ART. 48
  (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
    1.  Al  fine  di  ridurre  il  flusso  dei rifiuti di polietilene
destinati   allo   smaltimento  e'  istituito  il  Consorzio  per  il
riciclaggio   dei   rifiuti  di  beni  in  polietilene,  esclusi  gli
imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d).
    2. Al Consorzio partecipano:
    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
    b) i trasformatori di beni in polietilene;
    c)  le  associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese  che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei
rifiuti di beni in polietilene;
    d)  le  imprese  che  riciclano  e  recuperano rifiuti di beni in
polietilene.
    3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il
ritiro  dei  beni  a  base  di  polietilene  al  termine del ciclo di
utilita'  per  avviarli  ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A
tal fine il Consorzio:
    a)   promuove   la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene;
    b)  assicura  la  raccolta,  il  riciclaggio  e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
    c)  promuove  la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
    d)  promuove  l'informazione  degli  utenti,  intesa a ridurre il
consumo  dei  materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
    c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel
caso  in  cui  non  sia  possibile  o  economicamente  conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
    4.  Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio
puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
    5.  I  mezzi  finanziari  per il funzionamento del Consorzio sono
costituiti:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
    6.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio, adottate in
relazione  agli  scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
    7.   Il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato determina ogni due
anni  con  proprio  decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in
caso  di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire
un  contributo  percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo
netto  delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici
di  materia  prima per forniture destinate alla produzioni di beni di
polietilene per il mercato interno.
    8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non
ha  scopo  di  lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
    9.  A  decorrere  dalla  data  di scadenza del termine di novanta
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
approvazione  dello  Statuto  di cui al comma 8, chiunque, in ragione
della  propria  attivita',  detiene rifiuti di beni in polietilene e'
obbligato  a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati dal consorzio.
 
          Note all'art. 48:
            - Il testo  dell'articolo  29-bis  del  decreto-legge  30
          agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  ottobre  1993,  n.  47   (Armonizzazione   delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          imprese  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), e' il seguente:
            "Art. 29-bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene).
          - 1.  A decorrere dal 1 gennaio  1994  viene  istituito  un
          contributo   di   riciclaggio   sul   polietilene   vergine
          commercializzato sul territorio  nazionale  destinato  alla
          produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno,
          nella  misura  del  10  per  cento del valore fatturato. Il
          contributo  e'  dovuto  sul   polietilene   di   produzione
          nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato
          dai  Paesi  terzi.  Lo stesso contributo e' dovuto sui film
          plastici importati o di provenienza comunitaria.
            2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
             a)  il  fabbricante  per  il  polietilene  ottenuto  nel
          territorio nazionale;
             b)  il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza
          comunitaria;
             c) l'importatore per  i  prodotti  importati  dai  Paesi
          terzi.
            3.  Sono  esenti dal contributo il polietilene rigenerato
          ed  i  film   plastici   di   provenienza   comunitaria   e
          d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.
            4.  Il contributo e' riscosso e versato secondo modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  finanze   di
          concerto   con  i  Ministri  del  tesoro,  dell'ambiente  e
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.     I
          proventi  del  contributo  sono  destinati, secondo criteri
          fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   ad
          agevolare il finanziamento delle attivita' di:
             a)  raccolta  differenziata, recupero e rigenerazione di
          scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto
          ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;
             b)   sviluppo   dei   mercati  d'impiego  dei  materiali
          provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei  film
          di polietilene.
            5.  Per i ritardato pagamento del contributo si applicano
          gli  interessi  previsti  dalle  norme  sulle  imposte   di
          fabbricazioni.   Per   l'omesso   pagamento   si   applica,
          indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione
          amministrativa del pagamento di una  somma  dal  doppio  al
          quadruplo del contributo dovuto.
            6.   L'imposta   di  fabbricazione  e  la  corrispondente
          sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite
          con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre  1988,
          n.   397,  convertito  con  modificazioni,  nella  legge  9
          novembre 1988, n. 475,  e  successive  modificazioni,  sono
          soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994".