Art. 54.
           Disposizioni in materia finanziaria e contabile
                         Crediti della SACE
  1. Il  comma 36 dell'articolo  2 della  legge 23 dicembre  1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
  " 36. Il  Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica,  di concerto  con i  Ministri  degli affari  esteri e  del
commercio con  l'estero, puo' altresi' autorizzare  e disciplinare, a
fronte dei  crediti della SACE,  propri o  di terzi, ivi  compreso lo
Stato,  gestiti dalla  stessa SACE,  nonche' dei  crediti concessi  a
valere sul  fondo rotativo  previsto dall'articolo  6 della  legge 26
febbraio 1987, n. 49, operazioni  di conversione dei debiti dei Paesi
per i quali sia intervenuta  in tal senso un'intesa multilaterale tra
i Paesi creditori. I crediti di  cui al presente comma possono essere
convertiti,  anche per  un  valore inferiore  a  quello nominale,  ed
utilizzati  per realizzare  iniziative di  protezione ambientale,  di
sviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
essere attuate anche attraverso    finanziamenti,  cofinanziamenti  e
contributi  a    fondi espressamente   destinati alla   realizzazione
delle  suddette attivita'. Le   disponibilita' finanziarie  derivanti
dalle  operazioni  di   conversione, qualora   non utilizzate  con le
modalita' predette, confluiscono nei    conti  correnti    presso  la
Tesoreria    centrale  dello Stato intestati,   rispettivamente, alla
SACE  e al fondo  rotativo di cui al richiamato    articolo  6  della
legge 26 febbraio  1987, n. 49, e possono  essere utilizzate  per  le
finalita'    indicate  nel   presente comma, nonche' per le attivita'
previste dalla legge 24 maggio  1977,  n.  227,  e  per  le  esigenze
finanziarie del richiamato fondo rotativo".
                      Prescrizione quinquennale
  2.    Al  n. 1-bis)     dell'articolo   2948   del codice   civile,
introdotto dall'articolo 2,  comma 1, della legge 12  agosto 1993, n.
313, le  parole: "titoli del  debito pubblico" sono  sostituite dalle
seguenti: "titoli di Stato".
  Soppressione del Fondo per l'innovazione tecnologica dei mercati
  3.  Il  fondo  di  cui   all'articolo  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  23  luglio  1996,  n. 415,  e'  soppresso.  Le  relative
disponibilita'  sono trasferite  ad un  fondo destinato  a concorrere
alla  copertura  degli  impegni  del  Fondo  nazionale  di  garanzia,
previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
                    Poteri dello Stato azionista
  4. Dopo  il secondo comma  dell'articolo 4 della legge  29 dicembre
1962, n. 1745, e' inserito il seguente:
  "In deroga  a quanto previsto  dal comma precedente, lo  Stato puo'
esigere  gli utili  ed intervenire  in assemblea  dimostrando che  le
proprie  azioni sono  depositate presso  la Tesoreria  centrale dello
Stato,  mediante  dichiarazione  scritta   a  firma  del  tesoriere".
                      Rimborsi senza interessi
  5.  A decorrere  dal 1  gennaio 1998  sono rimborsati  alla pari  e
cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita
5 per  cento, emesso  con regio decreto-legge  20 settembre  1935, n.
1684,  convertito  dalla legge  9  gennaio  1936,  n. 118.  I  titoli
nominativi di cui  al precedente periodo, purche'  non prescritti, di
importo  inferiore  a lire  due  milioni,  con esclusione  di  quelli
sottoposti a vincolo cauzionale,  sono rimborsati all'esibitore senza
che  occorra alcuna  documentazione  o formalita'.  E' prescritto  il
capitale dei titoli nominativi di  debito pubblico, anche se annotati
di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni
dalla data  di rimborsabilita'.
           Esonero del Tesoro  da comunicazioni societarie
  6. Dopo il  comma 3 dell'articolo 40 della legge  23 dicembre 1994,
n. 724, e' inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero del tesoro, del
bilancio  e   della  programmazione  economica  e'   esonerato,  fino
all'emanazione  del testo  unico previsto  dall'articolo 8,  comma 1,
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo
21  della  legge  stessa,  dagli obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente relativi  alle comunicazioni delle  partecipazioni societarie
detenute  indirettamente".
       Finalita' di istituti di credito trasformati in s.p.a.
  7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489,
e' sostituito  dal seguente:  " 3.  L'oggetto sociale  previsto negli
statuti delle societa' per  azioni derivanti dalla trasformazione del
Mediocredito  centrale e  della  Cassa per  il  credito alle  imprese
artigiane  assicura  il  perseguimento  delle  finalita'  degli  enti
originari,  operando   l'una  prevalentemente   nell'interesse  delle
piccole e  medie imprese  e degli enti  locali nonche'  in operazioni
riguardanti  le infrastrutture,  le  esportazioni  e la  cooperazione
economica  internazionale,  e l'altra  esclusivamente  nell'interesse
delle  imprese artigiane  e  dei consorzi  a  cui esse  partecipano".
   Disposizioni tributarie per i consorzi di sviluppo industriale
  8. Fino  al 31  dicembre 1999  ai consorzi  di cui  all'articolo 36
della legge  5 ottobre 1991,  n. 317, e successive  modificazioni, si
applicano   le  disposizioni   dell'articolo   66,   comma  14,   del
decreto-legge 30 agosto 1993,  n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 29  ottobre  1993,  n. 427.
           Interventi per i consorzi artigiani di garanzia
  9. Alla  fine del comma  6 dell'articolo  33 della legge  5 ottobre
1991,   n.  317,   sono   aggiunte  le   seguenti  parole:   "nonche'
dell'intervento   di   cui   al    presente   articolo   nei   limiti
dell'autorizzazione di  spesa prevista  dal comma  5".
   Delega per la riforma delle procedure contrattuali della Difesa
  10.  Nel  rispetto  della   normativa  comunitaria  in  materia  di
procedure  contrattuali di  acquisto di  beni e  servizi, al  fine di
conseguire risparmi di spesa e  recuperi di efficienza, il Governo e'
delegato  ad emanare,  entro dodici  mesi  dalla data  di entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
razionalizzare le  procedure contrattuali  dell'Amministrazione della
difesa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  accelerazione dei  procedimenti mediante  lo snellimento  delle
relative fasi, prevedendo  la revisione degli organi  consultivi e di
collaudo del  Ministero della  difesa ed  il riordino  delle relative
competenze,  con particolare  riferimento all'oggetto  ed all'importo
dei contratti;
  b)  semplificazione dell'attivita'  consultiva  di organi  estranei
all'Amministrazione della  difesa sui progetti di  contratto relativi
ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo
svolgimento  di  compiti  concernenti  la  difesa  nazionale.
                         Pareri parlamentari
  11. I  decreti legislativi di  cui al  comma 10 sono  sottoposti al
parere delle competenti commissioni  parlamentari, che si pronunciano
entro trenta  giorni dalla  trasmissione dei relativi  schemi.
                     Indice del costo della vita
  12.  A  decorrere dal  1  gennaio  1998,  ogni rinvio  normativo  o
contrattuale all'indice del costo della  vita calcolato ai fini della
scala  mobile   delle  retribuzioni  dei   lavoratori  dell'industria
(cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei
prezzi  al consumo  per  famiglie di  impiegati  ed operai  calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica  e pubblicato mensilmente sulla
Gazzetta Ufficiale .  La Commissione centrale che  svolge funzioni di
controllo sulla  elaborazione ed il calcolo  dell'indice sindacale e'
soppressa.
                          Mutui del Tesoro
  13. Sono abrogate le norme  che autorizzano la contrazione di mutui
da parte  del Tesoro destinati  a specifiche finalita',  ivi comprese
quelle di  cui al comma  12 dell'articolo  2 della legge  23 dicembre
1996, n. 662; alle relative  spese pluriennali si provvede nei limiti
risultanti  dalla   tabella  F   allegata  alla   legge  finanziaria.
             Comunicazione anticipata di dati consuntivi
  14. In  relazione all'esigenza  di definire  i risultati  dei conti
pubblici per il  1997 in vista della  Conferenza intergovernativa per
l'ammissione  al sistema  della moneta  unica europea,  gli enti  del
settore pubblico comunicano  al Ministero del tesoro,  del bilancio e
della programmazione  economica i  dati consuntivi della  gestione di
cassa per l'anno 1997 entro il  20 gennaio 1998.
                  Emissioni degli enti territoriali
  15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in
sede  comunitaria,   gli  enti  territoriali   di  cui  al   comma  1
dell'articolo 35 della legge 23  dicembre 1994, n. 724, comunicano al
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
le caratteristiche delle emissioni deliberate.
                       Imputazioni a bilancio
  16.  Le  spese del  bilancio  dello  Stato relative  a  regolazioni
contabili,  a regolazioni  debitorie mediante  titoli di  Stato e  ad
assegni  alle  categorie  protette   sono  imputate  alla  competenza
dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese
relative  ad annualita'  o  a  limiti di  impegno,  da conservare  in
bilancio a decorrere  dal 31 dicembre 1997 in  attesa dell'inizio del
periodo di  ammortamento, sono  eliminate dal  conto dei  residui per
essere  reiscritte  nella  competenza degli  esercizi  terminali,  in
corrispondenza  del   relativo  piano  di   ammortamento,  sempreche'
l'impegno  formale  avvenga  entro  il  terzo  esercizio  finanziario
successivo alla prima iscrizione in bilancio.
 
           Note all'art. 54:
            - Il  testo del  comma 36  dell'art. 2 della  gia' citata
          legge n.  662/1996 era il seguente:
            "36.    Il   Ministro del   tesoro,  con  proprio decreto
          adottato  di concerto  con    il  Ministro   degli   affari
          esteri,    puo'   altresi' autorizzare   e  disciplinare, a
          fronte  dei  crediti della  SACE,  o gestiti  dalla   SACE,
          e   dei   crediti   concessi  a valere  sul  Fondo rotativo
          previsto   dall'art. 6, L.   26  febbraio  1987,  n.    49,
          gestito  dal   Mediocredito   centrale  S.p.a,   operazioni
          di  conversione  in attivita'  di   protezione  ambientale,
          sviluppo   socioeconomico  e commerciali dei  debiti    dei
          Paesi  in  via di sviluppo   per i quali sia intervenuto un
          accordo  in tal senso tra i  Paesi    creditori.  I  ricavi
          delle  operazioni di  cui  al presente  comma  confluiscono
          ai   conti correnti intestati,  rispettivamente, alla  SACE
          e al  suddetto Fondo rotativo  di cui   all'art. 6    della
          legge    26  febbraio    1987, n.   49, presso la Tesoreria
          centrale dello  Stato e possono essere  utilizzati  per  le
          necessita' operative d'istituto".
            -   Il   testo   del   n.   1-bis   dell'art.   2948  del
          codice  civile, introdotto dal comma 1  dell'art.  2  della
          legge  12  agosto  1993,  n. 313 (Rimborso del  capitale di
          titoli di   Stato al   portatore sottratti,  distrutti    o
          smarriti),   a   seguito   della   modifica  apportata  dal
          presente articolo, e' il seguente:
             "Si prescrivono in cinque anni:
              1)  (Omissis)  ;
            1-bis)  il capitale nominale dei  titoli di Stato  emessi
          al portatore".
            - Il testo del   comma 4 dell'art.  58  del  D.Lgs.    23
          luglio  1996,  n.    415   (Recepimento   della   direttiva
          93/22/CEE  del  10   maggio   1993 relativa ai  servizi  di
          investimento    nel  settore  dei  valori mobiliari e della
          direttiva   93/6/CEE   del   15   marzo    1993    relativa
          all'adeguatezza patrimoniale delle  imprese di investimento
          e  degli enti creditizi), e' il seguente:
            "4.  Le    disponibilita'  liquide indicate nell'articolo
          24, comma 4-
           ter,   della legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  non  ancora
          acquisite  dal Consiglio   di Borsa  alla  data  di entrata
          in  vigore del  presente decreto,  sono trasferite   in  un
          fondo   destinato     ad  interventi     per  l'innovazione
          tecnologica    e  l'ammodernamento   dei    mercati.    Con
          regolamento  del  Ministro    del tesoro sono stabilite  le
          modalita' per la gestione del fondo".
            - Il testo  del comma 4 dell'art. 62 del   citato  D.Lgs.
          n. 415/1996 e' il seguente:
            "4.  Alla  data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le
          attivita'  e  passivita'  del  Fondo  confluiscono  in  una
          gestione   speciale  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento  del Ministro del tesoro,  sentite  la    Banca
          d'Italia  e la  CONSOB.  Con il  medesimo regolamento  sono
          disciplinati:   la  gestione speciale  del  patrimonio  del
          Fondo;   la copertura    degli      impegni    del    Fondo
          derivanti     dalle   insolvenze pregresse anche attraverso
          contribuzioni straordinarie a carico  degli  aderenti    al
          Fondo    alla    data   dell'adeguamento;  la  destinazione
          dell'eventuale attivo residuo".
            - Il  testo del secondo comma   dell'art. 4  della  legge
          29  dicembre  1962, n.   1745 (Istituzione  di una ritenuta
          d'acconto o  di imposta sugli  utili    distribuiti   dalle
          societa'    e      modificazioni    della  disciplina della
          nominativita' obbligatoria dei titoli  azionari), a seguito
          delle integrazioni  apportate   dalla presente   legge,  e'
          il seguente:
            "2.  L'azionista,  ancorche' gia' iscritto  nel libro dei
          soci, non puo' esigere gli utili  senza  esibire  i  titoli
          alla  societa'  emittente o   alle aziende   di   credito o
          societa'  finanziarie incaricate   del pagamento   e    non
          puo'    intervenire    in   assemblea   se non   li   abbia
          depositati  almeno  cinque  giorni  prima  presso  la  sede
          sociale  o  presso  le  aziende  di  credito  o    societa'
          finanziarie  indicate  nell'avviso  di  convocazione.   "In
          deroga    a quanto previsto dal  comma precedente, lo Stato
          puo'  esigere  gli  utili    ed  intervenire  in  assemblea
          dimostrando  che le  proprie azioni sono  depositate presso
          la  Tesoreria centrale dello Stato, mediante  dichiarazione
          scritta a firma del tesoriere".
            -  Il    R.D.L.  20 settembre   1935, 11.1684, convertito
          dalla  legge 9 gennaio  1936,  n. 118   reca:    "Emissione
          di  un    prestito    nazionale  denominato  "Rendita 5 per
          cento"".
            - Il  testo del  comma 3  dell'art. 40 della  gia' citata
          legge n.  724/1994 (si veda in nota  all'art.  39),  e'  il
          seguente:
            "3.  Entro  i limiti dei fabbisogni  finanziari di cui al
          comma 1, e, limitatamente all'esercizio  1995,  nei  limiti
          della  spesa  prevista nel suo   bilancio   preventivo,  la
          CONSOB   determina   in   ciascun    anno  l'ammontare  dei
          corrispettivi  per  i  servizi    da  essa resi in   base a
          disposizioni di legge, quali la    tenuta  degli  albi,  lo
          svolgimento   di  esami  di    abilitazione,  la  vigilanza
          sull'adempimento   degli obblighi informativi   verso    il
          mercato,     i   controlli   sulle  attivita'  di revisione
          dei  bilanci,  di  promozione di  servizi  finanziari,   di
          intermediazione  mobiliare,  di sollecitazione del pubblico
          risparmio e di  quotazione e  di  permanenza nei    mercati
          regolamentati,     nonche'  l'accesso    alle  informazioni
          organizzate   in   sistemi gestiti   dalla  CONSOB  stessa.
          Nella  determinazione    delle  predette  contribuzioni, la
          CONSOB  adottera' criteri  di  parametrazione che   tengano
          conto    dei  costi  derivanti   dalle diverse attivita' di
          vigilanza, nonche' della equa redistribuzione  degli  oneri
          di  contribuzione  gia' esistenti per il funzionamento e il
          mantenimento delle strutture di mercato".
            - Il testo  del  comma  3  dell'art.  2  della  legge  26
          novembre  1993,  n.    489  (Proroga  del  termine  di  cui
          all'articolo 7, comma 6, della legge  30  luglio  1990,  n.
          218,    recante  disposizioni  per la ristrutturazione e la
          integrazione del patrimonio degli istituti  di  credito  di
          diritto  pubblico,   nonche'  altre  norme  sugli  istituti
          medesimi)  era  il seguente:
            "3.  L'oggetto sociale   previsto negli    statuti  delle
          societa'  per  azioni   derivanti dalla  trasformazione del
          Mediocredito centrale  e della   Cassa   per   il   credito
          alle   imprese  artigiane  assicura  il perseguimento delle
          finalita'  degli     enti  originari,      operando   l'una
          esclusivamente    nell'interesse delle   piccole   e  medie
          imprese,  con eccezione  delle    operazioni    riguardanti
          le     esportazioni      e    la  cooperazione    economica
          internazionale,   e  l'altra  esclusivamente nell'interesse
          delle imprese artigiane".
            -  Il  testo dell'art.   36   della   legge   5   ottobre
          1991,   n.  317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
          delle piccole imprese) e' il seguente:
            "Art. 36 (   Distretti industriali di piccole  imprese  e
          consorzi  di   sviluppo   industriale      ).    -   1.  Si
          definiscono  distretti industriali  le aree    territoriali
          locali    caratterizzate  da    elevata concentrazione   di
          piccole  imprese, con  particolare riferimento  al rapporto
          tra   la presenza    delle  imprese    e  la    popolazione
          residente    nonche'   alla   specializzazione   produttiva
          dell'insieme delle imprese.
            2. Le  regioni, entro centottanta  giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, individuano tali
          aree, sentite le Unioni  regionali    delle    camere    di
          commercio,   industria,   artigianato  e agricoltura, sulla
          base di   un decreto  del    Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  da  emanare  entro novanta
          giorni dal predetto  termine,  che   fissa  gli   indirizzi
          e   i  parametri  di riferimento.
            3.  Per    le aree individuate ai   sensi del comma 2  e'
          consentito il finanziamento,  da  parte  delle     regioni,
          di    progetti   innovativi concernenti  piu'  imprese,  in
          base a   un   contratto   di   programma  stipulato  tra  i
          consorzi  e    le  regioni  medesime,  le quali definiscono
          altresi' le priorita' degli interventi.
            4. I  consorzi di sviluppo   industriale,  costituiti  ai
          sensi della vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,
          sono    enti   pubblici economici.   Spetta   alle  regioni
          soltanto il  controllo  sui  piani economici  e  finanziari
          dei consorzi.
            5.  I  consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4
          promuovono, nell'ambito   degli  agglomerati    industriali
          attrezzati dai  consorzi medesimi, le condizioni necessarie
          per  la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
          settori   dell'industria   e  dei  servizi.  A  tale  scopo
          realizzano  e  gestiscono,    in  collaborazione   con   le
          associazioni imprenditoriali e con le  camere di commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura,  infrastrutture per
          l'industria,   rustici industriali, servizi   reali    alle
          imprese,   iniziative per  l'orientamento  e  la formazione
          professionale  dei  lavoratori, dei  quadri   direttivi   e
          intermedi  e  dei    giovani  imprenditori,  e ogni   altro
          servizio sociale connesso alla produzione industriale".
            - Il  testo del comma 14  dell'art. 66 del decreto  legge
          30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione  delle  disposizioni
          in  materia  di imposte sugli  oli  minerali,  sull'alcole,
          sulle   bevande   alcoliche,   sui tabacchi lavorati  e  in
          materia  di    IVA  con  quelle recate da direttive CEE   e
          modificazioni    conseguenti  a    detta    armonizzazione,
          nonche'  disposizioni    concernenti  la   disciplina   dei
          centri  autorizzati    di  assistenza       fiscale,     le
          procedure     dei    rimborsi   di    imposta, l'esclusione
          dall'ILOR dei  redditi   di   impresa fino    all'ammontare
          corrispondente    al    contributo    diretto   lavorativo,
          l'istituzione  per  il  1993  di      un'imposta   erariale
          straordinaria  su    taluni  beni    ed  altre disposizioni
          tributarie), convertito,  con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, e' il seguente:
            "14.   Nei   confronti delle   societa'   per   azioni  e
          delle  aziende speciali istituite  ai sensi  degli articoli
          22  e   23 della   legge 8 giugno  1990,  n.  142,  nonche'
          nei  confronti  dei  nuovi   consorzi costituiti a    norma
          degli  articoli    25  e    60  della  medesima    legge si
          applicano, fino al termine del  terzo  anno  dell'esercizio
          successivo  a  quello rispettivamente di acquisizione della
          personalita' giuridica o della  trasformazione  in  aziende
          speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili
          all'ente territoriale di appartenenza".
            - Il testo del comma 6 dell'art. 33 della citata legge n.
          317/1991,  a    seguito  dell'integrazione    apportata dal
          presente articolo  e' il seguente:
            "6.  I   consorzi   di   garanzia collettiva   fidi    di
          secondo  grado costituiti  da  almeno  cinque   cooperative
          artigiane    di   garanzia collettiva  fidi  iscritte  alla
          separata  sezione  dell'albo   delle imprese  artigiane  di
          cui  all'articolo  6,  primo  comma,   della legge 8 agosto
          1985, n. 443, sono ammessi  a  beneficiare  dell'intervento
          dello  Stato   di   cui   all'articolo  31  della  presente
          legge  nei  limiti dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dal comma   6    del    medesimo  articolo  31      nonche'
          dell'intervento    di cui al   presente articolo nei limiti
          dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma".
            -  Il  testo del comma 12  dell'art. 2 della citata legge
          n. 662/1996 e' il seguente:
            "12. I  mutui e i  prestiti della   Ferrovie dello  Stato
          S.p.a.,   in  essere  alla  data  della  trasformazione  in
          societa'  per  azioni,  nonche'  quelli  contratti  e    da
          contrarre,  anche  successivamente    alla  data di entrata
          invigore della   presente legge, sulla base  ed    entro  i
          limiti  autorizzati  da vigenti   disposizioni di legge che
          ne pongono l'onere di ammortamento  a totale  carico  dello
          Stato,    sono  da   intendersi a tutti gli  effetti debito
          dello  Stato. Con decreto del   Ministro  del  tesoro  sono
          stabilite  le  modalita'   per l'ammortamento del  debito e
          per l'accensione dei mutui da contrarre".
            - Il testo del comma 1  dell'art. 35 della  citata  legge
          n. 724/1994 e' il seguente:
            "1.   Le   province, i  comuni  e  le  unioni  di comuni,
          le  citta' metropolitane e  i comuni di  cui agli  articoli
          17 e  seguenti della legge 8   giugno 1990,  n.    142,  le
          comunita' montane, i  consorzi tra enti locali territoriali
          e    le  regioni possono deliberare l'emissione di prestiti
          obbligazionari  destinati esclusivamente  al  finanziamento
          degli   investimenti.  Per    le  regioni  resta  ferma  la
          disciplina di cui all'articolo 10 della   legge  16  maggio
          1970,  n.  281, come modificato dall'articolo 9 della legge
          26 aprile   1982, n. 181. E' fatto  divieto  di    emettere
          prestiti    obbligazionari per   finanziare spese  di parte
          corrente. Le unioni di comuni, le   comunita' montane  e  i
          consorzi  tra  enti  locali  devono    richiedere agli enti
          locali     territoriali,  che  ne   fanno            parte,
          l'autorizzazione        all'emissione     dei      prestiti
          obbligazionari    L'autorizzazione  si     intende   negata
          qualora  non   sia espressamente   concessa  entro  novanta
          giorni  dalla  richiesta.  Si applicano   le   disposizioni
          di     cui   all'articolo   46  del  decreto legislativo 30
          dicembre   1992, n. 504, e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  Il  costo  del   monitoraggio  previsto  nel
          predetto  articolo  46  sara'  a  totale  carico  dell'ente
          emittente".