Art. 24
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale)
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Nota all'art. 24:
Il testo dell'art. 686 del codice di procedura penale e'
il seguente:
"Art. 686 (Iscrizione nel casellario giudiziale). - 1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per
estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da
leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena
divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in
via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162
del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione, non piu' soggetti a impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti
penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o
di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene
accessorie;
4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita' o disposto una misura di
sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato
dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare
e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del
fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o
alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello
straniero; d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorita'
giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorita'
giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu
in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono
inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o
revocano la riabilitazione".