Art. 57.
                         Miniere del Sulcis
                       Gestione delle miniere
  1.  La gestione  temporanea  delle miniere  carbonifere del  Sulcis
affidata alla "Carbosulcis S.p.a." viene mantenuta fino alla presa in
consegna  delle   strutture  da  parte  del   concessionario  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9  marzo 1994, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
                   Agevolazioni alla Carbo-sulcis
  2. Nelle more della presa  in consegna delle strutture minerarie da
parte del concessionario le agevolazioni  finanziarie di cui al comma
3 dell'articolo 8 del citato  decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio  1994, possono essere destinate  alla "Carbosulcis S.p.a."
per la gestione temporanea delle  miniere carbonifere del Sulcis, nel
limite di 25 miliardi di lire.
                       Trasferimento di fondi
  3.  Con decreto  del  Ministro  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata in  vigore  della  presente  legge, si  provvede  a
stabilire, previa  formale rinuncia  da parte del  concessionario, le
modalita' per il  trasferimento dei fondi per  la gestione temporanea
alla  "Carbosulcis  S.p.a."  e  le  modalita'  per  l'utilizzo  e  la
rendicontazione delle stesse.
 
           Note all'art. 57:
            -  Il testo dell'art. 1  del decreto del Presidente della
          Repubblica 28  gennaio  1994  (Attuazione   del  piano   di
          disinquinamento  del territorio   del   Sulcis-Iglesiente),
          pubblicato    nella    Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
          1994, e' il seguente:
            "Art. 1. -  1. Sviluppo minerario energetico con  carbone
          Sulcis.  -  1.  Ai    fini  dello  sviluppo    del   bacino
          carbonifero del  Sulcis verra' affidata, nel rispetto della
          normativa   comunitaria,   con  le  procedure  del  decreto
          legislativo 19  dicembre 1991,   n. 406,   una  concessione
          integrata  per la  gestione della  miniera  di carbone  del
          Sulcis      e  produzione     di    energia  elettrica    e
          cogenerazione  di fluidi   caldi  mediante  gassificazione,
          secondo  i  contenuti fissati   in allegato A, nel rispetto
          dei valori massimi di emissione  in  atmosfera  specificati
          nella    tabella A1   e   con l'idonea   destinazione   dei
          residui  solidi prodotti.
            2.   Al  concessionario    e'   assicurato     l'acquisto
          dell'energia  elettrica   prodotta ai   prezzi  indicati in
          allegato  B, nonche'   le agevolazioni finanziarie  di  cui
          commi 2 e 3 dell'art. 8.
            3.  Nel caso   in cui le agevolazioni  di cui al comma  2
          dell'art. 8 non  possano essere  concesse, in  tutto o   in
          parte,    entro un  anno dall'affidamento della concessione
          di cui  al comma 1, con il vincolo di  erogazione  entro il
          completamento  degli  impianti, la  regione autonoma  della
          Sardegna garantira' un contributo di pari ammontare".
            -  Il   testo del comma  3 dell'art. 8  del citato D.P.R.
          28 gennaio 1994 e' il seguente:
            "3. Per gli stessi   impianti saranno  altresi'  concesse
          agevolazioni  finanziarie   nel    limite   di    lire  185
          miliardi    di   Equivalente sovvenzione  netto    (E.S.N.)
          secondo  i criteri  e le  modalita' della delibera CIPI del
          22  aprile    1993,  previa revoca dei finanziamenti di cui
          alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992".