Art. 15 Limiti all'astensione dal lavoro 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'accordo sulla garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero per le aziende o unita' organizzative aziendali alle quali dette disposizioni si applicano, in tutte le altre amministrazioni o unita' del comparto non possono essere indetti scioperi: a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, per la stessa vertenza, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative; b) in caso di scioperi distinti nel tempo, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra; c) articolati per servizi, reparti od uffici di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.