Art. 52.
      Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
      Piano per 100 mila verifiche di omesse autocertificazioni
  1. Il  Ministero del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione
economica  attua, dal  1  giugno  1998 al  31  marzo  1999, un  piano
straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti
prioritariamente dei  titolari di  benefici economici  di invalidita'
civile che non hanno presentato  l'autocertificazione di cui al comma
1  dell'articolo  4  del  decreto-legge   20  giugno  1996,  n.  323,
convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8  agosto 1996,  n. 425.
                   Verifica dei requisiti sanitari
  2. In caso di  mancata presentazione dell'autocertificazione di cui
al comma 2 dell'articolo 4 del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8 agosto 1996, n. 425, il
Ministero del  tesoro - Direzione  generale dei servizi vari  e delle
pensioni di guerra provvede entro  e non oltre centoventi giorni alla
verifica  della sussistenza  dei  requisiti sanitari  che hanno  dato
luogo  alle  provvidenze  economiche  indicate nel  citato  comma  2,
rimanendo  impregiudicate  le  azioni dell'Amministrazione  ai  sensi
degli articoli 2033  e 2946 del codice  civile.
                        Sospensione cautelare
dei pagamenti
  3.  Nel caso  di accertata  insussistenza dei  prescritti requisiti
sanitari,  si  applica  l'articolo  5,   comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre  1994, n. 698.
                       Finalita' dei controlli
  4.  Il    comma 3-octies     dell'articolo 4 del   decreto-legge 20
giugno 1996,  n. 323,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8
agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:
  "3-octies. I  controlli di cui   al comma  3-septies  sostituiscono
le    verifiche    giuridicoeconomiche  disciplinate  dal decreto del
Ministro  del  tesoro  20    luglio  1989,  n.  293,   e   successive
modificazioni, nonche' le verifiche reddituali  di cui al decreto del
Ministro  dell'interno   31  ottobre  1992,  n.   553,  e  successive
modificazioni. Restano  ferme le  disposizioni relative ai  criteri e
alle   modalita'   di   calcolo   dei  redditi,   al   regime   delle
incompatibilita' e  del conseguente esercizio del  diritto di opzione
ed  agli  obblighi  di  comunicazione da  parte  degli  interessati".
              Conclusione dei procedimenti di verifica
  5. I procedimenti  per la verifica della  sussistenza dei requisiti
per continuare  a fruire delle provvidenze  economiche di invalidita'
civile  avviati  dal  Ministero  del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica anteriormente  al  decreto-legge 20  giugno
1996, n.  323, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto
1996, n.  425, devono essere  conclusi entro centoventi  giorni dalla
data  di  entrata in  vigore  della  presente legge.  Trascorso  tale
termine  senza  che sia  stato  emesso  un formale  provvedimento,  i
benefici  economici  gia'  attribuiti   agli  invalidi  sottoposti  a
verifica si intendono confermati.
               Termini per gli accertamenti delle USL
  6.  Con decreto  del  Ministro  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica  sono stabiliti i  termini entro i  quali si
procede  agli   accertamenti  di  competenza  delle   aziende  unita'
sanitarie   locali   e   delle   commissioni   mediche   periferiche.
Nell'ipotesi di  sospensione della  procedura per visita  diretta, di
cui all'articolo  4, comma 5, del  decreto del Ministro del  tesoro 5
agosto  1991, n.  387,  le commissioni  mediche periferiche,  qualora
ritengano   necessario   sottoporre    l'interessato   ad   ulteriori
accertamenti specialistici, possono  richiederne l'effettuazione alle
aziende unita' sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati
con  il Ministero  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica.
                        Autonomia statutaria
  7. Le  disposizioni di cui  al presente articolo si  applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione.
 
           Note all'art. 52:
            -  Il  testo del  comma 1  dell'art. 4 del  decreto legge
          20 giugno 1996,  n.  323    (Disposizioni  urgenti  per  il
          risanamento   della   finanza  pubblica),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.  425,  e'  il
          seguente:
            "1.  Entro  il 30  novembre 1996,  i minorati  civili che
          alla data predetta risultino titolari di  pensioni, assegni
          ed indennita', sono obbligati a presentare    al  Ministero
          del  tesoro   - Direzione generale dei servizi vari e delle
          pensioni  di   guerra,   un'autocertificazione   ai   sensi
          dell'articolo  2  della legge  4 gennaio  1968, n.  15, che
          ne attesti   le condizioni   di salute,    con  particolare
          riferimento  alle  infermita'   che   hanno dato  luogo  al
          riconoscimento del   beneficio economico  di    invalidita'
          civile.   Tale certificazione  dovra' essere effettuata con
          apposito modello determinato dal  Ministro del  tesoro  con
          proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996".
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  4 del sopracitato
          decreto legge n.  323/1996 e' il seguente:
            "2. La mancata presentazione della certificazione di  cui
          al  comma  1 entro   il  termine  stabilito   determina  la
          sospensione  immediata dell'erogazione  del   beneficio  in
          godimento.  Nel   caso  in  cui l'invalido, entro   novanta
          giorni  dalla data di  comunicazione della sospensione, non
          fornisca   un'idonea    giustificazione  circa  la  mancata
          presentazione,  il  Ministero del   tesoro   -    Direzione
          generale    dei  servizi vari e   delle pensioni di guerra,
          provvede  alla revoca della provvidenza".
            -   Il   testo   degli  artt.  2033  e  2946  del  codice
          civile  e', rispettivamente, il seguente:
            "Art.   2033    (Indebito   oggettivo).      -    Chi  ha
          eseguito   un pagamento non  dovuto ha diritto di  ripetere
          cio' che ha  pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e    agli
          interessi dal giorno del pagamento, se chi  lo ha  ricevuto
          era  in   mala fede, oppure,  se questi  era in buona fede,
          dal giorno della domanda".
            "Art. 2946  (Prescrizione ordinaria).  - Salvi i casi  in
          cui la legge dispone  diversamente i diritti si  estinguono
          per prescrizione con il decorso di dieci anni".
            -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 21  settembre    1994,  n.  698
          (Regolamento      recante  norme  sul  riordinamento    dei
          procedimenti    in  materia    di  riconoscimento     delle
          minorazioni  civili  e  sulla  concessione    dei  benefici
          economici) e' il seguente:
            "5. Nel  caso di  accertata insussistenza dei   requisiti
          prescritti  per il godimento dei benefici si da' luogo alla
          immediata sospensione  cautelativa  del    pagamento  degli
          stessi,  da    notificarsi entro trenta giorni   dalla data
          del provvedimento  di sospensione.   il successivo  formale
          provvedimento  di   revoca  produce   effetti  dalla   data
          dell'accertata    insussistenza dei   requisiti prescritti.
          In caso  di revoca  per  insussistenza dei  requisiti,   in
          cui  vengono   rilevati elementi   di   responsabilita' per
          danno  erariale,  i prefetti  sono tenuti ad  inviare copia
          del   provvedimento alla Corte dei    conti  per  eventuali
          azioni di responsabilita'".
            -  Il testo  del comma 3-   octies  dell'art. 4  del gia'
          citato decreto legge n. 323/1996 era il seguente:
            "3-    octies.     I controlli di    cui  al  comma    3-
          septies  sostituiscono  le  verifiche   giuridicoeconomiche
          disciplinate   dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  20
          luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni".
            -   Per   il titolo  del  decreto  legge  n.  323/1996 si
          veda  nota precedente.
            - Il  testo del comma   5 dell'art. 4   del  decreto  del
          Ministro   del  tesoro  in  data  5  agosto  1991,  n.  387
          (Regolamento  recante  le  norme  di  coordinamento     per
          l'esecuzione    delle   disposizioni contenute  nella legge
          15    ottobre   1990,   n.     295,   in    materia      di
          accertamento dell'invalidita' civile) e' il seguente:
            "5.   Nel   caso  di  visita  diretta  dell'invalido,  la
          commissione medica periferica,   ove   ritenga    necessari
          accertamenti  sia  generici  che specialistici,  si avvale,
          ai  sensi   del comma  1 dell'art.  3 della legge 26 luglio
          1988, n.   291,  delle  strutture  del  servizio  sanitario
          nazionale   o di  quelle della  sanita' militare,  che sono
          tenute ad effettuarli.    A    conclusione    della  visita
          diretta,    la   commissione medica   periferica redige  il
          verbale  di visita,  secondo i  criteri indicati al   comma
          3    del  precedente    art.  3,  e   ne invia   una copia,
          attestata conforme all'originale, all'invalido  interessato
          e  un'altra alla   competente  commissione  medica   U.S.L.
          affinche'  questa  la trasmetta  alla prefettura,   qualora
          la  percentuale di  invalidita' riconosciuta o  il tipo  di
          minorazione  sia tale  da far  luogo alla concessione della
          pensione,  dell'assegno   o delle indennita' previste dalla
          legge in  presenza  degli  altri  requisiti  prescritti  da
          accertare da parte  della prefettura medesima. Nei  casi in
          cui  dal    verbale  di  visita  possano  derivare benefici
          diversi da quelli sopra indicati, la  commissione    medica
          U.S.L.    provvede    a  dare    corso    agli    eventuali
          adempimenti di competenza".