Art. 14
                     Procedure di conciliazione
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i  conflitti  collettivi  di
lavoro  nell'area  dirigenziale  del    comparto aziende, le parti di
comune intesa convengono sulla necessita'  che  la  effettuazione  di
azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti i
conflitti  in  atto  di  particolare  rilevanza siano preceduti da un
tentativo  di  conciliazione  davanti  ad   appositi   organismi   di
conciliazione.  Tali  organismi    devono  essere  istituiti entro 60
giorni  dall'entrata in vigore del presente contratto,  d'intesa  tra
le  parti  stesse,  presso  ciascuna  amministrazione  centrale per i
conflitti a livello nazionale  e  presso  le  sedi  territoriali  per
quelli a livello locale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi
di  esclusione  dello  sciopero  ,  le  amministrazioni  si astengono
dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei  dirigenti
direttamente coinvolti nel conflitto.