Art. 31
                     (Rimborso del credito IVA)
    1.  All'articolo  38-bis, primo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione
dei rimborsi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rimborsi
previsti  nell'articolo  30  possono  essere  richiesti,  utilizzando
apposita  dichiarazione  redatta  su  modello  approvato  con decreto
dirigenziale  contenente  i dati che hanno determinato l'eccedenza di
credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello
di  riferimento;  in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi
dalla  presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione
annuale  limitatamente  ai  dati  in  essa indicati, con le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo  e, agli effetti del computo degli
interessi,   si   tiene  conto  della  data  di  presentazione  della
dichiarazione  stessa.  I  rimborsi  di cui al presente comma possono
essere   richiesti   con   apposita   istanza,  anche  ai  competenti
concessionari   della  riscossione  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo  78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 luglio 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
   Visto, il Guardasigilli: Flick
 
Note all'art. 31:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 38-bis del D.P.R. n.
          633/1972, come modificato dal presente articolo:
            "Art.  38-bis  (Esecuzione dei  rimborsi).  -  I rimborsi
          previsti nell'art.  30   sono  eseguiti,   su     richiesta
          fatta  in   sede  di dichiarazione annuale, entro  tre mesi
          dalla  scadenza    del  termine  di  presentazione    della
          dichiarazione    prestando,  prima    dell'esecuzione   del
          rimborso    eper  la  durata    di due   anni dallo stesso,
          cauzione in titoli di Stato   o garantiti dallo  Stato,  al
          valore     di  borsa,  ovvero  fideiussione  rilasciata  da
          un'azienda o istituto di credito, comprese le casse  rurali
          e  artigiane  indicate   nel primo comma dell'art. 38, o da
          una     impresa     commerciale     che     a      giudizio
          dell'Amministrazione finanziaria  offra  adeguate  garanzie
          di    solvibilita'    o    mediante  polizza   fideiussoria
          rilasciata    da    un    istituto      o    impresa     di
          assicurazione.  Sulle    somme rimborsate si applicano  gli
          interessi in ragione del 5 per cento  annuo, con decorrenza
          dal novantesimo giorno successivo a quello in cui  e' stata
          presentata  la  dichiarazione,  non computando il   periodo
          intercorrente  tra la  data di  notifica della richiesta di
          documenti  e la data della loro   consegna,  quando  superi
          quindici    giorni.  I   rimborsi   previsti nell'art.   30
          possono    essere  richiesti,     utilizzando      apposita
          dichiarazione  redatta  su  modello approvato  con  decreto
          dirigenziale  contenente i  dati   che   hanno  determinato
          l'eccedenza    di credito,  a decorrere dal  primo febbraio
          nell'anno successivo a quello di  riferimento; in tal  caso
          i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione
          della  dichiarazione, che vale  come dichiarazione  annuale
          limitatamente  ai dati  in essa indicati, con  le modalita'
          stabilite   dal presente articolo    e,  agli  effetti  del
          computo  degli    interessi, si tiene  conto della  data di
          presentazione  della  dichiarazione   stessa.   I  rimborsi
          di    cui   al presente comma  possono essere richiesti con
          apposita istanza, anche ai competenti  concessionari  della
          riscossione  secondo   le modalita' stabilite dall'art. 78,
          commi 27  e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
          e dai relativi regolamenti di attuazione.
            Il contribuente  puo' ottenere il  rimborso in  relazione
          a  periodi inferiori   all'anno,    prestando  le  garanzie
          indicate   nel  comma precedente, nelle ipotesi di cui alle
          lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30.
            Quando sia  stato  contestato  nel  relativo  periodo  di
          imposta uno dei reati di  cui all'art. 4,  primo comma,  n.
          5),   del      decreto-legge  10  luglio  1982,    n.  429,
          convertito, con  modificazioni, dalla  legge 7 agosto 1982,
          n. 516,  l'esecuzione dei   rimborsi prevista    nei  commi
          precedenti  e'  sospesa,  fino a concorrenza dell'ammontare
          dell'imposta sul  valore aggiunto  indicata  nelle  fatture
          o     in  altri    documenti  illecitamente    emessi    od
          utilizzati,     fino   alla    definizione    del  relativo
          procedimento penale.
            Ai    rimborsi  previsti    nei commi   precedenti e   al
          pagamento  degli interessi provvede  il competente  ufficio
          utilizzando  i    fondi  della  riscossione,  eventualmente
          aumentati   delle     somme  riscosse     da  altri  uffici
          dell'imposta  sul    valore  aggiunto.    Ai  fini    della
          formazione    della       giacenza      occorrente      per
          l'effettuazione  dei  rimborsi  e' autorizzata    dilazione
          per   il  versamento  all'erario  dell'imposta riscossa. Ai
          rimborsi puo'  in ogni caso   provvedersi con    i  normali
          stanziamenti di bilancio.
            Con  decreto  del Ministro delle  finanze di concerto con
          il Ministro del  tesoro    sono  stabiliti    le  modalita'
          relative   all'esecuzione dei rimborsi e  le modalita' ed i
          termini per la richiesta  dei rimborsi relativi  a  periodi
          inferiori all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi'
          stabiliti   le  modalita'  ed    i  termini  relativi  alla
          dilazione per  il  versamento   all'erario     dell'imposta
          riscossa    nonche'    le modalita'       relative     alla
          presentazione   della     contabilita' amministrativa e  al
          trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
            Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di
          rettifica  o accertamento   il contribuente, entro sessanta
          giorni, deve versare all'ufficio  le  somme  che   in  base
          all'avviso   stesso   risultano  indebitamente  rimborsate,
          insieme    con  gli interessi del   5 per cento annuo dalla
          data del  rimborso, a  meno che   non presti   la  garanzia
          prevista  nel  secondo comma fino   a quando l'accertamento
          sia divenuto definitivo".
            - Si  riporta il testo  vigente dei commi da    27  a  38
          dell'art. 78 della citata legge n. 413/1991:
            "27.   E'  istituito, a  decorrere  dal  1  gennaio 1994,
          il   conto fiscale, la cui  utilizzazione  dovra'    essere
          obbligatoria  per tutti i contribuenti titolari  di reddito
          di  impresa    o  di    lavoro  autonomo.    L'obbligo   di
          utilizzazione del conto  fiscale non opera  nei riuardi dei
          contribuenti     che   presentano  la  dichiarazione    dei
          redditi congiuntamente con  il coniuge ai  sensi  dell'art.
          17 della  legge 13 aprile 1977, n. 114.
            28.    A   decorrere    dalla  data  indicata  al   comma
          27,  ciascun contribuente  dovra' risultare    intestatario
          di  un  unico conto  sul quale dovranno essere registrati i
          versamenti  ed  i  rimborsi  relativi  alle    imposte  sui
          redditi   e all'imposta  sul  valore aggiunto.  Per ovviare
          a  particolari   esigenze    connesse   all'esistenza    di
          piu'  stabilimenti,  industriali o  commerciali,  dislocati
          sul    territorio  nazionale,  potra'  essere    consentita
          dall'Amministrazione  finanziaria  l'apertura di piu' conti
          intestati allo stesso contribuente.
            29.   Il   conto    fiscale    e'  tenuto    presso    il
          concessionario   del servizio della  riscossione competente
          per territorio,  che provvede alla riscossione dell'imposta
          sul valore aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute
          anche  in  qualita'  di  sostituto  d'imposta, direttamente
          versate dai  contribuenti  o  conseguenti  a  iscrizione  a
          ruolo.
            30.  Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio  della  riscossione,
          i  soggetti    di cui al comma   27   possono   effettuare,
          entro   i  termini  di  scadenza,  i versamenti   di    cui
          al  comma   29,  esclusi  quelli  conseguenti  a iscrizione
          a  ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende
          di credito di    cui  all'art.  54  del    regolamento  per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e per la   contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827,  e  successive  modificazioni.    Le  deleghe
          possono   essere conferite anche ad una  delle casse rurali
          ed artigiane  di cui al  testo unico   approvato con  regio
          decreto  26 agosto 1937, n.  1706, modificato dalla legge 4
          agosto  1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore  a
          lire  100  milioni.  La  delega deve essere, in  ogni caso,
          rilasciata presso   una  dipendenza  dell'azienda  delegata
          sita    nell'ambito    territoriale    del   concessionario
          dipendente.
            31.  I rapporti tra le aziende e istituti di credito e il
          competente  concessionario  saranno  regolati   secondo   i
          seguenti criteri:
            a)  accreditamento    delle  somme incassate e   consegna
          della   relativa   documentazione       al       competente
          concessionario    del    servizio   della riscossione   non
          oltre   il   terzo giorno    lavorativo    successivo    al
          versamento;
            b)  pagamento    in favore   dell'azienda od  istituto di
          credito, per ogni  operazione di  incasso effettuata,    di
          un    compenso percentuale pari   al   25 per  cento  della
          commissione spettante  al   competente concessionario    ai
          sensi  dell'art.   61,  comma  3, lettera  a),  del decreto
          del Presidente  della   Repubblica 28   gennaio   1988,  n.
          43,  escluso  ogni  altro    onere  aggiuntivo a carico del
          contribuente e del bilancio dello  Stato    e  degli  altri
          enti;    detto compenso percentuale e' a  totale carico del
          concessionario competente e   non costituisce  elemento  di
          valutazione  per  la   revisione e la  rideterminazione dei
          compensi  previsti dagli  articoli 61   e 117   del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
            c)    al   fine di   evitare  ritardi  nella acquisizione
          delle  somme incassate da parte dell'erario e    dei  altri
          enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di
          versamento  delle imposte di cui al comma 28 per consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e  contabilizzazione    delle   somme   incassate,    fermo
          restando  che    il riversamento nelle  casse erariali deve
          avvenire da parte del concessionario entro  il terzo giorno
          lavorativo successivo a quello di cui  alla  lett.  a)  del
          presente comma;
            d)    invio periodico   al  competente concessionario  da
          parte  degli istituti e  aziende di credito,   su  supporti
          magnetici, dei  dati dei versamenti introitati dagli stessi
          istituti ed aziende;
            e)  nel  caso  di  accreditamento   all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          decreto  del  Presidente della  Repubblica 28 gennaio 1988,
          n.  43.  Il  concessionario    ha  l'obbligo   di   rivalsa
          sull'istituto  di  credito  per  la  quota  parte  di  pene
          pecuniarie  ed  interessi  di  mora  imputabili  a  tardivo
          versamento da parte dell'istituto stesso.
            32.    I      concessionari    del      servizio    della
          riscossione   devono aggiornare   i   conti di    cui    al
          presente    articolo, entro   il   mese successivo, con  la
          movimentazione    dei  versamenti  e      debbono   inviare
          annualmente  ai  contribuenti un  estratto conto. Nei  casi
          in  cui il contribuente non  ha indicato  correttamente  il
          codice fiscale ovvero ha effettuato un'erronea imputazione,
          il   conto   deve   essere  aggiornato  entro  i  tre  mesi
          successivi.
            33.  I  concessionari  del    servizio della riscossione,
          nella  qualita'  di  gestori  dei    conti  di   cui   alle
          disposizioni  dal    comma  27  al  comma 30   del presente
          articolo, sono    autorizzati  ad    erogare  i    rimborsi
          spettanti    ai  contribuenti    a  norma    delle  vigenti
          disposizioni. nei limiti e alle condizioni seguenti:
            a)   la   erogazione    del    rimborso  dovra'    essere
          effettuata   entro sessanta giorni  sulla base  di apposita
          richiesta,  sottoscritta dal contribuente    ed  attestante
          il  diritto    al rimborso,   o di   apposita comunicazione
          dell'ufficio competente;
            b)  il  rimborso  sara'  erogato senza   prestazione   di
          specifiche garanzie ove l'importo  risulti non superiore al
          10%  dei  complessivi versamenti   eseguiti    sul   conto,
          esclusi  quelli    conseguenti   a iscrizione a  ruolo,  al
          netto  dei   rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti
          la data della richiesta;
            c) il rimborso  di importo superiore al limite  di    cui
          alla  lettera  b)  del  presente comma sara' erogato previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate  all'art.    38-bis,
          secondo comma, del  decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni, di
          durata  quinquennale. Non e'  dovuta garanzia  nei casi  in
          cui   il   rimborso  venga     disposto  sulla  base  della
          comunicazione dell'ufficio competente;
            d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli
          specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
            34. La   misura dei   compensi per  la    erogazione  dei
          rimborsi  sara'  determinata  in  base ai criteri   fissati
          dall'art. 1, comma 1, lettera f),  n.  7),  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657.
            35.  In  relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla       integrazione      dei        sistemi
          informativi         degli      uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria  in modo  che gli   uffici  competenti  possano
          conoscere  lo  stato della   riscossione dei tributi. A tal
          fine si procedera'  al collegamento diretto con  l'anagrafe
          tributaria dei concessionari  della  riscossione,  per   il
          tramite  del  Consorzio nazionale dei concessionari.
            36. Il  comma 3-bis dell'art. 4  del decretolegge 2 marzo
          1989, n.  69, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge
          27 aprile  1989, n.  154, e' abrogato.
            37.    A    decorrere    dal    1     gennaio   1993,   i
          concessionari    della  riscossione,  nella  qualita'    di
          gestori  dei  conti  di    cui al presente articolo,   sono
          autorizzati   ad   erogare, a   carico   dei fondi    della
          riscossione,  i rimborsi  dell'imposta sul  valore aggiunto
          disposti  dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma
          33 in sede di prima applicazione della  presente  legge,  i
          contribuenti  potranno richiedere direttamente l'erogazione
          dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti
          di  lire 20 milioni nel 1993, di  lire 40 milioni nel 1994,
          di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
            38.   Entro   il   30  giugno  1992,  saranno  emanati  e
          pubblicati, ai sensi dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988, n.  400,  i regolamenti interministeriali
          dei Ministri delle finanze e del  tesoro  per  l'attuazione
          di  quanto    previsto  dal    comma 27   al comma   37 del
          presente articolo  secondo i  criteri ivi   enunciati.  Con
          gli   stessi   regolamenti      potra'  essere     prevista
          l'estensione dell'utilizzo   del  conto  fiscale  anche  ad
          altri   tributi   diversi   dall'imposta   sui   redditi  e
          dall'imposta  sul valore aggiunto,   nonche', al fine    di
          consentire  una    piu'     rapida    acquisizione    delle
          somme    riscosse,   la rideterminazione  dei termini    di
          versamento   dei versamenti  diretti riscossi  direttamente
          dai  concessionari  con conseguente  revisione della misura
          della  commissione di cui all'art. 61,   comma  3,  lettera
          a),  del  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n.  43".