ART. 44
                           (Beni durevoli)
    1.  I  beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro
durata   operativa   devono   essere  consegnati  ad  un  rivenditore
contestualmente   all'acquisto  di  un  bene  durevole  di  tipologia
equivalente  ovvero  devono essere conferiti alle imprese pubbliche o
private  che  gestiscono  la  raccolta  e  lo smaltimento dei rifiuti
urbani  o  agli  appositi centri di raccolta individuati ai sensi del
comma 2, a cura del detentore.
    2.   Il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di
programma  tra  le  imprese  che  producono i beni di cui al comma 1,
quelle  che li immettono al consumo, anche in qualita' di importatori
ed  i  soggetti  pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
    a)  la  messa  a  punto dei prodotti per le finalita' di cui agli
articoli 3 e 4;
    b)  l'individuazione  di  centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale;
   c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
    d)  lo  smaltimento  di  quanto  non  recuperabile  da  parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
    3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1
ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le
loro  associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e
contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
    4.  Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  nel  caso  si  manifestino particolari necessita' di tutela
della  salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento
dei  rifiuti  costituiti  dai  beni  oggetto del presente articolo al
termine  della  loro  vita  operativa,  puo'  essere  introdotto, con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,
del   commercio  e  dell'artigianato,  un  sistema  di  cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo
di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila,
e'  svincolata  all'atto della restituzione, debitamente documentata,
di  un  bene  oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai
servizi   pubblici   di   nettezza   urbana   o   ad  un  rivenditore
contestualmente   all'acquisto  di  un  bene  durevole  di  tipologia
equivalente.  Non  sono  tenuti  a versare la cauzione gli acquirenti
che,  contestualmente  all'acquisto,  provvedano alla restituzione al
venditore  di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta  restituzione  dello  stesso  alle  imprese o ai centri di
raccolta di cui al comma 1.
    5.  In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma
1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
    a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
    b) televisori;
    c) computer;
    d) lavatrici e lavastoviglie;
    e) condizionatori d'aria.