Art. 58.
              Disposizioni  concernenti bacini minerari
             Locazione finanziaria agevolata di impianti
  1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione,
comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale
dell'attivita'  mineraria  divenuta  antieconomica, i  contributi  in
conto  capitale, previsti  all'articolo 3,  comma 7,  della legge  30
luglio 1990, n.  221, in conformita' all'articolo 83  del testo unico
delle leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6  marzo 1978, n. 218, come integrato
dall'articolo 9, comma  13, della legge 1 marzo 1986,  n. 64, possono
essere  concessi sotto  forma di  locazione finanziaria  agevolata di
impianti industriali, impianti commerciali  e servizi, ai soggetti di
cui al citato  articolo 3 della legge n. 221  del 1990.
                     Contributo in conto canoni
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato e' autorizzato a  concedere e liquidare
semestralmente,  dal momento  della  registrazione  del contratto  di
locazione finanziaria stipulato tra la banca o la societa' locatrice,
purche'  autorizzata  all'esercizio  della  locazione  finanziaria  e
purche'  iscritta nell'elenco  speciale di  cui all'articolo  107 del
decreto legislativo  1 settembre 1993,  n. 385, ed il  conduttore, un
contributo  in  conto  canoni  equivalente  al  contributo  in  conto
capitale di cui all'articolo 3, comma  7, della legge 30 luglio 1990,
n. 221.
                        Riduzione dei canoni
  3.  La societa'  locatrice dovra'  ridurre  i canoni  a carico  del
conduttore in  misura equivalente  alla somma  ricevuta ai  sensi del
comma 2.
                   Acquisto finale del conduttore
  4.  Alla  scadenza  del   contratto,  gli  impianti  oggetto  della
locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal
conduttore per  un importo pari  all'1 per  cento del loro  valore di
acquisto.  Ove  gli  impianti  fossero stati  costruiti  su  aree  di
proprieta'  della  societa'   locatrice,  l'acquisto,  per  l'importo
predetto, si estende alle aree medesime.
                        Regime dei contratti
  5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai
fini   dell'opponibilita'  ai   terzi  e   della  registrazione,   le
disposizioni vigenti in materia di  iscrizione in pubblici registri e
di imposta di registro.
                       Ambito di applicazione
  6. Le disposizioni previste  dai commi 1, 2, 3, 4  e 5 si applicano
anche alle iniziative sostitutive per  le quali sia gia' stato emesso
il decreto di  concessione del contributo in conto  capitale ai sensi
della  legge  30   luglio  1990,  n.  221,  da   parte  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata
in  vigore della  presente legge,  purche' detto  contributo non  sia
stato gia' erogato.
           Anticipo sui contributi per recupero ambientale
  7. Ai  soggetti attuatari  degli interventi di  recupero ambientale
dei  compendi  immobiliari  e  di riabilitazione  ambientale  di  cui
all'articolo 1, commi 1, 4 e  6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 23 giugno  1993, n.
204,  e'  concessa, a  domanda,  un'anticipazione  del 30  per  cento
dell'importo dei  contributi annuali, quali risultanti  dal programma
operativo  dei lavori  presentato  dal  medesimo soggetto  attuatore.
                     Graduazione dei contributi
  8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7
viene concesso a  stati annuali di avanzamento dei  lavori, mentre il
restante  20 per  cento viene  riconosciuto a  saldo previa  verifica
delle  spese effettuate  e  previo collaudo  delle opere  realizzate.
                  Contributi per ricerche minerarie
  9. Gli  articoli 10  e 11  della legge  6 ottobre  1982, n.  752, e
successive modificazioni,  sono abrogati.  In caso di  esito positivo
delle ricerche minerarie, i  contributi concessi, anche anteriormente
alla data di  entrata in vigore della presente legge,  ai sensi degli
articoli 9  e 17 della predetta  legge n. 752 del  1982, e successive
modificazioni, non sono  oggetto di restituzione. Sono  fatti salvi i
recuperi effettuati in applicazione  del citato articolo 10.
    Verifica delle spese previste da leggi nel settore minerario
  10. Per  tutte le iniziative di  cui alla legge 6  ottobre 1982, n.
752, e successive modificazioni, alla  legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e successive  modificazioni, alla  legge 30 luglio  1990, n.  221, al
decreto-legge 24 aprile 1993,  n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n.  204, la verifica e il controllo delle
spese effettuate  sono disposti mediante commissioni  di accertamento
nominate con le  modalita' ed operanti secondo i criteri  di cui alle
disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
 
           Note all'art. 58:
            -  Il  testo dell'art. 3 della  legge 30 luglio 1990,  n.
          221 (Nuove norme per l'attuazione della politica  mineraria
          e' il seguente:
            "Art.    3    (Modifiche   ed  integrazioni  alle vigenti
          norme   per l'attuazione della politica  mineraria).  -  1.
          All'articolo  9,  primo  cemma,  lettera  a), della legge 6
          ottobre   1982,   n.   752,   modificato    ed    integrato
          dall'articolo  3  della legge  15 giugno  1984, n.  246, la
          parola:      "geominerari"    e'      sostituita      dalle
          seguenti:  "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".
            2. All'articolo  10, terzo  comma, della legge  6 ottobre
          1982,  n.    752,  il  secondo    periodo e' sostituito dal
          seguente: "Gli interessi, nella   misura   del    50    per
          cento  del   tasso   ufficiale  di  sconto, decorrono dalla
          data iniziale dell'attivita' di produzione.".
            3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e'
          aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le modalita' di
          recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto
          del   Ministro   dell'industria,   del   commercio        e
          dell'artigianato,   di   concerto   con   il  Ministro  del
          tesoro.".
            4.  All'articolo  13,    secondo  comma,  della  legge  6
          ottobre  1982,  n.   752, sostituito dall'articolo  3 della
          legge  15  giugno    1984,  n.  246,  le  parole:  "di  cui
          all'articolo  10  della  legge  2 maggio 1976, n. 183" sono
          sostituite dalle  seguenti: "di  cui all'articolo  9, comma
          4, della legge 1 marzo 1986, n. 64".
            5.  L'articolo 15  del  legge 6  ottobre 1982,  n.   752,
          da  ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge  31
          luglio  1987,  n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' abrogato.
            6. All'articolo  17 della legge 6  ottobre 1982, n.  752,
          da  ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge  31
          luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge    3  ottobre  1987,  n.  399,  i commi 1, 2 e 3 sono
          sostituiti dai seguenti:
            "  1. Al  fine di  promuovere  e sostenere    l'attivita'
          di    ricerca  mineraria  all'estero,    sulla base   degli
          indirizzi  fissati    dal  CIPE,  possono  essere  concessi
          all'ENI,  all'IRI  per i minerali di interesse siderurgico,
          agli  enti  ed  alle imprese   minerarie   di    emanazione
          regionale  di comprovata competenza nel campo della ricerca
          operativa, nonche' alle societa' titolari   di  concessioni
          minerarie  in  attivita'  di    produzione nel   territorio
          nazionale in  possesso dei  requisiti tecnici ed  economici
          indicati  dal CIPE, contributi  fino al  70 per cento delle
          spese sostenute all'estero per:
            a) studi  e rilievi di carattere  geofisico,  geochimico,
          geologico, geostatistico e minerominerallurgico;
            b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
            c)         opere       infrastrutturali        necessarie
          all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
            d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca
          mineraria gia' iniziata.
            2.  Possono  essere  concessi  ai   soggetti  di  cui  al
          comma  1 finanziamenti agevolati   fino al 70    per  cento
          delle    spese  sostenute  per  l'acquisizione   di miniere
          all'estero o  quote    di  esse,    gia'  in  attivita'  di
          coltivazione,  per    la partecipazione   in consorzi  o in
          societa'   che   gestiscono    prevalentemente    attivita'
          minerarie,  o  per la realizzazione    di   programmi    di
          investimento      relativi       alla  coltivazione,   alla
          preparazione  e  alla  valorizzazione    dei minerali.   Il
          finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici
          anni e con un periodo massimo di preammortamento di  cinque
          anni,  deve  essere rimborsato al   tasso di interesse pari
          al  30  per  cento    del  tasso  di  riferimento  di   cui
          all'articolo   20   del  decreto     del  Presidente  della
          Repubblica 9   novembre  1976,    n.  902,    e  successive
          modificazioni  ed integrazioni,   vigente   alla  data   di
          emanazione  del  decreto  di concessione. Con  decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o   il
          rimborso    anticipato    del finanziamento   nei   casi di
          cessione dell'oggetto per il quale  e'  stato  concesso  il
          finanziamento stesso.
            3.  Il  CIPI,  con  la  partecipazione del Ministro degli
          affari  esteri,  su       proposta       del       Ministro
          dell'industria,     del    commercio    e dell'artigianato,
          stabilisce   le    priorita'    nella    concessione    dei
          contributi  e  dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con
          particolare    riferimento    alle          esigenze     di
          approvvigionamento   delle      materie   prime   minerarie
          deficitarie  occorrenti all'industria  di   trasformazione,
          nonche'      agli  obiettivi    di    mantenimento  e    di
          valorizzazione     delle  strutture      scientifiche,   di
          formazione   professionale,    di  ricerca    e  produttive
          operanti nel settore minerario sul territorio nazionale.  I
          contributi   e  i  finanziamenti  sono    concessi,  previa
          delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro  degli
          affari esteri, tenuto  conto  di  eventuali    agevolazioni
          concesse  da organismi   internazionali, con decreto    del
          Ministro      dell'industria,    del      commercio       e
          dell'artigianato,  sentito   il Consiglio   superiore delle
          miniere. Il decreto  stabilisce  anche    le  modalita'  di
          recupero  dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito
          positivo delle ricerche.".
            7.  All'articolo 1 della legge 3 febbraio  1989, n. 41, i
          commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
            "    1.    Nei    bacini    minerari    interessati    da
          processi     di ristrutturazione   comportanti  contrazione
          di   manodopera  o   la sospensione   totale   o   parziale
          dell'attivita'    mineraria   divenuta antieconomica,   con
          conseguenti  esodi    di    manodopera,    anche  se     la
          sospensione    dell'attivita'  si    sia   verificata prima
          della data  di entrata in  vigore della presente  legge, ma
          comunque in   vigenza del  titolo  minerario,  ai  titolari
          della    concessione  di coltivazione o ad altri   soggetti
          ritenuti     idonei   che      intraprendano      attivita'
          sostitutive  nel   territorio dei comuni sui  quali insiste
          l'attivita' mineraria   o   nei   comuni   limitrofi,   con
          piani   di   assunzione  di manodopera  raccordati con  gli
          esodi,    possono  essere    concessi,  con  delibera   del
          Comitato  interministeriale    per il   coordinamento della
          politica  industriale  (CIPI),  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio      e  dell'artigianato,
          contributi  in    conto  capitale  fino  al  25  per  cento
          dell'investimento  globale  relativo  alla realizzazione di
          tali  attivita'  e  per  iniziative  di   reimpiego   della
          manodopera  fino  a   50 unita',   da  attuarsi  in settori
          diversi  da quelli  definiti sensibili  dalle  disposizioni
          comunitarie in vigore.
            2.    I  contributi    di  cui    al   comma 1   non sono
          cumulabili con  le agevolazioni previste   da  altre  leggi
          statali,  da leggi  regionali e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano,  fatta eccezione per le   agevolazioni
          previste    da    organismi   comunitari   e   per   quelle
          relative alle attivita' agricole.
            3.  Le  agevolazioni  di  cui   al  comma   1   destinate
          alle    aree  localizzate  nell'ambito dei territori di cui
          all'articolo  1  del  testo  unico    delle  leggi    sugli
          interventi    nel  Mezzogiorno,   approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  possono
          essere  concesse   fino al  50 per  cento dell'investimento
          globale, e sino al limite del  75  per  cento  in  caso  di
          cumulo  con le agevolazioni previste da altre leggi statali
          e da leggi regionali.".
            8. Al primo  comma  dell'articolo  41    della  legge  11
          gennaio  1957,  n.    6,  dopo  il numero 11) e aggiunto il
          seguente:
            "12) di un dirigente superiore  tecnico e di un dirigente
          superiore amministrativo  della  Direzione  generale  delle
          miniere".
            -  Il   testo dell'art.  83 del  D.P.R. 6 marzo  1978, n.
          218  (Testo  unico  delle  leggi   sugli   interventi   nel
          Mezzogiorno), e' il seguente:
            "Art.    83       (Norme     concernenti   la   locazione
          finanziaria  di attivita' industriali).   - La societa' per
          azioni  per  l'esercizio  della  locazione  finanziaria  di
          impianti    industriali,    costituita    dalla    Societa'
          finanziaria  meridionale   di  cui  all'articolo  seguente,
          realizza  gli  interventi di  sua  competenza   secondo  le
          norme    del presente articolo  e sulla base  dei criteri e
          modalita'  fissati dal CIPI.
            Per operazioni di locazione  finanziaria si intendono  le
          operazioni   di  locazione  di  beni  mobili  ed  immobili,
          acquistati o fatti costruire dal locatore,  su    scelta  e
          indicazione  del  conduttore,    che  ne  assume  tutti   i
          rischi,  e  con   facolta'  per  quest'ultimo  di  divenire
          proprietario   dei   beni  locati    al    termine    della
          locazione,  dietro versamento di un prezzo prestabilito.
            La  Cassa    per  il    Mezzogiorno,  per   le operazioni
          realizzate dalla societa'  di  cui    al  primo  comma,  e'
          autorizzata  a    concedere  in unica soluzione al  momento
          della registrazione del  contratto di locazione finanziaria
          stipulato tra la societa'  locatrice ed il  conduttore,  un
          contributo   in conto  canoni  di valore  equivalente  alla
          somma  dei contributi  in conto  capitale di  cui  all'art.
          69  e  dei contributi sugli interessi di cui le  operazioni
          godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato,  ai  sensi
          dell'art. 63.
            Il  relativo onere  grava per la parte  corrispondente al
          contributo in conto  capitale sullo  stanziamento di    cui
          all'art.    24  e    per  la  parte   corrispondente     al
          contributo   in  conto    interessi   sulle  disponibilita'
          del  Fondo  Nazionale per il credito agevolato destinate ai
          territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.
            L'importo equivalente ai contributi  sugli  interessi  di
          cui  al  comma  precedente  e' determinato ad un   tasso di
          attualizzazione fissato con decreto  del  Ministro  per  il
          tesoro,  tenendo  conto   del   valore residuale  del  bene
          stabilito in contratto.
            La  Societa'  locatrice  di  cui  al  primo  comma dovra'
          ridurre i canoni a   carico del    conduttore  in    misura
          equivalente    alla  somma    da essa ricevuta ai sensi del
          terzo comma.
            Alla scadenza  del contratto, gli impianti  oggetto della
          locazione finanziaria  di cui   al   primo comma    possono
          essere  acquistati    dal  conduttore per un   importo pari
          all'uno per cento del  loro valore di acquisto.   Ove   gli
          impianti  fossero stati  costruiti  su  aree  di proprieta'
          della  Societa'   finanziaria meridionale,  l'acquisto, per
          l'importo predetto, si estende alle aree medesime.
            In caso  di insolvenza  del conduttore,  il contratto  di
          locazione finanziaria e' sciolto e la societa'    locatrice
          di  cui  al  primo  comma e'   autorizzata   a locare   gli
          impianti    ad  un    diverso    conduttore,  purche'  essi
          rimangano  nell'ambito  di  territori meridionali. Il nuovo
          conduttore  fruisce  delle  medesime  agevolazioni ed    e'
          tenuto    al versamento   dei residui  canoni  gravanti sul
          precedente,  salvi    gli  interessi  passivi    venuti   a
          maturazione  per  l'insolvenza    di questi, che sono a suo
          carico.
            Ai contratti   di locazione    finanziaria  stipulati  si
          applicano,  ai  fini    dell'opponibilita'   ai    terzi  e
          della  registrazione,   le disposizioni vigenti in  materia
          di     iscrizione  in  pubblici  registri  e  d'imposta  di
          registro. Il  contratto di   locazione e'    soggetto  alla
          imposta fissa di registro di L. 5.000.
            Alle  operazioni  di locazione finanziaria di  macchinari
          diverse da quelle realizzate   dalla societa' di    cui  al
          primo  comma e  poste in essere da altre societa' esercenti
          la  locazione  finanziaria,  potranno  essere   estese   le
          agevolazioni previste dal presente  articolo. A tal fine la
          Cassa  per  il  Mezzogiorno  e' autorizzata a stipulare con
          dette societa' apposite convenzioni.
            I tre istituti speciali  meridionali  per  il  credito  a
          medio  termine,  ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche' gli istituti
          regionali per il credito a medio  termine, previsti   dalla
          legge  22 giugno  1950, n.  445, sono autorizzati, anche in
          deroga   alle vigenti disposizioni legislative e statutarie
          a partecipare alla  costituzione della societa' per  azioni
          per  l'esercizio   della locazione finanziaria di  impianti
          industriali di  cui al  primo  comma  e a  sottoscrivere  i
          relativi aumenti  di capitale".
            - Il testo del comma 13 dell'art. 9 della legge  1  marzo
          1986,   n.   64   (Disciplina  organica     dell'intervento
          straordinario  nel Mezzogiorno) e' il seguente:
            "13.    La    locazione   finanziaria   disciplinata  dal
          primo  comma dell'articolo 83  del citato  testo unico,  da
          estendersi  anche agli impianti commerciali e   di  servizi
          indicati  nel  presente articolo ed ai centri di ricerca di
          cui all'articolo 70 dello stesso testo unico,  puo'  essere
          esercitata  anche  dalle altre societa' iscritte in un albo
          speciale con    le  modalita'  fissate    con  decreto  del
          Ministro      per   gli   interventi      straordinari  nel
          Mezzogiorno, d'intesa  con il  Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato".
            -  Per il  testo del  comma  7 dell'art.  3 della  citata
          legge  n.  221/1990 si veda nota precedente.
            - Per il titolo della legge  n.  221/1990  si  veda  nota
          precedente.
            -  Il    testo  dei    commi 1, 4   e 6 dell'art.   1 del
          decreto-legge 24  aprile    1993,    n.  121    (Interventi
          urgenti   a sostegno  del  settore minerario),  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 23  giugno 1993, n.  204,
          e', rispettivamente, il seguente:
            "1.   Al   fine  di  favorire  la  ripresa  economica  ed
          occupazionale  nelle  aree        interessate         dalla
          ristrutturazione    o    dalla    cessazione dell'attivita'
          mineraria,  il   Governo,    d'intesa   con   la    regione
          interessata,     promuove     specifici    piani  per    la
          riconversione produttiva.    I    piani    tengono    conto
          dell'incidenza   dell'attivita' estrattiva    nell'economia
          delle    singole   aree,     avendo    riguardo  all'ultimo
          decennio.   I piani finanziati  con il concorso  di risorse
          statali,  regionali  e comunitarie,  ed  attuati   mediante
          accordi      e   contratti  di  programma,  comprendono  le
          iniziative di cui all'articolo 1 della  legge 3    febbraio
          1989,  n.   41, e   successive modificazioni, nonche'   gli
          interventi    per  la    tutela  dell'ambiente    di    cui
          all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 22.
             2. (  Omissis  ).
             3. (  Omissis  ).
            4.  I    programmi di   recupero di  compendi immobiliari
          destinati  al  soddisfacimento    di  esigenze     sociali,
          culturali      e  di    insediamenti  produttivi    di  cui
          all'articolo 9,  comma 5,  della legge  30 luglio 1990,  n.
          221,  per  le  finalita' e  nell'ambito  dei  piani per  la
          riconversione produttiva  di cui  al comma  1 del  presente
          articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali  e
          comunitarie.  Per  far fronte alle quote di finanziamento a
          carico del bilancio dello Stato, e'  autorizzata la   spesa
          di    complessivi 55   miliardi   di lire,  in ragione di 5
          miliardi per l'anno  1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30
          miliardi per  l'anno 1995. Al relativo onere   si  provvede
          mediante  corrispondente    riduzione  dello   stanziamento
          iscritto,  ai fini  del bilancio  triennale  1993-1995,  al
          capitolo  9001  dello  stato  di previsione  del  Ministero
          del  tesoro   per   l'anno   1993,   all'uopo  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento relativo al   Ministero del
          tesoro.
             5. (  Omissis  ).
            6.    Al fine   di fronteggiare   la situazione  di crisi
          economica   ed   occupazionale      particolarmente   grave
          dell'area      mineraria   sarda,     il  piano     per  la
          riconversione  produttiva di   cui al   comma   1 per    la
          regione    Sardegna    viene  proposto    dal  Governo  per
          la  stipula dell'accordo di programma entro il   30  giugno
          1993.  E'  autorizzata  la realizzazione di  iniziative nel
          settore  della  ricerca    mineraria  di  base  ai    sensi
          dell'articolo 4  della legge  6 ottobre 1982,  n. 752, come
          modificato dall'articolo  3 della legge 15 giugno  1984, n.
          246,  nonche'   la   realizzazione,   sulla    base   delle
          procedure  e  delle modalita' da  stabilirsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il
          Ministro  dell'ambiente,     d'intesa  con     la   regione
          Sardegna, di  interventi di riabilitazione  ambientale  nei
          bacini   minerari   caratterizzati  da attivita'  minerarie
          dismesse  o  in fase  di  dismissione;   per   le  predette
          finalita'  e'  autorizzata,    rispettivamente, la spesa di
          lire 1.900 milioni e di  lire  28.000  milioni  per  l'anno
          1993".
            -  Il  testo degli   artt. 10 e 11 della legge 6  ottobre
          1982, n. 752 (Norme       per     l'attuazione        della
          politica    mineraria)   era, rispettivamente, il seguente:
            "Art.  10.  Qualora    la  ricerca  si concluda con esito
          positivo e dia luogo  ad   attivita'  di   produzione,  con
          decreto   del  Ministro dell'industria,  del commercio    e
          dell'artigianato,    di concerto   con quello   del tesoro,
          sono  determinati  il piano  e  le modalita'   di  recupero
          del  contributo,  anche  per   i  casi  di  concessione  di
          coltivazione    accordata    a    persona    diversa    dal
          ricercatore  e  di cessione della concessione stessa.
            La   data   effettiva d'inizio   delle    attivita'    di
          produzione    deve essere   comunicata dal   concessionario
          all'autorita'   mineraria entro  dieci  giorni  a  pena  di
          decadenza.
            Il    recupero del  contributo ha  inizio  a partire  dal
          terzo  anno successivo  alla  data  iniziale dell'attivita'
          di  produzione.  Gli interessi,  nella misura  del 50   per
          cento del  tasso ufficiale  di sconto, decorrono dalla data
          iniziale dell'attivita' di produzione.
            Il   concessionario   che  non    provvede  al  pagamento
          secondo    le  modalita'  stabilite    nel  decreto      di
          concessione del  contributo puo' essere dichiarato decaduto
          dalla concessione di coltivazione".
            "Art.  11.  Il pagamento  di cui all'articolo  10, quarto
          comma, e' sospeso a  richiesta del concessionario  nel caso
          di     sospensione  dei   lavori   autorizzata   ai   sensi
          dell'articolo  26, R.D. 29 luglio 1927, n.  1443, integrato
          dal  D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,   nonche' nel  caso  in
          cui    le   attivita'   di   coltivazione diano   luogo   a
          perdite  di gestione,  ai  sensi del  successivo   articolo
          15.  Le   modalita'   di recupero   dei   pagamenti sospesi
          sono     determinate      con   decreto      del   Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro del tesoro".
            -  Il  testo   degli artt. 9 e  17 della citata legge  n.
          752/1982 e', rispettivamente, il seguente:
            "Art. 9. -   Ai titolari di permessi di  ricerca    o  di
          concessioni   di   coltivazioni   nelle   aree   dichiarate
          indiziate ai sensi degli articoli 5 e  6 (e riguardanti  le
          sostanze minerali  di cui al   secondo comma  dell'articolo
          2)  i    quali presentino programmi di   ricerca e sviluppo
          giudicati   idonei   con   le   modalita'    di   cui    al
          penultimo   comma dell'articolo 3, sono concessi contributi
          nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti
          a:
            a)  studi e  rilievi  di  dettaglio  geogiacimentologici,
          minerari,    minerallurgici,   topografici,   geofisici   e
          geochimici;
            b)   lavori  di   ricerca   mediante  scavi   a   giorno,
          trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
            c)    opere  stradali,    impianti   igienicosanitari   e
          costruzioni    per  l'espletamento  degli   altri   servizi
          inerenti l'attivita' di ricerca;
            d)  opere    infrastrutturali, quali impianti di   cabine
          elettriche di  trasformazione  con    relative  linee    di
          allacciamento,    di compressori d'aria,   di perforazione,
          di  trasporto ed  estrazione, di  eduzione dell'acqua,   di
          ventilazione    e    simili, nonche'   loro ampliamento   e
          rammodernamento;
            e) altri  lavori necessari al compimento   dell'attivita'
          mineraria,   quali     operazioni     di    bonifica,    di
          disboscamento,  di  difesa  del territorio e simili.
            Le spese per le opere di cui  al  comma  precedente  sono
          ammissibili   a   contributo  nella  misura    strettamente
          adeguata, all'effettiva entita' della ricerca.
            Dal computo  delle spese indicate  nel primo  comma  sono
          escluse  le  quote    inerenti    alle    spese    generali
          dell'impresa  che  chiede  il contributo, eccettuate quelle
          relative alla direzione tecnica.
            I contributi  sono  concessi  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del     commercio  e    dell'artigianato,
          sentito  il Consiglio   superiore delle miniere  o  qualora
          l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i
          competenti organi delle regioni a statuto speciale.
            L'ufficio   distrettuale   delle   miniere  controlla  la
          rispondenza   delle    opere    eseguite        al    piano
          tecnicofinanziario  di    cui  al   primo comma, nonche' la
          congruita' delle spese sostenute.
            Eventuali  varianti    di  ordine  tecnico  al      piano
          tecnicofinanziario,  che    non  comportino   aumento della
          spesa   totale  di    ricerca  cui    e'  commisurato    il
          contributo,    sono  approvate    dall'ingegnere capo   del
          distretto minerario, o dai competenti  organi delle regioni
          a statuto speciale.
            I    pagamenti sono   disposti   in   base a   stati   di
          avanzamento  dei lavori.
            Il   Ministro      dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato  puo'  disporre,    previa   presentazione
          di      apposita    fidejussione,       la  erogazione   di
          anticipazioni    in  misura non superiore al   20 per cento
          della quota annua del contributo  deliberato da  recuperare
          in  sede  di  liquidazione  degli  stati di avanzamento dei
          lavori".
            "Art. 17.   - 1. Al   fine di    promuovere  e  sostenere
          l'attivita'  di  ricerca  mineraria all'estero, sulla  base
          degli indirizzi fissati dal CIPE,  possono essere  concessi
          all'ENI,    all'IRI  per     i  minerali     di   interesse
          siderurgico,   agli  enti  ed  alle  imprese  minerarie  di
          emanazione regionale di  comprovata  competenza  nel  campo
          della  ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di
          concessioni minerarie in attivita'    di  produzione    nel
          territorio nazionale  in possesso  dei requisiti tecnici ed
          economici  indicati    dal  CIPE, contributi fino al 70 per
          cento delle spese sostenute all'estero per:
            a) studi  e rilievi di carattere  geofisico,  geochimico,
          geologico, geostatico e minerominerallurgico;
            b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
            c)         opere       infrastrutturali        necessarie
          all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
            d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca
          mineraria gia' iniziata.
            2.  Possono  essere  concessi  ai   soggetti  di  cui  al
          comma  1 finanziamenti agevolati   fino al 70    per  cento
          delle    spese  sostenute  per  l'acquisizione   di miniere
          all'estero,   o quote  di  esse,    gia'  in  attivita'  di
          coltivazione,  per    la partecipazione   in consorzi  o in
          societa'   che   gestiscono    prevalentemente    attivita'
          minerarie,  o  per la realizzazione    di   programmi    di
          investimento      relativi       alla  coltivazione,   alla
          preparazione  e  alla  valorizzazione    dei minerali.   Il
          finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici
          anni e con un periodo massimo di preammortamento di  cinque
          anni,  deve  essere rimborsato al   tasso di interesse pari
          al  30  per  cento    del  tasso  di  riferimento  di   cui
          all'articolo   20   del  decreto     del  Presidente  della
          Repubblica 9   novembre  1976,    n.  902,    e  successive
          modificazioni  ed integrazioni,   vigente   alla  data   di
          emanazione  del  decreto  di concessione. Con  decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o   il
          rimborso    anticipato    del finanziamento   nei   casi di
          cessione dell'oggetto per il quale  e'  stato  concesso  il
          finanziamento stesso.
            3.  Il  CIPI,  con  la  partecipazione del Ministro degli
          affari  esteri,  su       proposta       del       Ministro
          dell'industria,     del    commercio    e dell'artigianato,
          stabilisce   le    priorita'    nella    concessione    dei
          contributi  e  dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con
          particolare     riferimento     alle         esigenze    di
          approvvigionamento   delle      materie   prime   minerarie
          deficitarie   occorrenti all'industria  di  trasformazione,
          nonche'    agli  obbiettivi     di  mantenimento     e   di
          valorizzazione    delle   strutture      scientifiche,   di
          formazione  professionale,    di  ricerca    e   produttive
          operanti  nel settore minerario sul territorio nazionale. I
          contributi  e  i  finanziamenti  sono    concessi,   previa
          delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro  degli
          affari  esteri,  tenuto  conto  di eventuali   agevolazioni
          concesse da organismi  internazionali, con decreto      del
          Ministro       dell'industria,    del      commercio      e
          dell'artigianato, sentito   il Consiglio   superiore  delle
          miniere.  Il  decreto  stabilisce  anche    le modalita' di
          recupero  dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito
          positivo delle ricerche.
            4.  Le  somme  recuperate   affluiscono  ad  un  apposito
          capitolo dell'entrata   del bilancio    dello  Stato    per
          essere   riassegnate, con decreto del Ministro  del tesoro,
          al pertinente  capitolo dello stato di   previsione     del
          Ministero        dell'industria,    del      commercio    e
          dell'artigianato   per   la    promozione    dell'attivita'
          mineraria all'estero.
            5.  La    commissione  tecnica   di cui   all'articolo 5,
          secondo comma, della L.  15 giugno 1984,  n. 246, controlla
          la    corrispondenza  delle  spese    esegnite  al    piano
          tecnicofinanziario    nonche'  la    congruita' delle spese
          sostenute.
            6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei
          lavori.
            7.   Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato  puo'   disporre,    previa  presentazione
          di   apposita  fidejussione, l'erogazione di  anticipazioni
          nella misura  non superiore al  20 per cento  della  quota,
          annua  del  contributo deliberato  da recuperare in sede di
          liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".
            - Per il testo  dell'art.  10    della  citata  legge  n.
          752/1982 si veda nota precedente.
            -  Per  il  titolo  della  legge n. 752/1982 si veda nota
          precedente.
            - La legge 9 dicembre 1986,   n.  896  reca:  "Disciplina
          della   ricerca   e   della   coltivazione   delle  risorse
          geotermiche".
            - Per  il titolo della  legge 30 luglio 1990,  n. 221  si
          veda nota precedente.
            -    Il   decreto   legge   24   aprile 1993,   n.   121,
          convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
          1993,  n.  204,  reca:  "Interventi  urgenti a sostegno del
          settore minerario della Sardegna".
            - La legge  19 dicembre 1992, n. 488  reca:    "Modifiche
          alla  legge  1 marzo 1986,   n. 64,  in tema  di disciplina
          organica dell'intervento straordinario  nel  Mezzogiorno  e
          norme  per  l'agevolazione  delle attivita' produttive".