ART. 45 (Rifiuti sanitari) 1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni. 2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento. 3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono: a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi; b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f); c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento. 5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.