Art. 53. Ente poste italiane Autorizzazioni 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'Ente poste italiane e' autorizzato: a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio; b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari. Convenzioni 2. Le modalita' e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati. Compenso 3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso e' forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sara' determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Affidamento dei servizi di sportello 4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attivita' commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni. Norme sulle remunerazioni 5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli effettivi costi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ": 1) a una contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato". Spettanze del personale 6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla societa' medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e' soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane e' soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennita' di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge l dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla societa' "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie; b) le prestazioni di assistenza e mutualita', sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici; c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione; d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici. Assicurazione INAIL 7. Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonche' quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalita' per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' abrogato. Salvezza di norme previgenti 8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme gia' in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della societa' "Poste italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza. Versamenti all'INPS 9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici e' tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989. Personale comandato o fuori ruolo 10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita' volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6. Transito nei ruoli del Ministero di personale comandato 11. Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale e' attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale e' stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Contribuzioni all'Istituto postelegrafonici 12. La societa' "Poste italiane" versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennita' di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997. Apporto dello Stato al capitale sociale 13. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della societa' medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria. Decorrenza di contributi ad agenzie di stampa 14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unita' previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998. Equiparazione di canali satellitari 15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1 gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane. Ulteriori contributi ad organi di stampa 16. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonche' della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".
Note all'art. 53: - Il testo del comma 23 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualita' e caratteristiche dei servizi prestati, produttivita', costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione". - Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge e' il seguente: " a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) a una contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato". - Il testo del comma 27 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.". - L'art. 2120 del codice civile cosi' recita: "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - ln ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". - Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente: "Art. 37. - L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1 gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni". - Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542 (Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici) e' il seguente: "Art. 15. - Nel bilancio dell'Istituto sara' tenuto un conto separato per ciascuna gestione. Per la gestione di cui alla lettera c) del precedente art. 2, saranno tenuti due separati conti secondo che si tratti di orfani e di figli del personale di ruolo e non di ruolo od, invece, del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il presidente dell'Istituto amministra le entrate e provvede alle spese di ogni singola gestione, in conformita' delle rispettive norme di legge di regolamento e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore. Le spese generali di amministrazione sono ripartite fra le varie gestioni in rapporto alle effettive esigenze ed in conformita' di deliberazione adottata annualmente dal Consiglio di amministrazione". - Il testo del comma 7 dell'art. 6 del gia' citato decreto legge n. 487/1993 e' il seguente: "7. A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sara' ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane". - Il testo del primo comma dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonche' i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette; (2) i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.) (soppresso) ; 3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato". - Il testo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e' il seguente: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. 2. La misura del contributo di solidarieta' e determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2%. 3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989 reca: "Determinazione per il triennio 1990-92 della misura del contributo a carico delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale INPS, di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 39. - Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 540 reca: "Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.". - La legge 23 dicembre 1996, n. 650 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata.". - Il testo del comma 2 dell'art. 12 del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente: "2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti gia' svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1". - Il testo del comma 30 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 549/1995 e' il seguente: "30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige sono aggiunte le seguenti: "e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai fini dell'aplicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane". - Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa) e' il seguente: "Art. 11. - 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorche': a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale; b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni; c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga; d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 250/1990 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa. Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni. 3 A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio; b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo; c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 3- bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale. 4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale. 6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento. 8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci negli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa; b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie. 9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media' dei costi come determinati dal medesimo comma 8. 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10. 11- bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti. 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. 12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11. 13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico. 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67".