ART. 46
                         (Veicoli a motore)
    1.  Il  proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere
alla  demolizione  dello  stesso  deve  consegnarlo  ad  un centro di
raccolta  per  la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e
28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti
da parti di veicoli a motore.
    2.  Il  proprietario  di  un  veicolo  a  motore  destinato  alla
demolizione   puo'  altresi'  consegnarlo  ai  concessionari  o  alle
succursali  delle  case  costruttrici  per  la consegna successiva ai
centri  di  cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo
per acquistarne un altro.
    3.  I  veicoli  a  motore  rinvenuti  da  organi  pubblici  o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi
degli  articoli  927-929  e  923 del codice civile, sono conferiti ai
centri  di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure de-
terminate  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro.
    4.  I  centri  di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano  al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione
un  certificato  dal quale deve risultare la data della consegna, gli
estremi   dell'autorizzazione   del   centro,   le   generalita'  del
proprietario  e  gli  estremi  di identificazione del veicolo nonche'
l'assunzione  da  parte  del  gestore  del  centro  stesso ovvero del
concessionario   o  del  titolare  della  succursale  dell'impegno  a
provvedere  direttamente  alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico (PRA).
    5.  La  cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA)
avviene   a   cura   del  titolare  del  centro  di  raccolta  o  del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia
a carico del proprietario del veicolo.
    6.  Il  possesso  del  certificato  di  cui  al comma 4 libera il
proprietario  del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
    7.  E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla  demolizione  dei  veicoli a motore ad esclusione di quelle che
abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
    8.  Le  parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono
cedute  solo  agli  iscritti  alle  imprese  esercenti  attivita'  di
autoriparazione,  di  cui  alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate   se  sottoposte  alle  operazioni  di  revisione  singola
previste  dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
    9.  L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e (
da  parte  delle  imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
    10.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e dei trasporti e
della   navigazione   emana   le   norme   tecniche   relative   alle
caratteristiche  degli  impianti  di  demolizione, alle operazioni di
messa  in  sicurezza  e  all'individuazione  delle  parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
 
          Note all'art. 46:
            -  Il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929 del codice
          civile e' il seguente:
            "Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). -  Le  cose
          mobili  che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con
          l'occupazione.
            Tali sono le cose abbandonate e gli animali  che  formano
          oggetto di caccia o di pesca".
            "Art.  927  (Cose ritrovate). - Chi trova una cosa mobile
          deve restituirla al proprietario, e se non lo conosce, deve
          consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui  l'ha
          trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".
            "Art.  928 (Pubblicazione del ritrovamento). - Il sindaco
          rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo
          pretorio del comune, da farsi per due domeniche  successive
          e da restare affissa per tre giorni ogni volta".
            "Art.  929 (Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata).
          - Trascorso un anno dall'ultimo giorno della  pubblicazione
          senza  che  si  presenti il proprietario, la cosa oppure il
          suo  prezzo,  se  le  circostanze  ne  hanno  richiesto  la
          vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
            Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la
          cosa   o  ricevendo  il  prezzo,  devono  pagare  le  spese
          occorse".
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 122,  reca:  "Disposizioni
          in  materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale e
          disciplina dell'attivita' di autoripazione".
            - Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' il seguente:
            "Art. 80 (Revisioni). - 1.  Il  Ministro  dei  trasporti,
          stabilisce  con  propri  decreti,  i  criteri, i tempi e le
          modalita' per l'effettuazione della  revisione  generale  o
          parziale  delle  categorie  di  veicoli a motore e dei loro
          rimorchi, al fine di accertare che sussistano  in  essi  le
          condizioni   di   sicurezza  per  la  circolazione    e  di
          silenziosita'  e  che  i  veicoli  stessi   non   producano
          emanazioni  inquinanti  superiori  ai limiti prescritti; le
          revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8  e  seguenti,
          sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali della
          Direzione generale della  M.C.T.C .  Nel  regolamento  sono
          stabiliti  gli  elementi  su  cui deve essere effettuato il
          controllo  tecnico  dei   dispositivi   che   costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
            2.  Le  prescrizioni  contenute  nei  decreti  emanati in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle  contenute  nelle  direttive della Comunita' europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
            3.  Per  le  autovetture,  per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno  carico  non superiore a 3,5 t, e per gli autoveicoli
          per trasporto promiscuo, la revisione deve essere  disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
            4. Per i veicoli destinati al trasporto  di  persone  con
          numero   di   posti  superiore  a  9  compreso  quello  del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente  e  per  i  veicoli  atipici,  la revisione deve
          essere disposta annualmente, salvo  che  siano  stati  gia'
          sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
          commi 5 e 6.
            5.  Gli  uffici  della Direzione generale della M.C.T.C.,
          anche su segnalazione degli organi di polizia  stradale  di
          cui  all'art.  12,  qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          dei requisiti di  sicurezza,  rumorosita'  ed  inquinamento
          prescritti,   possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la
          revisione di singoli veicoli.
            6. I  decreti  contenenti  la  disciplina  relativa  alla
          revisione  limitata al controllo dell'inquinamento acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente".