ART. 47
      (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
              e dei grassi vegetali ed animali esausti)
    1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento  degli  oli  e  dei grassi vegetali e animali esausti, al
quale e' attribuita la personalita' giuridica di diritto privato.
    2.  Il  Consorzio  non  ha  scopo  di lucro ed e' regolato da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
entro  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.
    3. Il Consorzio:
    a)   assicura  la  raccolta,  il  trasporto,  lo  stoccaggio,  il
trattamento  ed  il  riutilizzo  degli  oli  e  dei grassi vegetali e
animali esausti;
    b)  assicura,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di  inquinamento,  lo  smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti  raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente la
rigenerazione;
    c)  promuove  lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore  al  fine  di  migliorare,  economicamente e tecnicamente, il
ciclo  di  raccolta,  trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
    4.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  Consorzio, adottate in
relazione  agli  scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
    5. Partecipano al Consorzio:
    a)  le  imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e
animali per uso alimentare;
    b)  le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
    c)  le  associazioni  nazionali  di  categoria  delle imprese che
effettuano  la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi
vegetali e animali esausti.
    6.  Le  quote  di partecipazione al Consorzio sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e
la  capacita'  produttiva  complessivamente  sviluppata  da  tutti  i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
    7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle quote compete al
consiglio   di   amministrazione   del   Consorzio  che  vi  provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
    8.  Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per
mezzo  delle  stesse  imprese e aziende consorziate, agli obblighi di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto,
il  Consorzio  puo'  nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto,
stipulare   con   le   imprese  pubbliche  e  private  contratti  per
l'assolvimento degli obblighi medesimi.
   9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dal Consorzio;
    b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    c) dalle quote consortili;
    d)  da  contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli
importatori  di  oli  e  grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati  al mercato interno, determinati annualmente, per garantire
l'equilibrio  di  gestione  del  Consorzio,  con decreto del Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
    10.   Il  Consorzio  deve  trasmettere  annualmente  al  Ministro
dell'ambiente   e   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta
giorni  dalla  loro  approvazione,  unitariamente  ad  una  relazione
tecnica  sull'attivita' complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio
e dai singoli consorziati.
    11.  A  decorrere  dalla  data di scadenza del termine di novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in
ragione  della  propria  attivita',  detiene  oli e grassi vegetali e
animali esausti e' obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
    12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento  al  Consorzio,  detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti,  e'  obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.