Art. 13
               Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del d.  lgs  n.  29  del  1993,  quando
insorgano  controversie  sull'interpretazione  del presente contratto
collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si  incontrano,  entro
30   giorni   dalla  richiesta  di  cui  al  comma  2,  per  definire
consensualmente il significato della clausola controversa.  L'A.RA.N.
puo' attivarsi autonomamente o su richiesta delle Amministrazioni del
comparto.
2.  Al  fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre
richiesta scritta   con lettera  raccomandata.    La  richiesta  deve
contenere  una  sintetica  descrizione  dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa;   essa deve  comunque  far  riferimento  a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3.   L'eventuale   accordo,   stipulato   con  le  procedure  di  cui
all'articolo 51 del D.lgs n.29  del  1993,  sostituisce  la  clausola
controversa  sin  dall'inizio  della vigenza del contratto collettivo
nazionale.
4. Con modalita' analoghe a quelle indicate ai commi che precedono  e
con  gli  stessi  effetti ivi previsti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati, le parti che li  hanno
sottoscritti  procedono  all'interpretazione autentica delle clausole
oggetto di disaccordo.
5. Gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993
sono  prodotti  esclusivamente  dagli  accordi   di   interpretazione
autentica di cui ai precedenti commi.