Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando
il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di
cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non
si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei
casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in
conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via
sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24.