ART. 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) 1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d). 2. Al Consorzio partecipano: a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasformatori di beni in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene. 3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio: a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene; b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene; c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili; d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento; c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. 4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale. 5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti: a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio; b) dai contributi dei soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. 6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti. 7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzioni di beni di polietilene per il mercato interno. 8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. 9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.
Note all'art. 48: - Il testo dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 47 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di imprese fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), e' il seguente: "Art. 29-bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo e' dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo e' dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria. 2. Obbligati al pagamento del contributo sono: a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale; b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi. 3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato. 4. Il contributo e' riscosso e versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attivita' di: a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche; b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene. 5. Per i ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazioni. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto. 6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994".