Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Nota all'art. 22:
Per il testo dell'art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
v. la nota all'art. 10.