Art. 55.
             Disposizioni varie Valutazione del Tesoro e
                indirizzi del Governo per le Ferrovie
  1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e
l'attivita'  di  trasporto delle  imprese  ferroviarie,  di cui  agli
articoli 6, 7  e 8 della direttiva 91/440/CEE, del  Consiglio, del 29
luglio  1991,   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica dispone la  valutazione, basata su parametri
di  redditivita', del  ramo d'azienda  "Gestione dell'infrastruttura"
della societa'  Ferrovie dello  Stato S.p.a. Le  eventuali differenze
rispetto alla  consistenza patrimoniale netta di  bilancio risultante
alla  data del  31 dicembre  1997,  che dovessero  scaturire da  tale
variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto
della  societa'. Il  Governo,  successivamente al  rinnovo del  Piano
generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Societa'
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,   predispone  gli  indirizzi  per  la
riorganizzazione   societaria  dell'Azienda.
     Risorse e personale pubblici per associazioni di dipendenti
  2. E' abrogato,  con effetto dal 1 gennaio 1998,  l'articolo 10 del
decreto-legge 8  agosto 1996, n. 437,  convertito, con modificazioni,
dalla  legge 24  ottobre 1996,  n.  556.
               Prezzi delle forniture del Poligrafico
  3. Con  decorrenza dal 1 gennaio  1998 il Ministro del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica definisce  i criteri  ai
quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi
delle forniture  dell'Istituto Poligrafico  e Zecca dello  Stato alle
pubbliche  amministrazioni,  fino  alla trasformazione  dell'ente  in
societa' per azioni.
                         Prezzi per il 1998
  4. Al fine  di avviare processi di razionalizzazione  e di maggiore
efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico  e Zecca dello Stato,
i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni
rimangono fissati  per il 1998  nella stessa misura stabilita  per il
1997,   tranne  particolari   situazioni  connesse   a  imprevedibili
incrementi dei  costi, che saranno  di volta in volta  valutate dalla
Commissione di  cui all'articolo  18 della legge  13 luglio  1966, n.
559.
   Delega per  trasferire  alle regioni  le  funzioni relative  al
                rifornimento idrico alle isole minori
  5. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge, un decreto legislativo volto
a:  a) trasferire  alle regioni  a  statuto speciale  le funzioni  in
materia  di   rifornimento  idrico  delle  isole   minori,  assegnate
dall'articolo 4  della legge 21  dicembre 1978, n. 861,  al Ministero
della  difesa,  fermo restando  il  concorso  del predetto  Ministero
quando  ricorrano particolari  necessita' nello  specifico settore  e
fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio;
  b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della
capacita' operativa delle unita'  di rifornimento idrico in dotazione
al Ministero  della difesa e  dei relativi stanziamenti  di bilancio.
                         Sezioni elettorali
  6.  All'articolo  34 del  testo  unico  approvato con  decreto  del
Presidente della  Repubblica 20 marzo 1967,  n. 223, il secondo  e il
terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
  "La divisione in  sezioni e' fatta indistintamente  per iscritti di
sesso maschile e  femminile ed in modo che in  ogni sezione il numero
di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500.
Quando  particolari condizioni  di  lontananza  e viabilita'  rendono
difficile l'esercizio  del diritto elettorale, si  possono costituire
sezioni con  numero di iscritti, di  regola, non inferiore a  50. Con
decreto  del Ministro  dell'interno  sono fissati  i  criteri per  la
ripartizione  del  corpo  elettorale  in  sezioni".
                       Riduzione delle sezioni
  7. Il decreto del Ministro  dell'interno di cui all'articolo 34 del
testo unico approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223,  come  modificato dal  comma  6  del  presente
articolo, e'  inteso, tra l'altro,  a perseguire la riduzione  del 30
per cento di  tutte le sezioni elettorali  con riferimento all'intero
corpo elettorale,  da effettuarsi in occasione  della prima revisione
semestrale  delle  liste  elettorali  utile.
                  Riduzione delle spese elettorali
  8.  Fermo quanto  previsto  dai  commi 6  e  7, le  amministrazioni
preposte all'organizzazione  ed allo svolgimento  delle consultazioni
elettorali  dovranno comunque  razionalizzare  i servizi  al fine  di
realizzare un  ulteriore contenimento  delle spese rispetto  a quelle
scaturenti dalla normativa  vigente. A tale scopo  in occasione delle
convocazioni  dei comizi  elettorali,  con decreto  del Ministro  del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  di concerto
con  i  Ministri   dell'interno  e  di  grazia   e  giustizia,  sara'
determinata la  misura massima del  finanziamento delle spese  per lo
svolgimento delle consultazioni, ivi  comprese le somme da rimborsare
ai comuni per l'organizzazione  tecnica e l'attuazione delle elezioni
i cui oneri, a norma dell'articolo  17 della legge 23 aprile 1976, n.
136, e  successive modificazioni, e  dell'articolo 55 della  legge 24
gennaio 1979, n. 18, e  successive modificazioni, sono a carico dello
Stato.
         Contenimento dell'uso di immobili locati nella P.A.
  9. Il Presidente  del Consiglio dei Ministri, entro  sei mesi dalla
data  di entrata  in  vigore  della presente  legge,  adotta, con  il
supporto  dell'osservatorio  sul  patrimonio immobiliare  degli  enti
previdenziali, misure  finalizzate a ridurre  gradualmente l'utilizzo
di immobili  presi in locazione  da privati da parte  delle pubbliche
amministrazioni,  di  cui  all'articolo   1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993,  n.  29.  Le predette  amministrazioni
rinegoziano, entro  sei mesi  dalla data di  entrata in  vigore della
presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con
privati con l'obiettivo  di contenere la relativa  spesa almeno nella
misura  del 10  per cento  rispetto al  canone di  locazione vigente.
          Debiti locativi da estinguere in sede di acquisto
                  di immobili di enti previdenziali
  10.  Per   gli  atti   di  acquisto   degli  immobili   degli  enti
previdenziali pubblici, ai sensi  del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104,  stipulati entro il 30 giugno 1998,  i privati locatari
possono regolarizzare  la propria posizione debitoria  maturata al 30
settembre 1997 versando, in aggiunta  al prezzo di acquisto, in unica
soluzione  e senza  maggiorazione  di interessi,  l'80  per cento  di
quanto  dovuto a  titolo di  morosita' locativa  per canoni  ed oneri
accessori, oppure  mediante versamento  rateale, secondo  modalita' e
tempi  da concordare  con  l'ente creditore,  l'intero ammontare  del
debito  locativo senza  interessi.
            Estinzione  di crediti  degli enti soppressi
  11. All'articolo  9, terzo comma,  della legge 4 dicembre  1956, n.
1404, e  successive modificazioni, sono aggiunti  i seguenti periodi:
"I  crediti  di  difficile   ed  onerosa  esazione,  o  assolutamente
inesigibili,  anche  per   l'inesistenza  o  l'irreperibilita'  della
necessaria  documentazione  probatoria,   possono  essere  dichiarati
estinti.  All'annullamento  di  tali   crediti  devono  provvedere  i
dirigenti preposti ai competenti  settori di attivita' liquidatoria".
All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
le  parole:  "si  avvale"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
avvalersi anche".  Sono abrogate le disposizioni  di cui all'articolo
1, comma 2,  lettera d), della legge 24 dicembre  1993, n. 560.
              Oneri dello Stato per interessi dell'ANAS
  12. All'articolo 7,  comma 15, lettera e), della  legge 22 dicembre
1986,  n. 910,  e'  aggiunto il  seguente  periodo: "Detta  aliquota,
limitatamente  all'investimento relativo  alla prima  tratta indicata
dalla  convenzione di  concessione, e'  elevata all'80  per cento  e,
contestualmente,  e' sospesa  la realizzazione  delle altre  tratte".
               Infrastrutture ferroviarie nel Brennero
  13.  A decorrere  dal 1  gennaio  1998 la  societa' Autostrada  del
Brennero S.p.a.  e' autorizzata  ad accantonare,  in base  al proprio
piano  finanziario  ed  economico,  una quota  anche  prevalente  dei
proventi  in  un  fondo   destinato  al  rinnovo  dell'infrastruttura
ferroviaria  attraverso  il  Brennero  ed  alla  realizzazione  delle
relative  gallerie. Tale  accantonamento e'  effettuato in  esenzione
d'imposta. L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avverra' in base
a un  piano di investimento  da presentare dalla  societa' Autostrada
del Brennero S.p.a. entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le
competenti  Commissioni parlamentari,  con decreto  del Ministro  dei
lavori  pubblici  d'intesa con  il  Ministro  dei trasporti  e  della
navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province
autonome  di  Trento   e  di  Bolzano.  In  attesa   di  utilizzo  le
disponibilita' su tale fondo sono investite  in titoli di Stato e non
possono comunque essere  utilizzate per le spese  di progettazione. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello
Stato e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi
complessivi  dello Stato  compreso  tra  il 20  e  il  100 per  cento
rispetto  ai  proventi  del  1997.
      Finalita'  degli  interventi  per l'agricoltura e delega
                     per il riordino del settore
  14. Gli interventi  pubblici nel settore agricolo e  forestale e le
azioni di  sostegno alle  attivita' produttive agricole  si esplicano
nel  quadro  degli  obiettivi  prioritari fissati  dal  Documento  di
programmazione economicofinanziaria,  con particolare  riferimento al
contenimento  e all'armonizzazione  con i  costi medi  comunitari dei
costi di produzione delle imprese  agricole, al fine di accrescere la
competitivita', favorire l'innovazione  tecnologica e l'imprenditoria
giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo
e' delegato ad  emanare, entro quattro mesi dalla data  di entrata in
vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  per  le
politiche agricole,  sentita la Conferenza permanente  per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano, previo parere delle  competenti Commissioni parlamentari, un
decreto legislativo con l'osservanza  dei seguenti principi e criteri
direttivi:
  a) contenimento  ed armonizzazione  rispetto ai costi  medi europei
dei fattori di produzione, dei  costi dei fattori di produzione delle
imprese  agricole, con  particolare riferimento  agli oneri  fiscali,
contributivi  e  previdenziali,  ai  costi energetici,  ai  costi  di
trasporto e al costo del denaro;
  b)  accrescimento   delle  capacita'  concorrenziali   del  sistema
agroalimentare  nel  mercato  europeo ed  internazionale,  anche  con
l'estensione  del credito  specializzato e  dei servizi  assicurativi
all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
  c)  adeguamento   e  modernizzazione  del  settore,   favorendo  il
rafforzamento  strutturale delle  imprese  agricole e  l'integrazione
economica della filiera agroindustriale;
  d)   accelerazione  delle     procedure  di  utilizzo  dei    fondi
strutturali riservati al   settore agricolo e  razionalizzazione    e
adeguamento  del sistema  dei servizi  di interesse  pubblico per  lo
stesso  settore.
                 Utilizzo di stanziamenti comunitari
  15. Per le  finalita' di cui al comma 14  il Governo e' autorizzato
ad  utilizzare anche  gli stanziamenti  resi disponibili  dall'Unione
europea  quale compensazione  monetaria per  le riduzioni  di reddito
degli  operatori agricoli  derivanti dalla  rivalutazione della  lira
determinate con il  regolamento (CE) n. 724/97 del  Consiglio, del 22
aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97,
della   Commissione,  del   2  maggio   1997,  in   conformita'  alle
prescrizioni  dei suddetti  regolamenti e  con le  previste procedure
nazionali.
              Tariffe telefoniche per imprese editrici
  16. Al primo  comma dell'articolo 28 della legge 5  agosto 1981, n.
416,  le parole:  "fatturate sulla  base dei  relativi decreti"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "fatturate dai  gestori  dei  servizi".
             Termine per interventi in zone alluvionate
  17. Per  la realizzazione degli interventi  gia' approvati relativi
alle  infrastrutture viarie  e  al consolidamento  dei corsi  d'acqua
danneggiati  a  seguito  degli  eventi di  cui  al  decreto-legge  24
novembre 1994, n. 646, convertito,  con modificazioni, dalla legge 21
gennaio  1995,  n.   22, il termine di cui all'articolo  12, comma 5-
octies  ,  del decreto legge 29 dicembre 1995,   n. 560,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 1996, n. 74, e successive
modificazioni, e' prorogato  al 31 dicembre 1998.
                     Tassa sui marmi di Carrara
  18. All'articolo  unico della  legge 15 luglio  1911, n.  749, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo  comma, le parole da: "e da  approvarsi" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti sociali";
  b) al  secondo comma, primo  periodo, sono soppresse le  parole: ",
entro  i limiti  massimi della  tariffa  medesima," e  le parole:  ",
mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie
categorie";
  c)  al secondo  comma,  secondo periodo,  e'  soppressa la  parola:
"minima".
                          Riserve naturali
  19. Le riserve  naturali istituite dallo Stato anche  se gestite da
enti morali, di  cui alla legge 6 dicembre 1991,  n. 394, partecipano
al riparto  dei fondi stanziati  ai sensi dell'articolo 1,  comma 43,
della legge 28  dicembre 1995, n. 549.
                Agevolazioni per i gestori di mercati
  20.  All'articolo  11, comma  16,  primo  periodo, della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, dopo  le parole: "societa' promotrici di centri
commerciali all'ingrosso,"  sono inserite  le seguenti:  "ai consorzi
tra   operatori  che   gestiscono  aree   pubbliche  destinate   allo
svolgimento dei mercati, anche  partecipati da capitale pubblico, per
la realizzazione,  la ristrutturazione e l'ammodernamento  delle aree
attrezzate per  l'attivita' mercatale,".
           Agevolazioni fiscali per il settore della pesca
  21.  Le indennita'  ed  i  premi previsti  dal  piano  di cui  alla
decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi
di  fermo  definitivo di  cui  al  regolamento  (CE) n.  3699/93  del
Consiglio, del  21 dicembre 1993,  non concorrono alla  formazione di
reddito.  All'onere  derivante  dall'attuazione del  presente  comma,
valutato in  lire 5  miliardi per l'anno  1998, si  provvede mediante
utilizzo delle disponibilita' del Fondo  di cui all'articolo 10 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41.
                      Residui passivi dell'ANAS
  22.  L'Ente nazionale  per  le  strade entro  il  31 dicembre  1998
ridetermina i  residui passivi risultanti dalla  situazione contabile
elaborata  dal sistema  informativo della  Ragioneria generale  dello
Stato  con riferimento  alla data  del  29 febbraio  1996. I  residui
passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio
decreto 23  maggio 1924, n.  827, e successive modificazioni,  che si
riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili
sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31
dicembre 1997 i termini di  prescrizione, sono trasferiti in apposito
fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di accordi di
programma  con il  Ministero dei  lavori pubblici,  anche per  i fini
istituzionali  dell'Ente.   Agli  oneri  derivanti   dal  contenzioso
dell'Ente nazionale  per le strade  fino al  31 dicembre 1997,  si fa
fronte con un  accantonamento sui residui passivi  di stanziamento di
cui all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23
maggio 1924,  n. 827,  e successive modificazioni.
             Adeguamento delle entrate proprie dell'ANAS
  23.  Le entrate  proprie dell'Ente  nazionale per  le strade,  ente
pubblico economico,  derivanti dai canoni e  dai corrispettivi dovuti
per le  concessioni e le  autorizzazioni diverse di  cui all'articolo
18, comma  1, del decreto  del Presidente della Repubblica  21 aprile
1995, n.  242, sono  adeguate ai criteri  del decreto  legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e  successive modificazioni, entro il 31 gennaio
1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente,
in  base a  delibera del  Consiglio, da  comunicare al  Ministero dei
lavori  pubblici  per  l'esercizio della  vigilanza  governativa,  da
esercitare entro  i successivi  trenta giorni. Decorso  tale termine,
l'atto  dell'amministratore dell'Ente  e'  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  . In  sede  di primo  adeguamento,  l'aumento richiesto  a
ciascun soggetto  titolare di  concessione o autorizzazione  non puo'
superare  il 150  per cento  del canone  o corrispettivo  attualmente
dovuto.
       Contratti di acquisto di servizi di stampa informativi
  24.  L'articolo  2   della  legge  15  maggio  1954,   n.  237,  va
interpretato nel  senso che,  al fine di  un piu'  razionale utilizzo
delle risorse  e per garantire  alle Amministrazioni dello  Stato una
completa  informazione  attraverso  la piu'  ampia  pluralita'  delle
fonti, la  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri e'  autorizzata ad
acquistare  dalle agenzie  di  stampa,  mediante appositi  contratti,
notiziari ordinari  e speciali, servizi giornalistici  e informativi,
ordinari e speciali,  e loro raccolte anche  su supporto informatico,
nonche' il servizio  di diramazione di notizie e  di comunicati degli
organi centrali e periferici  delle Amministrazioni dello Stato. Tali
prestazioni rientrano  nei servizi  di cui  all'articolo 7,  comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 157.
                 Avanzi di amministrazione dell'AIMA
  25. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto
1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano
come  comprensive  delle  disponibilita'  rivenienti  dall'avanzo  di
amministrazione, che  costituisce una apposita posta  del bilancio di
previsione  dell'Azienda  di Stato  per  gli  interventi nel  mercato
agricolo.
                   Risultanze contabili dell'AIMA
  26. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610,
deve  intendersi come  diretto a  regolare esclusivamente  i rapporti
finanziari  tra lo  Stato,  e per  esso l'Azienda  di  Stato per  gli
interventi nel mercato agricolo,  e l'Unione europea.
           Requisiti delle imprese editrici di quotidiani
  27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990,  n.  250, come  modificato  dall'articolo  2, comma  29,  primo
periodo,  della legge  29 dicembre  1995, n.  549, e'  sostituito dal
seguente: "A  decorrere dal 1  gennaio 1997,  i contributi di  cui al
comma 8 e, limitatamente alle  imprese indicate nel presente periodo,
al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici
di giornali quotidiani, che  abbiano acquisito nell'anno precedente a
quello di  riferimento dei  contributi entrate pubblicitarie  che non
superino  il   30  per  cento  dei   costi  complessivi  dell'impresa
risultanti   dal   bilancio    dell'anno   medesimo,   compresi   gli
ammortamenti, e che siano  costituite come cooperative giornalistiche
ai  sensi dell'articolo  6 e  dell'articolo 52  della legge  5 agosto
1981, n. 416,  e successive modificazioni, o, se  costituite in altra
forma  societaria,  a  condizione  che la  maggioranza  del  capitale
sociale  sia  comunque detenuta  da  cooperative,  fondazioni o  enti
morali che non abbiano scopo di lucro".
                               Art. 55
 
           Note all'art. 55:
            -  Il    testo  degli  artt.   6, 7 e   8 della direttiva
          91/440/CEE, del Consiglio del 29    luglio  1991,  relativa
          allo        sviluppo   delle   ferrovie   comunitarie   e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art. 6.   - 1. Gli Stati    membri  adottano  le  misure
          necessarie   per   garantire,      sul      piano     della
          contabilita',  la   separazione   delle attivita'  relative
          all'esercizio  dei servizi di  trasporto da quelle relative
          alla  gestione   dell'infrastruttura  ferroviaria.  L'aiuto
          concesso ad  una di queste  due attivita' non puo'   essere
          trasferito all'altra.
            I  conti  relativi  a queste due attivita' sono tenuti in
          modo tale da riflettere tale divieto.
            2.   Gli  Stati   membri  possono    inoltre    prevedere
          che     detta  separazione,  comporti    sezioni  organiche
          distinte all'interno   di una stessa  impresa    o  che  la
          gestione    dell'infrastruttura  sia  esercitata da un ente
          distinto".
            "Art. 7. -   1. Gli Stati  membri  adottano  le    misure
          necessarie  allo sviluppo  dell'infrastruttura  ferroviaria
          nazionale   tenendo   conto eventualmente delle    esigenze
          globali  della comunita'.   Essi vigilano sulla definizione
          degli standard   e  delle  norme    di  sicurezza    e  sul
          controllo della loro applicazione.
            2.  Gli    Stati membri   possono incaricare   le imprese
          ferroviarie o qualunque   altro    gestore   di     gestire
          detta     infrastruttura,  in particolare  conferire   loro
          la    responsabilita'   in     materia    di  investimenti,
          manutenzione e finanziamento che tale gestione comporta sul
          piano tecnico, commerciale e finanziario.
            3.    Gli    Stati  membri    possono  inoltre  concedere
          al   gestore  dell'infrastiuttura,  in    osservanza  degli
          articoli  77,    92  e    93 del trattato, un finanziamento
          sufficiente in funzione dei compiti, della  dimensione    e
          delle  esigenze   finanziarie,   in   particolare per   far
          fronte a nuovi investimenti".
            "Art.  8. -   Il   gestore dell'infrastruttura    applica
          alle    imprese  ferroviarie    e      alle    associazioni
          internazionali        che     utilizzano   l'infrastruttura
          ferroviaria      da     lui   gestita    un    canone    di
          utilizzazione     dell'infrastruttura      stessa.   Previa
          consultazione    di  detto    gestore, gli   Stati   membri
          definiscono  le  modalita' per  la fissazione del canone.
            Il  canone  di  utilizzazione  e'   calcolato   in   modo
          da  evitare discriminazioni  tra   le  imprese  ferroviarie
          e   puo'  tenere  in particolare  conto   del  totale   dei
          chilometri    percorsi,  della composizione del  treno e di
          ogni esigenza specifica in  relazione a fattori   quali  la
          velocita',  il  carico  per asse  e il  grado o  il periodo
          di utilizzazione dell'infrastruttura".
            - Il  testo dell'art. 10   del decreto legge    8  agosto
          1996,      n.  437  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          imposizione  diretta   ed   indiretta,   di   funzionalita'
          dell'Amministrazione      finanziaria,  di  gestioni  fuori
          bilancio,  di  fondi   previdenziali   e   di   contenzioso
          tributario), convertito, con modificazioni,  dalla legge 24
          ottobre  1996, n. 556, era il seguente:
            "Art.  10. - E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo
          o  consente  alle  amministrazioni     pubbliche   di   cui
          all'articolo  1,  comma    2,  del  decreto legislativo   3
          febbraio 1993, n.  29, in qualsiasi forma   e  a  qualunque
          titolo,  di attribuire  risorse finanziarie pubbliche  o di
          impiegare      pubblici   dipendenti     in    favore    di
          associazioni    e organizzazioni di    dipendenti  pubblici
          escluse   quelle      aventi   natura   previdenziale     o
          assistenziale,   nonche'     gli   enti    con    finalita'
          assistenziali  a  favore del personale  delle Forze armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
            2.   Le disposizioni   del comma    1  si    applicano  a
          decorrere dal  1 gennaio 1994".
            -  Il testo  dell'art. 18 della legge 13 luglio  1966, n.
          559  (Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato) e' il seguente:
            "Art.    18.   -   La   determinazione dei  prezzi  delle
          forniture      e'   effettuata,   tenuto   presente   anche
          l'andamento  dei  prezzi  di  mercato,  da  una Commissione
          costituita presso il Provveditorato generale  dello  Stato,
          con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:
            1)  dal  Provveditore  generale  dello  Stato  da  un suo
          delegato, che la presiede;
              2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;
            3)  da un  funzionario  della Ragioneria  generale  dello
          Stato  di qualifica non inferiore a direttore di  divisione
          o equiparato;
            4)    da uno  dei membri  previsti  dalla lettera  h) del
          precedente articolo 10.
            Le funzioni di   segretario  sono  disimpegnate  da    un
          funzionario  del Provveditorato   generale   dello    Stato
          designato  dal  Provveditore generale".
            -  Il testo  dell'art.   4   della legge   21    dicembre
          1978,   n.    861  (Aumento  dell'autorizzazione  di  spesa
          prevista dall'articolo 7 della legge  19  maggio  1967,  n.
          378,   per il rifornimento idrico delle isole minori) e' il
          seguente:
            "Art.  4.  -   Il  Ministero  della   difesa,     sentite
          le   regioni interessate,  predispone e  coordina  il piano
          annuale di   provvista  dell'acqua    e  di    rifornimento
          idrico  a    favore    delle isole   minori armonizzando le
          esigenze con  le  disponibilita'  dei  mezzi  della  Marina
          militare.  Copia  del    predetto  piano  e' trasmessa alle
          regioni e agli enti interessati.
            Quando ricorrono  particolari  necessita'    le  regioni,
          d'intesa  con  i  Ministeri  della  difesa e della   marina
          mercantile,   sono   autorizzate   a   stipulare   apposite
          convenzioni  di durata  non superiore a  due anni, con enti
          pubblici e privati  come  previsto  dall'articolo  3  della
          legge  19 maggio  1967, n.  378. In ogni  caso la provvista
          di acqua   ed  il  rifornimento    idrico    delle    isole
          ricadenti    nel    territorio    delle  regioni  a statuto
          speciale sono effettuati dalla Marina mercantile.
            Copia  delle  convenzioni,  entro    30   giorni    dalla
          stipula,    e' trasmessa dalle  regioni ai Ministeri  della
          difesa, della  sanita' e della marina mercantile.
            Le  convenzioni  gia'  stipulate  a  norma  del  predetto
          articolo  3  della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano
          ad avere validita' fino alla loro scadenza".
            - Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  20  marzo 1967,  n. 223 (Approvazione del testo
          unico    delle  leggi  per  la  disciplina  dell'elettorato
          attivo  e  per  la  tenuta    e  la revisione delle   liste
          elettorali),  a  seguito delle   modifiche apportate    dal
          presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 34. - Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali.
             La  divisione  in  sezioni  e' fatta indistintamente per
          iscritti
           di sesso maschile e femminile  ed  in  modo  che  in  ogni
          sezione il
           numero  di  iscritti  non sia di regola superiore a 1.200,
          ne'
           inferiore a 500.
             Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita'
           rendono diffidie l'esercizio del  diritto  elettorale,  si
          possono
           costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non
           infrriore a 50.
             Con  decreto  del  Ministro  dell'interno sono fissati i
          criteri
           per la ripartizioni del corpo elettorale in sezioni".
            -    Il   testo dell'art.   17   della  legge  23  aprile
          1976,  n.  136 (Riduzione dei termini e semplificazione del
          procedimento elettorale) e' il seguente:
            "Art.  17.  -  Tutte  le   spese   per   l'organizzazione
          tecnica    e  l'attuazione delle   elezioni politiche e dei
          referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio
          1970, n. 352, sono a carico dello Stato.
            Le spese  per  l'organizzazione  tecnica  e  l'attuazione
          delle  elezioni  dei  consigli   regionali, provinciali   e
          comunali,  fatta    eccezione  di  quelle  indicate     nel
          successivo    comma, sono a   carico degli  enti ai quali i
          consigli appartengono.  Le  spese  inerenti  all'attuazione
          delle  elezioni  dei    consigli  circoscrizionali  sono  a
          carico dei rispettivi comuni.
            Sono comunque, a  carico dello Stato le  spese    per  il
          funzionamento   dei   propri      uffici  interessati  alle
          elezioni, per la   spedizione dei certificati    elettorali
          agli    elettori  residenti    fuori  del    comune e delle
          cartoline avviso  agli elettori  residenti all'estero,  per
          la fornitura delle schede per la votazione,  dei  manifesti
          recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati
          e  delle  buste  occorrenti  per le operazioni degli uffici
          elettorali di sezione nonche' le spese  per  la  spedizione
          dei   plichi  dei  predetti  uffici,  comprese  quelle  per
          l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di
          lavoro.
            Nel caso di contemporaneita' di   elezioni politiche  con
          le  elezioni  dei   consigli   regionali, tutte   le  spese
          derivanti da  adempimenti comuni   alle elezioni    vengono
          ripartite    tra  lo   Stato e   la regione rispettivamente
          nella misura di due terzi e di un terzo.
            In  qualunque caso  di  contemporaneita' di  elezioni dei
          consigli  regionali,  provinciali  e  comunali,     vengono
          ripartite  in parti uguali tra  gli enti  interessati tutte
          le  spese     derivanti  da     adempimenti   comuni   alle
          consultazioni.
            Gli  oneri  per   il trattamento economico dei componenti
          dei seggi e per gli  adempimenti di spettanza   dei  comuni
          quando  le    elezioni  non  riguardino  esclusivamente   i
          consigli    comunali,  sono    anticipati  dai   comuni   e
          rimborsati  dallo Stato,   dalla regione o dalla provincia,
          in base a documentato rendiconto, da presentarsi  entro  il
          termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.
            Nel  caso di contemporaneita' della elezione dei consigli
          comunali e dei consigli circoscrizionali con   la  elezione
          dei  consigli  regionali  e  provinciali,    tutte le spese
          derivanti da adempimenti   comuni  alle  elezioni  che  non
          fanno  carico  allo    Stato  sono  ripartite  tra gli enti
          interessati  alla consultazione   ponendo   a carico    del
          comune  meta' della spesa totale.
            Nel  caso di contemporaneita' della elezione dei consigli
          comunali e dei  consigli circoscrizionali  con  la elezione
          del solo   consiglio regionale   o del    solo    consiglio
          provinciale,  le   spese  di cui  al precedente comma  sono
          poste  a  carico   del comune in ragione  dei due terzi del
          totale.
            Gli oneri per   il trattamento economico  dei  componenti
          dei  seggi  e per gli  adempimenti di spettanza  dei comuni
          quando  le    elezioni  non  riguardino  esclusivamente   i
          consigli  comunali  e  circoscrizionali sono anticipati dai
          comuni e rimborsati dallo  Stato,  dalla  ragione  o  dalla
          provincia,   in   base   a  documentato     rendiconto,  da
          presentarsi entro il termine di tre mesi dalla  data  delle
          consultazioni.
            Lo    Stato, le  regioni  o le  province sono  tenute  ad
          erogare  ai comuni, nel mese precedente le   consultazioni,
          acconti  pari  al  90  per cento delle spese che si presume
          essi debbano anticipare.
            Ai   fondi   iscritti nel   bilancio   dello   Stato  per
          effetto    delle  presenti  disposizioni,  si  applicano le
          norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo  36
          del  regio  decreto  18    novembre  1923,  n.    2440    e
          successive    modificazioni.    I  fondi   stessi   possono
          essere  utilizzati  con  ordini  di     accreditamento   di
          ammontare  anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56
          del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e  successive
          modificazioni.    A     carico  di     tali  ordini      di
          accreditamento  possono essere imputate,  per intero, spese
          dipendenti da contratti".
            -  Il  testo dell'art.  55   della   legge   24   gennaio
          1979,   n.   18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al
          Parlamento europeo) e' il seguente:
            "Art.  55.  -  Tutte  le   spese   per   l'organizzazione
          tecnica      e  l'attuazione    delle       elezioni    dei
          rappresentanti   dell'Italia  al Parlamento europeo, sono a
          carico dello Stato.
            Gli oneri  per il  trattamento economico  dei  componenti
          dei seggi operanti nel  territorio della  Repubblica e  per
          gli   adempimenti di spettanza dei  comuni sono  anticipati
          da   questi e    rimborsati  dallo  Stato,    in  base    a
          documentato   rendiconto, da  presentarsi entro  il termine
          di tre mesi dalla data delle consultazioni.
            Lo Stato  e' tenuto ad   erogare ai    comuni,  nel  mese
          precedente  le  consultazioni,   acconti pari   al  90  per
          cento    delle    spese  che    si  presume  essi   debbano
          anticipare.
            Alle  spese occorrenti  per il finanziamento dei  servizi
          prestati a titolo oneroso dalle autorita' dei  Paesi  della
          Comunita'  europea,  per  i    locali   e gli   arredamenti
          relativi  alle sezioni   istituite   nei suddetti  Paesi  a
          norma  dell'articolo  30,  per il trattamento economico dei
          componenti gli  uffici    elettorali  delle  sezioni  sopra
          menzionate,  per  la fornitura e il trasporto del materiale
          di cui all'articolo 35, per  il   trattamento  di  missione
          dei      dipendenti    del    Ministero  dell'interno,  del
          Ministero  di   grazia e   giustizia e  del Ministero degli
          affari  esteri,  nonche'   per  il   lavoro   straordinario
          dei  dipendenti  di quest'ultimo  Ministero,  per  esigenze
          connesse  allo svolgimento delle operazioni elettorali  nei
          Paesi della Comunita', e per  oneri aggiuntivi  relativi  a
          servizi  di  corriere disposti  dal Ministero  degli affari
          esteri per  il  trasporto dei  plichi e   del materiale  di
          cui  all'articolo  37,   provvede il Ministero degli affari
          esteri con imputazione  ai capitoli di bilancio    iscritti
          nel  proprio  stato  di  previsione della spesa debitamente
          integrati.
            Ai   fondi   iscritti nel   bilancio   dello   Stato  per
          effetto    della  presente legge,   si applicano   le norme
          contenute nel  secondo comma dell'articolo  36 del    regio
          decreto    18    novembre  1923,    n. 2440,   e successive
          modificazioni.  I fondi  stessi possono  essere  utilizzati
          con ordini di  accreditamento di ammontare anche  superiore
          ai  limiti  di  cui  all'articolo  56  del regio decreto 18
          novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni.    A
          carico  di  tali    ordini di accreditamento possono essere
          imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
            Il Ministero   degli affari esteri    e'  autorizzato  ad
          utilizzare  il  fondo di anticipazione di cui agli articoli
          64 e seguenti del decreto del Presidente  della  Repubblica
          5  gennaio   1967, n.  18, successive modificazioni, per le
          spese relative alle operazioni di cui al  titolo  VI  della
          presente legge".
            -  Per il  testo del comma 2  dell'art. 1 del D. Lgs.  n.
          29/1993 si veda in nota all'art. 39.
            - Il D.Lgs. 16 febbraio 1996, n.  104  reca:  "Attuazione
          della  delega conferita dall'art. 3,  comma 27, della legge
          8 agosto  1995, n. 335, in  materia   di dismissioni    del
          patrimonio  immobiliare degli  enti previdenziali  pubblici
          e  di  investimenti degli  stessi  in  campo immobiliare".
            -  Il  testo  del  terzo  comma dell'art. 9 della legge 4
          dicembre 1956,  n.    1404  (Soppressione    e  messa    in
          liquidazione   di enti  di diritto pubblico e di altri enti
          sotto qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
          dello Stato e comunque  interessanti la finanza statale), a
          seguito    delle  integrazioni    apportate  dal   presente
          articolo,  e' il seguente:
            "Non si  fa luogo  a recupero  di crediti o  a  pagamento
          di  debiti  delle  gestioni  di    liquidazioni  di  cui ai
          precedenti articoli quando gli    importi  delle    singole
          partite    non superino   le L.   200.000.   Icrediti    di
          difficile    ed  onerosa    esazione,   o     assolutamente
          inesigibili,      anche      per        l'inesistenza     o
          l'irreperibilita'     della  necessaria      documentazione
          probatoria,       possono    essere    dichiarati  estinti.
          All'annullamento  di  tali   crediti  devono  provvedere  i
          dirigenti preposti ai  competenti    settori  di  attivita'
          liquidatoria".
            -  Il  testo   del secondo comma dell'art. 11 della  gia'
          citata legge n.   1404/1956, cosi'   come modificato    dal
          presente  articolo, e'  il seguente:
            "4.    Per le   vertenze   degli enti   in   liquidazione
          regolate  dalla presente legge il  Ministro per  il  tesoro
          puo'  avvalersi anche del patrocinio  dell'Avvocatura dello
          Stato  alle  stesse condizioni e con le stesse modalita con
          le  quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato".
            - Il testo della lettera d) del    comma  2  dell'art.  1
          della  legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme  in materia di
          alienazione  degli   alloggi   di   edilizia   residenziale
          pubblica) era il seguente:
            "    d)  agli   alloggi   acquisiti   dal Ministero   del
          tesoro  gia'    di  proprieta'  degli  enti   previdenziali
          disciolti".
            -  Il  testo  della  lettera  e) del comma 15 dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986,  n. 910 (Disposizioni  per la
          formazione   del bilancio annuale   e    pluriennale  dello
          Stato    -   legge finanziaria   1987),   a seguito   dell'
          integrazione   apportata dal   presente articolo,    e'  il
          seguente:
            "  e)  lire    600 miliardi, di cui   20 nel 1987, 80 nel
          1988, 200 nel 1989  e    300  nel    1990  in    attuazione
          dell'articolo    9 della   legge 12 agosto  1982,  n.  531.
          Al       fine    di     accelerare     la     realizzazione
          dell'intervento   previsto,   l'ANAS   e'   autorizzata  ad
          approvare  il  piano   finanziario      allegato   all'atto
          aggiuntivo  alla vigente  concessione regolata dalle  leggi
          24  luglio    1961,  n. 729,   e 28 aprile   1971, n.  287,
          predisposto   per  l'intero    investimento  in  sede    di
          destinazione  della   quota     iniziale   di    contributo
          dello       Stato.     L'ulteriore  fabbisogno     per   il
          completamento   dell'infrastruttura    e'  determinato  con
          apposita norma   in  sede  di  legge  finanziaria,    fermo
          restando  che il complessivo onere  per lo Stato non potra'
          essere   superiore al 65 per     cento    dell'investimento
          complessivo.            Detta      aliquota,  limitatamente
          all'investimento relativo   alla  prima    tratta  indicata
          dalla  convenzione di  concessione, e'  elevata all'80  per
          cento    e'  contestualmente,  e'  sospesa la realizzazione
          delle altre tratte".
            - Il regolamento (CE) n. 724/1997  del Consiglio  del  22
          aprile  1997  determina  le    misure  e   le compensazioni
          relative   alle rivalutazioni sensibili  che  incidono  sui
          redditi agricoli.
            - Il  regolamento (CE) n.  805/1997 della Commissione del
          2  maggio  1997  reca    modalita'  di   applicazione delle
          compensazioni  relative a rivalutazioni sensibili.
            - Il  regolamento (CE) n.  806/1997 della Commissione del
          2 maggio 1997  fissa  gli importi   massimi   degli   aiuti
          compensativi  per  le rivalutazioni sensibili  verificatesi
          anteriormente  al  31   marzo 1997 per la lira sterlina, la
          sterlina irlandese e la lira italiana.
            - Il testo del primo comma   dell'art. 28 della  legge  5
          agosto  1981,  n.    416      (Disciplina   delle   imprese
          editrici   e  provvidenze  per l'editoria), come modificato
          dal presente articolo e' il seguente:
            "A far data dal trimestre successivo  a quello di entrata
          in vigore della  presente  legge,  le  tariffe telefoniche,
          fatturate   dai gestori  dei  servizi    per    le  imprese
          editrici  iscritte  nel  registro  di cui   all'articolo 11
          limitatamente alle  linee delle   testate con  periodicita'
          effettiva  di  almeno nove   numeri all'anno da esse edite,
          sono ridotte  del cinquanta per  cento. La  riduzione,  che
          assorbe    le   agevolazioni   riconosciute   alla   stampa
          relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          29  marzo  1973,  n.  156,  si  applica  dietro documentata
          richiesta  degli  aventi  diritto,  in  aggiunta  a   tutte
          le    altre riduzioni,    tariffe  in   abbonamento,  forme
          di   forfettizzazione attualmente    esistenti,    mediante
          riduzione   delle  relative  somme riportate in  bolletta o
          diversamente fatturate, esclusi  i prelievi fiscali".
            -   Il decreto   legge   24   novembre 1994,   n.    646,
          convertito,    con  modificazioni, dalla legge   21 gennaio
          1995, n.  22 reca: "Interventi urgenti   a  favore    delle
          zone  colpite  dalle eccezionali  avversita' atmosferiche e
          dagli  eventi alluvionali nella prima  decade del  mese  di
          novembre 1994".
            - Il testo del comma 5-  octies  dell'art. 12 del decreto
          legge  29   dicembre 1995,   n. 560  (Interventi urgenti  a
          favore   delle zone  colpite    da    eccezionali    eventi
          calamitosi     del     1995    e    ulteriori  disposizioni
          riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in
          materia   di    protezione    civile)    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' il
          seguente:
            "5-  octies.  Il termine del  31 marzo 1996  previsto  al
          comma 1 dell'articolo  5   del  decreto-legge  24  novembre
          1994,   n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 gennaio 1995, n.  22,  e  successive  modificazioni,  e'
          prorogato al 31 dicembre 1997".
            -  Il  testo    dell'articolo unico della legge 15 luglio
          1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune
          di Carrara), a seguito delle  modificazioni  apportate  dal
          presente articolo, e' il seguente:
            "      Articolo unico    . -   E' istituita a  favore del
          comune di Carrara una tassa  sui  marmi  escavati  nel  suo
          territorio  o trasportati fuori  di  esso. Detta  tassa  e'
          applicata  e riscossa  dal  comune all'uscita dei marmi dai
          suoi confini in base ad apposito regolamento da deliberarsi
          dal Consiglio comunale sentite le parti sociali.
            Ogni  anno  il  Consiglio  comunale,  nel  deliberare  il
          bilancio preventivo del  comune, stabilira' la   misura  in
          cui  la   tassa stessa dovra'  essere  percotta per  l'anno
          successivo  tuttavia quando   il comune dovesse    assumere
          impegni  continuativi da fronteggiarsi  o da garantirsi col
          gettito    della  tassa,  il Consiglio   comunale potra' in
          anticipazione fissare per piu' anni la misura  della  tassa
          stessa.
            Potra'   il     comune,  con  deliberazione  consigliare,
          secondo le forme della  legge comunale   e   provinciale  e
          da    approvarsi dalla   Giunta provinciale amministrativa,
          disporre che una  parte  del  provento  della  tassa    sia
          erogata   a   far  fronte alle  spese  o  agli  impegni  da
          incontrarsi per la costruzione ed  esercizio del porto alla
          Marina di  Carrara  accordandosi  l'eventuale  applicazione
          della  legge  12  fobbraio  1903,  n. 50; ed una parte   in
          contributi  alla  iscrizione  degli  operai  dell'industria
          marmifera   alla Cassa nazionale di    previdenza  per  gli
          operai.
            Dalla  data  dell'entrata in vigore  della presente legge
          e' abrogato il regio decreto 19  settembre    1860  per  la
          provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi
          a favore del comune di Carrara.
            Ordiniamo    che la  presente, munita  del sigillo  dello
          Stato,  sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e
          dei decreti del Regno d'Italia,   mandando    a    chiunque
          spetti  di   osservarla   e  di  farla osservare come legge
          dollo Stato".
            - Il  titolo della legge  6 dicembre 1991,  n. 394 e'  il
          seguente:  "Legge quadro sulle aree protette".
            - Il  testo del comma   43 dell'art. 1   della  legge  n.
          549/1995 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "43.  La  dotazione   dei capitoli di cui al comma  40 e'
          quantificata annualmente ai  sensi dell'articolo  11, comma
          3, lettera  d), della legge 5  agosto 1978, n. 468,    come
          modificata dalla legge  23 agosto 1988, n. 362".
            -  Il  testo del primo periodo  del comma 16 dell'art. 11
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41   (Disposizioni per  la
          formazione  del bilancio annuale e  pluriennale dello Stato
          - legge finanziaria    1986),  cosi'  come  modificato  dal
          presente articolo, e' il seguente:
            "16.    Le    predette    somme    sono  destinate   alla
          concessione   delle  seguenti  agevolazioni  alle  societa'
          promotrici  di  centri  commerciali  all'ingrosso,       ai
          consorzi  tra operatori  che   gestiscono   aree  pubbliche
          destinate  allo svolgimento dei mercati,  anche partecipati
          da     capitale  pubblico,    per  la    realizzazione,  la
          ristrutturazione e l'ammodernamento delle  aree  attrezzate
          per l'attivita' mercatale, nonche' alle societa' consortili
          con  partecipazione  maggioritaria di capitale pubblico che
          realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse
          nazionale, regionale e provinciale:
            1) contributi in conto capitale nella misura del  40  per
          cento degli investimenti fissi realizzati;
            2)  contributi    in conto interessi  su finanziamenti di
          istituti di credito speciali pari:
            a)  al  40  per  cento  degli   investimenti   realizzati
          con    tasso  agevolato  pari  al 30 per cento del tasso di
          riferimento stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per  i
          mercati realizzati nel Mezzogiorno;
            b)   al   35  per  cento  degli  investimenti  realizzati
          con  tasso agevolato pari al 50  per  cento  del  tasso  di
          riferimento  stabilito dal Ministero  del   tesoro,  per  i
          mercati   realizzati  nel  restante territorio nazionale".
            - La decisione del Consiglio dell'Unione europea  del  28
          aprile  1997  e'  relativa  ad    una  misura specifica per
          promuovere la riconversione di alcune  attivita'  di  pesca
          praticate dai pescatori italiani.
            -  Il regolamento   (CE) n. 3699/1993 del Consiglio,  del
          21 dicembre 1993, definisce i criteri e le condizioni degli
          interventi comunitari a finalita' strutturale nel   settore
          della  pesca,  dell'acquacoltura  e  della trasformazione e
          commercializzazione dei relativi prodotti.
            - Il testo dell'art. 10 della  legge 17 febbraio 1982, n.
          41 (Piano per la razionalizzazione   e  lo  sviluppo  della
          pesca  marittima) e' il seguente:
            "Art.    10    (Istituzione  del    "Fondo  centrale  per
          il  credito peschereccio).  -   E'   istituito   presso  il
          Ministero   della  marina mercantile il "Fondo centrale per
          il  credito  peschereccio"  per   i   fini   indicati   nel
          successivo  articolo  11,  con   amministrazione autonoma e
          gestione  fuori bilancio,  ai sensi  dell'articolo 9  della
          legge  25 novembre 1971, n. 1041.
            Al  predetto  Fondo  affluiscono  le somme  di   cui   al
          precedente  articolo    2, le   rate di   ammortamento  dei
          mutui  erogati dal  Fondo stesso,  i   rientri  provenienti
          da    estinzioni   anticipate totali   o parziali dei mutui
          medesimi, gli interessi  e    le  penalita'  stabilite  nel
          successivo  articolo  19,  relativi  a  contratti  di mutuo
          concessi ai sensi  della  presente  legge,   nonche'     le
          dotazioni   e   le  somme risultanti  a credito  del  fondo
          di  rotazione  per l'esercizio  del credito peschereccio di
          cui alla legge 27 dicembre 1956,   n.  1457,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
            Gli  Istituti  di  credito possono sospendere, in caso di
          inadempienza dei  mutuatari, il  versamento  delle rate  di
          ammortamento  all'atto della dichiarazione  di  risoluzione
          del contratto  di mutuo,  che e' tempestivamente comunicata
          al Ministero della marina mercantile.
            Le  eventuali   perdite derivanti dai  mutui sono poste a
          carico del fondo.
            Alla  data di  entrata  in  vigore della  presente  legge
          cessa   di funzionare   il   "Fondo   di   rotazione    per
          l'esercizio    del   credito peschereccio"   di   cui  alla
          legge   27 dicembre   1956,    n.    1457,    e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni.   Le  domande  di  mutuo
          presentate ed   istruite  prima    dell'entrata  in  vigore
          della  presente  legge  e  che    hanno  ottenuto il parere
          favorevole del  Comitato di cui all'articolo 3  della legge
          28 marzo 1968,  n. 479,  sono sottoposte solo all'esame del
          Comitato  previsto dall'articolo 13 della presente legge.
            Le domande avanzate ai  sensi  della  legge  27  dicembre
          1956,   n.   1457,   e     successive  modificazioni     ed
          integrazioni,  per l'ottenimento   di mutui    sul    fondo
          di      rotazione    per      l'esercizio   del     credito
          peschereccio,    possono     essere     rinnovate     entro
          quattro   mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          con   istanza   ricognitiva,   conservando   le   priorita'
          acquisite,  purche'  compatibili  con  i  vincoli   e   gli
          obiettivi  fissati  dal piano nazionale di cui all'articolo
          l. La documentazione  gia'  presentata  e'  valida  purche'
          conforme  alle disposizioni della presente legge.
            Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito
          del  piano  nazionale della  pesca marittima, devono essere
          erogati nella misura del  sessanta  per   cento   a  favore
          di  iniziative  localizzate  nel Mezzogiorno.
            Le    somme  non    utilizzate nel   corso dell'esercizio
          possono essere impegnate anche nell'esercizio    successivo
          per   iniziative   localizzate   nei  territori  di     cui
          all'articolo l del testo unico  30 giugno 1967, n. 1523".
            - Il  testo delle lettere c)   e f) del  secondo    comma
          dell'art.   275   del  R.D.    23  maggio  1924,    n.  827
          (Regolamento  per l'amministrazione del  patrimonio  e  per
          la      contabilita'     generale  dello     Stato)     e',
          rispettivamente il seguente:
            "  c) le  somme riferibili  ad impegni  registrati  nelle
          scritture delle ragionerie in base ad atti formali;
           d) (Omisis);
           e) (Omisis);
            f)  i  residui  di  stanziamento  delle    spese in conto
          capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge".
            - Il testo del primo comma  dell'art. 18 del decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 21   aprile   1995, n.  242
          (Approvazione del  nuovo statuto dell'Ente nazionale per le
          strade) e' il seguente:
            "1. Costituiscono   entrate dell'Ente   oltre a    quelle
          espressamente  previste    dal   decreto   legislativo   26
          febbraio  1994,  n.  143,  le seguenti:
            il   gettito   derivante   dalle   tariffe   autostradali
          gestite direttamente dall'Ente;
            i proventi derivanti  dall'attivita'    di  consulenza  e
          progettazione,  dalla   gestione     delle   partecipazioni
          nonche'    dai   corrispettivi relativi alle  attivita'  di
          erogazione dei servizi;
            i    proventi derivanti   dalla concessione  del servizio
          rimozione  e  soccorso  veicoli  disciplinato  dal  decreto
          legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione;
            i  proventi   derivanti  da  canoni   e     corrispettivi
          dovuti    per concessioni   ed   autorizzazioni  diverse, i
          corrispettivi      derivanti   dalla      gestione,   dalla
          valorizzazione e  dalla dismissione  dei beni patrimomali".
            - Il  D.Lgs. 30 aprile  1992, n. 285  reca norme relative
          al nuovo codice della strada.
            -    Il   testo   dell'art.   2   della legge  15  maggio
          1954,  n.  237 (Autorizzazione   della spesa   relativa  ai
          servizi  di    diramazione  di  comunicati  e notizie degli
          organi  centrali e periferici del Governo, di  trasmissione
          ai  medesimi    di  notiziari  nazionali   ed esteri   e di
          trasmissione di notiziari da e  per l'estero negli esercizi
          1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa
          associata-A.N.S.A.)  e' il seguente:
            "Art. 2. - La Presidenza  del consiglio dei  Ministri  e'
          autorizzata  ad  avvalersi  dell'Agenzia nazionale   stampa
          associata (A.N.S.A), o di altre  agenzie  di  informazioni,
          per  l'effettuazione  dei  servizi  di  cui  all'art. 1, in
          concorso col   Ministero degli  affari  esteri  per  quanto
          riguarda il servizio estero.
            Le    convenzioni  relative   ai servizi   stessi saranno
          approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni".
            -   Il testo   della lettera    b)  del    secondo  comma
          dell'art.  7   del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione
          della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
          servizi) e' il seguente:
            b) qualora, per  motivi di natura tecnica, artistica    o
          per  ragioni  attinenti  alla tutela di  diritti esclusivi,
          l'esecuzione dei servizi possa  venire  affidata unicamente
          a  un  particolare prestatore  di servizi".
            - Il  testo della  lettera a)  del primo  comma dell'art.
          10 della  legge  14  agosto  1982,  n.  610  (Riordinamento
          dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
          agricolo-AIMA)
            "a) da assegnazioni a carico  del bilancio  dello  Stato,
          determinate  annualmente,    tenuto   conto   anche   delle
          dsponibilita'  finanziarie risultanti  sul  conto  corrente
          di cui   al   comma   successivo,   con apposita  norma  da
          inserire   nella   legge  di    approvazione  del  predetto
          bilancio".
            -  Il  testo  del  sesto  comma     dell'art.  10   della
          sopracitata legge n.  610/1982 e' il seguente:
            "Le  risultanze  delle gestioni connesse all'espletamento
          dei compiti di    intervento    nazionali    o   comunitari
          dell'Azienda      restano,  rispettivamente,  a  favore o a
          carico dello Stato o della CEE".
            - Il  primo periodo del  comma 2 dell'art.  3 della legge
          7 agosto 1990,  n.  250  (Provvidenze  per    l'editoria  e
          riapertura   dei   termini,   a   favore  delle     imprese
          radiofoniche, per la  dichiarazione di rinuncia agli  utili
          di  cui  all'articolo 9,  comma 2, della legge  25 febbraio
          1987,  n.  67,     per  l'accesso  ai   benefici   di   cui
          all'articolo  11  della legge   stessa),   come  modificato
          dal primo  periodo  del  comma  29 dell'art.  2  della piu'
          volte  citata  legge  n. 549/1995,  era  il seguente:
            "2. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i contributi di cui al
          comma 8 e al   comma   11,   limitatamente   alle   imprese
          indicate      nel     presente  periodo,  con    esclusione
          dell'applicazione dell'articolo 2,  comma 1, della    legge
          14   agosto   1991,   n. 278,  sono  concessi alle  imprese
          editrici di giornali quotidiani che siano  costituite  come
          cooperative  giornalistiche   ai sensi   dell'articolo  6 e
          dell'articolo 52  della legge  5 agosto  1981,  n.  416,  e
          successive    modificazioni, o,   se costituite  in   altra
          forrna   societaria,  a  condizione    che  la  maggioranza
          del   capitale    sociale    sia    comunque  detenuta   da
          cooperative,  fondazioni od  enti  morali che  non  abbiano
          scopo  di lucro".