Art. 15
                  Limiti all'astensione dal lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'accordo  sulla  garanzia
dei  servizi  minimi  essenziali in caso di sciopero per le aziende o
unita' organizzative  aziendali  alle  quali  dette  disposizioni  si
applicano,  in  tutte  le altre amministrazioni o unita' del comparto
non possono essere indetti scioperi:
 a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni
vertenza e,  successivamente,  per  la  stessa  vertenza,  di  durata
superiore  a  due  giornate  lavorative  consecutive; gli scioperi di
durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo  di
ore continuative;
 b)  in caso di scioperi distinti nel tempo, con intervalli inferiori
alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
 c) articolati  per servizi, reparti  od uffici  di un medesimo posto
di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.