Art. 54. Disposizioni in materia finanziaria e contabile Crediti della SACE 1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: " 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita' predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalita' indicate nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo". Prescrizione quinquennale 2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato". Soppressione del Fondo per l'innovazione tecnologica dei mercati 3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo. Poteri dello Stato azionista 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere". Rimborsi senza interessi 5. A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente periodo, purche' non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilita'. Esonero del Tesoro da comunicazioni societarie 6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente". Finalita' di istituti di credito trasformati in s.p.a. 7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente: " 3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano". Disposizioni tributarie per i consorzi di sviluppo industriale 8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Interventi per i consorzi artigiani di garanzia 9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5". Delega per la riforma delle procedure contrattuali della Difesa 10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti; b) semplificazione dell'attivita' consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale. Pareri parlamentari 11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi. Indice del costo della vita 12. A decorrere dal 1 gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale . La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale e' soppressa. Mutui del Tesoro 13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria. Comunicazione anticipata di dati consuntivi 14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998. Emissioni degli enti territoriali 15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate. Imputazioni a bilancio 16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
Note all'art. 54: - Il testo del comma 36 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 662/1996 era il seguente: "36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'art. 6, L. 26 febbraio 1987, n. 49, gestito dal Mediocredito centrale S.p.a, operazioni di conversione in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socioeconomico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessita' operative d'istituto". - Il testo del n. 1-bis dell'art. 2948 del codice civile, introdotto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313 (Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "Si prescrivono in cinque anni: 1) (Omissis) ; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore". - Il testo del comma 4 dell'art. 58 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), e' il seguente: "4. Le disponibilita' liquide indicate nell'articolo 24, comma 4- ter, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, non ancora acquisite dal Consiglio di Borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in un fondo destinato ad interventi per l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento dei mercati. Con regolamento del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per la gestione del fondo". - Il testo del comma 4 dell'art. 62 del citato D.Lgs. n. 415/1996 e' il seguente: "4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo". - Il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari), a seguito delle integrazioni apportate dalla presente legge, e' il seguente: "2. L'azionista, ancorche' gia' iscritto nel libro dei soci, non puo' esigere gli utili senza esibire i titoli alla societa' emittente o alle aziende di credito o societa' finanziarie incaricate del pagamento e non puo' intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o societa' finanziarie indicate nell'avviso di convocazione. "In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere". - Il R.D.L. 20 settembre 1935, 11.1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118 reca: "Emissione di un prestito nazionale denominato "Rendita 5 per cento"". - Il testo del comma 3 dell'art. 40 della gia' citata legge n. 724/1994 (si veda in nota all'art. 39), e' il seguente: "3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attivita' di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adottera' criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attivita' di vigilanza, nonche' della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione gia' esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato". - Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi) era il seguente: "3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane". - Il testo dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente: "Art. 36 ( Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale ). - 1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonche' alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese. 2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento. 3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 e' consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti piu' imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresi' le priorita' degli interventi. 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. 5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale". - Il testo del comma 14 dell'art. 66 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' il seguente: "14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalita' giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza". - Il testo del comma 6 dell'art. 33 della citata legge n. 317/1991, a seguito dell'integrazione apportata dal presente articolo e' il seguente: "6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31 nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma". - Il testo del comma 12 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a., in essere alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata invigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre". - Il testo del comma 1 dell'art. 35 della citata legge n. 724/1994 e' il seguente: "1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le citta' metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita' montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sara' a totale carico dell'ente emittente".