardare il recupero psico-fisico;
h)  attenersi  alle  disposizioni  che  gli  vengono  impartite   per
l'esecuzione  della  prestazione. Se le disposizioni sono palesemente
illegittime, il dipendente e' tenuto a  farne  immediata  e  motivata
contestazione  a  chi  le  ha  impartite;  se  le  disposizioni  sono
rinnovate  per  iscritto,  il  dipendente  ha  il  dovere  di   darvi
esecuzione,  salvo  che  le  disposizioni  stesse siano espressamente
vietate   dalla   legge   penale    ovvero    configurino    illecito
amministrativo;
i)  vigilare  sul  corretto espletamento dell'attivita' del personale
dipendente ove tale compito rientri nelle responsabilita' attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m)  non  utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
n) non accettare compensi, regali o altre utilita' in connessione con
la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che  regolano  l'accesso
ai  locali  dell'Ente  da parte del personale e non introdurre, salvo
che siano debitamente autorizzate, persone estranee  all'Ente  stesso
in locali non aperti al pubblico;
p)  comunicare  all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente,
la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare  tempestiva  comunicazione  dell'assenza
all'Ente  con  le  modalita'  prescritte  dalla  normativa vigente in
materia all'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti  dell'Ente
che  possano  coinvolgere  direttamente  o  indirettamente  interessi
propri;
s) osservare il segreto industriale nel rispetto della  normativa  di
legge e specifica dell'Ente;
t)  rendersi  reperibile  fuori  del  normale  orario  di  lavoro  in
relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza  ed  alla
protezione  sanitaria  delle  popolazioni  nonche'  alla salvaguardia
degli impianti e dei centri dell'Ente.