Art. 53.
                 Ente poste italiane Autorizzazioni
  1.  A  decorrere dal  1  gennaio  1998,  l'Ente poste  italiane  e'
autorizzato:
  a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie
nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
  b) alla  vendita al dettaglio di  tutti i valori bollati  di cui ha
l'esclusiva  della distribuzione  primaria ai  rivenditori secondari.
                             Convenzioni
  2. Le  modalita' e le condizioni  dei servizi previsti nel  comma 1
sono  fissate con  apposite  convenzioni da  stipulare  con gli  enti
interessati.
                              Compenso
  3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato
allo svolgimento di  obblighi di servizio universale  nel settore dei
recapiti postali.  Tale compenso  e' forfettariamente  determinato in
lire 400 miliardi per l'anno  1998. Per gli anni successivi l'importo
sara' determinato  nel contratto di  programma da stipulare  ai sensi
dell'articolo  2, comma  23, della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662.
                Affidamento dei servizi di sportello
  4. Il  contratto di programma  previsto dall'articolo 2,  comma 23,
della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, puo' consentire all'Ente poste
italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti
per  l'affidamento dei  propri servizi  di sportello,  anche a  tempo
parziale, a  soggetti pubblici  e privati, anche  esercenti attivita'
commerciale,  operanti o  che  intendano operare  in  detti comuni  o
frazioni.
                      Norme sulle remunerazioni
  5. Alla lettera a) del comma  2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994,  n. 71, le parole  da: "sia agli effettivi  costi" fino
alla fine  del periodo sono  sostituite dalle  seguenti: ": 1)  a una
contabilita' analitica  per centro  di costo fornita  dall'Ente poste
italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi
di tali costi e con modalita'  che spingano ad una loro riduzione; 2)
alla  raccolta,  netta  e/o  lorda, di  risparmio  postale,  tale  da
generare  un  utile  per  il  servizio coerente  con  le  regole  del
mercato".
                       Spettanze del personale
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  trasformazione  dell'Ente  poste
italiane in societa'  per azioni ai sensi dell'articolo  2, comma 27,
della legge 23  dicembre 1996, n. 662, al  personale dipendente dalla
societa' medesima spettano:
  a) il  trattamento di  fine rapporto di  cui all'articolo  2120 del
codice civile e, per  il periodo lavorativo antecedente, l'indennita'
di buonuscita maturata, calcolata  secondo la normativa vigente prima
della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e'
soppresso  il contributo  dovuto  dal datore  di lavoro  all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo  37 del testo unico approvato
con  decreto del  Presidente della  Repubblica 29  dicembre 1973,  n.
1032.  A decorrere  dal 1  gennaio del  secondo anno  successivo alla
trasformazione  in societa'  per azioni  dell'Ente poste  italiane e'
soppressa  la  gestione  separata,  istituita  in  seno  all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della   Repubblica  8   aprile   1953,  n.   542,  per   l'erogazione
dell'indennita' di buonuscita  spettante, dal 1 agosto  1994, a tutto
il personale  dipendente dell'Ente in  base all'articolo 6,  comma 7,
del  decreto-legge   l  dicembre   1993,  n.  487,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio   1994,  n.  71.  Alla  sua
liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa,
che  cura  il  trasferimento   alla  societa'  "Poste  italiane"  del
patrimonio di detta gestione e dei  rapporti attivi e passivi ad essa
facenti capo.  Dalla liquidazione sono escluse  le poste patrimoniali
riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;
  b) le prestazioni di assistenza  e mutualita', sulla base di leggi,
regolamenti e patti  stipulati in applicazione di  accordi di lavoro,
che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;
  c)  le  prestazioni creditizie  secondo  la  normativa vigente,  da
rilevare in apposita gestione;
  d) il trattamento di quiescenza  sulla base della normativa vigente
alla    cui    erogazione    continua   a    provvedere    l'Istituto
postelegrafonici.
                         Assicurazione INAIL
  7. Dalla data  di cui al comma 6 i  lavoratori dipendenti dell'Ente
poste   italiane   sono   assicurati   all'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro  gli infortuni  sul lavoro (INAIL)  secondo la
normativa vigente ed il datore di  lavoro e' tenuto al versamento dei
relativi  premi al  predetto Ente.  Dalla  stessa data  sono poste  a
carico dell'INAIL  tutte le rendite  e tutte le altre  prestazioni in
essere alla  data della  trasformazione nonche' quelle  relative agli
eventi   infortunistici   ed    alle   manifestazioni   di   malattie
professionali verificatisi prima di tale  data e non ancora definiti.
Con decreto  del Ministro del  lavoro e della previdenza  sociale, di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica,  sentiti l'INAIL  e l'Ente  poste italiane,
vengono  definiti  oneri  e  modalita'  per  il  trasferimento  delle
competenze in  materia infortunistica. Il  numero 2) del  primo comma
dell'articolo  127   del  testo  unico  approvato   con  decreto  del
Presidente della  Repubblica 30  giugno 1965,  n. 1124,  e' abrogato.
                    Salvezza di norme previgenti
  8. Per il periodo lavorativo antecedente  la data di cui al comma 6
valgono le norme gia' in vigore  per l'ente pubblico economico. Per i
dipendenti  della  societa'  "Poste  italiane"  sono  fatti  salvi  i
diritti,  gli   effetti  di  leggi  speciali   e  quelli  rinvenienti
dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
                         Versamenti all'INPS
  9.  A  decorrere   dalla  data  di  cui  al   comma  6,  l'Istituto
postelegrafonici  e' tenuto  a versare  al Fondo  pensioni lavoratori
dipendenti  gestito dall'INPS  il contributo  di solidarieta'  di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio  1986, n. 41, entro i termini
fissati  dallo stesso  articolo 25  e nella  misura stabilita  con il
decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  1 giugno  1989,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  146  del 24  giugno  1989.
                  Personale comandato o fuori ruolo
  10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata
in vigore  della presente legge, e'  in posizione di comando  o fuori
ruolo  presso le  amministrazioni  pubbliche di  cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano
le vigenti  disposizioni sulla  mobilita' volontaria o  concordata. I
comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere  rinnovati per un periodo  non superiore a due  anni a
decorrere  dalla data  di  cui al  comma 6.
      Transito  nei ruoli del Ministero di personale comandato
  11.  Il  personale  dell'Ente   poste  italiane  di  qualifica  non
dirigenziale  che alla  data del  31 ottobre  1997 prestava  servizio
presso  il  Ministero delle  comunicazioni  in  posizione di  comando
transita a domanda,  da presentare entro trenta giorni  dalla data di
entrata in  vigore della  presente legge,  e senza  oneri aggiuntivi,
assicurando  comunque   l'invarianza  della  spesa,  nei   ruoli  del
Ministero stesso  nei limiti  della dotazione organica  stabilita dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti
salvi  dalla  legge 23  dicembre  1996,  n. 650,  anche  soprannumero
rispetto al contingente stabilito  per singola categoria o qualifica,
procedendo  a una  equivalente  riduzione  delle dotazioni  organiche
delle  altre   qualifiche  funzionali.   Al  predetto   personale  e'
attribuito il trattamento giuridico ed  economico che sarebbe ad esso
spettato  al momento  dell'inserimento  nell'elenco con  il quale  e'
stato individuato il  personale di cui all'articolo 12,  comma 2, del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  gennaio  1994, n.  71.
            Contribuzioni  all'Istituto postelegrafonici
  12.  La societa'  "Poste  italiane" versa  i  contributi a  proprio
carico  nella misura  stabilita  dalle norme  richiamate  al comma  6
all'Istituto postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza
e secondo  la normativa  vigente, alla  liquidazione ed  al pagamento
delle pensioni all'atto del collocamento  a riposo o delle dimissioni
e dell'indennita'  di buonuscita maturata  fino al 31  dicembre 1997.
               Apporto dello Stato al capitale sociale
  13.  All'atto  della  trasformazione dell'Ente  poste  italiane  in
societa'  per azioni,  lo  Stato apporta  al  capitale sociale  della
societa'  medesima  l'importo  complessivo  di  lire  3.000  miliardi
ripartito in quote annuali, a  decorrere dall'anno 1999, nella misura
indicata nella tabella F  allegata alla legge finanziaria.
            Decorrenza di contributi ad agenzie di stampa
  14. I contributi previsti dal  comma 30 dell'articolo 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, a  favore delle imprese editrici di agenzie
di stampa  quotidiane che  trasmettano tramite canali  in concessione
esclusiva  dell'Ente poste  italiane,  decorrono  dall'anno 1994  nei
limiti dell'apposito stanziamento  previsto nella unita' previsionale
di  base 17.1.2.1  dello  stato di  previsione  della Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri per  l'anno  1998.
                Equiparazione di  canali satellitari
  15. Ai  fini dell'applicazione del  comma 30 dell'articolo  2 della
legge 28  dicembre 1995,  n. 549, a  far data dal  1 gennaio  1996, i
canali  satellitari in  uso esclusivo  delle agenzie  di informazione
radiofonica di cui  al comma 1 dell'articolo 11 della  legge 7 agosto
1990, n. 250,  costituite nella forma di  cooperative di giornalisti,
sono equiparati  ai canali  in concessione esclusiva  dell'Ente poste
italiane.
              Ulteriori contributi ad organi di stampa
  16. All'articolo 3 della legge 7  agosto 1990, n. 250, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: "15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro
il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida
ai sensi delle  vigenti disposizioni, e' corrisposto  un importo pari
al 50 per cento dei contributi di  cui ai commi 10 e 11 spettanti per
l'anno  precedente. La  liquidazione  del  contributo residuo  verra'
effettuata   entro  tre   mesi  dalla   presentazione  del   bilancio
dell'impresa  editoriale e  della  necessaria certificazione  nonche'
della  residua  documentazione  prevista   dalle  norme  vigenti.  La
certificazione,  eseguita a  cura di  una societa'  di revisione,  e'
limitata alla  verifica ed al  riscontro dei soli  costi a cui  si fa
riferimento per  il conteggio del contributo  complessivo relativo ad
ogni esercizio".
 
           Note all'art. 53:
            - Il  testo del  comma 23  dell'art. 2 della  gia' citata
          legge n.  662/1996 e' il seguente:
            "23.  Il  consiglio  di amministrazione  dell'Ente  poste
          italiane  presenta  entro  il    31  marzo  1997  un  piano
          d'impresa  triennale in cui sono indicati  i  provvedimenti
          necessari  per  il  riassetto  dell'azienda  e le modalita'
          della loro   realizzazione.  Tale  riassetto  deve  portare
          l'azienda  italiana  a  risultati in linea con gli standard
          realizzati a livello europeo   in tema    di  qualita'    e
          caratteristiche    dei  servizi  prestati,   produttivita',
          costi   unitari  di    produzione,    equilibrio  economico
          dell'azienda, nonche' eliminare  ogni aggravio sul bilancio
          dello Stato derivante  da condizioni di non  efficienza. Il
          contratto  di    programma previsto   dal decreto-legge   1
          dicembre  1993, n.   487, convertito, con    modificazioni,
          dalla legge  29 gennaio 1994,  n. 71, stabilira' anche  per
          l'anno 1997  gli obblighi di servizio  a carico dell'Ente e
          le corrispondenti forme di compensazione".
            -  Il    testo della lettera  a) del comma  2 dell'art. 2
          del  decreto  legge   1      dicembre   1993,      n.   487
          (Trasformazione  dell'Amministrazione  delle poste  e delle
          telecomunicazioni     in  ente  pubblico      economico   e
          riorganizzazione    del    Ministero),    convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29   gennaio 1994,    n.  71,  a
          seguito  delle  modifiche apportate dalla presente legge e'
          il seguente:
            "  a)  le  operazioni   afferenti lo   svolgimento    del
          servizio    di  tesoreria, il   regime dei   flussi sia per
          quanto attiene   al sistema  delle    riscossioni  e    dei
          pagamenti  dello Stato  e  degli enti  del settore pubblico
          allargato    che  per  quanto  riguarda    i conti correnti
          postali e la  raccolta del risparmio postale,  con distinte
          modalita' che  assicurino  il rispetto  dei  flussi   e  la
          tempestivita'    delle  rilevazioni,  fissando  le relative
          remunerazioni, da rapportare:    1)  a  una    contabilita'
          analitica  per    centro di costo   fornita dall'Ente poste
          italiane    ovvero,   in   mancanza,   sulla     base    di
          parametri  rappresentativi di   tali costi  e con modalita'
          che spingano  ad una loro  riduzione; 2)   alla   raccolta,
          netta  e/o  lorda, di  risparmio postale, tale  da generare
          un  utile    per  il  servizio coerente   con le regole del
          mercato".
            - Il  testo del  comma 27  dell'art. 2 della  gia' citata
          legge n.  662/1996 e' il seguente:
            "27. Il termine di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  1  dicembre  1993, n. 487, convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio  1994,    n.  71,  e'
          differito    al 31 dicembre 1997.  Il predetto termine puo'
          essere modificato con delibera del CIPE.".
             - L'art. 2120 del codice civile cosi' recita:
            "Art.  2120      (Disciplina  del  trattamento  di   fine
          rapporto).  - ln ogni  caso di  cessazione del rapporto  di
          lavoro  subordinato, il prestatore di lavoro  ha diritto ad
          un  trattamento    di  fine rapporto.   Tale trattamento si
          calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota
          pari    e  comunque    non  superiore  all'importo    della
          retribuzione dovuta   per   l'anno  stesso    divisa    per
          13,5.    La    quota    e' proporzionalmente ridotta per le
          frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni
          di mese uguali o superiori a 15 giorni.
            Salvo diversa  previsione dei contratti  collettivi    la
          retribuzione  annua,    ai   fini del   comma   precedente,
          comprende tutte  le  somme, compreso l'equivalente    delle
          prestazioni    in  natura,   corrisposte in dipendenza  del
          rapporto   di lavoro   a titolo   non occasionale    e  con
          esclusione  di  quanto  e' corrisposto a titolo di rimborso
          spese.
            In  caso  di sospensione  della  prestazione   di  lavoro
          nel    corso  dell'anno  per    una  delle  cause    di cui
          all'articolo 2110,  nonche' in caso  di sospensione  totale
          o  parziale  per la   quale sia    prevista  l'integrazione
          salariale,  deve essere computato nella retribuzione di cui
          al   primo   comma   l'equivalente   della  retribuzione  a
          cui   il lavoratore avrebbe  avuto    diritto  in  caso  di
          normale svolgimento del rapporto di lavoro.
            Il  trattamento  di cui  al precedente  primo comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e  incrementato,
          su base composta,  al  31  dicembre  di    ogni  anno,  con
          l'applicazione  di  un tasso costituito dall'1,5 per  cento
          in  misura  fissa    e  dal  75  per    cento  dell'aumento
          dell'indice   dei prezzi  al  consumo  per le  famiglie  di
          operai  ed impiegati,   accertato   dall'ISTAT,    rispetto
          al  mese  di  dicembre dell'anno precedente.
            Ai  fini  della applicazione  del tasso di  rivalutazione
          di    cui  al  comma  precedente  per  frazioni  di   anno,
          l'incremento  dell'indice  ISTAT e' quello   risultante nel
          mese   di cessazione del rapporto   di  lavoro  rispetto  a
          quello  di dicembre   dell'anno precedente. Le  frazioni di
          mese  uguali o  superiori a  quindici giorni  si  computano
          come mese intero.
            Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
          presso  le  stesso  datore   di lavoro, puo'   chiedere, in
          costanza di  rapporto di lavoro,  una   anticipazione   non
          superiore   al  70  per  cento  sul trattamento cui avrebbe
          diritto  nel  caso  di    cessazione del rapporto alla data
          della richiesta.
            Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i  limiti
          del  10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
          comma, e comunque del 4 per cento  del  numero  totale  dei
          dipendenti.
            La  richiesta  deve  essere giustificata dalla necessita'
          di:
            a) eventuali spese sanitarie   per terapie  e  interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
            b) acquisto della  prima casa di abitazione per  se'    o
          per i figli, documentato con atto notarile.
            L'anticipazione puo' essere  ottenuta una sola volta  nel
          corso  del  rapporto   di   lavoro e   viene   detratta,  a
          tutti gli  effetti,  dal trattamento di fine rapporto.
            Nell'ipotesi  di    cui  all'articolo    2122  la  stessa
          anticipazione  e'  detratta  dall'indennita' prevista dalla
          norma medesima.
            Condizioni di miglior favore  possono essere previste dai
          contratti collettivi  o da  atti  individuali. I  contratti
          collettivi    possono  altresi'    stabilire  criteri    di
          priorita'      per  l'accoglimento     delle  richieste  di
          anticipazione".
            - Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,   n. 1032 (Approvazione del
          testo  unico delle norme sulle   prestazioni  previdenziali
          a    favore dei  dipendenti civili  e militari dello Stato)
          e' il seguente:
            "Art. 37.  - L'Amministrazione  cui l'iscritto appartiene
          versa al Fondo    di   previdenza     e     credito      un
          contributo     previdenziale obbligatorio in misura pari al
          7,10 per cento della base contributiva  indicata  nell'art.
          38;  il  contributo  e'  elevato  al  7,60  per cento dal 1
          gennaio  1976 e  all'8,10 per  cento dal  1 gennaio   1978;
          ciascuna amministrazione si rivale a carico  del dipendente
          iscritto  in  misura  pari  al  2,50  per  cento della base
          contributiva predetta.
            Il contributo obbligatorio per  il    credito,  a  carico
          degli   iscritti   aventi   diritto      alle   prestazioni
          creditizie, e'  pari allo  0,50 per cento  dello stipendio,
          paga o   retribuzione mensili    considerati  al  lordo  in
          ragione dell'80 per cento.
            I  contributi   indicati nei   commi precedenti non  sono
          rimborsabili   ancorche'   non    siano    state    erogate
          prestazioni".
            -  Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8   aprile   1953,   n.    542    (Riordinamento
          strutturale   e  funzionale dell'Istituto postelegrafonici)
          e' il seguente:
            "Art.  15.  - Nel  bilancio  dell'Istituto  sara'  tenuto
          un  conto separato per ciascuna gestione.
            Per    la  gestione    di  cui    alla  lettera    c) del
          precedente art.   2, saranno tenuti  due    separati  conti
          secondo che si tratti  di orfani e di  figli del  personale
          di   ruolo  e non  di ruolo  od, invece,  del personale  di
          cui  all'art.  77,   secondo   comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
            Il  presidente    dell'Istituto amministra le entrate   e
          provvede  alle  spese  di   ogni   singola   gestione,   in
          conformita'   delle   rispettive   norme   di     legge  di
          regolamento  e delle   deliberazioni   adottate ai    sensi
          dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore.
            Le spese  generali di amministrazione  sono ripartite fra
          le varie gestioni in  rapporto alle  effettive esigenze  ed
          in    conformita' di deliberazione adottata annualmente dal
          Consiglio di amministrazione".
            - Il testo del  comma  7  dell'art.  6  del  gia'  citato
          decreto legge n.  487/1993 e' il seguente:
            "7.  A  decorrere  dal 1 agosto   1994, al trattamento di
          quiescenza di tutto  il  personale   in   servizio   presso
          l'ente     "Poste     Italiane"  provvede,  all'atto    del
          collocamento   a riposo   o delle   dimissioni  e  salvi  i
          diritti  acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando
          le  norme  previste  per  il  personale  statale.  Per   il
          personale  proveniente dai ruoli tradizionali  degli uffici
          principali collocato  a riposo a decorrere  dalla  predetta
          data, l'onere  relativo al  trattamento di quiescenza  e di
          previdenza  sara' ripartito  fra  il Ministero  del tesoro,
          l'INPDAP   e    l'Istituto   postelegrafonici   in   misura
          proporzionale        alla     durata       del     servizio
          prestato   presso l'Amministrazione  delle poste  e   delle
          telecomunicazioni e  l'ente Poste Italiane".
            -  Il testo del primo comma dell'art. 127 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,   n.   1124
          (Testo    unico    delle disposizioni   per l'assicurazione
          obbligatoria contro    gli  infortuni  sul  lavoro    e  le
          malattie   professionali),    a  seguito    della  modifica
          apportata dal presente articolo, e' il seguente:
            "Non      sono     assicurati      presso      l'Istituto
          nazionale      per l'assicurazione contro gli infortuni sul
          lavoro:
            1) gli addetti alla navigazione  marittima ed alla  pesca
          marittima,  nonche'  i    radiotelegrafisti  di  bordo  non
          assunti  direttamente  dagli   armatori,      alla      cui
          assicurazione   provvedono  le  Casse  previste nell'art. 4
          del  regio  decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito
          nella  legge  29  giugno   1933,    n.   860;   le    Casse
          predette      sono  autorizzate    a    provvedere    anche
          all'assicurazione  di  prestazioni supplementari   previste
          da   regolamenti  organici,   da  contratti collettivi,  da
          convenzioni di  arruolamento e  di ingaggi  in favore delle
          persone  soggette  all'obbligo dell'assicurazione presso le
          Casse predette;
            (2) i dipendenti delle  aziende  autonome  del  Ministero
          delle   poste   e   telecomunicazioni   e  il     personale
          dell'Amministrazione   delle   ferrovie    dello    Stato.)
          (soppresso)  ;
            3)  i  detenuti  addetti  a  lavori condotti direttamente
          dallo Stato".
            -  Il testo  dell'art.  25   della legge   28    febbraio
          1986, n.  41 (Disposizioni per  la formazione  del bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato) e' il seguente:
            "Art.    25. -   1. A  decorrere  dal 1  gennaio 1986  le
          gestioni     di  previdenza   sostitutive,   esclusive   ed
          esonerative  del regime generale, ad eccezione dello Stato,
          sono tenute a versare al predetto regime un contributo   di
          solidarieta'       commisurato     all'ammontare      delle
          retribuzioni      imponibili   dei    singoli   ordinamenti
          agli  effetti pensionistici.
            2.  La  misura  del  contributo     di   solidarieta'   e
          determinata  ogni  tre anni, per ogni gestione, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei  Ministri,    su  proposta
          del  Ministro  del lavoro  e della  previdenza sociale,  di
          concerto  con il  Ministro del  tesoro e,   per le    forme
          esclusive,  anche con il Ministro per la funzione pubblica,
          sulla base delle     caratteristiche   demografiche      ed
          economiche   di  ciascuna gestione.
            In  sede di   prima applicazione la misura del contributo
          e' pari al 2%.
            3.   Il  contributo    e'    versato  dalle    competenti
          amministrazioni   e fondi    pensionistici    all'anzidetto
          fondo   pensioni   lavoratori dipendenti entro   20  giorni
          dalla  fine  del    mese di   pagamento della contribuzione
          dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi".
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          1 giugno 1989, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  146
          del    24  giugno  1989  reca:   "Determinazione   per   il
          triennio 1990-92  della  misura  del contributo  a   carico
          delle   gestioni  di  previdenza  sostitutive, esclusive ed
          esonerative  del  regime  generale INPS, di cui all'art. 25
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41".
            - Per il  testo del comma 2  dell'art. 1 del gia'  citato
          D.Lgs. n.  29/1993 si veda in nota all'art. 39.
            -  Il decreto  legge 23   ottobre 1996,   n. 540    reca:
          "Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento ed il riordino
          della RAI - S.p.a.".
            - La  legge 23 dicembre 1996,  n. 650 reca:  "Conversione
          in  legge,  con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre
          1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per  l'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva.   Interventi      per    il
          riordino      della    RAI      S.p.a.,    nel      settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva  e  sonora  in   ambito locale   nonche' per  le
          trasmissioni  televisive in  forma codificata.".
            - Il  testo del comma 2  dell'art. 12 del decreto   legge
          1     dicembre     1993,     n.     487     (Trasformazione
          dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
          in    ente  pubblico  economico  e    riorganizzazione  del
          Ministero),  convertito, con  modificazioni, dalla    legge
          29  gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
            "2.  Le  dotazioni organiche del  personale del Ministero
          delle poste e delle  telecomunicazioni sono  stabilite  nei
          limiti    indicati  nella  tabella A   allegata al presente
          decreto. Le dotazioni  medesime sono modificate secondo  le
          procedure  previste dall'articolo 6,  comma 3, del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993, n.  29. A decorrere  dal 1
          gennaio 1994  e fino alla data  di entrata in vigore    del
          decreto del Presidente della Repubblica previsto dal  comma
          1,  il  Ministero  delle  poste e   delle telecomunicazioni
          esercita le   funzioni ed    i  compiti  gia'        svolti
          dall'Amministrazione       delle    poste      e      delle
          telecomunicazioni e non attribuiti  all'ente, attraverso il
          personale  da  assegnarsi     al  Ministero      ai   sensi
          dell'articolo    6, comma   2, nei limiti  delle  dotazioni
          organiche  previste dalla  tabella  A.   Con decreto    del
          Ministro    delle poste   e delle  telecomunicazioni previo
          confronto     con     le      organizzazioni      sindacali
          maggiormente   rappresentative,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro, da emanarsi entro il 31   dicembre    1993  saranno
          individuati    il   personale e  gli  uffici occorrenti per
          compiti di cui al comma 1".
            - Il  testo del  comma 30  dell'art. 2 della  gia' citata
          legge n.  549/1995 e' il seguente:
            "30. Al comma 2 dell'articolo 3   della  legge  7  agosto
          1990,  n.  250,  dopo  le parole: "Trentino-Alto Adige sono
          aggiunte le seguenti: "e ai giornali   quotidiani  italiani
          editi  e    diffusi all'estero".   Ai fini dell'aplicazione
          dell'articolo 3, comma 8,  lettera a), della legge 7 agosto
          1990, n.  250,  il   comma 2   dello   stesso   articolo  3
          della  medesima  legge    n.  250  del    1990, deve essere
          interpretato   nel senso che per    imprese  editrici    di
          quotidiani  costituite    come  cooperative giornalistiche,
          devono intendersi  anche le  imprese, costituite   in  tale
          forma,  editrici  di  agenzie    di  stampa  quotidiane che
          trasmettano  tramite  canali   in   concessione   esclusiva
          dell'Ente poste italiane".
            -  Il  testo  del    comma 1 dell'art. 11 della legge   7
          agosto 1990,  n.    250  (Provvidenze    per  l'editoria  e
          riapertura   dei   termini,     a  favore  delle    imprese
          radiofoniche,   per la   dichiarazione di    rinuncia  agli
          utili  di  cui    all'articolo  9, comma 2, della legge  25
          febbraio 1987, n. 67, per   l'accesso ai  benefici  di  cui
          all'articolo  11 della legge stessa) e' il seguente:
            "Art.  11.  - 1. Ai sensi della presente legge le agenzie
          di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali
          allorche':
            a) siano dotate di una  struttura redazionale adeguata  a
          consentire  una   autonoma    produzione   di   servizi   e
          notiziari  relativamente all'intero territorio nazionale;
            b)  siano collegate  in  abbonamento  a non  meno  di  30
          emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
            c)  abbiano  registrato  la  testata presso il competente
          tribunale con la qualifica    di  agenzia  quotidiana    di
          informazione per la  stampa o analoga;
            d)   emettano   notiziari  quotidiani,    annualmente  in
          numero  non inferiore a mille".
            -   Il testo   dell'art.   3   della citata   legge    n.
          250/1990 e'  il seguente:
            "Art.  3.  -  1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani o periodici di  cui al  comma 6  dell'articolo 9
          della  L.    25  febbraio  1987,  n.  67,  e  alle  imprese
          radiofoniche  di  cui  al  comma  2  dell'art.   11   della
          medesima  legge,   sono  concessi    ulteriori   contributi
          integrativi  pari  a  quelli  risultanti dai predetti commi
          degli artt. 9 e 11 della citata   legge  n.  67  del  1987,
          sempre   che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano
          il 40 per  cento    dei  costi  complessivi  dell'esercizio
          relativo    all'anno    1990, compresi   gli   ammortamenti
          risultanti a bilancio.
            2. A decorrere dal 1 gennaio 1991  i contributi di cui al
          comma 8 e al   comma   11,   limitatamente   alle   imprese
          indicate      nel     presente  periodo,  con    esclusione
          dell'applicazione dell'articolo 2,  comma 1, della    legge
          14   agosto   1991,   n. 278,  sono  concessi alle  imprese
          editrici di giornali quotidiani che siano  costituite  come
          cooperative  giornalistiche   ai sensi   dell'articolo  6 e
          dell'articolo 52  della legge  5 agosto  1981,  n.  416,  e
          successive  modificazioni, o,  se costituite in altra forma
          societaria,  a  condizione  che la maggioranza del capitale
          sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od
          enti morali    che  non  abbiano  scopo  di  lucro.    Tali
          contributi  sono corrisposti anche  ai giornali  quotidiani
          editi in   lingua francese, ladina,   slovena    e  tedesca
          nelle    regioni   autonome Valle   d'Aosta, Friuli-Venezia
          Giulia e Trentino-Alto   Adige  e  ai  giornali  quotidiani
          italiani editi  e diffusi all'estero,  nonche' ai periodici
          editi  da  cooperative di  giornalisti, ivi comprese quelle
          di  cui all'articolo 52  della  citata  legge  n.  416  del
          1981,   anche   se    costituite,  limitatamente  a  queste
          ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si
          applicano  i  limiti  e le riduzioni proporzionali previsti
          dal comma 10,  lettere a) e b).   Le imprese  di  cui    al
          presente comma devono essere costituite da almeno tre  anni
          e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita'
          la  testata  per  la quale richiedono la corresponsione dei
          contributi da almeno cinque anni, ridotti a  tre  per    le
          cooperative    giornalistiche   editrici   di   quotidiani.
          Tali contributi   sono   concessi   limitatamente   ad  una
          sola   testata  per ciascuna  impresa.  Per le  cooperative
          di  giornalisti editrici  di quotidiani di cui al  presente
          comma la testata deve essere editata da almeno tre anni.
            3   A   decorrere   dal   1  gennaio 1991,  alle  imprese
          editrici    di  periodici  che  risultino  esercitate    da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da cooperative, fondazioni o enti  morali che non
          abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200
          per  copia  stampata  fino    a 40 mila   copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese   di cui al presente comma devono essere costituite
          da   almeno tre anni ovvero   editare  testate  diffuse  da
          almeno    cinque  anni. I   contributi di   cui al presente
          comma  sono  corrisposti  a  condizione  che   le   imprese
          editrici:
            a)    non   abbiano   acquisito,   nell'anno   precedente
          introiti pubblicitari superiori   complessivamente al    40
          per  cento    dei  costi,  compresi     gli   ammortamenti,
          dell'impresa   per     l'anno    medesimo,  risultanti  dal
          bilancio;
            b)   editino   periodici   a   contenuto  prevalentemente
          informativo;
            c) abbiano pubblicato nei due  anni antecedenti l'entrata
          in vigore della presente legge  e nell'anno di  riferimento
          dei  contributi,  non meno    di  45    numeri  ogni   anno
          per    ciascuna   testata    per   i  plurisettimanali    e
          settimanali,  18 per  i  quindicinali e  9 per  i mensili.
            3-     bis.   Qualora  le  societa'  di  cui  al comma  3
          siano costituite   da  persone    fisiche    e  giuridiche,
          ciascuna delle  quali possieda quote di  capitale inferiori
          al  3  per    cento,  e'  sufficiente  che  la cooperativa,
          fondazione o ente morale  detenga la  maggioranza  relativa
          del capitale sociale.
            4.  La  commissione  di cui all'articolo 54 della legge 5
          agosto 1981, n. 416,  come  modificato  dall'articolo    11
          della  legge  30  aprile 1983, n.    137,  esprime   parere
          sull'accertamento   della  tiratura    e  sull'accertamento
          dei  requisiti  di    ammissione ai contributi disposti dal
          comma 3.
            5. Le imprese editrici in possesso  dei requisiti di  cui
          ai  commi  2  e  3 devono   trasmettere alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento  per  l'informazione
          e  l'editoria,  lo   statuto   della societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa'  stessa.  Le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  2  della    presente  legge si applicano
          anche alle imprese editrici  di  giornali  quotidiani     e
          periodici    che    gia'    abbiano  presentato domanda per
          accedere ai  contributi di cui agli articoli 9 e  10  della
          citata  legge   n. 67   del 1987.  Non possono  percepire i
          contributi di cui al comma 8  le imprese editrici che siano
          collegate  con  imprese  editrici  di   altri      giornali
          quotidiani  o  periodici ovvero con imprese  che raccolgono
          pubblicita'  per la testata stessa  o per altri    giornali
          quotidiani    o    periodici. Non   possono   percepire   i
          suddetti contributi le  imprese  editoriali  collegate  con
          altre   imprese   titolari  di  rapporti  contrattuali  con
          l'impresa editoriale stessa, il cui importo  ecceda  il  10
          per  cento  dei  costi  complessivi  dell'impresa editrice,
          compresi  gli ammortamenti,  ovvero nel caso  in cui  tra i
          soci  e    gli  amministratori    dell'impresa   editoriale
          figurino   persone   fisiche   nella   medesima  condizione
          contrattuale.
            6. Ove nei   dieci anni dalla  riscossione    dell'ultimo
          contributo  la  societa'    proceda   ad   operazioni    di
          riduzione   del    capitale    per  esuberanza,  ovvero  la
          societa'   deliberi   la  fusione    o  comunque  operi  il
          conferimento di  azienda in societa' il cui    statuto  non
          contempli  l'esclusione  di  cui    al comma 5, la societa'
          dovra'   versare in conto entrate    al    Ministero    del
          tesoro    una    somma    pari    ai   contributi disposti,
          aumentati degli  interessi calcolati  al tasso  doppio  del
          tasso   di   riferimento   di  cui    all'articolo  20  del
          decreto  del Presidente della  Repubblica 9  novembre 1976,
          n. 902,  e successive modificazioni,  a    partire    dalla
          data  di  ogni   riscossione,  e capitalizzati annualmente;
          ove  nello  stesso  periodo    la  societa'  sia  posta  in
          liquidazione,    dovra'  versare  in  conto    entrate   al
          Ministero  del tesoro   una somma  parimenti calcolata  nei
          limiti  del risultato netto   della   liquidazione,   prima
          di   qualunque   distribuzione  od assegnazione.  Una somma
          parimenti calcolata  dovra' essere  versata dalla  societa'
          quando,  nei  dieci  anni    dalla  riscossione dell'ultimo
          contributo,     dai  bilanci     annuali  o      da   altra
          documentazione  idonea,  risulti violata l'esclusione della
          distribuzione degli utili.
            7. I contributi di cui al  comma  8  sono  corrisposti  a
          condizione  che  gli  introiti    pubblicitari  di ciascuna
          impresa  editoriale, acquisiti nell'anno  precedente,   non
          superino    il   40   per   cento   dei   costi complessivi
          dell'impresa risultanti dal bilancio per  l'anno  medesimo,
          compresi  gli  ammortamenti.  Se   le entrate pubblicitarie
          sono comprese tra il 35 per cento ed il 40  per  cento  dei
          costi,  i  contributi  di  cui al comma 8, lettera b), sono
          ridotti del 50 per cento.
            8.    I contributi   alle   imprese editrici   di cui  al
          comma 2  sono determinati nella seguente misura:
            a) un contributo fisso annuo di  importo pari al  30  per
          cento della media dei  costi risultanti  dai bilanci  negli
          ultimi   due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
               b) contributi variabili nelle seguenti misure:
            1) lire 500  milioni all'anno da 10.000 a 30.000    copie
          di tiratura media giornaliera e  lire 300 milioni all'anno,
          ogni    10.000  copie  di tiratura media giornaliera, dalle
          30.000 alle 150.000 copie;
            2) lire 200   milioni all'anno, ogni  10.000  copie    di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
            3) lire 100   milioni all'anno, ogni  10.000  copie    di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
            9.  L'ammontare totale dei contributi  previsti dal comma
          8 non puo' comunque  superare  il 60   per   cento    della
          media' dei  costi  come determinati dal medesimo comma 8.
            10. Alle imprese editrici di  quotidiani o periodici che,
          oltre  che  attraverso  esplicita  menzione  riportata   in
          testata, risultino essere organi   o  giornali    di  forze
          politiche   che    abbiano  complessivamente  almeno    due
          rappresentanti eletti  nelle  Camere,   ovvero uno    nelle
          Camere  e    uno  nel    Parlamento europeo,   nell'anno di
          riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI
          legislatura, a condizione che  abbiano  presentato  domanda
          entro  il  31  marzo  dell'anno successivo a    quello   di
          riferimento    dei   contributi,    nei   limiti      delle
          disponibilita'     dello   stanziamento    del   rispettivo
          capitolo  di bilancio, e' corrisposto:
            a) un contributo fisso annuo di  importo pari al  40  per
          cento della media dei  costi risultanti  dai bilanci  degli
          ultimi   due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a  lire  2  miliardi  e  500  milioni  per  i
          quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
            b)   un   contributo  variabile,    calcolato  secondo  i
          parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani,   ridotto
          ad   un  sesto,  un  dodicesimo  od  un    ventiquattresimo
          rispettivamente     per  i      periodici      settimanali,
          quindicinali  o  mensili; per  i  suddetti  periodici viene
          comunque  corrisposto   un contributo   fisso di  lire  400
          milioni  nel caso  di tirature medie superiori alle  10.000
          copie.
            11.   A   decorrere  dall'anno  1991,    ove  le  entrate
          pubblicitarie siano inferiori al 30  per  cento  dei  costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,  per   ogni   esercizio,   ulteriori   contributi
          integrativi  pari  al  50 per   cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
            11-   bis.   Ai fini  dell'applicazione dei commi   10  e
          11,  il  requisito della rappresentanza parlamentare  della
          forza politica, la cui  impresa    editrice  dell'organo  o
          giornale  aspiri alla concessione dei contributi di  cui ai
          predetti  commi,  e'   soddisfatto, in assenza di specifico
          collegamento  elettorale,  anche  da   una dichiarazione di
          appartenenza e  rappresentanza di  tale forza  politica  da
          parte  dei parlamentari   interessati,   certificata  dalla
          Camera  di  cui  sono componenti.
            11-ter.  A decorrere   dall'anno 1991 sono  abrogati  gli
          ultimi  due  periodi  del  comma  5.  Dal   medesimo anno i
          contributi previsti dal comma 2 sono  concessi a condizione
          che non  fruiscono dei contributi previsti  dal    predetto
          comma    imprese  collegate   con  l'impresa richiedente, o
          controllate da essa, o che  la  controllano,  o  che  siano
          controllate    dalle  stesse    imprese,  o    dagli stessi
          soggetti che  la controllano.
            12. La  somma dei contributi  previsti dai commi  10 e 11
          non puo' comunque superare  il 70   per cento dei    costi,
          come  determinati dai medesimi commi 10 e 11.
            13.  I  contributi    di cui ai commi   10 e 11 e di  cui
          all'articolo 4 sono   concessi   a   condizione   che    le
          imprese      non      fruiscano,     ne'  direttamente  ne'
          indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7  e  8,
          ed a  condizione che i  contributi di cui  ai commi  stessi
          non  siano percepiti da  imprese da esse controllate o  che
          le controllano ovvero  che siano  controllate dalle  stesse
          imprese  o dagli  stessi soggetti che le controllano.
            14. I contributi  di cui ai commi   10 e 11  e  di    cui
          all'articolo  4  sono  corrisposti  alternativamente per un
          quotidiano o un periodico o  una    impresa    radiofonica,
          qualora siano  espressione  dello  stesso partito politico.
            15. Le imprese  editrici di cui al presente  articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste dal comma  3, sono comunque
          soggette  agli  obblighi  di   cui      al   quinto   comma
          dell'articolo  7,  L.    5  agosto  1981,    n.  416,  come
          modificato  dall'articolo 4,   L.   30   aprile   1983,  n.
          137,    a  prescindere  dall'ammontare   dei ricavi   delle
          vendite.   Sono  soggette  agli    obblighi  medesimi,    a
          prescindere    dall'ammontare dei   ricavati delle vendite,
          anche le imprese di cui al comma  2  dell'art.  11,  L.  25
          febbraio 1987, n. 67".