Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la
collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E'
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.