Art. 56. Proroga termini Stabilimenti di macellazione di carni fresche 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decretolegge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanita' in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Macelli pubblici 2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6 -ter, comma 2, del decretolegge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Societa' agricole semplici 3. Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici che svolgono attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1 dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, e' prorogato al 1 dicembre 1998. Imprese agricole individuali 4. Il termine di cui al comma 75 -bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 1 dicembre 1998. Macelli di capacita' limitata 5. Il termine per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Note all'art. 56: - Il testo del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e' il seguente: "1. Le autorizzazioni ad operare in deroga ai requisiti strutturali indicati nell'allegato I, punti da 1 a 14, rilasciate dal Ministero della sanita' mantengono la loro validita' fino al 31 dicembre 1995; negli stabilimenti deve comunque essere assicurato il rispetto di tutte le altre norme del presente decreto". - Il testo del comma 1 dell'art. 6-ter del decretolegge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' il seguente: "1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanita' in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto 23 novembre 1995 del Ministro della sanita', pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili". - Il testo del comma 9 dell'art. 19 del citato D.Lgs n. 286/1994, introdotto dal comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1995 (Modificazioni al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di carni fresche), pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' il seguente: "9. Il Ministero della sanita' puo' concedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma, ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all'art. 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potra' rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi". - Per il titolo del D.Lgs n. 286/1994 si veda nota precedente. - Il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286/1994 e' il seguente: "Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997". - Il testo del comma 2 dell'art. 6-ter del gia' citato decreto legge n. 130/1997 e' il seguente: "2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' prorogato al 31 dicembre 1997". - Il testo del comma 75 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente: "2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' prorogato al 31 dicembre 1997". - Il testo dell'art. 1-bis del decretolegge 27 giugno 1997, n. 185 (Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, e' il seguente: "Art. 1- bis (Differimento del termine per la regolarizzazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricola) . - 1. Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre 1997". - Il testo del comma 75-bis dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, introdotto dal comma 2 dell'art. 9-bis del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' il seguente: "75- bis. Le societa' di fatto esercenti le attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla societa' di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese". - Il testo del comma 6-bis dell'art. 4 del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' il seguente: "6-bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali e' stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 1997". - Il testo degli artt. 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 286/1994, e', rispettivamente, il seguente: "Art. 5 (Prescrizioni per i macelli di capacita' limitata) . - 1. Gli impianti di macellazione di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana. 2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi. 3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienicosanitari di cui all'allegato II, capitolo I, nonche' di: a) stalle di sosta, qualora gli animali non vengano macellati in giornata; b) un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, le operazioni di stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di scuoiamento; le operazioni successive allo stordimento devono essere effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso che comunque non deve entrare mai in contatto con il suolo; c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso in due o piu' reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza l'impiego di un attrezzo meccanico in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 14, lettera c); d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno di uno spazio isolato, dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad analisi; e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non vengano esitate totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto. 4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente storditi e macellati; nel locale di macellazione e' vietato svuotare o pulire gli stomaci e gli intestini ed immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento. 5. Il titolare dell'impianto deve tenere un registro ove indicare le entrate degli animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell'autocontrollo aziendale, da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. 6. L'attivita' di macellazione deve essere concordata con il servizio veterinario che ne stabilisce l'orario; il titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero e la provenienza degli animali da macellare, al fine di consentire la visita ante mortem immediatamente prima della macellazione che puo' avvenire presso l'azienda di origine ove la stessa azienda e il macello siano nel territorio di una medesima unita' sanitaria locale; la macellazione deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale o di un ausiliario il quale deve accertarsi che siano rispettate le norme di igiene di cui all'allegato I, capitoli V, VII e VIII; qualora il veterinario ufficiale non possa essere presente all'atto della macellazione le carni possono lasciare lo stabilimento solo dopo che egli avra' proceduto all'ispezione post mortem, la quale deve aver luogo il giorno stesso della macellazione. 7. Il veterinario ufficiale deve provvedere alla bollatura delle carni destinate al libero consumo ed alla identificazione di quelle inadatte all'alimentazione umana; il bollo deve permettere l'identificazione del macello d'origine nonche' dell'unita' sanitaria locale; le caratteristiche del bollo sono stabilite dal Ministero della sanita'. 8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale, e devono essere depositate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73. 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialita' oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. 10. Gli impianti di cui al comma 1 non in attivita' al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' sanitaria competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma. 11. Gli impianti di cui ai commi 9 e 10 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed esser muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati con provvedimenti del Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunita' europea. 12. Entro il limite di 1.000 UGB all'anno di cui al comma 1 il veterinario ufficiale puo' consentire di derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto della necessita' di macellare gli agnelli ed i capretti nel periodo che precede le festivita' religiose a condizione di essere sempre presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non siano oggetto di congelamento prima dell'immissione sul mercato. 13. Previo conforme parere della Commissione delle Comunita' europee il Ministero della sanita' puo' autorizzare i macelli situati in zone che presentano particolari difficolta' di ordine geografico e di approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno". "Art. 6 (Prescrizioni per i laboratori di sezionamento di capacita' limitata). - 1. I laboratori di sezionamento di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; in essi possono essere prodotte carni disossate in quantita' non superiore alle cinque tonnellate a settimana ovvero l'equivalente di carni con osso. 2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienicosanitari e strutturali di cui all'allegato II, capitolo I. Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo IX - eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c) seconda frase - e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e sezionamento. 3. Il titolare del laboratorio deve tenere un registro ove indicare il carico e lo scarico delle carni ed i risultati dell'autocontrollo aziendale da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale. 4. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni siano identificate mediante etichettatura o con un bollo le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanita'. 5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma 1 devono essere riservate esclusivamente al mercato nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute nel bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73. 6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare alla autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. 7. I laboratori di cui al comma 1 non in attivita' al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma. 8. I laboratori di cui ai commi 6 e 7 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunita' europea".