(parte 1)
                              Art. 59.
  Disposizioni in materia  di previdenza, assistenza, solidarieta'
                          sociale e sanita'
               Aliquote di rendimento per le pensioni
  1. Con  effetto sulle anzianita' contributive  maturate a decorrere
dal  1  gennaio  1998  a  tutti  i  lavoratori  iscritti  alle  forme
pensionistiche  obbligatorie sostitutive,  esclusive ed  esonerative,
qualora non gia' previsto, si  applica la tabella di cui all'articolo
12  del decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 503;  a decorrere
dalla  medesima data  e' abrogato  il  comma 3  dell'articolo 12  del
citato decreto  legislativo n.  503 del 1992.  Per gli  iscritti alla
forma pensionistica di cui al  decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181, continua a trovare  applicazione quanto previsto dall'articolo 3
del medesimo decreto  legislativo n. 181 del 1997.  Con effetto dalla
medesima data:
  a)  gli  aumenti   di  periodi  di  servizio   computabili  a  fini
pensionistici  comunque   previsti  dalle  vigenti   disposizioni  in
relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali non
possono  eccedere complessivamente  i  cinque anni;  gli aumenti  dei
periodi di servizio  anche se eccedenti i cinque  anni, maturati alla
data di  entrata in  vigore della  presente legge,  sono riconosciuti
validi a  fini pensionistici e  se eccedenti  i cinque anni  non sono
ulteriormente aumentabili;
  b) per  la determinazione dell'anzianita' contributiva  ai fini sia
del diritto che  della misura della prestazione, le  frazioni di anno
non danno  luogo ad  arrotondamenti per eccesso  o per  difetto. Sono
fatte salve le domande presentate  ai sensi dell'articolo 3, comma 9,
del decreto  legislativo 4 dicembre  1996, n. 658. Sono  abrogati gli
articoli  24, terzo  comma, 45  e 46  del testo  unico approvato  con
decreto del  Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973,  n. 1092.
      Inapplicabilita' di  norme sulla trasformazione di  quote
             di pensione in forma di capitale. Eccezioni
  2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1 gennaio 1998 a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative
nonche' di quelle  integrative degli enti di cui alla  legge 20 marzo
1975, n.  70, e  successive modificazioni,  ivi compresa  la gestione
speciale  ad  esaurimento di  cui  all'articolo  75 del  decreto  del
Presidente della  Repubblica 20  dicembre 1979, n.  761, e  di quelle
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni  ed   integrazioni,  e  dall'articolo  3   del  decreto
legislativo 16  settembre 1996, n.  563, non trovano  applicazione le
disposizioni che prevedono la trasformazione  di quote di pensione in
forma  di capitale,  fatti  salvi  i trattamenti  di  cui al  decreto
legislativo  24  aprile 1997,  n.  164,  per  i quali  continuano  ad
applicarsi  le disposizioni  di  cui all'articolo  3,  comma 12,  del
predetto  decreto legislativo  n.  164 del  1997, limitatamente  agli
iscritti che possono far valere, quale  somma di eta' e di anzianita'
contributiva,  il  parametro 87  e  possono  far  valere 30  anni  di
anzianita'  contributiva,  ad eccezione  di  coloro  che possono  far
valere, quale somma di eta' e di anzianita' contributiva il parametro
89,  fermo   restando  il  requisito   dei  30  anni   di  anzianita'
contributiva,  nei   confronti  dei   quali  la  quota   di  pensione
liquidabile in forma capitale  viene erogata nella misura percentuale
maturata  alla  data del  31  dicembre  1997;  per  gli enti  di  cui
all'articolo  2 del  decreto legislativo  20 novembre  1990, n.  357,
trova applicazione il limite di  cui all'articolo 7, comma 6, lettera
a),  del decreto  legislativo 21  aprile 1993,  n. 124,  e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui  al citato decreto legislativo  n. 124 del 1993,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni, per  i  soggetti  nei cui  confronti
trovino  integralmente   attuazione  le  disposizioni   del  medesimo
decreto.
              Trattamenti   pensionistici  integrativi.
               Delega per il personale delle esattorie
  3. A  decorrere dal 1  gennaio 1998, per  tutti i soggetti  nei cui
confronti   trovino   applicazione   le  forme   pensionistiche   che
garantiscono prestazioni  definite in aggiunta o  ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357,  nonche'  le forme  pensionistiche  che  assicurano comunque  ai
dipendenti pubblici,  inclusi quelli alle dipendenze  delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e  successive modificazioni,  ivi  compresa la  gestione speciale  ad
esaurimento di cui  all'articolo 75 del decreto  del Presidente della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n.   761,  nonche'  le  gestioni  di
previdenza per il  personale addetto alle imposte di  consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle esattorie  e  alle ricevitorie  delle imposte  dirette,
prestazioni   complementari  al   trattamento  di   base  ovvero   al
trattamento   di   fine   rapporto,  il   trattamento   si   consegue
esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti
dalla   disciplina   dell'assicurazione  generale   obbligatoria   di
appartenenza.  Mediante  accordi   con  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  del  personale  dipendente,  stipulati
anteriormente alla  costituzione dei  fondi nazionali per  il settore
del  credito ai  sensi  dell'articolo  2, comma  28,  della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli
iscritti ai  regimi aziendali  integrativi di  cui al  citato decreto
legislativo n. 357  del 1990, la contrattazione  collettiva, nei casi
di  ristrutturazione  o  riorganizzazione aziendale  che  determinano
esuberi  di personale,  puo' diversamente  disporre, anche  in deroga
agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali
esuberi riguardanti  banche, associazioni  di banche  e concessionari
della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore
del credito,  gli accordi  stipulati, entro la  medesima data  del 31
marzo   1998,   con    le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative del personale dipendente  possono: a) prevedere, allo
scopo di agevolare  gli esodi, apposite indennita'  da erogare, anche
ratealmente,  in conformita'  all'articolo 17  del testo  unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato dall'articolo 5
del decreto  legislativo 2 settembre  1997, n. 314, nel  rispetto dei
requisiti di  eta' ivi previsti, nonche'  in conformita' all'articolo
6, comma  4, lettera b),  del citato  decreto legislativo n.  314 del
1997; al medesimo regime fiscale  previsto dal citato articolo 17 del
testo unico delle imposte  sui redditi, come modificato dall'articolo
5 del citato  decreto legislativo n. 314 del  1997, sono assoggettate
le analoghe prestazioni eventualmente erogate,  al fine di cui sopra,
dai citati  fondi nazionali per il  settore del credito in  luogo dei
datori di lavoro; b) adottare,  in via prioritaria, il criterio della
maggiore eta' ovvero della  maggiore prossimita' alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
purche' siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito,
comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili,
anche in soluzione  unica, nel limite massimo di 4  anni previsto per
la fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23  luglio 1991, n. 223,  poste a carico dei  datori di lavoro.
Alle  apposite indennita'  ed  alle forme  di  sostegno del  reddito,
comprensive   dei   versamenti   all'INPS   per   la   corrispondente
contribuzione figurativa,  si applica il comma  3-bis dell'articolo 1
del   decreto-legge  14   agosto  1992,   n.  364,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre   1992,  n.  406.  Dopo  la
costituzione dei citati  fondi nazionali per il  settore del credito,
la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione
di accordi  stipulati ai  sensi del presente  comma e'  trasferita ai
fondi  stessi, i  quali  assumono in  carico  le residue  prestazioni
previste   dagli   accordi   medesimi,  provvedendo   a   riscuoterne
anticipatamente  l'importo  dai datori  di  lavoro  obbligati. Per  i
trattamenti pensionistici anticipati e  gli altri interventi previsti
in  attuazione   del  decreto-legge   24  settembre  1996,   n.  497,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19 novembre 1996, n. 588,
e  del  decreto-legge  9  settembre 1997,  n.  292,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   8  novembre  1997,  n.   388,  per  il
risanamento, la  ristrutturazione e la privatizzazione  delle aziende
bancarie  ivi  richiamate,  trovano   applicazione,  sino  alla  loro
completa  attuazione e  comunque non  oltre il  31 dicembre  1998, le
disposizioni  degli accordi  sindacali  stipulati entro  il 31  marzo
1998, compresa,  a tale esclusivo  fine, la facolta' per  le predette
aziende  di sostenere  il costo  della prosecuzione  volontaria della
contribuzione  previdenziale  fino  alla maturazione  del  diritto  a
pensione a carico dell'assicurazione  generale obbligatoria secondo i
requisiti  di  anzianita'  contributiva  e  di  eta'  previsti  dalla
legislazione previgente.  Le forme pensionistiche di  cui al presente
comma,  fermo restando  quanto  previsto dal  comma  33, nonche'  dal
citato  decreto   legislativo  n.   124  del  1993,   possono  essere
trasformate, entro  sei mesi  dalla data di  entrata in  vigore della
presente legge,  in forme  a contribuzione definita  mediante accordi
stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19
della  legge 20  maggio  1970, n.  300,  e successive  modificazioni,
ovvero,  in mancanza,  con le  organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative del personale dipendente.  Alla facolta' di riscatto,
ove prevista,  nelle forme  pensionistiche di  cui al  presente comma
esercitata  dalla data  di  entrata in  vigore  della presente  legge
trovano applicazione  le disposizioni di  cui al capo II  del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.  184, in materia di determinazione del
relativo onere.  Entro il 30  giugno 1998  il Governo e'  delegato ad
emanare un decreto legislativo  per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle   imposte  dirette   con  quella   dell'assicurazione  generale
obbligatoria, sulla  base dei  principi e criteri  direttivi indicati
nell'articolo 2, comma  23, della legge 8 agosto 1995,  n. 335, e con
le modalita' di  cui all'articolo 3, comma 22,  della medesima legge.
Fino  alla data  di  entrata  in vigore  del  decreto legislativo  al
predetto personale  si applicano le  disposizioni di cui  al presente
comma.
    Esclusione di speciali adeguamenti alle retribuzioni. Cumulo
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  per  l'adeguamento  delle
prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui
ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del
decreto  legislativo 30  dicembre  1992, n.  503,  con esclusione  di
diverse forme,  ove ancora  previste, di adeguamento  anche collegate
all'evoluzione  delle  retribuzioni  di personale  in  servizio.  Con
effetto  sui trattamenti  liquidati a  decorrere dal  1 gennaio  1998
dalle medesime  forme pensionistiche si applicano  le disposizioni in
materia di cumulo tra prestazioni  pensionistiche e redditi da lavoro
dipendente  o autonomo  previste dalla  disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria.
                        Applicazione generale
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione
nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed
amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui
ai medesimi commi.
         Requisiti anagrafici e di anzianita' per l'accesso
                    ai trattamenti pensionistici
  6.  Con   effetto  sui  trattamenti  pensionistici   di  anzianita'
decorrenti dal  1 gennaio 1998, a  carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per  l'invalidita', la vecchiaia  ed i superstiti  per i
lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed
esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo
quanto previsto al  comma 7, al raggiungimento dei  requisiti di eta'
anagrafica  e di  anzianita' ovvero  di sola  anzianita' contributiva
indicati  nella  tabella  C  allegata   alla  presente  legge  per  i
lavoratori    dipendenti    iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria  ed alle  forme di  essa sostitutive  e nella  tabella D
allegata  alla presente  legge per  i lavoratori  dipendenti pubblici
iscritti   alle    forme   esclusive    dell'assicurazione   generale
obbligatoria; per  i lavoratori autonomi l'accesso  al trattamento si
consegue   al  raggiungimento   di  un'anzianita'   contributiva  non
inferiore  a 35  anni e  al compimento  del cinquantottesimo  anno di
eta'. Per  il periodo dal  1 gennaio 1998  al 31 dicembre  2000 resta
fermo il requisito  anagrafico di 57 anni ed i  termini di accesso di
cui  al comma  8 sono  differiti  di quattro  mesi. E'  in ogni  caso
consentito  l'accesso al  pensionamento  al  raggiungimento del  solo
requisito di anzianita' contributiva di  40 anni. Al fine di favorire
la riorganizzazione  ed il risanamento della  Societa' Ferrovie dello
Stato  Spa  in  considerazione  del processo  di  ristrutturazione  e
sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo
da stipulare  entro tre mesi  dalla data  di entrata in  vigore della
presente  legge  con le  organizzazioni  sindacali  di categoria,  e'
istituito  un fondo  a gestione  bilaterale con  le finalita'  di cui
all'articolo  2, comma  28, della  legge  23 dicembre  1996, n.  662.
Decorso un anno dalla data di  entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, con  cadenza annuale, si procede  ad una verifica
degli effetti sul piano  occupazionale degli interventi attuati anche
con riferimento alle  misure, a carico del  medesimo fondo, istituito
per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno
al reddito per il personale  eccedentario, da individuare anche sulla
base di  criteri che  tengano conto  della anzianita'  contributiva o
anagrafica; a tale  personale, nei cui confronti  operino le predette
misure, trovano applicazione  i previgenti requisiti di  accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla
medesima data di  entrata in vigore della  presente legge. Sull'esito
delle  verifiche il  Governo  riferisce  alle competenti  Commissioni
parlamentari.
          Ambito di applicazione della previgente normativa
  7.  Le  disposizioni  in  materia di  requisiti  per  l'accesso  al
trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
  a)  dei lavoratori  dipendenti pubblici  e privati  qualificati dai
contratti  collettivi  come  operai  e   per  i  lavoratori  ad  essi
equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
  b) dei lavoratori dipendenti che  risultino essere stati iscritti a
forme pensionistiche  obbligatorie per  non meno di  un anno  in eta'
compresa tra i 14 ed i 19  anni a seguito di effettivo svolgimento di
attivita' lavorativa;
  c) dei lavoratori che siano  stati collocati in mobilita' ovvero in
cassa  integrazione guadagni  straordinaria  per  effetto di  accordi
collettivi  stipulati  entro  il  3 novembre  1997,  ivi  compresi  i
lavoratori  dipendenti da  imprese  che hanno  presentato domanda  ai
sensi  dell'articolo 3  del  decreto-legge 19  maggio  1997, n.  129,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  18 luglio 1997,  n. 229,
per il numero di lavoratori  da collocare in mobilita' indicato nella
domanda medesima e per i  quali l'accordo collettivo intervenga entro
il 31 marzo 1998, nonche' dei  lavoratori ammessi entro il 3 novembre
1997 alla prosecuzione volontaria, che  in base ai predetti requisiti
di accesso  alle pensioni di anzianita'  di cui alla citata  legge n.
335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianita' al
termine   della   fruizione    della   mobilita',   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ovvero,  per i  prosecutori
volontari durante il periodo  di prosecuzione volontaria e, comunque,
alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in
base a disposizioni di legge  anteriori al 3 novembre 1997 continuano
a  trovare applicazione  le  disposizioni  medesime.
                    Gradualita' dei pensionamenti
  8. I  lavoratori, per i quali  sono liquidate le pensioni  a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in
possesso dei requisiti di cui ai commi  6 e 7, lettere a) e b), entro
il primo  trimestre dell'anno,  possono accedere al  pensionamento di
anzianita'  dal  1 luglio  dello  stesso  anno,  se  di eta'  pari  o
superiore a 57 anni; entro  il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal  1 ottobre  dello stesso  anno, se  di eta'  pari o
superiore a  57 anni; entro  il terzo trimestre, possono  accedere al
pensionamento  dal 1  gennaio dell'anno  successivo; entro  il quarto
trimestre, possono  accedere al pensionamento dal  1 aprile dell'anno
successivo.  Per  l'anno  1998  i   diversi  termini  di  accesso  al
pensionamento  di anzianita'  sono  comunque differiti  di tre  mesi,
salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonche' per
quelli  che   abbiano  raggiunto  una  anzianita'   contributiva  non
inferiore a 40 anni, per i  quali restano confermati i termini di cui
alle  previgenti   disposizioni.  I  lavoratori  che   conseguono  il
trattamento di pensione a carico  delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti  e che risultino in possesso dei
requisiti  di cui  al  comma  6 entro  il  primo trimestre  dell'anno
possono accedere  al pensionamento dal  1 ottobre del  medesimo anno;
entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro
il  terzo trimestre,  dal  1 aprile  dell'anno  successivo; entro  il
quarto trimestre,  dal 1  luglio dell'anno successivo.  Ai dipendenti
che  abbiano  maturato  i  requisiti  per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico previsti  dai commi 6  e 7  entro il 31  dicembre 1997,
l'accesso al  pensionamento e'  consentito a  decorrere dal  1 aprile
1998. Le  disposizioni di  cui al presente  comma ed ai  commi 6  e 7
trovano applicazione  ai casi di  pensionamento anticipato di  cui al
comma  185 dell'articolo  1 della  legge  23 dicembre  1996, n.  662.
                        Personale scolastico
  9.  Per il  personale  del  comparto scuola  resta  fermo, ai  fini
dell'accesso  al trattamento  pensionistico,  che  la cessazione  dal
servizio  ha effetto  dalla  data di  inizio  dell'anno scolastico  e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista  maturazione del requisito entro il 31
dicembre dell'anno. Il  personale del comparto scuola  la cui domanda
di  dimissione, presentata  entro  il  15 marzo  1997,  non e'  stata
accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19
maggio 1997,  n. 129, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 18
luglio  1997,  n.  229,  e'  collocato a  riposo  in  due  scaglioni,
equamente   ripartiti,   rispettivamente   nell'anno   scolastico   o
accademico  1998-1999 e  in  quello 1999-2000,  con  priorita' per  i
soggetti  in  possesso dei  requisiti  per  l'accesso al  trattamento
pensionistico richiesti al personale del  pubblico impiego nel 1998 e
per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono fatte salve comunque le
cessazioni dal  servizio di cui  all'articolo 1, comma 3,  del citato
decreto-legge  n.   129  del  1997,  nonche'   quelle  del  personale
appartenente  ai ruoli,  classi di  concorso  a cattedre  e posti  di
insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di
esubero rispetto  alle esigenze di  organico e fino  alla concorrenza
del relativo soprannumero.  Ai fini di cui  sopra, relativamente agli
anni scolastici ed accademici 1998,  1999 e 2000 il verificarsi della
suddetta  condizione  e' accertato  al  termine  delle operazioni  di
movimento del personale.
      Mansioni equivalenti per gravosita' a quelle degli operai
  10.  Con decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri,  su
proposta  dei Ministri  del lavoro  e della  previdenza sociale,  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione pubblica e  per gli affari regionali, da  emanarsi entro sei
mesi  dalla  data di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  si
provvede  ad individuare,  nel rispetto  degli equilibri  di bilancio
definiti anche  con l'applicazione  della presente legge,  sentite le
organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative dei  datori di
lavoro e dei  lavoratori, le mansioni da  considerare equivalenti, in
base  al criterio  della pari  gravosita', a  quelle degli  operai ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
                          Mansioni usuranti
  11.  Ai fini  dell'attuazione di  quanto previsto  dall'articolo 1,
commi da 34 a  38, della citata legge n. 335 del  1995, in materia di
lavoro  usurante,  i  criteri  per  l'individuazione  delle  mansioni
usuranti sono stabiliti  con decreto del Ministro del  lavoro e della
previdenza  sociale,  di concerto  con  i  Ministri del  tesoro,  del
bilancio  e della  programmazione  economica, della  sanita', per  la
funzione pubblica e  per gli affari regionali, da  emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, su parere
di una commissione tecnicoscientifica, composta  da non piu' di venti
componenti,  costituita con  carattere  paritetico da  rappresentanti
delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
          Modifiche alle norme sui requisiti pensionistici
  12. Ai decreti legislativi 24 aprile  1997, n. 164, 30 aprile 1997,
n.  165, 30  aprile 1997,  n. 166,  e 30  aprile 1997,  n. 182,  sono
apportate le seguenti modificazioni: a)  all'articolo 3, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: "dei requisiti
di cui alla  allegata tabella A" sono sostituite  dalle seguenti: "di
requisiti  anagrafici  e  contributivi  ridotti,  rispetto  a  quelli
previsti dal  comma 2, di un  anno ogni cinque anni  interi di lavoro
svolto con  obbligo di  iscrizione al  Fondo, fino  ad un  massimo di
cinque anni";
  b) la tabella B di cui  all'articolo 6, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 1997, e' sostituita dalla seguente:
                             "Tabella  B
                          (Art. 6, comma 2)
                           Anno                  Eta' anagrafica
                             -                          -
dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999                   50
dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000                  51
dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2002                   52
dal 1 luglio 2002                                      53";
  c) all'articolo 3,  comma 1, del citato decreto  legislativo n. 166
del 1997, le  parole: "ogni 24 mesi" sono  sostituite dalle seguenti:
"ogni diciotto mesi";
  d) la tabella C di cui  all'articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 182 del 1997, e' sostituita dalla seguente:
                             "Tabella  C
                          (Art. 4, comma 2)
Decorrenza della pensione                        Uomini       Donne
           -                                       -            -
dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999              61           56
dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000             62           57
dal 1 gennaio 2001                                63           58";
  e) all'articolo 4,  comma 4, del citato decreto  legislativo n. 182
del 1997, le  parole: "ogni 30 mesi" sono  sostituite dalle seguenti:
"ogni diciotto mesi".
                     Perequazioni delle pensioni
  13.  Sui  trattamenti pensionistici  superiori  a  cinque volte  il
trattamento  minimo   I.N.P.S.  dovuti   dall'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita',  la vecchiaia e i  superstiti e dalle
forme di  essa sostitutive  od esclusive  non spetta  la perequazione
automatica  al costo  della vita  prevista  per l'anno  1998. Per  le
pensioni di importo superiore a  cinque volte il predetto trattamento
minimo  ed  inferiore  a  tale limite  incrementato  della  quota  di
perequazione, l'aumento  di perequazione per l'anno  1998 e' comunque
attribuito  fino  a concorrenza  del  predetto  limite maggiorato.  A
decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di
perequazione delle pensioni:
  a)  e' applicato  nella misura  del 30  per cento  per le  fasce di
importo  dei trattamenti  pensionistici  comprese tra  cinque e  otto
volte il trattamento minimo I.N.P.S.;
  b) non trova applicazione per le  fasce di importo superiori a otto
volte il  predetto trattamento  minimo.
            Cumulabilita' con redditi da lavoro autonomo
  14. Le quote dei  trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti
l'ammontare del trattamento corrispondente  al trattamento minimo del
Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  non sono  cumulabili  con  i
redditi da  lavoro autonomo nella misura  del 50 per cento  fino alla
concorrenza dei redditi  stessi. Per i trattamenti  liquidati in data
precedente  al  1 gennaio  1998  si  applica la  relativa  previgente
disciplina se piu' favorevole.
                  Aliquote per lavoratori autonomi
  15. Con effetto dal 1 gennaio  1998 le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni  pensionistiche dei lavoratori artigiani
e  commercianti iscritti  alle gestioni  autonome dell'I.N.P.S.  sono
elevate di 0,8 punti percentuali.  Le stesse aliquote sono elevate di
0,2 punti percentuali  ogni anno a decorrere dal 1  gennaio 1999 fino
al raggiungimento  dell'aliquota di 19 punti  percentuali. Per l'anno
1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti,
mezzadri e  coloni e'  incrementata rispetto  a quella  gia' prevista
dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per
i   lavoratori   autonomi   gia'  pensionati   presso   le   gestioni
dell'I.N.P.S.  e  con   piu'  di  65  anni  di   eta'  il  contributo
previdenziale puo'  essere a  richiesta applicato nella  misura della
meta' e  per i  lavoratori per  i quali la  pensione e'  liquidata in
tutto o in  parte con il sistema retributivo  il relativo supplemento
di pensione e' corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori,
i pantografisti,  i tornitori  a mano,  i pittori,  i decoratori  e i
rifinitori aventi sede nelle zone  di montagna che esercitano la loro
attivita' artisticotradizionale  in forma  di ditta  individuale sono
considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973,
n.   877,    e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,   e
conseguentemente sono sottoposti  alla aliquota contributiva prevista
dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.
         Contributo per i non iscritti a forme obbligatorie
  16.  Per i  soggetti  che  non risultano  iscritti  ad altre  forme
obbligatorie,  con effetto  dal  1 gennaio  1998  il contributo  alla
gestione  separata di  cui all'articolo  2, comma  26, della  legge 8
agosto 1995, n.  335, e' elevato di 1,5 punti  percentuali. Lo stesso
e' ulteriormente elevato con effetto  dalla stessa data in ragione di
0,5   punti  percentuali   ogni   biennio   fino  al   raggiungimento
dell'aliquota  di   19  punti   percentuali.  La   relativa  aliquota
contributiva  per  il  computo delle  prestazioni  pensionistiche  e'
maggiorata   rispetto  a   quella  di   finanziamento  di   un  punto
percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti   percentuali  per   il   finanziamento  dell'onere   derivante
dall'estensione agli  stessi della tutela relativa  alla maternita' e
agli  assegni  al nucleo  familiare.  A  tal  fine, con  decreto  del
Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale, di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
e' disciplinata tale estensione  nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico gettito contributivo.
        Aliquote  per pensioni sostitutive gestite dall'INPS
  17.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  l'aliquota  contributiva
pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive
gestite dall'I.N.P.S.  e' allineata, ove inferiore,  a quella vigente
presso  il  Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti.  Con decreto  del
Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale, di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
su proposta dei  rispettivi comitati di vigilanza  ovvero di gestione
delle  predette  forme  pensionistiche,  possono  essere  modificati,
previo conforme parere del  consiglio di amministrazione dell'INPS, i
parametri di  liquidazione dei trattamenti pensionistici  in presenza
di  gravi squilibri  finanziari di  carattere permanente.
           Contributo all'INAIL degli agricoltori autonomi
  18. Con  effetto dall'anno 1998,  il contributo in  quota capitaria
dovuto dai lavoratori autonomi agricoli  all'INAIL e' elevato di lire
200.000 su base annua.
                    Modifiche a norme sull'INAIL
  19.  L'articolo  67  del  testo unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30  giugno  1965,  n. 1124,  non  trova
applicazione nei  confronti dei lavoratori autonomi.  Dopo il secondo
comma dell'articolo 44  del citato testo unico  approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica n.  1124 del  1965, e'  inserito il
seguente:
  "Il pagamento all'INAIL della rata  di premio puo', a richiesta del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo
da versarsi alle scadenze del 20  febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30
novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme
afferenti le scadenze successive a  quella del 20 febbraio di ciascun
anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio
di interesse dei  titoli del debito pubblico  dell'anno precedente da
indicarsi da  parte del  Ministero del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica.  Il pagamento della regolazione  del premio
relativo  al   periodo  assicurativo  precedente  va   in  ogni  caso
effettuato  in  un'unica  soluzione,  entro  il  20  febbraio".
                   Enti previdenziali privatizzati
  20. Agli enti privatizzati di  cui al decreto legislativo 30 giugno
1994,  n. 509,  e successive  modificazioni ed  integrazioni, trovano
applicazione le disposizioni  di cui ai commi da 6  ad 8 del presente
articolo,  concernenti i  requisiti  di accesso  al pensionamento  di
anzianita', da applicarsi in conformita' a quanto previsto dal quarto
periodo  dell'articolo 3,  comma 12,  della citata  legge n.  335 del
1995,  a seconda  che  l'ente  gestisca o  meno  forme di  previdenza
sostitutive.  Per  i  medesimi  enti   le  riserve  tecniche  di  cui
all'articolo 1, comma  4, lettera c), del  citato decreto legislativo
n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualita' di
pensione  in essere  per l'anno  1994. Detti  importi sono  adeguati,
secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del
lavoro e  della previdenza sociale,  di concerto con il  Ministro del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica, in occasione
dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo
2, comma 2, del medesimo  decreto legislativo.
               Termine per le domande di pensionamento
  21. Le  domande per il  pensionamento di anzianita'  dei dipendenti
della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di
dodici mesi  dalla data indicata  per l'accesso al  pensionamento; il
mancato accesso  al pensionamento a  tale data comporta  la decadenza
della  domanda.
       Sanzioni per omesso o ritardato pagamento di contributi
  22. All'articolo 1, comma 217,  lettera b), della legge 23 dicembre
1996,  n. 662,  a  decorrere dal  1  gennaio 1997  le  parole da:  ";
qualora" fino alla  fine del periodo sono  sostituite dalle seguenti:
";  qualora la  denuncia  della situazione  debitoria sia  effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, e  comunque entro sei  mesi dal termine stabilito  per il
pagamento dei  contributi o premi,  la sanzione di cui  alla presente
lettera non e' dovuta sempreche' il versamento dei contributi o premi
sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
                  Termini di delega per testo unico
  23. All'articolo 1, comma 2, della  legge 8 agosto 1996, n. 417, le
parole: "31  marzo 1998"  sono sostituite  dalle seguenti:  "31 marzo
1999".
           Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
  24. All'articolo  1, comma 45, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335,
sono apportate le seguenti modifiche:  a) al terzo periodo, le parole
da: "le modalita'" fino a: "di valutazione," sono soppresse e dopo la
parola:  "distacco"   sono  inserite  le  seguenti:   "il  Nucleo  di
valutazione delibera in ordine alle proprie modalita' organizzative e
di funzionamento";
  b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le
seguenti: "nonche' l'effettuazione  di studi e ricerche  ai sensi del
comma 44, lettera c), anche  attraverso convenzioni e borse di studio
presso il Nucleo medesimo".
                        Condono previdenziale
  25.  All'articolo  4  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. I  datori di lavoro che  si sono avvalsi della  facolta' di
cui all'articolo  1, comma 9,  del decreto-legge 2 dicembre  1985, n.
688, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31  gennaio 1986, n.
11,  ovvero di  cui all'articolo  6, comma  26, del  decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n.  48, ed i cui crediti ceduti  ai sensi delle citate
disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono
procedere  alla  regolarizzazione  dei relativi  debiti  contributivi
rimasti insoluti con  le modalita' ed i termini previsti  dal comma 4
del presente  articolo, che si intendono  a tal fine prorogati  al 31
gennaio  1998.   Gli  enti  impositori,  entro   quattro  mesi  dalla
presentazione  della  domanda  di  regolarizzazione  accompagnata  da
specifica istanza, procederanno alla  formale retrocessione, a favore
dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati
al pagamento dei contributi  e premi oggetto della regolarizzazione".
            Cessione degli immobili di enti previdenziali
  26.  Per le  finalita' di  cui al  decreto legislativo  16 febbraio
1996,  n. 104,  nonche' per  favorire il  programma straordinario  di
cessione   del  patrimonio   immobiliare  degli   enti  previdenziali
pubblici,  previsto   dal  decreto-legge   28  marzo  1997,   n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
l'Osservatorio di cui all'articolo  10 del citato decreto legislativo
n.  104 del  1996  puo' avvalersi  della  collaborazione di  esperti,
incaricati  singolarmente  o  in apposite  commissioni,  di  societa'
specializzate, di  enti, di amministrazioni pubbliche  e degli ordini
professionali,  nei  limiti  delle  risorse disponibili  per  il  suo
funzionamento.  L'ultimo periodo  del  comma 2  dell'articolo 10  del
citato decreto legislativo n. 104 del 1996 e' abrogato. La lettera d)
del comma 1  dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo  1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
sostituita dalla seguente:
  "d)    ad individuare  tramite  procedura  competitiva il  soggetto
disponibile  ad  acquistare, a  prezzi  non  inferiori ai  rispettivi
valori commerciali  come sopra  stimati, l'intero complesso  dei beni
oggetto del  programma, ovvero il  compendio dei beni  appartenenti a
ciascun ente interessato, ovvero uno  o piu' lotti di beni ricompresi
in  ciascun compendio.  Il soggetto  acquirente deve  impegnarsi, nel
caso proceda a vendita frazionata  degli immobili cosi' acquistati, a
garantire  il  rispetto del  diritto  di  prelazione degli  eventuali
conduttori  secondo  i criteri  di  cui  all'articolo 6  del  decreto
legislativo 16  febbraio 1996, n.  104, e all'articolo 3,  comma 109,
della  legge 23  dicembre 1996,  n.  662; deve  altresi' indicare  un
istituto  bancario  che si  impegni  a  concedere mutui  ipotecari  a
condizioni agevolate  in favore dei conduttori  stessi per l'acquisto
dei beni  in locazione. Queste  ultime condizioni sono  stabilite con
decreto  del  Ministro del  lavoro  e  della previdenza  sociale,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica".
                      Pensionamenti dell'INPGI
  27. La  lettera b) del primo  comma dell'articolo 37 della  legge 5
agosto 1981, n.  416, e successive modificazioni  ed integrazioni, e'
sostituita dalla seguente:
  " b) per  i giornalisti professionisti, limitatamente  al numero di
unita' ammesso dal Ministero del  lavoro e della previdenza sociale e
per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione  della pensione di vecchiaia
al  cinquantottesimo  anno di  eta',  nei  casi  in cui  siano  stati
maturati almeno 18 anni  di anzianita' contributiva, con integrazione
a  carico  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani  "Giovanni  Amendola"  (INPGI)  del  requisito  contributivo
previsto dal secondo comma  dell'articolo 4 del regolamento approvato
con decreto  ministeriale 1  gennaio 1953, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 10  del  14 gennaio  1953. L'integrazione  contributiva
trova applicazione  nella misura  e secondo  i criteri  stabiliti dal
comma 2  dell'articolo 2  del decreto-legge 14  giugno 1996,  n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge  29 luglio 1996, n. 402. I
termini di cui  all'articolo 3, comma 3, ultimo  periodo, del decreto
legislativo 16  settembre 1996,  n. 564, sono  prorogati al  31 marzo
1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi
dell'articolo  3,  comma 22,  della  legge  8  agosto 1995,  n.  335,
relative al predetto  decreto legislativo, e' prorogato  al 30 giugno
1998;".
                Benefici contributivi per giornalisti
  28. All'articolo 2,  comma 4, del decreto-legge 14  giugno 1996, n.
318, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 29 luglio  1996, n.
402, sono aggiunti, in fine, i  seguenti periodi: "Nel caso in cui il
predetto contratto nel corso del  suo svolgimento o alla scadenza del
termine  venga  trasformato  a   tempo  indeterminato,  il  beneficio
contributivo  spetta  per ulteriori  dodici  mesi  a decorrere  dalla
trasformazione.  Per  l'indicato  periodo l'INPGI  utilizza,  per  la
copertura degli  oneri conseguenti  al minore  afflusso contributivo,
gli  stanziamenti residui  non  utilizzati per  il finanziamento  dei
contratti di solidarieta'  di cui all'articolo 5, commi 1,  2, 3 e 4,
del citato decreto-legge  n. 148 del 1993. L'INPGI  e' autorizzato ad
anticipare  al  Fondo integrativo  di  previdenza  per i  giornalisti
professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per
il ripianamento del disavanzo al  31 dicembre 1995 mediante svincolo,
per un pari  importo, del deposito effettuato  ai sensi dell'articolo
15  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12
del   decreto-legge  22   maggio  1993,   n.  155,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993, n. 243. Alla restituzione
delle predette  somme all'Istituto da parte  delle aziende editoriali
si  procede  sulla  base  di   un  piano  di  ammortamento  decennale
predisposto   dall'Istituto    medesimo   previe   intese    con   le
organizzazioni   sindacali   firmatarie  del   contratto   collettivo
nazionale di categoria".
                          Prepensionamenti
  29.  La  normativa  prevista  dal   comma  2  dell'articolo  2  del
decreto-legge 14 giugno 1996,  n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29  luglio 1996, n. 402, continua  a trovare applicazione
nei confronti  dei giornalisti  professionisti dipendenti  da aziende
individuate dall'articolo 37  della legge 5 agosto 1981,  n. 416, che
abbiano stipulato o trasmesso ai  competenti uffici del Ministero del
lavoro  e  della previdenza  sociale  antecedentemente  alla data  di
entrata in vigore della presente  legge accordi sindacali relativi al
riconoscimento  delle causali  di intervento  di cui  all'articolo 35
della citata legge n. 416 del 1981.
                        Esonero da versamento
  30.  L'INPGI   e'  esonerato  dal  versamento   del  contributo  di
solidarieta' previsto dall'articolo 25  della legge 28 febbraio 1986,
n. 41.
                     Sviluppo dei fondi pensione
  31. Al fine di favorire lo  sviluppo dei fondi pensionistici di cui
ai decreto legislativo  21 aprile 1993, n.  124, attraverso attivita'
di promozione  e formazione nonche' attraverso  l'individuazione e la
costruzione di modelli di  riferimento per la valutazione finanziaria
e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, e' autorizzata per l'anno
1998 la spesa di lire 3,5  miliardi, da iscriversi in apposita unita'
previsionale di spesa del Ministero  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione
da  stipularsi con  il  Mediocredito Centrale  s.p.a. entro  sessanta
giorni dalla  data di entrata  in vigore della presente  legge. Nella
convenzione  saranno definite,  anche  attraverso  il concorso  delle
fonti  istitutive  dei  fondi,  previste all'articolo  3  del  citato
decreto legislativo n. 124 del  1993, le forme organizzative adeguate
al conseguimento dei fini di  cui al presente comma, anche attraverso
la costituzione  di apposita  societa' di capitali.
                    Regimi aziendali integrativi
  32.  Per gli  iscritti ai  regimi aziendali  integrativi di  cui al
decreto legislativo 20  novembre 1990, n. 357, di  aziende di credito
che presentino  anomalie in almeno  due degli indicatori di  cui alla
tabella E allegata alla presente  legge, desunti dai dati dell'ultimo
bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:
  a)  per  gli iscritti  in  servizio,  il trattamento  pensionistico
integrativo  e' determinato,  sulla  base delle  rispettive fonti  di
regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianita' gia'
maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le
anomalie  si verificano  successivamente,  alla  data di  riferimento
dell'ultimo  bilancio;  da tale  importo  e'  detratto l'ammontare  a
carico della gestione speciale  dell'INPS teoricamente spettante alla
stessa data;  la somma risultante  e' rivalutata sino al  momento del
pensionamento secondo  i criteri di  cui all'articolo 11  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
  b)  per gli  iscritti in  quiescenza, il  trattamento pensionistico
integrativo  e'  escluso  da  qualsiasi  meccanismo  perequativo  con
decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate
dai   regimi  integrativi   antecedentemente  alla   maturazione  dei
requisiti  di accesso  al  trattamento  pensionistico della  gestione
speciale INPS,  si applica il  regime perequativo previsto  per detta
gestione  limitatamente alla  quota  di  pensione corrispondente  per
ciascuna azienda,  alla percentuale di  cui alla tabella  allegata al
citato decreto  legislativo n.  357 del  1990.
            Accordi sindacali per futuri regimi difformi
  33. Venute  meno le condizioni indicate  nella tabella E di  cui al
comma  32  per  almeno  due  esercizi  consecutivi,  accordi  con  le
associazioni sindacali di  cui all'articolo 19 della  legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per
il futuro, regimi  difformi da quanto indicato nelle lettere  a) e b)
del predetto  comma 32, anche  mediante la trasformazione  dei regimi
integrativi  esistenti   in  regimi   a  contribuzione   definita,  o
l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del
decreto   legislativo  21   aprile   1993,  n.   124,  e   successive
modificazioni  ed integrazioni.  Relativamente ai  regimi integrativi
delle aziende di  credito indicate nel citato  decreto legislativo n.
357 del 1990  che siano o siano state assoggettate  alla procedura di
liquidazione coatta  amministrativa, le disposizioni di  cui al comma
32 si applicano  con decorrenza dalla data di  emanazione del decreto
di  liquidazione.
    Concorso  dello Stato agli oneri per pensioni di invalidita'
  34.  L'importo   dei  trasferimenti   dallo  Stato   alle  gestioni
pensionistiche, di  cui all'articolo 37,  comma 3, lettera  c), della
legge  9  marzo  1989,  n.   88,  e  successive  modificazioni,  come
rideterminato al  netto delle  somme attribuite  alla gestione  per i
coltivatori  diretti, mezzadri  e  coloni,  a seguito  dell'integrale
assunzione a  carico dello  Stato dell'onere relativo  ai trattamenti
pensionistici  liquidati   anteriormente  al   1  gennaio   1989,  e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno
1998,  a  titolo  di  concorso dello  Stato  all'onere  pensionistico
derivante dalle pensioni di  invalidita' liquidate anteriormente alla
data di  entrata in vigore della  legge 12 giugno 1984,  n. 222. Tale
somma  e'  assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, per lire  660 miliardi alla gestione artigiani
e per lire 560  miliardi alla gestioneesercenti attivita' commerciali
ed  e' annualmente  adeguata secondo  i  criteri di  cui al  predetto
articolo  37, comma  3, lettera  c). A  decorrere dall'anno  1998, in
attuazione dell'articolo  3, comma 2,  della legge 8 agosto  1995, n.
335, con il procedimento di cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n.  241, e  sulla base  degli elementi  amministrativi relativi
all'ultimo  consuntivo approvato,  sono  definite  le percentuali  di
riparto, fra le  gestioni interessate, del predetto  importo al netto
della richiamata somma aggiuntiva.  Sono escluse da tale procedimento
di  ripartizione  le  quote   dell'importo  assegnato  alla  gestione
speciale minatori  e all'Ente  nazionale di previdenza  ed assistenza
per  i  lavoratori dello  spettacolo  (ENPALS).  Resta in  ogni  caso
confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate,
ove occorra, anticipazioni di  tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza  degli importi pagabili mensilmente  da quest'ultimo
Ente per  conto dell'INPS e  che le  stesse sono da  intendersi senza
oneri di interessi.
                  Eta' per le pensioni di vecchiaia
  35. Al comma 2 dell'articolo  5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503,  le parole:  "all'articolo 31"  sono sostituite  dalle
seguenti: "di cui agli  articoli 4, commi 2, lettera c),  e 3, e 31".
                   Indennita' integrativa speciale
  36. Al comma 20 dell'articolo 2  della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Le  medesime  disposizioni  si
applicano, se  piu' favorevoli,  ai casi in  cui sia  stata maturata,
alla  predetta  data,  una  anzianita'   di  servizio  utile  per  il
collocamento  a  riposo  di  almeno  40  anni".
       Proroga  del  regime transitorio per l'orario di lavoro
  37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
le parole: "sei mesi" sono  sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
             Commissione di vigilanza sui fondi pensione
  38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 novembre 1996, n.
608, e' sostituito dal seguente:
  " 5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 21  aprile 1993,  n. 124,  e successive  modificazioni ed
integrazioni, puo' avvalersi,  fino ad un limite di  venti unita', di
dipendenti del  Ministero del lavoro  e della previdenza  sociale, di
amministrazioni  dello   Stato  o   di  enti  pubblici.   I  predetti
dipendenti,  ivi compreso  il personale  con qualifica  di dirigente,
sono  collocati, con  l'assenso  degli interessati,  in posizione  di
comando  o  distacco.  Le  amministrazioni dello  Stato  e  gli  enti
pubblici  sono  tenuti ad  adottare  il  provvedimento di  comando  a
seguito  di  richiesta  della  commissione, ai  sensi  del  comma  14
dell'articolo  17 della  legge 15  maggio 1997,  n. 127.  Fino al  31
dicembre 1998,  gli oneri relativi al  trattamento economico previsto
dagli   ordinamenti   di   appartenenza  restano   a   carico   delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare,  con contratti  a tempo  determinato, assunzioni  dirette
disciplinate dalle norme del diritto  privato in numero non superiore
a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione
puo'  disporre,  entro il  31  dicembre  1999, l'ingresso  in  ruolo,
attraverso concorsi  interni per  titoli integrati da  colloquio, dei
dipendenti che  abbiano prestato comunque servizio  per almeno dodici
mesi in posizione  di comando o distacco o in  virtu' di contratti di
lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a
trenta  unita'  e  nei  limiti   della  pianta  organica".
                       Spese di funzionamento
  39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8
agosto  1995,  n. 335,  per  il  funzionamento della  commissione  di
vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.  124, come sostituito dal  comma 1 del medesimo  articolo 13
della citata legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998,
di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai
predetti incrementi si provvede  mediante corrispondente utilizzo del
gettito  assicurato dal  versamento  del  contributo di  solidarieta'
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993. Con decreto del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definite le modalita' di trasferimento
delle relative  somme alla  commissione di  vigilanza da  parte degli
enti interessati  in proporzione  al rispettivo gettito  del predetto
contributo.
                 Forme pensionistiche complementari
  40. All'articolo 18 del citato  decreto legislativo n. 124 del 1993
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis.  Le forme pensionistiche  di cui  al comma  6 sono iscritte
di  diritto  nelle  sezioni speciali  dell'albo  dei  fondi  pensione
a    seguito  della  comunicazione.  L'attivita'    di  vigilanza  di
stabilita' sulle  forme pensionistiche di  cui al comma 1  e' avviata
dalla commissione di  cui all'articolo 16 secondo  piani di attivita'
differenziati temporalmente  anche con riferimento alle  modalita' di
controllo   e   alle   diverse   categorie   delle   predette   forme
pensionistiche e  definiti tenendo conto delle  informazioni ricevute
in attuazione  del comma 6.  La commissione riferisce al  riguardo al
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza  sociale.  Alle  modifiche
statutarie relative alle  forme pensionistiche di cui al  comma 1 per
aspetti  non concernenti  la modificazione  dell'area dei  potenziali
destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali
dell'albo  dei  fondi pensione  disposta  dalla  commissione, non  si
applicano  l'articolo  17, comma  2,  lettera  b), o  comunque  altre
procedure di autorizzazione".
                 Autorizzazioni per i fondi pensione
  41.  Il primo  periodo  del  comma 3  dell'articolo  4 del  decreto
legislativo  21 aprile  1993,  n. 124,  e'  sostituito dal  seguente:
"L'esercizio dell'attivita'  dei fondi  pensione e'  subordinato alla
preventiva  autorizzazione   da  parte   della  commissione   di  cui
all'articolo 16,  la quale trasmette  al Ministro del lavoro  e della
previdenza sociale  e al  Ministro del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica  l'esito  del  procedimento  amministrativo
relativo  a ciascuna  istanza  di autorizzazione;  i  termini per  il
rilascio del  provvedimento che concede o  nega l'autorizzazione sono
fissati in novanta giorni dal  ricevimento da parte della commissione
dell'istanza e  della prescritta  documentazione, ovvero  in sessanta
giorni  dal ricevimento  dell'ulteriore documentazione  eventualmente
richiesta  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza;  la
commissione puo'  determinare, con proprio regolamento,  le modalita'
di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per  il rilascio dell'autorizzazione". Fino
all'adozione da  parte della  commissione del  regolamento di  cui al
comma 3  dell'articolo 4  del citato decreto  legislativo n.  124 del
1993,   come  modificato   dal  presente   comma,  le   modalita'  di
presentazione dell'istanza e gli  elementi documentali ed informativi
a corredo  della stessa  restano disciplinati dalle  disposizioni del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio
1997,  n. 211,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 160  dell'11
luglio 1997,  in quanto applicabili.  Al comma 3 dell'articolo  9 del
citato   decreto  legislativo   n.  124   del  1993   le  parole   da
"l'autorizzazione"  fino  a:  "del  mercato"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "l'autorizzazione  alla  costituzione e  all'esercizio  e'
rilasciata ai  sensi dell'articolo 4,  comma 3, dalla  commissione di
cui  all'articolo  16,  d'intesa   con  le  rispettive  Autorita'  di
vigilanza  sui   soggetti  promotori  dei  fondi   pensione  aperti".
           Pubblicita' dei provvedimenti della Commissione
  42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dall'articolo  13 della legge 8 agosto  1995, n. 335,
e' aggiunto il seguente comma:
  "5-bis.  I  regolamenti  e  i provvedimenti  di  carattere generale
emanati dalla  commissione sono  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale
e   nel  bollettino  della  commissione".
                      Compiti della Commissione
  43.  Alla lettera  b)  del  comma 2  dell'articolo  17 del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124, come sostituito dall'articolo 14
della legge  8 agosto 1995,  n. 335,  dopo la parola:  "decreto" sono
aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la compatibilita' rispetto
ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati".
                   Fondo per le politiche sociali
  44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi
per l'anno 1998, di  lire 115 miliardi per l'anno 1999  e di lire 143
miliardi per l'anno 2000.
                         Finalita' del Fondo
  45.  In  attesa dell'entrata  in  vigore  della legge  generale  di
riforma dell'assistenza,  le finalita' del  Fondo di cui al  comma 44
sono le seguenti:
  a) la promozione di interventi  per la realizzazione di    standard
essenziali   ed   uniformi   di   prestazioni  sociali  su  tutto  il
territorio  dello   Stato  concernenti  i  diritti   dell'infanzia  e
dell'adolescenza,  la  condizione  degli  anziani,  l'integrazione  e
l'autonomia  dei portatori  di     handicap    ,  il sostegno    alle
famiglie, la  prevenzione ed il trattamento  delle tossicodipendenze,
l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;
  b) il  sostegno a  progetti sperimentali  attivati dalle  regioni e
dagli enti locali;
  c)  la  promozione  di  azioni  concertate  ai  livelli  nazionale,
regionale e locale per la  realizzazione di interventi finanziati dal
Fondo sociale europeo;
  d) la sperimentazione di misure di contrasto delle poverta';
  e) la promozione di azioni  per lo sviluppo delle politiche sociali
da parte di enti, associazioni  ed organismi operanti nell'ambito del
volontariato e del terzo settore.
                       Finanziamento del Fondo
  46. A  decorrere dall'anno 1998  gli stanziamenti previsti  per gli
interventi  disciplinati dalle  leggi 19  novembre 1987,  n. 476,  19
luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104,
28 agosto  1997, n. 284,  28 agosto 1997, n.  285, e dal  testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono destinati  al Fondo di cui al comma  44. Il Ministro del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica, d'intesa con
le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno
1998  le variazioni  di bilancio  occorrenti per  la destinazione  al
Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la
solidarieta'  sociale  ripartisce  annualmente con  proprio  decreto,
sentiti i  Ministri interessati,  le complessive  risorse finanziarie
confluite  nel Fondo.  Sulla base  di  tale riparto  il Ministro  del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica apporta  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                    Reddito minimo di inserimento
  47.  A decorrere  dall'anno 1998,  in via  sperimentale, in  attesa
della riforma  degli istituti che prevedono  trasferimenti di reddito
alle  persone, e  nei  limiti delle  risorse  preordinate allo  scopo
nell'ambito del  Fondo di cui  al comma 44, e'  introdotto l'istituto
del  reddito minimo  di inserimento  a favore  dei soggetti  privi di
reddito singoli o con uno o  piu' figli a carico ed impossibilitati a
provvedere  per cause  psichiche, fisiche  e sociali  al mantenimento
proprio e dei figli.
                      Delega sul reddito minimo
  48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo e' delegato ad
emanare, sentite  le competenti  Commissioni parlamentari,  entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a disciplinare:
  a) la durata della sperimentazione,  che non puo' comunque superare
il periodo di due anni;
  b) i  destinatari dell'istituto del reddito  minimo di inserimento,
tenendo conto delle loro condizioni  di reddito in riferimento ad una
determinata  soglia  di poverta'  e  prevedendo  il collegamento  del
reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito
delle politiche attive per il lavoro;
  c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito
dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
  d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
  e)  le modalita'  di individuazione  delle aree  territoriali nelle
quali  e' realizzata  la  sperimentazione, in  collaborazione con  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e  di Bolzano e la Conferenza Statocitta'
e autonomie locali;
  f) l'ammontare  pro capite   del reddito minimo di inserimento, che
non deve comunque essere superiore  ad una percentuale pari al 60 per
cento del reddito medio  pro capite  nazionale;
  g)  la previsione  di concedere  una  volta soltanto  la somma  per
l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi
una nuova attivita' autonoma, anche in associazione con altri;
  h)  l'integrazione  del reddito  minimo  di  inserimento con  altre
prestazioni derivanti dall'accesso ad  altri servizi sociali da parte
del destinatario e del suo nucleo familiare;
  i)   la   titolarita'  ai   comuni   dei   compiti  relativi   alla
sperimentazione e  le modalita' di  presentazione presso i  comuni di
residenza   delle  domande   per  accedere   al  reddito   minimo  di
inserimento;
  l) i  criteri e  le modalita'  di valutazione  dell'efficacia della
sperimentazione;
  m)  le  funzioni consultive  della  Commissione  di indagine  sulla
poverta'  e sull'emarginazione  istituita  presso  la Presidenza  del
Consiglio    dei   Ministri,    ai    fini   dell'attuazione    della
sperimentazione.
                          Utilizzo di somme
  49. Le somme stanziate per le finalita'  di cui ai commi da 44 a 48
possono   essere   utilizzate   quale  copertura   della   quota   di
finanziamento   nazionale  di   programmi  cofinanziati   dall'Unione
europea.
    Delega per il riordino dei ticket sanitari e delle esenzioni
  50. Al  fine di assicurare  una maggiore equita' del  sistema della
partecipazione  alla  spesa  sanitaria e  delle  relative  esenzioni,
nonche' di  evitare l'utilizzazione  impropria dei diversi  regimi di
erogazione  delle prestazioni  sanitarie, il  Governo e'  delegato ad
emanare, entro  quattro mesi  dalla data di  entrata in  vigore della
presente legge,  sentite le competenti Commissioni  parlamentari e le
organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative,  nonche'  il
Garante  per la  protezione dei  dati  personali uno  o piu'  decreti
legislativi  di  riordino,  con   decorrenza  1  maggio  1998,  della
partecipazione  alla  spesa  e  delle  esenzioni,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  il  Servizio sanitario  nazionale  garantisce  la tutela  della
salute  e l'accesso  ai servizi  alla totalita'  dei cittadini  senza
distinzioni individuali o sociali;
  b)  nell'ambito dei  livelli  essenziali  di assistenza,  efficaci,
appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale,
sono  individuate,  anche  in  rapporto  a  linee  guida  e  percorsi
diagnosticoterapeutici,   le   prestazioni   la  cui   fruizione   e'
subordinata al pagamento diretto, da  parte dell'utente, di una quota
limitata di spesa;
  c)  sono escluse  dalla  partecipazione alla  spesa le  prestazioni
rientranti in  programmi, anche regionali, di  prevenzione e diagnosi
precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera
scelta,  i  trattamenti  erogati  in regime  di  ricovero  ordinario,
nonche' le prestazioni di cui alla lettera  f);
  d)  l'esenzione dei  cittadini dalla  partecipazione alla  spesa e'
stabilita  in relazione  alla  sostenibilita' della  stessa da  parte
dell'utente,  tenuto conto  delle condizioni  economiche, del  nucleo
familiare,  dell'eta' dell'assistito  e  del  bisogno di  prestazioni
sanitarie legate a particolari patologie;
  e)  la  condizione  economica  che  da'  diritto  all'esenzione  e'
definita  con  riferimento  al  nucleo  familiare,  tenuto  conto  di
elementi di  reddito e di  patrimonio determinati in base  ai criteri
stabiliti dai decreti legislativi previsti  dal comma 51 del presente
articolo, in  relazione alla composizione qualitativa  e quantitativa
della  famiglia,  prescindendo  dalla  posizione  del  capo  famiglia
rispetto  al lavoro  e superando  la discriminazione  fra persone  in
cerca di prima  occupazione e disoccupati; e'  prevista l'adozione di
fattori   correttivi  volti   a  favorire   l'autonomia  dell'anziano
convivente e  a rafforzare  la tutela dei  nuclei che  comprendono al
loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;
  f)  l'esenzione  per patologie  prevede  la  revisione delle  forme
morbose che  danno diritto all'esenzione delle  correlate prestazioni
di assistenza  sanitaria, farmaceutica e specialistica,  ivi comprese
quelle  di alta  specializzazione in  particolare quando  trattasi di
condizioni croniche e/o invalidanti;  specifiche forme di tutela sono
garantite  alle patologie  rare e  ai farmaci  orfani. All'attuazione
delle   disposizioni  del   decreto  legislativo   si  provvede   con
regolamento  del Ministro  della sanita'  ai sensi  dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  g)  la partecipazione  alla spesa,  in quanto  rapportata al  costo
delle  prestazioni  erogate,  e'  definita anche  in  relazione  alla
revisione  dei  sistemi  tariffari   di  remunerazione  dei  soggetti
erogatori pubblici e privati;
  h) la revisione della partecipazione  alla spesa e del regime delle
esenzioni  e' effettuata  senza maggiori  oneri complessivi  a carico
degli  assistiti, garantendo  comunque un  risparmio non  inferiore a
lire 10 miliardi annui;
  i) e' promossa la  responsabilita' finanziaria delle regioni, delle
province  autonome  e  delle  aziende sanitarie  nella  gestione  del
sistema di  partecipazione alla spesa  e del regime  delle esenzioni,
anche  prevedendo l'impiego  generalizzato,  nell'ambito di  progetti
concordati  con le  regioni e  le province  autonome, di  una tessera
sanitaria,  valida sull'intero  territorio  nazionale e  utilizzabile
nell'ambito della  Rete unitaria delle pubbliche  amministrazioni, di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
convertito dalla  legge 30  luglio 1996, n.  400, nel  rispetto della
normativa sul  trattamento dei  dati personali di  cui alle  leggi 31
dicembre  1996, n.  675 e  n. 676,  e nel  rispetto degli  statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione;
  l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti
emanati  a norma  dell'articolo 17,  comma 2,  della legge  23 agosto
1988, n.  400, la semplificazione  delle procedure di  prescrizione e
pagamento della partecipazione, nonche'  di riconoscimento e verifica
delle  esenzioni,  anche  attraverso  l'utilizzazione  della  tessera
sanitaria di cui  alla lettera  i).
      Delega per  definire criteri di valutazione e  controlli
 delle condizioni economiche  per l'accesso a prestazioni agevolate
  51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentite  le  competenti
Commissioni  parlamentari e  il Garante  per la  protezione dei  dati
personali, uno  o piu'  decreti legislativi  per la  definizione, con
effetto dal 1 luglio 1998.  di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti  che richiedono prestazioni sociali
agevolate  nei confronti  di  amministrazioni  pubbliche, nonche'  di
modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei
controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta
a cura della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, della situazione
economica del soggetto che richiede  la prestazione agevolata in base
alle condizioni  reddituale e  patrimoniale del soggetto  stesso, dei
soggetti con i quali convive e  di quelli considerati a suo carico ai
fini  IRPEF,  con  possibilita'  di  differenziare  i  vari  elementi
reddituali e patrimoniali in ragione della loro entita' e natura, nel
rispetto della  normativa sul trattamento  dei dati personali  di cui
alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
  b)  correlazione   dei  dati  reddituali  e   patrimoniali  con  la
composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza;
  c)   obbligo  per   il  richiedente   la  prestazione   di  fornire
preventivamente le  informazioni necessarie per la  valutazione della
situazione  economica alla  quale e'  subordinata l'erogazione  della
prestazione agevolata, nonche' di altri  dati e notizie rilevanti per
i controlli;
  d)  possibilita' per  le amministrazioni  pubbliche che  erogano le
prestazioni,  nonche' per  i comuni  e  per i  centri autorizzati  di
assistenza fiscale,  di rilasciare, tramite  collegamento telematico,
compatibile  con le  specifiche  tecniche della  Rete unitaria  delle
pubbliche amministrazioni,  con il sistema informativo  del Ministero
delle  finanze,  una   certificazione,  con  validita'  temporalmente
limitata, attestante la situazione  economica dichiarata, valevole ai
fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
  e)  obbligo   per  le   amministrazioni  pubbliche   erogatrici  di
provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune,  sulla veridicita'  della situazione  familiare dichiarata  e
confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema
informativo  del  Ministero  delle  finanze ai  fini  dei  successivi
controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
  f)  inclusione nei  programmi  annuali di  controllo fiscale  della
Guardia di finanza dei  soggetti beneficiari di prestazioni agevolate
individuati  sulla base  di  appositi  criteri selettivi,  prevedendo
anche l'effettuazione di indagini  bancarie e presso gli intermediari
finanziari.
                     Provvedimenti di attuazione
  52.  Entro sessanta  giorni dalla  data  di entrata  in vigore  del
decreto  legislativo  di   cui  al  comma  51,   gli  enti  erogatori
individuano, secondo  le disposizioni dei rispettivi  ordinamenti, le
condizioni  economiche  richieste   per  l'accesso  alle  prestazioni
assistenziali,  sanitarie e  sociali agevolate,  con possibilita'  di
prevedere criteri differenziati in  base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia.  Per le amministrazioni dello Stato
e  gli  enti  pubblici  previdenziali si  provvede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri, ove non diversamente disposto
con  norme  di  legge  e  salvo quanto  previsto  dal  comma  50.  La
Commissione  tecnica per  la  spesa pubblica  elabora annualmente  un
rapporto sullo  stato di attuazione  e sugli effetti  derivanti dalle
norme di cui al presente comma.  Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto
al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con
le  stesse modalita',  modificate  annualmente, entro  il 31  ottobre
dell'anno  precedente a  quello in  cui le  modifiche hanno  effetto.
                         Decreti correttivi
  53. Entro  due anni  dalla data  di entrata  in vigore  del decreto
legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi,  possono essere emanate, con uno  o piu' decreti
legislativi,  disposizioni integrative  e correttive.
   Conferma della sospensione di pensioni anticipate di anzianita'
  54. Resta confermata, relativamente al  periodo dal 3 novembre 1997
alla data di  entrata in vigore della presente  legge, la sospensione
delle  previgenti  norme  di  legge,  di  regolamento  o  di  accordo
collettivo  attributive  del  diritto,  con  decorrenza  nel  periodo
sopraindicato, a  trattamenti pensionistici di  anzianita' anticipati
rispetto all'eta' pensionabile o  all'eta' prevista per la cessazione
dal servizio in  base ai singoli ordinamenti, fatta  esclusione per i
casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti
che  risultino in  possesso di  una anzianita'  contributiva pari  ad
almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori
per  i  quali,  anteriormente  al 3  novembre  1997,  e'  intervenuta
l'estinzione   del  rapporto   di  lavoro.   I  pubblici   dipendenti
interessati dalla sospensione di cui  alla presente disposizione e le
cui dimissioni sono state,  anteriormente alla stessa data, accettate
dall'amministrazione, possono revocarle e,  se e' gia' intervenuto il
collocamento  a riposo,  sono  riammessi in  servizio  a domanda;  le
predette facolta' possono essere esercitate entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  I  lavoratori
dipendenti  privati che  risultino avere  in  corso alla  data del  3
novembre  1997  il periodo  di  preavviso,  essendo in  possesso  dei
requisiti  previsti   dalle  disposizioni  al  momento   vigenti  per
l'accesso  al trattamento  pensionistico di  anzianita' al  1 gennaio
1998, possono,  entro dieci  giorni dalla data  di entrata  in vigore
della  presente legge,  richiedere  il prolungamento  dei termini  di
preavviso,  ove inferiori,  ai fini  dell'accesso al  pensionamento a
decorrere dal 1 aprile 1998.  Per i lavoratori dipendenti privati che
potevano accedere al pensionamento anticipato  nel corso del 1997, il
cui periodo  di preavviso sia  scaduto successivamente al  3 novembre
1997  e anteriormente  al 1  gennaio 1998  e che  risultino privi  di
attivita'  lavorativa, e'  consentito  l'accesso  al pensionamento  a
decorrere  dal 1  gennaio  1998.  Resta comunque  ferma  per tutti  i
lavoratori, con  preavviso in  corso alla data  di entrata  in vigore
della presente  legge, per l'accesso al  trattamento pensionistico di
anzianita', la possibilita' di  revocare il preavviso stesso.
   Decreto interministeriale sui termini di  accesso alle pensioni
           di anzianita' (domande anteriori al 3 nov. '97)
  55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, per  la funzione pubblica e  per gli affari
regionali, da emanarsi entro il  31 marzo 1998, sono determinati, nel
rispetto  degli equilibri  di  bilancio relativamente  alle forme  di
previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico
di anzianita' diversi  da quelli di cui al comma  8, per i lavoratori
che hanno  presentato in data  anteriore al 3 novembre  1997 domanda,
accettata  ove  previsto  dall'amministrazione di  appartenenza,  per
accedere  al pensionamento  entro il  1998, ivi  compresi quelli  che
hanno presentato domanda  di revoca o di riammissione ai  sensi e per
gli effetti  di cui al decreto-legge  3 novembre 1997, n.  375, salvo
diversa volonta'  da manifestare  entro trenta  giorni dalla  data di
entrata in  vigore della  presente legge. I  termini di  accesso sono
determinati  in  base  a  criteri  di  maggiore  eta'  anagrafica  ed
anzianita'  contributiva,  nonche'  di data  di  presentazione  della
domanda ovvero di  intervenuta estinzione del rapporto  di lavoro. Al
personale che abbia esercitato la  facolta' di revoca si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
        Indennita' di fine servizio per i pubblici dipendenti
  56. Fermo  restando quanto previsto  dalla legge 8 agosto  1995, n.
335,  e successive  modificazioni, in  materia di  applicazione delle
disposizioni relative  al trattamento di fine  rapporto ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni,  al fine di favorire  il processo di
attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza
complementare  viene  prevista  la   possibilita'  di  richiedere  la
trasformazione  dell'indennita' di  fine servizio  in trattamento  di
fine rapporto.  Per coloro che  optano in  tal senso una  quota della
vigente  aliquota   contributiva  relativa  all'indennita'   di  fine
servizio prevista dalle gestioni  previdenziali di appartenenza, pari
all'1,5 per  cento, verra'  destinata a previdenza  complementare nei
modi  e  con  la  gradualita'  da  definirsi  in  sede  di  specifica
trattativa con le organizzazioni  sindacali dei lavoratori.
                        Autonomia statutaria
  57. Le disposizioni  di cui al presente articolo  si applicano alle
regioni a  statuto speciale e alle  province autonome di Trento  e di
Bolzano in  conformita' a  quanto previsto  dai rispettivi  statuti e
dalle  norme   di  attuazione.
            Indennizzi per cessata attivita' commerciale
  58. A decorrere dal 1 gennaio  1998 la disciplina di cui al decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207,  e' estesa ai soggetti di cui alla
legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge
25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra
il  1  gennaio 1998  ed  il  31 dicembre  1998,  i  requisiti di  cui
all'articolo 2  del citato  decreto legislativo n.  207 del  1996. Le
prestazioni sono  erogate nei  limiti delle  disponibilita' garantite
dal relativo gettito contributivo.
                     Proroga di trattamento CIGS
  59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28
dicembre 1995, n.  549, continuano a trovare applicazione  fino al 31
dicembre   1998;   i    relativi   trattamenti,   comprensivi   delle
contribuzioni  figurative,  possono  essere erogati  nei  limiti  del
gettito  contributivo  derivante  dalla applicazione  delle  predette
disposizioni.
 
           Note all'art. 59:
            -  L'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503 (Norme per il riordinamento del  sistema  previdenziale
          dei  lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art. 12 (Aliquote di rendimento). - 1. La tabella di cui
          all'art. 21,  comma 6,  della legge  11 marzo 1988,  n. 67,
          e' cosi' modificata:
            Quote di retribuzione eccedenti       Quote di pensione c
          il limite (espresse in percentuale     denti per ogni anno
                 del limite stesso)             nita' contributiva co
                          -                                     -
          Sino al 33 per cento                                 1,60
          Dal 33 per cento al 66 per cento                     1,35
          Dal 66 per cento al 90 per cento                     1,10
          Oltre il 90 per cento                                0,90
            2.   Le   perentuali  di    riduzione    derivanti    dal
          raffronto   tra   le aliquote di rendimento operanti al  di
          sotto  del  limite  massimo  della  retribuzione      annua
          pensionabile  per   l'assicurazione   generale obbligatoria
          e  quelle  di  cui alla tabella determinata al comma 1 sono
          estese  alle    forme  di    previdenza  sostitutive     ed
          esclusive,    ai  fini della   determinazione della  misura
          delle  relative pensioni,  fermi restando i  limiti massimi
          di  retribuzione     pensionabile  previsti   dai   singoli
          ordinamenti,  ivi    compresi  quelli   di cui   all'art. 8
          della legge  31 ottobre  1988, n.  480,  e le   percentuali
          di    abbattimento  operanti  oltre  i detti limiti se piu'
          elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati  ai sensi
          dell'art. 3   del decreto-legge   21 marzo 1988,  n.    86,
          convertito,    con modificazioni,   dalla legge   20 maggio
          1988, n. 160.".
            -  Il comma  3 dell'art.  12 del  decreto legislativo  n.
          503/1992, abrogato dalla presente legge, cosi' recitava:
            "3. In fase  di prima applicazione, qualora  non    siano
          previsti   dai  singoli  ordinamenti    limiti  massimi  di
          retribuzione    pensionabile,  le  quote  di   retribuzione
          eccedenti  il  limite  massimo  di  cui  al  comma  1  e le
          corrispondenti percentuali di riduzione di cui al  comma  2
          trovano,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  progressiva
          applicazione, con cadenza  quinquennale,  a  partire  dalle
          soglie   di retribuzione piu' elevate, e con scaglionamento
          riferito  alla  meta'  delle   percentuali   di   riduzione
          predette.    In   ogni caso   le  percentuali  di riduzione
          non  possono determinare aliquote  di rendimento  inferiori
          a quelle  stabilite al comma 1.".
            -  L'art.   3   del   decreto   legislativo   24   aprile
          1997,  n.  181 (Attuazione della delega conferita dall'art.
          2,  comma  22,  della  legge  8 agosto   1995, n. 335,   in
          materia    di  regime  pensionistico    per  gli   iscritti
          all'Istituto nazionale  di  previdenza per  i dirigenti  di
          aziende industriali) e' il seguente:
            "Art.    3  (      Modalita'   di   calcolo e   requisiti
          d'accesso  delle prestazioni  pensionistiche    ).   -   1.
          L'importo   complessivo     del  trattamento  pensionistico
          liquidato esclusivamente   in base  al  metodo  retributivo
          non   puo'   essere    superiore  all'80  per  cento  della
          retribuzione  pensionabile determinata  secondo  le   norme
          in    vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
          lavoratori dipendenti.
            2.  E'  abrogato  il  terzo   comma   dell'art.   1   del
          decreto  del Presidente  della Repubblica  8  gennaio 1976,
          n.  58, e  successive modificazioni ed integrazioni.
            3.  Per i  lavoratori  di cui  all'art.  2, comma  1,  la
          quota     di  pensione    corrispondente  al    trattamento
          pensionstico  relativo     alle   anzianita'   contributive
          maturate successivamente  al 31 dicembre 1996 e'  calcolata
          secondo    le   fasce   di retribuzione  e  le aliquote  di
          rendimento indicate  nell'allegata tabella A. Per  tutti  i
          lavoratori   iscritti   all'INPDAI,     per  le  anzianita'
          contributive  maturate tra il 31 dicembre 1994  e  la  data
          di   entrata   in   vigore   del   presente  decreto  trova
          applicazione   l'aliquota  di  rendimento   del    2    per
          cento  relativamente  alla  prima  fascia  di  retribuzione
          pensionabile.
            4.  L'importo del  trattamento pensionistico  complessivo
          non   puo' comunque   risultare   inferiore   a      quello
          previsto,  alle  medesime condizioni,    dall'assicurazione
          generale    obbligatoria    per l'invalidita', la vecchiaia
          ed i superstiti.
            5.    I    massimali   relativi  a  ciascuna   fascia  di
          retribuzione pensionabile   di   cui   alla    tabella    A
          restano      congelati     fino     al  raggiungimento  dei
          corrispondenti    limiti    risultanti    dall'applicazione
          dell'art.   12,  comma    1,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.  503,  ad eccezione  di  quanto  previsto
          al  comma    7.    A  partire   dal medesimo momento, trova
          applicazione      la   normativa   vigente    in    materia
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori
          dipendenti.
            6.  L'anzianita'  contributiva  massima  computabile   ai
          fini    del  calcolo della pensione  e' fissata in 40 anni.
          Per   le quote parti di  pensione  riferite  ai  rendimenti
          applicati  alle fasce di retribuzione successive alla prima
          di cui alla tabella A  rimangono confermate  le  previgenti
          anzianita'  contributive massime fino al raggiungimento, ai
          sensi  del  comma  5,  delle     corrispondenti  quote   di
          retribuzione  di  cui  all'art. 12,   comma 1, del  decreto
          legislativo 30 dicembre  1992, n.  503.
            7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per  i  lavoratori  di
          cui  all'art.    2, commi   1 e  2, che  non esercitino  il
          diritto  di opzione   di cui all'art. 1,  comma  23,  della
          legge  8  agosto  1995,  n. 335, il massimale annuo   della
          base contributiva  e   pensionabile   e' stabilito    nella
          misura  di   lire 250 milioni  ed e' rivalutato annualmente
          sulla base dell'indice  dei prezzi   al   consumo   per  le
          famiglie    di  operai   ed impiegati, cosi' come calcolato
          dall'ISTAT.
            8.   Nel   caso   in  cui,   dopo  il  conseguimento  del
          trattamento pensionistico, il dirigente instauri  un  nuovo
          rapporto di impiego con la stessa  qualifica che  prefiguri
          la  reiscrizione    all'INPDAI,  alla  cessazione     della
          predetta      attivita'    lavorativa      l'importo    del
          trattamento    pensionistico    e'    incrementato con   un
          supplemento  di pensione ai sensi dell'art. 7 della   legge
          23  aprile  1981, n. 155. In materia  di  cumulo  rimangono
          confermate  le   disposizioni   vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
            9.  Ai  lavoratori   di cui all'art. 2,  commi 1 e 2,  si
          applicano le norme in materia di  pensione    minima  e  di
          integrazione     al    trattamento    minimo        vigenti
          nell'assicurazione   generale    obbligatoria      per    i
          lavoratori  dipendenti.  Sono abrogati gli articoli 15 e 16
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976,
          n. 58, nonche' l'art.  12,  secondo comma  del decreto  del
          Presidente  della Repubblica  17 agosto 1955, n. 914.
            10. Per   i lavoratori di  cui    all'art.  2,  comma  4,
          l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
          quanto disposto dall'art.  1, commi 6, 7 e 11 della legge 8
          agosto 1995, n. 335.
            11.   L'aliquota  di     computo  per  il  calcolo  delle
          prestazioni di cui al  comma 10   e'   fissata al   33  per
          cento.    La contribuzione  cosi' ottenuta e' rivalutata in
          base ai  criteri di cui all'art. 1,  commi  8  e  9,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.
            12.  I    criteri di   calcolo di  cui ai  commi 10  e 11
          del presente articolo  trovano  altresi'  applicazione  nel
          caso  di  liquidazione  della  quota di   pensione di   cui
          all'art.  1, comma  12, lettera  b), della legge  8  agosto
          1995, n. 335.
            13. Ai lavoratori di cui all'art.  2, comma 4, si applica
          l'art.  1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n.
          335.".
            - Il comma   9 dell'art. 3 del  decreto  legislativo    4
          dicembre 1996, n.  658 (Attuazione  della delega  conferita
          dall'art.  2, comma  22, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          in  materia  di  regime pensionistico per gli   iscritti al
          fondo speciale di  previdenza per  il personale addetto  ai
          pubblici servizi  di  telefonia   in concessione),    cosi'
          recita:
            "9.  A decorrere  dal sesto mese successivo alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  per  i  lavoratori
          che  a  tale  data  sono in servizio e non hanno presentato
          domanda di dimissioni gia'  accettata  dall'azienda,    non
          trovano   applicazione   le  disposizioni  di  cui all'art.
          16,  ultimo comma, della  legge 4  dicembre 1956. n.   1450
          e  all'art.  10,  comma  5, della legge 22 ottobre 1973, n.
          672.".
            - Il terzo  comma dell'art. 24 e  gli articoli 45 e    46
          del  decreto  del     Presidente   della    Repubblica   29
          dicembre  1973,   n.  1092 (Approvazione  del  testo  unico
          delle   norme   sul    trattamento    di  quiescenza    dei
          dipendenti    civili   e   militari   dello   Stato),   ora
          abrogati dalla presente legge, erano del seguente tenore:
             "Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
            a)  come insegnante  elementare,   a   partire  dall'anno
          scolastsico   1932-1933,   nelle   scuole,   anche      non
          classificate, sia nelle localita' delle province  di Trento
          e di Bolzano  indicate nell'allegato  A al regio decreto 27
          agosto 1932, n. 1127;
            b)  come  insegnante  elementare, a   partire   dall'anno
          scolastico  1940-1941,  nelle scuole  di quinta categoria e
          rurali  dipendenti  dai  provveditorati  agli    studi   di
          Trieste e di  Gorizia ovvero  site nei comuni di Tarvisio e
          Malborghetto;
            c)   dal   personale   direttivo  o  ispettivo,  titolare
          rispettivamente di circoli o circoscrizioni    comprendenti
          le scuole di  cui alle lettere a) e  b)".
            "Art.  45  (   Personale della  carriera diplomatica   ).
          - Gli ambasciatori,  i   ministri  plenipotenziari    e   i
          consiglieri    di  ambasciata, collocati a riposo ai  sensi
          dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se
          hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.
            Ai fini della misura della pensione, il servizio utile e'
          aumentato di cinque anni.
            Qualora    con  tale    aumento il   servizio utile   non
          raggiunga    venti  anni.  il  servizio  prestato  con   le
          qualifiche  di cui al primo comma e' aumentato di  un terzo
          non oltre  il raggiungimento di venti    anni  di  servizio
          utile.
            L'indennita'  per una  volta tanto spettante al personale
          di cui al presente  articolo, che  abbia prestato    almeno
          un   anno di  servizio effettivo, e' pari  allo stipendio e
          agli  altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di
          servizio, al netto di ogni ritenuta".
            "Art. 46 (   Personale dell'Amministrazione  dell'interno
          ).  - Ai   prefetti  della Repubblica  collocati  a  riposo
          per  ragioni  di servizio   ai sensi   dell'art. 238    del
          decreto    del Presidente   della Repubblica   10   gennaio
          1957,  n.  3,  si applicano  le  disposizioni dell'articolo
          precedente. Ai   fini dell'aumento   previsto  nel    terzo
          comma  di  detto articolo si considera il servizio prestato
          in qualita' di prefetto.
            Le   disposizioni del   primo  e    del    secondo  comma
          dell'art.  45    si applicano anche agli ispettori generali
          capi di pubblica sicurezza e ai  questori,    dispensati  o
          collocati  a  riposo    per gravi   ragioni di servizio  ai
          sensi  dell'art. 249  del decreto   del Presidente    della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
            I  funzionari    di pubblica sicurezza, al  compimento di
          trentacinque anni di servizio,   hanno  diritto  ad  essere
          collocati  a    riposo  con  un  aumento di cinque anni del
          servizio utile a pensione.
            Il   secondo  comma del  precedente  art.  45  si applica
          anche  al personale  dei  ruoli  organici  transitori   del
          soppresso         servizio    speciale            riservato
          dell'amministrazione     civile        del        Ministero
          dell'interno,  collocato    a  riposo  al  compimento    di
          trentacinque anni di  servizio effettivo;  e'   escluso  il
          personale    con  qualifica    di  elettrotecnico capo o di
          elettrotecnico principale.
            Le ispettrici e le  assistenti    del  Corpo  di  polizia
          femminili  hanno diritto   alla   pensione  normale    dopo
          quindici  anni  di   servizio effettivo, purche'    abbiano
          compiuto    il cinquantesimo anno  di eta', fermo  restando
          il   disposto dell'art.   42, comma   primo; in    caso  di
          dimissioni,  l'aumento  massimo    di servizio effettivo di
          cui al terzo comma dell'art.  42  e'  stabilito,    per  il
          personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento
          a riposo per raggiunto limite di eta', il servizio utile e'
          aumentato di cinque anni.
            Resta  in   vigore l'art.   7 del  testo unico  approvato
          con  R.D. 21 febbraio 1895, n. 10".
            - La  legge 20  marzo 1975, n.   70  (Disposizioni    sul
          riordinamento  degli  enti  pubblici   e  del  rapporto  di
          lavoro   del   personale dipendente)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale 2 aprile 1975, n.  87.
            -  L'art.  75 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n.  761 (Stato giuridico   del  personale
          delle  unita' sanitarie locali), cosi' recita:
            "Art. 75 (  Opzione per la posizione assicurativa in atto
          ).  -  Al   personale contemplato   nell'art.   74, secondo
          comma,   o ai   loro superstiti,   e'  data    facolta'  di
          optare  per   il mantenimento  della posizione assicurativa
          gia'  costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria   e  degli  eventuali  fondi   integrativi  di
          previdenza  esistenti    presso  gli enti di   provenienza.
          L'opzione deve essere esercitata entro  sei mesi dalla data
          di  iscrizione nei ruoli regionali  del personale   addetto
          ai  servizi delle  unita' sanitarie locali.
            La    facolta' di   opzione di  cui  al precedente  comma
          puo'  essere esercitata,  nello  stesso termine   di    sei
          mesi  ivi   previsto,   dai dipendenti di  cui al settimo e
          ottavo comma dell'art. 67,  legge 23 dicembre 1978, n. 833.
            In favore  del personale di  cui ai precedenti commi   e'
          costituita  presso  l'INPS    una  gestione    speciale  ad
          esaurimento      che   provvedera'    all'erogazione    dei
          trattamenti,      a   carico   dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, secondo le   disposizioni  regolamentari  dei
          preesistenti  fondi    di  previdenza,   anche per   quanto
          concerne   il  versamento    dei  contributi  previdenziali
          ripartiti secondo le attuali proporzioni.
            Per garantire la  continuita' delle prestazioni a  carico
          dei  fondi integrativi di  previdenza di cui  ai precedenti
          commi,   il  personale  degli  enti  soppressi  addetto  ai
          servizi  relativi  ai  predetti  fondi  di  previdenza   e'
          trasferito   all'INPS   con   le     procedure    stabilite
          dall'art.  67,  legge  23  dicembre    1978,  n. 833 previa
          integrazione  dei  contingenti  determinati  a  norma dello
          stesso art. 67, primo comma.
            Il finanziamento della gestione  speciale ad  esaurimento
          costituita  presso   l'INPS a  norma dei  precedenti  commi
          e'  assicurato, pe   le pregresse  posizioni  previdenziali
          relative  al  personale  in  servizio  e  in    quiescenza,
          mediante   versamento   dei   corrispettivi  capitali    di
          copertura.    A    tale   fine    saranno  utilizzate    le
          disponibilita' finanziarie di   cui all'art.    77,  quinto
          comma, ovvero  sesto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
            Nei confronti del  personale di cui al secondo comma  che
          chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
          norma  del  D.P.R.  24  luglio 1977, n. 618, o  negli altri
          ruoli delle amministrazioni dello Stato,  si applicano   le
          disposizioni    contenute nei  regolamenti dei preesistenti
          fondi di previdenza per  i casi di  dispensa  dal  servizio
          per riduzione di orgnanico.
            Ai   fini  dell'applicazione  dell'art.  19,    legge  21
          dicembre 1978,  n.    843,  con  effetto    dalla  data  di
          costituzione  della gestione speciale prevista dal presente
          articolo,  la  quota  aggiuntiva  di    cui  al terzo comma
          dell'art.  10,  legge  3    giugno   1975,   n.   160,   e'
          dovuta   esclusivamente      sulla   pensione     a  carico
          dell'assicurazione generale  obbligatoria    restando    in
          ogni      caso   non   dovuto   sulla   pensione integraiva
          l'incremento  dell'indennita' integrativa speciale  di  cui
          all'art. 1, legge 31 luglio 1975, n. 364".
            -  Il  decreto    legislativo  21  aprile  1993, n.   124
          (Disciplina delle forme  pensionistiche complementari,    a
          norma    dell'art. 3,  comma 1, lettera v),  della legge 23
          ottobre   1992, n. 321)  e'    pubblicato  nel  supplemento
          ordinario    alla Gazzetta  Ufficiale n.  97 del  27 aprile
          1993.
            - Si trascrive l'art. 3 con le allegate  tabelle   A,  B,
          C, D ed E
           richiamate   nel  comma  1,  del  decreto  legislativo  16
          settembre  1996,  n.    563  (Attuazione     della   delega
          conferita  dall'art.    2, comma   23, lettera   b),  della
          legge   8   agosto   1995,   n.   335,  in    materia    di
          trattamenti    pensionistici    erogati       dalle   forme
          pensionistiche  diverse  da     quelle   dell'assicurazione
          generale    obbligatoria,  del   personale degli   enti che
          svolgono   le   loro attivita'   nelle   materie  di    cui
          all'art.  1 del   decreto legislativo del Capo  provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691):
            "Art. 3 (   Trattamento pensionistico dei  lavoratori  in
          servizio  alla  data del  31 dicembre  1995   ).  -  1. Per
          i lavoratori  in servizio alla data del 31   dicembre  1995
          il  trattamento  pensionistico  di  anzianita'  e' regolato
          secondo i seguenti principi:
            a)  i   lavoratori,    con   anzianita'   di    servizio,
          uile    per   la maturazione del diritto a pensione, pari o
          superiore  a  20  anni  interi  alla      predetta     data
          conseguono        il       diritto    alla      prestazione
          pensionistica:
            1)    se in   possesso dei   requisiti anagrafici  di cui
          all'allegata tabella A, con   applicazione delle  riduzioni
          percentuali    di  cui alla tabella  B    per  ogni    anno
          mancante  al    requisito  contributivo complessivo  di  35
          anni di anzianita';
            2)  oppure,  se   in possesso dell'anzianita' di servizio
          di cui alla tabella C, con   applicazione  delle  riduzioni
          percentuali    di  cui alla tabella  B    per  ogni    anno
          mancante  al   requisito  contributivo complessivo di    37
          anni   di    anzianita'.  Le  riduzioni    percentuali  dei
          trattamenti di  pensione operano definitivamente anche  nei
          confronti dei titolari di pensione di reversibilita';
            b) i  lavori aventi  un'anzianita' di  servizio inferiore
          a quella prevista della lettera    a),  con  esclusione  di
          coloro   di cui all'art.  2, comma 1, conseguono il diritto
          alla pensione:
            1) se in possesso di un'eta'   anagrafica minima  di  cui
          alla tabella D  e  di  un'anzianita'  di  servizio  di  cui
          alla    tabella    E    con  l'applicazione delle riduzioni
          percentuali     per  ogni  anno   mancante   al   requisito
          contributivo  complessivo di 35  anni di anzianita'  di cui
          all'allegata tabella B;
            2)  oppure,  se   in possesso dell'anzianita' di servizio
          di cui alla tabella E, con   applicazione  delle  riduzioni
          percentuali    di cui alla tabella  B  per  ogni  anno   di
          anzianita'     mancante     al     requisito   contributivo
          complessivo  in   vigore   secondo   quanto previsto  dalla
          colonna 2 della tabella B allegata all'art.  1,  comma  26,
          della citata legge n. 335 del 1995.
            Le    riduzioni    percentuali    dei    trattamenti   di
          pensione   operano definitivamente   anche   nei  confronti
          dei  titolari  di pensione  di reversibilita'.
            2.  Le  riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione
          di cui alle lettere a)   e b) del  comma    1  non  trovano
          applicazione   nei confronti dei lavoratori che maturino il
          diritto  alla  prestazione   pensionistica   di   vecchiaia
          nell'assicurazione generale obbligatoria.
            3.  La    liquidazione in linea  capitale del trattamento
          maturato e' consentita solo in   caso  di  maturazione  del
          diritto  alla  prestazione pensionistica nell'assicurazione
          generale obbligatoria.
                                                           Tabella  A
                                  (v. articolo 3, comma 1, lettera a)
            Anno                         Eta' anagrafica
             -                                   -
          1996                                  50
          1997                                  50
          1998                                  51
          1999                                  51
          2000                                  52
          2001                                  52
          2002                                  53
          2003                                  53
          2004                                  54
          2005                                  54
          2006                                  55
          2007                                  55
          2008                                  56
          2009                                  56
          2010 in poi                           57
                                                           Tabella  B
                             (v. articolo 3, comma 1, lettera a) e b)
          Anni mancanti                           Penalizzazione
               -                                        -
          15                                           35%
          14                                           32%
          13                                           29%
          12                                           26%
          11                                           23%
          10                                           20%
           9                                           17%
           8                                           15%
           7                                           13%
           6                                           11%
           5                                            9%
           4                                            7%
           3                                            5%
           2                                            3%
           1                                            1%
           0
          _______
                                                           Tabella  C
                                  (v. articolo 3, comma 1, lettera a)
             Anzianita' di servizio                       Anzianita'
          alla data del 31 dicembre 1995                    minima ne
                      -                                             -
          da 20 a 25                                             31 a
          da 26 a 29                                             30 a
          piu' di 30                                                -
                                   ________
                                                           Tabella  D
                                  (v. articolo 3, comma 1, lettera b)
          Anno                                Eta' anagrafica
            -                                        -
          1996                                      52
          1997                                      52
          1998                                      52
          1999                                      53
          2000                                      53
          2001                                      53
          2002                                      54
          2003                                      54
          2004                                      55
          2005                                      55
          2006                                      56
          2007                                      56
          2008 in poi                               57
                                                           Tabella  E
                                  (v. articolo 3, comma 1, lettera b)
          Anzianita' di servizio alla                    Anzianita' d
           data del 31 dicembre 1995                       minima nec
                     -                                             -
          fino a 5                                               34 a
          da 6 a 10                                              33 a
          da 11 a 15                                             32 a
          da 16 a 19                                             31 a
            -  Il    testo  del  comma  12,   con allegata tabella C,
          dell'art. 3 del decreto legislativo 24  aprile 1997, n. 164
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  22,
          della  legge  8 agosto   1995, n. 335, in materia di regime
          pensionistico  per  gli  iscritti  al  fondo  speciale   di
          previdenza  per    il personale   di   volo dipendente   da
          aziende  di navigazione aerea), e' il seguente:
            "12. Per le  pensioni liquidate a partire dalla data   di
          entrata in vigore del presente  decreto, i limiti previsti,
          dall'art.  11,  comma 1, delle   legge 31 ottobre 1998,  n.
          480,  sono  modificati     secondo   lo   schema   previsto
          all'allegato tabella C.
                                                           Tabella  C
                                                (v. art. 3, comma 12)
              MODIFICA DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 11
            COMMA 1, DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1988, N. 480
          ===========================================================
                  Quota  di  pensione      Quota di pensione   Quota
                  spettante in relazione   spettante in re-    ne spe
                  ai periodi di iscri-     lazione ai perio-   relazi
          Anno    zione fino alla entrata  di di iscrizione    riodi
                  in  vigore della legge   successivi alla     zione
                       n. 480/1988         entrata in vigore   vi all
                                           della legge n.      del pr
                                           480/1988 e fino     creto
                                           all'entrata in
                                           vigore del presente
                                           decreto
          ___________________________________________________________
          1997            50%                    25%
          1998            40%                    20%
          1999            30%                    15%
            -    L'art.   2 del   decreto   legislativo  20  novembre
          1990,  n.  357 (Disposizioni sulla previdenza degli    enti
          pubblici creditizi), cosi' recita:
            "Art.  2      (Regime  pensionistico    degli iscritti in
          servizio alla data  del 31  dicembre  1990).  -   1.  Entro
          trenta giorni   dalla richiesta  dell'Istituto    nazionale
          della  previdenza sociale  i datori di lavoro e le forme di
          assicurazione obbligatoria di cui all'art.  1,  comma    1,
          comunicato   all'Istituto   stesso  su  moduli  o  supporti
          magnetici secondo le indicazioni   dell'Istituto  medesimo,
          per  ciascun  dipendente in servizio, i dati anagrafici, la
          posizione previdenziale complessiva   ed   in   particolare
          l'anzianita'   assicurativa   e l'anzianita'  contributiva,
          con  l'indicazione  dei  periodi   coperti da contribuzione
          obbligatoria,   volontaria, figurativa, da    riscatto,  da
          ricongiunzione    e    dei periodi   in   ogni   caso utili
          all'interessato nell'ordinamento  di    provenienza    agli
          effetti      delle    anzianita'  predette, la retribuzione
          imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
            2. L'ammontare    delle  contribuzioni    e  degli  altri
          trasferinenti  o versamenti   previsti  a  copertura  degli
          oneri  per  le  anzianita' assicurative e    le  anzianita'
          contributive   connesse    all'eserizio  di  facolta'    di
          riscatto  o  di ricongiunzione   di periodi    assicurativi
          restano      acquisiti    dalle     forme     esclusive   o
          esonerative dell'assicurazione generale   obbligatoria  nei
          casi  in   cui le domande di riscatto  o di  ricongiunzione
          siano  state presentate  alle forme medesime  anteriormente
          al l gennaio 1991.
            3.  Nella  gestione  speciale dell'assicurazione generale
          obbligatoria l'iscrizione  di    ciascun  dipendente     in
          servizio     determina  la costituzione  di  una  posizione
          previdenziale     complessiva     conforme   all'anzianita'
          assicurativa  ed  all'anzianita'    contributiva  di cui al
          comma l.
            4.  A decorrere   dal l   gennaio   1991 il    contributo
          complessivo    a  carico  dei    datori  di    lavoro e dei
          lavoratori,  gia'    affluente  alle  forme  di  previdenza
          esclusive  o  esonerative, e' dovuto alla gestione speciale
          fino  a  concorrenza  del  contributo  per  l'assicurazione
          generale  obbligatoria  nella misura,  secondo  le   regole
          e    con   le modalita'   previste per  la generalita'  dei
          datori    di  lavoro    e  dei  lavoratori.     L'eventuale
          differenza    tra il   contributo a   carico dei dipendenti
          previsto   dalle    norme    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  e  quello previsto dalle  forme di previdenza
          esclusive o esonerative e'  a carico dei datori  di  lavoro
          fino   al    primo  rinnovo  del  contratto  collettivo  di
          categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino  alla
          stipula  di  un  nuovo  contratto integrativo aziendale, se
          precedente.    In  tale    sede    contrattuale     saranno
          individuate    le modalita' per  il recupero,  da parte dei
          dipendenti,  dell'eventuale  maggiore       onere       che
          l'iscrizione     all'assicurazione    generale obbligatoria
          comporta a loro carico.
            5.  I   lavoratori di  cui al  comma 1  hanno diritto  ai
          trattamenti pensionistici   e per   invalidita'   a  carico
          della   gestione      speciale   secondo      i   requisiti
          dell'assicurazione   generale obbligatoria,   ivi  compresi
          quelli  relativi  all'eta', all'anzianita'  assicurativa  e
          all'anzianita' contributiva.
            6.  In  ogni caso, per i lavoratori  di cui al comma l e'
          fatto  salvo  il  diritto  al   trattamento   previdenziale
          complessivo  di  miglior  favore  previsto  dalle  forme di
          assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia
          e  i  superstiti   esclusive od esonerative   di rispettiva
          iscrizione secondo  quanto disposto  al successivo  art. 4,
          anche in relazione    all'eventuale    conseguimento    del
          diritto    a    prestazioni  previdenziali  derivanti   dal
          possesso  di requisiti  di pensionamento piu'    favorevoli
          di     quelli  richiesti    nell'assicurazione    generale,
          obbligatoria.
            7.  La    contribuzione  relativa  agli  iscritti    alla
          gestione  speciale  che  cessano  dal   servizio senza aver
          conseguito diritto  a pensione a carico  della     gestione
          stessa    e'   trasferita     alla   contabilita' ordinaria
          dell'assicurazione generale obbligatoria".
            -   L'art.   7, comma   6,   lettera   a),   del  decreto
          legislativo  n.  124/1993, e' il seguente:
             "6. Le fonti costitutive possono prevedere:
            a)  la  facolta'  del titolare del diritto di chiedere la
          liquidazione della prestazione pensionistica  complementare
          in  capitale secondo il valore attuale, per  un importo non
          superiore al  cinquanta per cento dell'importo maturato".
            - Il testo  del decreto legislativo  16  settembre  1996,
          n.  563  (per  il  titolo si   veda in nota al comma 2)  e'
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 184  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996.
            -  Il testo   del decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.
          124 (per il titolo si   veda in   nota al   comma  2)    e'
          pubblicato    nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
            - Il testo del decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
          357  (per  il  titolo si   veda in   nota al   comma 2)  e'
          pubblicato  nel supplemento ordinario n. 184 alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1990.
            -  Per  il  titolo  e  gli estremi  di  pubblicazione  in
          Gazzetta  Ufficiale  della  legge  20 marzo 1975, n. 70, si
          veda nota precedente.
            -   Per il   testo   dell'art.   75 del    decreto    del
          Presidente    della  Repubbica 20 dicembre 1979, n. 761, si
          veda in nota precedente.
            - Il  comma 28  dell'art. 2   della legge  23    dicembre
          1996,    n.  662 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "28.    In   attesa    di   un'organica    riforma    del
          sistema  degli ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta
          giorni   dalla   data  di entrata in  vigore della presente
          legge,  con uno o piu'  decreti del Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza sociale, di concerto  con il Ministro del
          tesoro,    adottati  ai sensi dell'art. 17,  comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n.   400, sentite  le  organizzazioni
          sindacali   ed   acquisito  il    parere  delle  competenti
          Commissioni    parlamentari,  sono  definite,    in     via
          sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di politiche
          attive    di  sostegno   del  reddito   e  dell'occupazione
          nell'ambito    dei      processi    di     ristrutturazione
          aziendale     e  per fronteggiare  situazioni  di crisi  di
          enti   ed aziende   pubblici    e  privati    erogatori  di
          servizi    di pubblica   utilita', nonche'  delle categorie
          e  settori   di   impresa  sprovvisti   del  sistema     di
          ammortizzatori  sociali.    Nell'esercizio delle   potesta'
          regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi  e
          criteri direttivi:
            a) costituzione da parte  della contrattazione collettiva
          nazionale di   appositi  fondi   finanziati   mediante   un
          contributo   sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
          cento;
            b) definizione da parte  della contrattazione medesima di
          specifici  trattamenti   e dei   relativi criteri,  entita'
          modalita'   concessivi, entro   i   limiti delle    risorse
          costituite,    con determinazione  dei trattamenti al lordo
          dei correlati contributi figurativi;
            c)   eventuale   partecipazione   dei    lavoratori    al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del cotributo;
            d)    in   caso     di     ricorso   ai      trattamenti,
          previsione   della obbligatorieta' della  contribuzione con
          applicazione  di   una misura addizionale  non superiore  a
          tre volte  quella della  contribuzione stessa;
            e) istituzione  presso l'INPS   dei fondi,   gestiti  con
          il concorso delle parti sociali;
            f)   conseguimento,  limitatamente  all'anno    1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
            - L'art. 17 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, nel testo  modificato dall'art.    5
          del  decreto    legislativo  2    settembre  1997,   n. 314
          (Armonizzazione,    razionalizzazione  e    semplificazione
          delle  disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti  i
          redditi di lavoro dipendente e  dei relativi adempimenti da
          parte  dei datori di lavoro), e' il seguente:
            "Art. 17    (Indennita' di fine rapporto).  -      1.  Il
          trattamento  di   fine   rapporto  e  le  altre  indennita'
          equipollenti,  comunque denominate, commisurate alla durata
          dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla   lettera  a)
          del  comma  1 dell'art.   16 sono imponibili per un importo
          che si determina riducendo  il loro ammontare netto di  una
          somma  pari  a  lire 500  mila  per  ciascun  anno  preso a
          base  di commisurazione   con    esclusione   dei   periodi
          di     anzianita' convenzionale;  per  i periodi  inferiori
          all'anno   la riduzione   e' rapportata a   mese.  Se    il
          rapporto    si  svolge per   un numero  di ore inferiore  a
          quello   ordinario   previsto   dai   contratti  collettivi
          nazionali   di   lavoro   di   categoria,  la    somma    e
          proporzionalmente  ridotta.  L'imposta  si  applica  con la
          aliquota,  con  riferimento all'anno in   cui e sorto    il
          diritto  alla    percezione, corrispondente all'importo che
          risulta dividendo il    predetto  ammontare  netto  per  il
          numero  degli  anni  e  frazione  di  anno  preso a base di
          commisurazione e moltiplicando  il  risultato  per  dodici.
          L'ammontare   netto   delle  indennita'    equipollenti  al
          trattamento  di   fine rapporto,  comunque denominate, alla
          cui formazione concorrono  contributi previdenziali posti a
          carico  dei  lavoratori    dipendenti  e  assimilati,     e
          computato  previa   detrazione   di  una  somma  pari  alla
          percentuale    di    tale  indennita'  corrispondente    al
          rapporto,  alla data  del collocamento a riposo o alla data
          in  cui  e'  maturato  il  diritto  alla  percezione,   fra
          l'aliquota  del contributo previdenziale posto a carico dei
          lavoratori  dipendenti    e    assimilati    e   l'aliquota
          complessiva  del  contributo stesso versato all'ente, cassa
          o fondo di previdenza.
            2.  Le  altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per il  loro
          ammontare  netto complessivo   con  l'aliquota  determinata
          agli  effetti  del comma 1. L'ammontare netto e' costituito
          dall'importo   dell'indennita'    che      eccede    quello
          complessivo      dei   contributi  versati  dal  lavoratore
          sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore
          non ecceda  il 4 per cento dell'importo annuo in  denaro  o
          in  natura,  al netto dei contributi obbligatori dovuti per
          legge, percepito in dipendenza del  rapporto  di  lavoro  e
          negli  statuti  dei  fondi   o casse   di previdenza tenuti
          alla prestazione    non  siano  previste    clausule    che
          consentano    l'erogazione    di   anticipazioni periodiche
          sull'indennita' spettante. Tuttavia le medesime  indennita'
          e    somme,   se   percepite   a    titolo  definitivo  per
          effetto  della cessazione  del  solo  rapporto    con    il
          soggetto  erogatore,  sono imponibili per il loro ammontare
          netto  con l'aliquota determinata con il criterio di cui al
          comma 1;
            3. Se per il lavoro prestato  anteriormente alla data  di
          entrata in vigore della  legge 29 maggio  1982, n.  297, il
          trattamento    di  fine  rapporto    risulta calcolato   in
          misura superiore  ad una  mensilita' della    retribuzione,
          ai   fini della  determinazione dell'aliquota  ai sensi del
          comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
            4. Sulle anticipazioni   e sugli  acconti  relativi    al
          trattamento  di  fine   rapporto     e   alle    indennita'
          equipollenti,   nonche'  sulle anticipazioni relative  alle
          altre    indennita'  e  somme,     l'imposta  si   applica,
          rispettivamente,  a    norma  dei  commi  1  e    2,  salvo
          conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.
            4-bis.  Per  le    somme corrisposte in occasione   della
          cessazione del rapporto al   fine di incentivare    l'esodo
          dei  lavoratori  che abbiano superato l'eta' di  50 anni se
          donne  e di 55 anni se  uomini, di cui all'art. 16 comma 1,
          lettera  a), l'imposta si applica con l'aliquota pari  alla
          meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
          di    fine rapporto   e delle   altre   indennita' e  somme
          indicate  alla richiamata lettera a) del comma 1  dell'art.
          16.
            5.   Nell'ipotesi  di   cui  all'art.  2122  del   codice
          vicile   e nell'ipotesi di   cui al comma    3  dell'rt.  7
          l'imposta,   determinata a norma  del   presente  articolo,
          e   dovuta   dagli     aventi    diritto  proporzionalmente
          all'ammontare percepito  da ciascuno; nella seconda ipotesi
          la  quota   dell'imposta   sulle  successioni proporzionali
          al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa
          in deduzione all'ammontare imponibile di cui ai  precedenti
          commi.
            6. Con decreti, del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita'  per lo scambio delle informazioni
          occorrenti ai fini dell'applicazione   del  comma   2   tra
          i      soggetti    tenuti      alla  corresponsione   delle
          indennita'   e delle   altre somme    in  dipendenza  della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro".
            -  L'art. 6, comma 4, lettera  b) del decreto legislativo
          n. 314 del 1997, e' il seguente:
             " 4. Sono esclusi dalla base imponibile:
               a) (Omissis);
            b) le somme corrisposte in   occasione  della  cessazione
          del  rapporto  di   lavoro al  fine di  incentivare l'esodo
          dei lavoratori,  nonche' quelle  la cui   erogazione   trae
          origine    dalla  predetta    cessazione,  fatta      salva
          l'imponibilita'     dell'indennita'     sostitutiva     del
          preavviso".
            -  L'art. 7 della legge 23 luglio  1991, n. 223 (Norme in
          materia di cassa   integrazione,  mobilita',    trattamenti
          di        disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della
          Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro   ed      altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato del  lavoro),  cosi'
          recita:
            "Art.  7     (Indennita'  di   mobilita'). -      1.    I
          lavoratori  collocati in   mobilita' ai sensi  dell'art. 4,
          che siano  in possesso dei  requisiti di  cui all'art.  16,
          comma   1, hanno   diritto ad   una indennita'    per    un
          periodo    massimo      di    dodici    mesi,   elevato   a
          ventiquattro  per  i  lavoratori  che  hanno    compiuto  i
          quaranta  anni  e a trentasei  per i  lavoratori  che hanno
          compiuto  i cinquanta  anni.   L'indennita' spetta    nella
          misura  percentuale, di  seguito indicata, del  trattamento
          straordinario    di  integrazione    salariale  che   hanno
          percepito ovvero che  sarebbe  loro  spettato  nel  periodo
          immediatamente  precedente  la  risoluzione del rapporto di
          lavoro:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
            b)  dal  tredicesimo  al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento;
            2. Nelle   aree di cui al    testo  unico  approvato  con
          D.P.R. 6 marzo 1978,  n. 218,  la  indennita'  di mobilita'
          e'    corrisposta per   un periodomassimo  di  ventiquattro
          mesi,  elevato a  trentasei  per   i lavoratori  che  hanno
          compiuto  i quaranta anni e a  quarantotto per i lavoratori
          che  hanno compiuto  i cinquanta  anni. Essa  spetta  nella
          seguente misura:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b)  dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          cento.
            3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal
          1 gennaio di  ciascun anno,  in  misura pari    all'aumento
          della  indennita'    di  contingenza    dei      lavoratori
          dipendenti.     Essa   non      e'    comunque  corrisposta
          successivamente    alla    data  del  compimento  dell'eta'
          pensionabile  ovvero, se  a questa  data   non e'    ancora
          maturato      il   diritto   alla  pensione  di  vecchiaia,
          successivamente alla data  in  cui  tale  diritto  viene  a
          maturazione.
            4.  L'indennita'   di mobilita' non puo'  comunque essere
          corrisposta  per  un  periodo  superiore     all'anzianita'
          maturata  dal lavoratore alle dipendenze  dell'impresa  che
          abbia  attivato la  procedura  di  cui all'art. 4.
            5.   I   lavoratori   in   mobilita'   che   ne  facciano
          richiesta  per intraprendere un'attivita'   autonoma o  per
          associarsi    in  cooperativa  in  conformita'  alle  norme
          vigenti  possono  ottenere  la  corresponsione   anticipata
          dell'indennita'   nelle misure  indicate nei  commi l  e 2,
          detraendone il numero di mensilita'  gia' godute.  Fino  al
          31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle  aree
          di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni  di
          eta',  questa  somma  aumentata  di  un    importo pari   a
          quindici  mensilita' dell'indennita'  iniziale di mobilita'
          e  comunque non  superiore al numero  dei mesi  mancanti al
          compimento dei sessanta anni di  eta'.  Per  questi  ultimi
          lavoratori  il  requisito di   anzianita' aziendale  di cui
          all'art.   16, comma   1, e'  elevato  in  misura  pari  al
          periodo  trascorso  tra la data di entrata in vigore  della
          presente  legge  e quella   del   loro   collocamento    in
          mobilita'.     Le   somme    corrisposte    a    titolo  di
          anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono  cumulabili
          con  il  beneficio  di  cui  all'art. 17, legge 27 febbraio
          1985,  n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza    sociale,  di  concerto  con   il Ministro del
          tesoro, sono  determinate le   modalita' e   le  condizioni
          per   la  corresponsione  anticipata  dell'indennita'    di
          mobilita', le modalita' per la restituzione   nel  caso  in
          cui  il    lavoratore,  nei  ventiquattro mesi successivi a
          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle
          altrui  dipendenze    nel  settore    privato o   in quello
          pubblico, nonche' le modalita'   per la  riscossione  delle
          somme  di cui all'art.  5, commi 4 e 6.
            6.    Nelle    aree   di   cui   al   comma   2   nonche'
          nell'ambito  delle circoscrizioni   o nel   maggior  ambito
          determinato dalla  Commissione regionale per l'impiego,  in
          cui  sussista un   rapporto superiore alla media  nazionale
          tra   iscritti   alla prima   classe   della    lista    di
          collocamento  e popolazione residente in eta' da lavoro, ai
          lavoratori collocati in  mobilita' entro la  data del    31
          dicembre  1992    che, al momento   della   cessazione  del
          rapporto,  abbiano  compiuto  un'eta' inferiore di non piu'
          di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge   per
          il  pensionamento   di  vecchiaia,  e possano  far  valere,
          nell'assicurazione     generale       obbligatoria      per
          l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti,  un'anzianita'
          contributiva non inferiore a quella minima  prevista per il
          predetto      pensionamento,   diminuita  del  numero    di
          settimane  mancanti  alla data  di   compimento   dell'eta'
          pensionabile,  l'indennita'   di  mobilita'  e'  prolungata
          fino   a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i
          periodi successivi a quelli previsti nei commi  l  e  2  e'
          dell'ottanta per cento.
            7.    Negli ambiti   di cui   al comma  6, ai  lavoratori
          collocati  in mobilita' entro   la data del  31    dicembre
          1992  che,  al    momento  della cessazione del   rapporto,
          abbiano  compiuto un'eta' inferiore  di non piu' di   dieci
          anni    rispetto  a   quella prevista   dalla legge  per il
          pensionamento  di    vecchiaia  e  possano  far     valere,
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e i superstiti, un'anzianita'   contributiva
          non    inferiore    a    ventotto    anni, l'indennita'  di
          mobilita'  spetta  fino    alla  data  di   maturazione del
          diritto al  pensionamento di anzianita'. Per  i  lavoratori
          dipendenti  anteriormente  alla  data  dei  1 gennaio  1991
          dalle  societa'  non operative  della societa'  di gestione
          e  partecipazioni    industriali  S.p.a.  (GEPI)  e   della
          Iniziative   Sardegna   S.p.a.  (INSAR)  si  prescinde  dal
          requisito  dell'anzianita'  contributiva;  l'indennita'  di
          mobilita'  non  puo'  comunque  essere  corrisposta  per un
          periodo superiore a dieci anni ).
            8. L'indennita' di  mobilita'    sostituisce  ogni  altra
          prestazione  di disoccupazione   nonche' le  indennita'  di
          malattia  e di  maternita' eventualmente spettanti.
            9.  I   periodi   di    godimento   dell'indennita'    di
          mobilita',    ad esclusione  di quelli  per i  quali si  fa
          luogo  alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5,
          sono  riconosciuti   d'ufficio   utili   ai   fini      del
          conseguimento  del diritto  alla pensione  e ai  fini della
          determinazione  della  misura  della   pensione stessa. Per
          detti periodi il contributo  figurativo e  calcolato  sulla
          base     della  retribuzione  cui    e'      riferito    il
          trattamento  straordinario   di  integaazione salariale  di
          cui  al  comma   1. Le   somme occorrenti per  la copertura
          della contribuzione figurativa sono versate  dalla gestione
          di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
            10. Per  i  periodi  di    godimento  dell'indennita'  di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art. 2 del  decreto  legge  13  marzo  1988,    n.  69,
          convertito, con modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
            11.  I  datori di lavoro,  ad eccezione di quelli  edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37,  legge
          9  marzo 1989, n.  88, un  contributo transitorio calcolato
          con  riferimento   alle   retribuzioni  assoggettate     al
          contributo   integrativo per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la disoccupazione involontaria, in misura pari    a
          0,35 punti di aliquota percentuale a  decorrere dal periodo
          di  paga    in corso alla  data di entrata in vigore  della
          presente legge e fino al  periodo di paga in  corso  al  31
          dicembre  1991  ed in  misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale a  decorrere dal periodo  di paga successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31   dicembre   1992; i   datori  di
          lavoro  tenuti al  versamento   del contributo  transitorio
          sono  esonerati,  per  i  periodi  corrispondenti  e  per i
          corrispondenti  punti    di  aliquota  percentuale,     dal
          versamento  del  contributo di cui   all'art. 22, legge l l
          marzo  1988, n. 67, per la parte a loro carico.
            12. L'indennita'   prevista dal  presente  articolo    e'
          regolata  dalla normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la disoccupazione   involontaria,  in
          quanto    applicabile,  nonche'   dalle disposizioni di cui
          all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
            13.  Per    i  giornalisti  l'indennita'  prevista    dal
          presente  articolo e' a  carico dell'Istituto  nazionale di
          previdenza   dei gioritalisti  italiani.  Le  somme    e  i
          contributi di  cui al comma 11  e all'art. 4, comma 3, sono
          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad esso   vanno inviate le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3.
            14. E'  abrogato l'art. 12 della  legge 5 novembre  1968,
          n. 1115 e successive modificazioni.
            15. In caso di squilibrio  finanziario delle gestioni nei
          primi  tre  anni successivi a   quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro  del tesoro,  di concerto
          con il  Ministro del  lavoro e della   previdenza  sociale,
          adegua  i   contributi di   cui al  presente articolo nella
          misura necessaria   a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni".
            - Il  comma 3-bis dell'art. 1  del decretolegge 14 agosto
          1992,  n.  364, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          19   ottobre 1992, n.   406    (Disposizioni  urgenti    in
          materia di  prepensionamento), e'  il seguente:
            "3-bis.    L'onere   per   il  contributo   dovuto   agli
          istituti previdenziali   ai  sensi    delle    norme    sui
          trattamenti  pensionistici anticipati di cui  agli articoli
          27 e 29 della  legge 23 luglio 1991, n.  223, e  successive
          modificazioni,  e    ai sensi   del   comma 2  del presente
          articolo, puo' essere  imputato,  anche  agli  effetti  dei
          conti  consolidati, per   l'intero ammontare  al conto  dei
          profitti  e delle perdite dell'esercizio   nel  quale    si
          considera   sostenuto      ovvero,   in   quote   costanti,
          dell'esercizio stesso e dei quattro successivi".
            -  Il  decreto-legge  24  settembre      1996,   n.   497
          (Disposizioni   urgenti   per      il   risanamento,     la
          ristrutturazione e    la  privatizzazione    del  Banco  di
          Napoli)   e'  pubblicato     nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          settembre 1996, n. 225.  La relativa legge  di  conversione
          19    novembre 1996, n.   588, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 novembre 1996, n. 273.
            - Il decreto-legge 9 settembre 1997, n.  292  (Interventi
          urgenti  per  la  soluzione  della  crisi  della Sicilcassa
          S.p.a. e per il risanamento e   rilancio del    Banco    di
          Sicilia S.p.a.)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          settembre  1997, n. 210.  La relativa  legge di conversione
          8  novembre   1997, n.   388 e'  pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261.
            -  Per il  titolo e  gli  estremi di  pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  del    decreto legislativo n. 124  del
          1993, si veda  in nota precedente.
            - L'art. 19 della legge 20   maggio 1970, n.  300  (Norme
          sulla  tutela  della  liberta' e dignita' dei   lavoratori,
          della liberta' sindacale e dell'attivita'   sindacale   nei
          luoghi    di    lavoro  e    norme  sul collocamento) cosi'
          recita:
            "Art.   19        (Costituzione  delle     rappresentanze
          sindacali   aziendali).  -      Rappresentanze    sindacali
          aziendali   possono essere costituite ad    iniziativa  dei
          lavoratori in ogni  unita' produttiva, nell'ambito:
            a)    delle associazioni   aderenti   alle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
            b)  delle  associazioni  sindacali,  non  affiliate  alle
          predette confederazioni,    che   siano    firmatarie    di
          contratti    collettivi  nazionali  o provinciali di lavoro
          applicati nell'unita' produttiva.
            Nell'ambito di aziende  con  piu'  unita'  produttive  le
          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
          coordinamento".
            - Le   disposizioni recate   dal capo  II    del  decreto
          legisaltivo  30  aprile  1997,  n.  184   (Attuazione della
          delega conferita dall'articolo 1,  comma 39,  della   legge
          8   agosto   1995, n.  335,  in materia  di ricongiunzione,
          di riscatto   e   di prosecuzione    volontaria  ai    fini
          pensionistici) sono le seguenti:
           "Capo II
                      Disposizioni in materia di riscatto
            Art.  2      (Corsi universitari di   studio). -   1.  La
          facolta' di riscatto prevista dall'articolo    2-    novies
          del  decreto-legge  2 marzo  1974, n.  30, convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge   16 aprile   1974,  n.    114,
          come  modificato dall'art.  2,  comma 3,  del decreto-legge
          1  ottobre  1982,    n. 694, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  29 novembre 1982,  n. 881,  e' riconosciuta  a
          tutti  gli  iscritti    al  Fondo    pensioni    lavoratori
          dipendenti  e alle  gestioni speciali del Fondo  stesso per
          i  lavoratori  autonomi    e  agli  iscritti  ai      fondi
          sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia     ed   i
          superstiti  ed  alla  gestione di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
            2.   Sono  riscattabili,   in   tutto  o   in   parte,  a
          domanda dell'assicurato, in uno  dei  regimi  previdenziali
          di  cui  al  comma  1  e quando non siano   gia' coperti da
          contribuzione in   alcuno dei regimi  stessi,    i  periodi
          corrispondenti  alla   durata dei   corsi legali  di studio
          universitario    a  seguito    dei  quali     siano   stati
          conseguiti i diplomi previsti  dall'articolo 1  della legge
          19 novembre  1990, n.  341.
            3.  L'onere  di  riscatto e' determinato con le norme che
          disciplinano la   liquidazione della    pensione    con  il
          sistema    retributivo o   con quello contributivo,  tenuto
          conto  della collocazione  temporale dei periodi    oggetto
          di    riscatto,   anche   ai   fini   del   computo   delle
          anzianita' previste dall'art.  1,  commi  12  e  13,  della
          citata legge n.  335 del 1995.
            4.   Ai   fini   del  calcolo  dell'onere per  i  periodi
          oggetto  di riscatto,   in   relazione   ai   quali   trova
          applicazione    il    sistema  retributivo,  si applicano i
          coefficienti  di cui alle tabelle emanate per  l'attuazione
          dell'art.  13  della  legge  12  agosto  1962,  n. 1338. Le
          tabelle vigenti sono adeguate entro 12  mesi dalla data  di
          entrata in vigore  del presente  decreto  legislativo sulla
          base di  aggiornati coefficienti attuariali.
            5.  Per il   calcolo dell'onere dei periodi di  riscatto,
          da valutare con il sistema contributivo,  si  applicano  le
          aliquote  contributive di finanziamento vigenti nel  regime
          ove il riscatto opera   alla data  di  presentazione  della
          domanda.   La   retribuzione   di   riferimento  e'  quella
          assoggettata   a contribuzione    nei  dodici    mesi  meno
          remoti  rispetto  alla    data  della    domanda    ed   e'
          rapportata   al   periodo oggetto   di riscatto.      Detta
          retribuzione      e'    attribuita      temporalmente     e
          proporzionalmente    ai      periodi     riscattati.     La
          rivalutazione    del  montante individuale   dei contributi
          disciplinato dalla   citata  legge  n.  335  del  1995,  ha
          effetto dalla data della domanda di riscatto.
            Art.    3.        (Riscatto    di   periodi   di   lavoro
          all'estero   e   di aspettativa). -    1.  La  facolta'  di
          riscatto,  prevista  dall'art. 51, comma   2,  della  legge
          30  aprile 1969,  n.  153,   come   modificato dall'art.  2
          -octies      del    decreto-legge  2   marzo 1974,   n. 30,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile  1974,
          n.  114,  e' estesa   a   tutti   gli   iscritti ai   Fondi
          sostitutivi   ed   esclusivi dell'assicurazione    generale
          obbligatoria    per    l'invalidita',  la vecchiaia    e  i
          superstiti   ed    il   relativo     onere   e'      dovuto
          dall'assicurato nella misura intera.
            2.  Ai  lavoratori,  collocati  in   aspettativa ai sensi
          della legge 11 febbraio 1980, n.  26, come integrata  dalla
          legge  25    giugno  1985,  n.    333,  e' data facolta' di
          procedere  al riscatto, in tutto o in parte, dei    periodi
          di    fruizione   dell'aspettativa medesima  che non  siano
          coperti  da  contribuzione   obbligatoria,   volontaria   o
          figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
            Art.  4.  (Modalita' dei riscatti). -  1. Le disposizioni
          di cui ai commi  3, 4  e 5  dell'articolo 2 sono  estese  a
          tutti  i    casi  di riscatto   per i   quali, ai  fini del
          calcolo dell'onere,  si applica l'articolo 13  della  legge
          12 agosto 1962, n. 1338".
            -    Il comma   23   dell'art. 2   della  legge 8  agosto
          1995,  n.    335  (Riforma  del     ristema   pensionistico
          obbligatorio e  complementare) e' il seguente:
            "23.    Il  Governo   della Repubblica   e' delegato   ad
          emanare,  entro dodici mesi   dalla data    di  entrata  in
          vigore della  presente legge, norme intese a:
            a)  prevedere, per i lavoratori di cui  all'art. 5, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,
          requisiti  di accesso ai trattamenti   pensionistici,   nel
          rispetto     del     principio      di  flessibilita'  come
          affermato  dalla  presente legge,  secondo criteri coerenti
          e funzionali  alle obiettive  peculiarita' ed  esigenze dei
          rispettivi   settori     di   attivita'   dei    lavoratori
          medesimi,  con applicazione della  disciplina in materia di
          computo  dei  trattamenti  pensionistici secondo il sistema
          contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
          le specificita' dei settori delle attivita';
            b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della  presente
          legge  i trattamenti pensionistici del personale    di  cui
          all'articolo  2,  commi  4 e 5,   del decreto legislativo 3
          febbraio 1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni    e
          integrazioni,    tenendo    conto,   a     tal   fine,   in
          particolare, della   peculiarita' dei  rispettivi  rapporti
          di  impiego, dei differenti limiti di eta'  previsti per il
          collocamento a riposo, con riferimento al   criterio  della
          residua   speranza   di     vita  anche  in  funzione    di
          valorizzazione   della   conseguente   determinazione   dei
          trattamenti  medesimi.  Fino   all'emanazione  delle  norme
          delegate  l'accesso    alle prestazioni   per anzianita'  e
          vecchiaia   previste  da  siffatti      trattamenti      e'
          regolato    secondo    quanto    previsto dall'articolo 18,
          comma 8-   quinquies  , del decreto legislativo  21  aprile
          1993,  n. 124, introdotto dall'articolo 15,  comma 5, della
          presente legge".
            -  Il comma 22 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, cosi'
          recita:
            "22. Gli schemi dei decreti    legislativi  di  cui  alla
          presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica,  almeno  60  giorni  prima della
          scadenza  prevista  per  l'esercizio  della  delega.     Le
          Commissioni   parlamentari   competenti per  la materia  si
          esprimono entro 30  giorni dalla data di trasmissione.  Per
          lo schema di  cui  al   comma   21   i   predetti   termini
          sono,    rispettivamente, stabiliti     in     90   e    40
          giorni.   I  termini    medesimi    sono,  rispettivamente,
          stabiliti  in 30 e 15  giorni per lo schema di cui al comma
          27  del  presente  articolo,  nonche'  per  quello  di  cui
          all'art.  2,  comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito
          dei decreti legisiativi potranno   essere   emanate,    nel
          rispetto   dei   predetti  termini  e modalita', con  uno o
          piu'  decreti legislativi, entro un   anno  dalla  data  di
          entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi".
            -  L'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503 (Norme per il riordinamento del  sistema  previdenziale
          dei  lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
            "Art.  11     (Perequazione automatica delle pensioni). -
          1. Gli aumenti   a  titolo   di  perequazione    automatica
          delle        pensioni  previdenziali  ed  assistenziali  si
          applicano, con decorrenza dal 1994,  sulla  base  del  solo
          adeguamento  al   costo vita con cadenza annuale ed effetto
          dal primo  novembre  di    ogni  anno.  Tali  aumenti  sono
          calcolati  applicando all'importo della pensione  spettante
          alla fine di ciascun periodo la percentuale  di  variazione
          che  si  determina  rapportando il valore medio dell'indice
          ISTAT dei  prezzi al consumo per famiglie  di  operai    ed
          impiegati,   relativo    all'anno  precedente  il  mese  di
          decorrenza  dell'aumentoo,  all'analogo      valore   medio
          relativo  all'anno  precedente. Si applicano i criteri e le
          modalita' di cui ai commi 4  e  5  dell'articolo  24  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            2.  Ulteriori  aumenti possono essere stabiliti con legge
          finanziaria in  relazione  all'andamento  dell'economia   e
          tenuto  conto  degli obiettivi rispetto   al  PIL  indicati
          nell'articolo 3, comma  1, della legge 23  ottobre 1992, n.
          421,  sentite  le    organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale".
            - Per  il testo del  comma 28 dell'art.   2  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 si veda in nota precedente.
            -  Il  testo    della  tabella B allegata alla legge   n.
          335/1995, e' il seguente:
                                                           "Tabella B
                                            (v. articolo 1, comma 26)
          ===========================================================
                                   colonna 1                 colonna
          ___________________________________________________________
            Anno                Eta' anagrafica        Anzianita' con
          ___________________________________________________________
          1996                        52                         36
          1997                        52                         36
          1998                        53                         36
          1999                        53                         37
          2000                        54                         37
          2001                        54                         37
          2002                        55                         37
          2003                        55                         37
          2004                        56                         38
          2005                        56                         38
          2006                        57                         39
          2007                        57                         39
          2008                        57                         40".
            - L'art.  3 del decreto-legge  19 maggio 1997, n.    129,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
          n. 229 (Programmazione delle  cessazioni dal  servizio  del
          personale  del comparto   scuola, nonche'  disposizioni  in
          materia di  fondi pensione e mobilita') e' il seguente:
            "Art.  3   (Mobilita' lunga). -    1. Le disposizioni del
          presente  articolo  sono  destinate  a  favorire  piani  di
          gestione   delle   eccedenze,  che    presentino  rilevanti
          conseguenze   sul   piano  occupazionale,    di  lavoratori
          dipendenti  da imprese rientranti nella disciplina relativa
          all'indennita'    di  mobilita',    avuto  riguardo    alla
          dimensione    delle  imprese  stesse  nel  rapporto  con il
          territorio in cui sono ubicate.
            2.   Per le   finalita'  di    cui  al    comma  1,    le
          disposizioni    di cui all'articolo 7, comma 7, della legge
          23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel    limite
          massimo  di    3.500 unita' e   con riferimento alle unita'
          produttive ubicate  sull'intero territorio  nazionale,  nei
          confronti  dei  lavoratori collocati in  mobilita' entro il
          31 dicembre 1998. Il predetto termine e'  fissato    al  31
          dicembre  1999 per le sole imprese interessate ai contratti
          d'area  di cui all'articolo 2, comma 203, della   legge  23
          dicembre  1996,    n. 662,   stipulati entro  il 15 ottobre
          1997.
            3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2,  una
          quota  pari  al  70   per cento   e' riservata alle  unita'
          produttive  ubicate nelle aree di cui agli obiettivi  n.  1
          e  2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20
          luglio 1993.
            4. I  lavoratori di cui al  comma 2, sono collocati    in
          pensione al raggiungimento  dei requisiti  individuali  per
          il  pensionamento   di anzianita' previsti dalla disciplina
          vigente   alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
            5.  Per    i lavoratori   collocati in mobilita'  ai fini
          del presente articolo, gli oneri conseguenti  al  permanere
          nelle liste di mobilita' oltre i  limiti previsti dall'art.
          7,  commi  1,   2 e 4,   della citata legge  n.    223  del
          1991;      ivi    compreso    l'onere      relativo    alla
          contribuzione  figurativa,    sono  posti  a   carico delle
          imprese  che, a tal  fine, corrisponderanno    all'Istituto
          nazionale    della  previdenza  sociale (INPS) i   relativi
          importi alla fine di   ciascun anno  solare,  nella  misura
          corrispondente all'onere sostenuto.
            6.    Le    imprese    che    intendono avvalersi   delle
          disposizioni    del  presente  articolo  devono  presentare
          domanda al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
          entro  il 31 luglio  1997. Il  Ministro del lavoro  e della
          previdenza  sociale    approva  le    domande entro   il 20
          ottobre 1997,   secondo criteri    di  priorita'  stabiliti
          tenendo conto della durata  precedente del processo  che ha
          causato    l'eccedenza  di  manodopera   e della   maggiore
          vicinanza   dei  requisiti    di  eta'    e  di  anzianita'
          contributiva  dei   lavoratori posseduti  al momento  della
          collocazione in mobilita' rispetto   ai  requisiti  per  il
          pensionamento di cui al comma 4.
            7. I lavoratori di  cui al comma 2 decadono dai  benefici
          di  cui al medesimo comma  qualora non accettino  di essere
          impiegati  in lavori socialmente utili  che si svolgano  in
          un  luogo  distante  non    piu' di cinquanta chilometri, o
          comunque  raggiungibile  in  sessanta  minuti   con   mezzi
          pubblici,   dalla   residenza   del  lavoratore,  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            8. Se, entro  sei mesi dal termine per l'approvazoine  da
          parte del Ministro del lavoro  e della  previdenza  sociale
          delle    domande di cui al  comma 6,  gli enti  locali  non
          hanno    predisposto  programmi     per  l'impiego      dei
          lavoratori  di   cui   al   presente articolo   in   lavori
          socialmente utili  o di  pubblica utilita', le  commissioni
          regionali  per  l'impiego  provvedono    ad  accertare,  in
          raccordo  con  la regione e gli enti locali, le ragioni del
          mancato utilizzo.
            9.   Per quanto   non    diversamente  disposto,    trova
          applicazione  la disciplina relativa  all'articolo 7, comma
          7, della citata  legge n.  223 del 1991".
            -  L'intero    testo della legge   8 agosto  1995, n. 335
          (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare)  e' pubblicato nel supplemento ordinario  n.
          101 alla  Gazzetta Ufficiale n. 190  del 16 agosto 1995).
            - Il  comma 185 dell'art.   1 della legge    23  dicembre
          1996,    n.  662 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica):
            "185. Con  effetto dalla  data del  30 settembre    1996,
          al     fine  di  incentivare    l'assunzione    di    nuovo
          personale,  ai  lavoratori  in possesso dei   requisiti  di
          eta'    e  di contribuzione per  l'accesso al pensionamento
          di anzianita',  di cui   alla tabella   B  allegata    alla
          legge  8  agosto 1995, n. 335  (99), dipendenti da imprese,
          puo' essere riconosciuto  il  trattamento  di  pensione  di
          anzianita' e, in deroga al regime di  non cumulabilita'  di
          cui    al comma  189, il  passaggio al rapporto di lavoro a
          tempo  parziale  in  misura  non  inferiorre   a   18   ore
          settimanali.  La  facolta'  di  cui  al  presente  comma e'
          concessa,  previa  autorizzazione dell'ufficio  provinciale
          del  lavoro e  della massima occupazione, ferme    restando
          le    decorrenze dei  trattamenti previste dall'ordinamento
          vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma  nuovo
          personale   per   una  durata  e per  un  tempo  lavorativo
          non inferiore  a quello  ridotto  ai lavoratori   che    si
          avvalgono    della predetta   facolta'.   A  questi  ultimi
          l'importo   della   pensione   e' ridotto      in    misura
          inversamente    proporzionale  alla   riduzione dell'orario
          normale di lavoro, riduzione comunque non superiore  al  50
          per  cento.  La   somma della pensione e della retribuzione
          non puo' in  ogni    caso    superare    l'ammontare  della
          retribuzione   spettante,   al lavoratore che, a parita' di
          altre  condizioni, presta la sua opera a tempo pieno".
            -  Il    decreto-legge  19     maggio  1997,     n.   129
          (Programmazione   delle   cessazioni  dal     servizio  del
          personale del comparto   scuola,  nonche'  disposizioni  in
          materia di fondi  pensione e mobilita') e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 115 del 20 maggio 1997. La relativa
          legge di convesione 18 luglio 1997, n. 229,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997.
            -  Il comma   3 dell'art. 1 del decreto-legge n.  129 del
          1997, cosi' recita:
             "3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
            a) del personale  cessato dal servizio per    invalidita'
          derivante o meno da causa di servizio, nonche' di personale
          privo della vista;
            b)    del personale   che abbia   raggiunto il  limite di
          eta' per  il collocamento a   riposo d'ufficio o    sia  in
          possesso    di  un'anzianita' contributiva utile a pensione
          pari o superiore a 40 anni;
            c)  del  personale  che  si    trovi   nella   situazione
          prevista  e disciplinata  dall'art.  13, comma  5,  lettera
          c), della  legge  23 dicembre  1994, n.  724, ivi  compreso
          quello     mantenuto  in    servizio  all'estero  ai  sensi
          dell'art. 18,  ottavo comma della legge 25 agosto 1982,  n.
          604;
            d) del personale femminile, in  applicazione dell'art. 2,
          comma  21,  della legge 8 agosto  1995, n. 335, ove non sia
          gia' compreso tra  il  personale  cui  e'    conseguita  la
          cessazione dal servizio  ai sensi del comma 2".
            -  I    commi  da  34   a 38 dell'art. 1   della legge n.
          335/1995, cosi' recitano:
            "34. L'articolo 3   del  decreto  legislativo  11  agosto
          1993, n. 374, e' sostituito dal seguente:
            "Art.  3.  -  1. Ai fini  dell'ammissione al beneficio di
          cui all'art.  2 e alla copertura dei relativi oneri:
            a) per i  lavoratori del settore privato,  con    decreto
          del  Ministro  del lavoro   e della previdenza  sociale, di
          concerto  con    il  Ministro  del  tesoro,   su   proposta
          congiunta  delle  organizzazioni  sindacali  dei  datori di
          lavoro e  dei lavoratori maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale,  sono individuate  per ciascuna categoria
          le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate  le
          modalita'  di  copertura  dei conseguenti   oneri attravero
          una aliquota   contributiva  definita  secondo      criteri
          attuariali        riferiti      all'anticipo      dell'eta'
          pensionabile;
            b) per i lavoratori autonomi   assicurati presso  l'INPS,
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale di  concerto  con  il  Ministro  del    tesoro,  su
          proposta  delle  organizzazioni   di categoria maggiormente
          rappresentative  sul piano   nazionale, sono   definite  le
          mansioni    ritenute  particolarmente   usuranti   e   sono
          determinate   le modalita' di    coperura  dei  conseguenti
          oneri    attraverso  una  aliquota contributiva    definita
          secondo    criteri     attuariali    riferiti  all'anticipo
          dell'eta'  pensionabile.    Con il   medesimo decreto  sono
          stabiliti i termini e le modalita'   per la verifica  e  di
          controllo  in  ordine    all'espletamento, da   parte   dei
          lavoratori  medesimi,    delle  attivita'   particolarmente
          usuranti;
            c)  per  i lavoratori del   settore pubblico, con decreto
          del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  del  lavoro  e   della previdenza
          sociale,  su    proposta  delle  organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative  del settore, sono individuate
          le    mansioni  particolarmente    usuranti    nei  singoli
          comparti e  sono definite le   modalita' di  copertura  dei
          conseguenti  oneri  attraverso una   aliquota  contributiva
          definita  secondo    i    criteri     attuariali   riferiti
          all'anticipo  dell'eta'   pensionabile,  nell'ambito  delle
          risorse finanziarie  preordinate ai rinnovi dei  rispettivi
          contratti di lavoro.
            2.  Sulle  aliquote  contributive  di  cui al comma 1 non
          operano  misure  di  fiscalizzazione  e   di   agevolazione
          comunque denominate.
            3.  Ove  le  organizzazioni  sindacali  non  formulino le
          proposte di cui al comma  1, lettera a),  il Ministro   del
          lavoro  e  della previdenza sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro    del    tesoro,    sentita     una   commissione
          tecnicoscientifica    istituita dal  Ministro del  lavoro e
          della previdenza sociale, di  concerto    con  il  Ministro
          della  sanita',  stabilisce   le modalita'   di   copertura
          degli oneri,   determinandone l'entita' ed i    criteri  di
          ripartizione   tra  le    parti  nell'ambito  del  settore,
          consideratene le caratteristiche.
            4.  Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,  di   concerto   con il  Ministro  del
          tesoro, sentita  la  commissione istituita ai  sensi    del
          comma  3,  sara'  riconosciuto   un concorso alla copertura
          degli oneri  di  cui  al comma  1  relativi a   determinate
          mansioni  in  ragione  delle  caratteristiche  di  maggiore
          gravita'  dell'usura  che  esse presentano   anche sotto il
          profilo dell'incidenza della stessa   sulle aspettative  di
          vita,    dell'esposizione  al rischio professionale      di
          particolare        intensita',      delle         peculiari
          caratteristiche  dei   rispettivi ambiti  di attivita'  con
          riferimento  particolare   alle componenti  socioeconomiche
          che  le connotano.  Il concorso non puo'   superare  il  20
          per  cento    del  corrispondente  onere  ed  e' attribuito
          nell'ambito  delle    risorse  preordinate  a  tale  scopo,
          determinate,  in  fase    di  prima  applicazione,  in  250
          miliardi di lire annui   a    decorrere  dal    1996.    Le
          predette  risorse  possono  essere adeguate  in   relazione
          ai  dati  biostatistici   e  di  esperienza registrati.  Il
          predetto   decreto   e' emanato   entro   sei mesi    dalla
          richiesta avanzata dalle parti nelle  proposte formulate ai
          sensi del comma 1.
            5.  La    commissione di cui al  comma 3 si avvale  di un
          Osservatorio istituito presso il   Ministero del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  per  analisi   e indagini sulle
          attivita' usuranti, su  quelle nocive, sulle aspettative di
          vita, sull'esposizione al rischio professionale.   Di  tale
          Osservatorio  fanno parte   esperti designati dal Ministero
          del lavoro  e  della previdenza  sociale,   dal   Ministero
          della   sanita', dall'istituto superiore per la prevenzione
          e  la  sicurezza  del   lavoro   (ISPESL),      dall'ISTAT,
          dall'Istituto  nazionale   per  l'assicurazione contro  gli
          infortuni  sul    lavoro  (INAIL),   dall'INPS,   dall'Ente
          nazionale    di    previdenza   e    assistenza   per   gli
          impiegati    dell'agricoltura    (ENPAIA),    dall'Istituto
          nazionale     di     previdenza     per     i    dipendenti
          dell'amministrazione pubblica  (INPDAP),  dall'Istituto  di
          previdenza  per   il  settore   marittimo  (IPSEMA)  e   da
          istituti universitari competenti".
            35.  All'art.  2,  comma  1,  del  decreto legislativo 11
          agosto 1993, n.  374, e'  aggiunto, in   fine, il  seguente
          periodo:   "Per      i   lavoratori   impegnati  in  lavori
          particolarmente    usuranti,  per  le  caratteristiche   di
          maggior  gravita'  dell'usura che  questi presentano, anche
          sotto  il  profilo    delle    aspettative  di    vita    e
          dell'esposizione  al  rischio professsionale di particolare
          intensita',    viene,  inoltre,  ridotto  il  limite     di
          anzianita'     contributiva  di  un  anno   ogni  dieci  di
          occupazione  nelle attivita'  di cui  sopra,  fino ad    un
          massimo  di ventiquattro mesi complessivamente considerati.
            36.  I  limiti  di   eta' anagrafica, di cui ai commi 25,
          26, 27 e 28, sono   ridotti fino   ad  un    anno  per    i
          lavoratori    nei  cui    confronti trovano applicazione le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto  1993,
          n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
            37.   Per   le   pensioni  liquidate  esclusivamente  con
          il  sistema contributivo, il  lavoratore, nei cui confronti
          trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  11  agosto  1993, n. 374, come  modificato  ai
          sensi   dei   commi 34    e    35,    puo'    optare    per
          l'applicazione   del      coefficiente   dl  trasformazione
          relativo all'eta' anagrafica  all'atto  del  pensionamento,
          aumentato   di un anno per ogni sei  anni   di  occupazione
          nelle  attivita'    usuranti  ovvero   per  l'utilizzazione
          del     predetto     periodo    di    aumento    ai    fini
          dell'anticipazione  dell'eta'  pensionabile fino ad un anno
          rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
          di cui al comma 19.
            38.  Per  l'attuazione    dei  commi  da  34  a  37    e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  250    miliardi  annui, a
          decorrere dal 1996.  All'onere per gli anni 1996 e  1997 si
          provvede mediante  corrispondente utilizzo delle proiezioni
          per   i   medesimi   anni:   per    lire    100    miliardi
          dell'accantonamento   relativo   ai  Ministero  del  lavoro
          e  della previdenza  sociale  e  per  lire   150   miliardi
          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero della pubblica
          istruzione,  iscritti  ai  fini  del  bilancio    triennale
          1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di previsione
          del Ministero del tesoro per l'anno 1995".
            -   L'art.   3   del   decreto   legislativo   24  aprile
          1997,  n.  164 (Attuazione della delega conferita dall'art.
          2, comma 22, della legge 8  agosto    1995,  n.  335,    in
          materia    di  regime  pensionistico    per gli iscritti al
          fondo speciale  di previdenza per   il personale   di  volo
          dipendente  da    aziende  di    navigazione  aerea),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.   3     (Modalita'    di    calcolo    e  requisiti
          d'accesso    delle prestazioni  pensionistiche).   - 1.  Al
          fine  della determinazione dell'ammontare  della  pensione,
          l'anzianita'    contributiva    massima  computabile    dei
          lavoratori    di   cui   all'art. 2,   commi   1   e 2,  e'
          stabilita in 40 anni.
            2. A partire  dalla  data  di    entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per  i lavoratori  iscritti  al  Fondo il
          diritto    alla pensione   di anzianita'   si  consegue  al
          raggiungimento  dei  medesimi   requisiti previsti    dalla
          normativa      in    vigore   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria,  sempreche' il  lavoratore possa  far  valere
          almeno  20  anni di contribuzione obbligatoria o volontaria
          presso il Fondo.
            3. I  lavoratori di cui al   comma 2  possono  richiedere
          altresi'  la corresponsione  della  pensione  di anzianita'
          al    conseguimento     di  requisiti     anagrafici      e
          contributivi   ridotti,   rispetto   a  quelli previsti dal
          comma 2, di un  anno ogni cinque anni    interi  di  lavoro
          svolto  con   obbligo di  iscrizione al  Fondo, fino  ad un
          massimo di cinque anni  e sempreche' il lavoratore    possa
          far  valere  20    anni  di  contribuzione  obbligatoria  e
          volontaria al  Fondo  ovvero  relativamente  ai  lavoratori
          appartenenti    alle  categorie dei tecnici di   volo e dei
          piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo
          richiesti dalla previgente normativa.
            4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai
          sensi dei commi  2 e  3  si  applicano le  disposizioni  in
          materia di  cumulo previste per i pensionamenti  anticipati
          di  anzianita' di cui all'art.  1, comma 189, della legge 2
          dicembre 1996, n. 662.
            5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3,
          l'importo  della  quota    di pensione   calcolata con   il
          metodo  retributivo sara' ridotto, in   via definitiva,  in
          ragione   delle   riduzioni   di      cui  alla  colonna  2
          dell'allegata  tabella B. Il numero degli  anni mancanti di
          cui  alla  colonna  1  della    predetta  tabella   B,   e'
          dato   dalla differenza, all'epoca della liquidazione della
          pensione, fra la somma dei requisiti  di  eta'  eanzianita'
          previsti   dalla  normativa  in  vigore  nell'assicurazione
          generale obbligatoria  per la corresponsione della pensione
          di anzianita' e la somma degli anni di  eta'  e  anzianita'
          del  beneficiario.  Ai    fini  della  determinazione delle
          riduzioni, saranno computati  anche   gli eventuali    anni
          di    contribuzione,  diversi    da  quelli obbligatori   e
          volontari,  fatti valere   presso il   Fondo. Nel  caso  in
          cui  il lavoratore possa  far valere dei requisiti  di eta'
          e anzianita' contributiva la  cui somma sia pari a 87    le
          riduzioni non operano.
            6.   Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  di  concerto  con    il  Ministro  del
          tesoro,  da  emanarsi    entro  90 giorni dalla   data   di
          entrata   in   vigore   del     presente   decreto,    sono
          determinate  le tariffe di  capitalizzazione delle rendite,
          sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici  del
          Fondo, per il calcolo degli  oneri di  ricongiunzione  e di
          riscatto,      da  applicarsi     alle  domande  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
            7. Il diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
          si  consegue  esclusivamente al raggiungimento dei seguenti
          requisiti:
            a)  un  requisito  anagrafico  ridotto  di  cinque   anni
          rispetto  a  quello  tempo  per  tempo in vigore nel regime
          generale obbligatorio;
            b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello
          richiesto nel regime generale obbligatorio,  sempreche'  il
          lavoratore   possa   far   valere   almeno  15     anni  di
          contribuzione obbligatoria  o volontaria al Fondo.
            8. Dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto
          il limite massimo di retribuzione pensionabile    calcolato
          ai  sensi  dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965 n.  859,
          come sostituito dall'art. 8 della legge 31   ottobre  1988,
          n.    480,  e' ridotto   nella misura del  10 per cento e a
          decorrere dal 1 gennaio 2000 e' ridotto del 20 per cento.
            9. Fermo  restando il  limite di cui   all'art. 8,  commi
          6,  7    e  8,  della  legge  31 ottobre 1988, n. 480, come
          modificato  dal  comma  8,  per  le   anzianita'   maturate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  ai lavoratori di cui all'art. 2,  commi 1 e 2, si
          applica    l'art. 12, comma  1, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503. Per  i  medesimi    periodi  non  si
          applica  l'art.  24, comma 2,   della   legge   13   luglio
          1965, n.  859,  cosi'  come  modificato dall'art. 8,  comma
          1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.
            10.  L'importo  delle prestazioni  erogate dal  Fondo non
          potra' in ogni   caso essere   inferiore   a  quello    del
          trattamento  che    sarebbe  spettato    applicando      la
          normativa    in      vigore    nell'assicurazione  generale
          obbligatoria.
            11.  Per  i lavoratori iscritti al  Fondo di cui all'art.
          2, comma 5, stante    la   specificita'      dell'attivita'
          lavorativa    svolta,     e' consentito   aggiungere   alla
          propria  eta'  anagrafica,  in deroga   a  quanto  previsto
          all'art.  1, comma 7,  della legge 8 agosto  1995, n.  335,
          ai   fini   del   conseguimento   dell'eta'    pensionabile
          prevista  dall'art.   1, comma   20, della  legge 8  agosto
          1995,  n. 335,  e per l'applicazione  dei  coefficienti  di
          trasformazione  di  cui  all'art. 1, comma 6, della legge 8
          agosto 1995,  n. 335, un anno ogni cinque  anni  interi  di
          lavoro  svolto con obbligo di iscrizione al  Fondo, fino ad
          un massimo di cinque anni.
            12.  Per   le pensioni liquidate a  partire dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto, i limiti previsti,
          dall'art. 11, comma 1, della  legge 31 ottobre  1988,    n.
          480,   sono   modificati      secondo  lo  schema  previsto
          all'allegata tabella C.
            13.  Fatte  salve  le  disposizioni  di cui   al    comma
          11,    per    i  lavoratori  di  cui  all'art.  2, comma 5,
          l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
          quanto  disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335.
            14.   L'aliquota  di     computo  per  il  calcolo  delle
          prestazioni di cui al  comma 13   e'   fissata al   33  per
          cento.    La contribuzione  cosi' ottenuta e' rivalutata in
          base ai  criteri di cui all'art. 1,  commi  8  e  9,  della
          citata legge n. 335 del 1995.
            15.  I  criteri  di    calcolo  di cui ai commi 13   e 14
          trovano altresi'  applicazione  nel  caso  di  liquidazione
          della  quota  di  pensione  di  cui  all'art.  1, comma 12,
          lettera b) della legge 8 agosto 1995, n. 335.
            16. Ai lavoratori di cui all'art.  2, comma 5, si applica
          l'art. 1, commi 20, 21 e   22, della citata  legge  n.  335
          del 1995, e successive integrazioni e modificazioni.
            17.   Per   le  pensioni  aventi    decorrenza  dal  mese
          successivo a quello di entrata  in    vigore  del  presente
          decreto    non  trovano  applicazione,  ai    fini    della
          determinazione   della    anzianita'    pensionabile,    le
          disposizioni    in materia   di computo  delle frazioni  di
          anno  di cui all'art. 25, comma 1, della legge   13  luglio
          1965,  n.  859,  e  all'art.    9,  comma 1, della legge 31
          ottobre 1988, n. 480.
            18. Ai lavoratori  che, nel periodo intercorrente tra  il
          1 gennaio 1993 e   la data di    entrata  in  vigore    del
          presente  decreto,    si  sono  avvalsi  della  facolta' di
          prosecuzione  volontaria di cui all'art. 39 della legge  13
          luglio  1965,  n.    859,  e' consentita la possibilita' di
          proseguire  i  versamenti  volontari    necessari  per   il
          conseguimento  del  requisito  di anzianita' contributiva e
          assicurativa prevista nel mese del compimento dell'eta'  di
          pensionamento in vigore nel Fondo.
            19.    La facolta'   di   cui al   comma 18  e'  altresi'
          consentita  ai lavoratori   che,   cessati   dal   servizio
          nel    medesimo    periodo   ivi previsto, hanno maturato i
          requisiti assicurativi e contributivi per il  pensionamento
          di  vecchiaia  di  cui  all'art.  2,  comma  2, del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992, n.  503,  in vigore    alla
          data  della cessazione stessa.
            20.  Le  facolta' di cui ai commi 18 e 19 potranno essere
          esercitate, a pena  di decadenza, entro un  anno dalla data
          di  entrata in vigore del presente decreto.
            21.  Restano  confermate     le   disposizioni   di   cui
          all'art.1,  comma  3, del   citato  decreto legislativo  n.
          503  del 1992,  in   conseguenza dell'opzione    esercitata
          dall'iscritto   ai   sensi  dell'art.  6  del decreto-legge
          22    dicembre    1981,    n.    791,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche'
          dell'art.  6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
            22.    Qualora, successivamente  alla liquidazione  della
          pensione  a carico del Fondo il pensionato  si rioccupi, si
          applicano le medesime norme   in materia   di cumulo    fra
          pensione    e  retribuzione    in vigore nell'assicurazione
          generale obbligatoria.
            23.  Durante  i periodi  di  rioccupazione,  la quota  di
          pensione liquidata in capitale in base  all'art.  34  della
          legge  13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 11
          della legge 31 ottobre 1988, n.   480, non  e'  cumulabile,
          interamente  o  parzialmente,  con  il  reddito  da  lavoro
          subordinato od  autonomo spettante  al lavoratore   secondo
          le  norme    in  materia    di  cumulo    fra  pensione   e
          retribuzione    in  vigore  nell'assicurazione     generale
          obbligatoria      e    deve   essere   versata all'istituto
          nazionale  della previdenza sociale (INPS)   da  parte  del
          datore  di  lavoro mediante trattenuta sulla  retribuzione,
          ovvero dal lavoratore    stesso,  se    autonomo    fino  a
          concorrenza    di questa.   In materia   di   obbligo della
          denuncia  e  di addebito   delle   sanzioni  amministrative
          trovano    applicazione   le medesime   norme   in   vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria.
            24. Durante i periodi di  rioccupazione  con  obbligo  di
          iscrizione  al  Fondo i contributi versati al  Fondo stesso
          successivamente alla data di   decorrenza   della  pensione
          di    vecchiaia,    danno  diritto   ad   un supplemento di
          pensione, secondo le  disposizioni di cui  all'art. 7 della
          legge 23  aprile 1981, n. 155. L'art. 28   della  legge  13
          luglio  1965,  n. 859, e   l'art. 16 della legge 31 ottobre
          1988, n. 480, sono abrogati.
            25.  L'art.   25, comma  5, della  legge 13 luglio  1965,
          n.  859, e' abrogato. In  materia di  corresponsione  della
          tredicesima mensilita' di   pensione   si   applicano    le
          medesime    norme   in   vigore nell'assicurazione generale
          obbligatoria.
            26.  Per  le  pensioni  aventi     decorrenza  dal   mese
          successivo  a  quello  di entrata   in vigore  del presente
          decreto trovano   applicazione le  norme  in    materia  di
          trattamento  minimo   in vigore nell'assicurazione generale
          obbligatoria".
            - Il comma 2  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1997, n.   165 (Attuazione delle  deleghe conferite
          all'art. 2,  comma 23, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          e  dall'art. 1, commi  97, lettera g), e 99,  della   legge
          23    dicembre   1996,   n.     662,   in     materia    di
          armonizzazione   al   regime   previdenziale  generale  dei
          trattamenti pensionistici del   personale  militare,  delle
          Forze  di polizia   e del Corpo  nazionale dei  vigili  del
          fuoco,  nonche'  del personale   non contrattualizzato  del
          pubblico impiego) e' il seguente:
            "2. In considerazione della specificita'  del rapporto di
          impiego  e  delle obiettive   peculiarita' ed  esigenze dei
          rispettivi   settori di attivita',    il    diritto    alla
          pensione  di    anzianita'    si   consegue, altresi',   al
          raggiungimento   della   massima anzianita'    contributiva
          prevista  dagli  ordinamenti  di   appartenenza, cosi' come
          modificata in ragione dell'aliquota annua  di rendimento di
          cui  all'art. 17, comma 1,   della   legge   23    dicembre
          1994,  n.  724,  senza  le  riduzioni percentuali  previste
          dalla    citata    legge    n.  335    del    1995, ed   in
          corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata  nella  tabella
          B allegata al presente decreto".
            -    La tabella   B richiamata  nel comma  2 dell'art.  6
          del  decreto legislativo n. 165/1997, ora sostituita  dalla
          presente legge, era del seguente tenore:
                                                          "Tabella  B
                                                 (v. art. 6, comma 2)
                  Anno                         Eta' anagrafica
                   -                                 -
                1998-2000                            50
                2001-2003                            51
                2004-2006                            52
                dal 2007                             53".
            -   Il   testo   dell'art.   3   del   D.Lgs.  30  aprile
          1997,   n.   166  (Attuazione    della    delega  conferita
          dall'art.   2,  commi 22  e  23, lettera a), della  legge 8
          agosto 1995, n. 335,   in materia di  regime  pensionistico
          per    gli iscritti   al fondo   pensioni per  gli sportivi
          professionisti    istituito  presso   l'Ente nazionale   di
          previdenza  ed assistenza   per    i   lavoratori     dello
          spettacolo      (Enpals),    come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art.   3     (Modalita'    di    calcolo    e  requisiti
          d'accesso    delle  prestazioni pensionistiche).     - 1. A
          decorrere dal   1 gennaio 1998  per  i  lavoratori  di  cui
          all'art.      2,  commi  2  e  3,  l'eta'  pensionabile  e'
          gradualmente elevata  in ragione   di un   anno  anagrafico
          ogni  diciotto mesi   fino  a raggiungere l'eta' di 47 anni
          donne e di 52 anni per gli uomini.
            2.  I lavoratori  di  cui al   comma 1   conseguono    il
          diritto   alla pensione quando siano trascorsi almeno venti
          anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS    e
          risultino   versati o  accreditati in loro favore almeno 20
          anni  di  contributi  giornalieri,  compresi   quelli   per
          prosecuzione  volontaria.  La  predetta  contribuzione deve
          risultare versata  per   lavoro   svolto     esclusivamente
          con  la  qualifica  di professionista sportivo.
            3.     Ai    fini    del    calcolo    dei    trattamenti
          pensionistici  aventi decorrenza successiva  alla data   di
          entrata   in vigore  del presente decreto, per la  quota di
          pensione relativa  alle anzianita' maturate successivamente
          al  31 dicembre 1992, l'aliquota  di rendimento  annuo  del
          2    per   cento   e   applicata   sino   alla   quota   di
          retribuzione giornaliera  pensionabile  corrispondente   al
          limite   massimo   della retribuzione   annua  pensionabile
          in     vigore     tempo   per     tempo  nell'assicurazione
          generale   obbligatoria  diviso    per  312.  Le  quote  di
          retribuzione    giornaliera  pensionabile    eccedenti   il
          suddetto  limite  sono  computate    secondo le aliquote di
          rendimento previste dall'art.  12 del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503.
            4.  Per    i  lavoratori  di   cui all'art.   2, comma 9,
          l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
          quanto disposto dall'art.  1, commi 6, 7 e 11, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335.
            5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni
          di  cui  al  comma  9  e'    fissata  al  33  per cento. La
          contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata   in  base    ai
          criteri  di    cui all'art. 1,   commi 8  e 9, della citata
          legge n. 335 del 1995.
            6. I   criteri di   calcolo di cui   al  commi  4    e  5
          trovano  altresi'  applicazione  nel  caso  di liquidazione
          della quota di  pensione  di  cui  all'art.  1,  comma  12,
          lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
            7. Ai lavoratori  di cui all'art. 2, comma 9,  si applica
          l'art.  1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del
          1995.
            8. Per i lavoratori  iscritti  al  Fondo  successivamente
          alla  data  del  31 dicembre   1995 e  privi di  anzianita'
          contributiva  alla predetta data,  stante la   specificita'
          dell'attivita'      lavorativa   svolta,     e'  consentito
          aggiungere  alla propria  eta'  anagrafica,  ai fini    del
          conseguimento  dell'eta'  pensionabile prevista dall'art. l
          comma 20, della citata  legge n. 335 del    1995,  un  anno
          ogni    quattro  di  lavoro  effettivamente  svolto   nelle
          suddette qualifiche, fino  ad un massimo di cinque    anni,
          applicando  i    coefficienti  di  trasformazione    di cui
          all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
            9. L'onere derivante dall'applicazione  del  comma  8  e'
          coperto   dalle  entrate  derivanti  dall'applicazione  del
          contributo di solidarieta' di cui all'art. 1, commi 3 e 4".
            -  Il  comma 2  dell'art.   4   del D.Lgs.   30    aprile
          1997,  n.    182  (Attuazione    della    delega  conferita
          dall'art.  2,  commi 22  e  23, lettera a), della  legge  8
          agosto  1995,  n. 335,   in materia di regime pensionistico
          per i lavoratori  dello spettacolo inseriti all'ENPALS)  e'
          il seguente:
            "2.    Il   diritto   alla   pensione di   vecchiaia   e'
          subordinato    al  compimento     dell'eta'        indicata
          nell'allegata      tabella   C    per   i lavoratori   gia'
          iscritti   alla   data    del   31   dicernbre   1995    ed
          appartenenti alle seguenti categorie:
            a)    attori di   prosa,  operetta, rivista,  varieta' ed
          attrazioni, presentatori e discjockey;
            b)   attori   generici    cinematografici,  attori     di
          doppiaggio cinematografico;
               c) direttori d'orchestra e sostituti;
               d) figuranti e indossatori".
            -  La  tabella C richiamata  nel comma 2  dell'art. 4 del
          D.Lgs. n.  182/1997, sostituita ora dalla  presente  legge,
          era la seguente:
                                                           "Tabella C
                                                    (art. 4, comma 2)
          Decorrenza della pensione                       Uomini
                      -                                     -
          Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2001           61
          Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005           62
          Dal 1 gennaio 2006                               63
            -    L'art.  4   del   D.Lgs. n.   182 del   1997,   come
          modificato  dalla presente legge, cosi' recita:
            "Art.   4     (Modalita'    di    calcolo    e  requisiti
          d'accesso    delle  prestazioni  pensionistiche).    - 1. A
          partire  dal  1  gennaio  1997  per  i   lavoratori   dello
          spettacolo   di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,   gia' iscritti  alla
          data   del   31   dicembre  1995,  l'eta'  pensionabile  e'
          gradualmente elevata in ragione di un anno  anagrafico ogni
          18  mesi  fino    al  raggiungimento   dell'eta'   prevista
          dall'assicurazione  generale   obbligatoria,  salvo  quanto
          disposto dal comma 2.
            2.   Il   diritto   alla   pensione   di   vecchiaia   e'
          subordinato    al  compimento     dell'eta'        indicata
          nell'allegata      tabella   C    per   i lavoratori   gia'
          iscritti    alla   data   del   31    dicembre   1995    ed
          appartenenti alle seguenti categorie:
            a)    attori di   prosa,  operetta, rivista,  varieta' ed
          attrazioni, presentatori e discjockey;
            b)   attori   generici    cinematografici,  attori     di
          doppiaggio cinematografico;
               c) direttori d'orchestra e sostituti;
               d) figuranti e indossatori.
            3.  Per  i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla
          data del 31 dicembre  1995, appartenenti   alle   categorie
          degli    artisti        lirici,   professori   d'orchestra,
          orchestrali, coristi,    concertisti,  cantanti  di  musica
          leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di eta'
          stabiliti  dalle disposoni vigenti alla  data di entrata in
          vigore del presente decreto.
            4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori  dello
          spettacolo  appartenenti  alle  categorie  dei tersicorei e
          ballerini. gia' iscritti alla data  del 31 dicembre    1995
          l'eta' pensionabile  e' gradualmente elevata in  ragione di
          un    anno  anagrafico      ogni  diciotto    mesi  fino  a
          raggiungere l'eta' di 52 anni  per gli uomini e 47 anni per
          le donne.
            5. Ai fini  dell'accesso al diritto alle  prestazioni,  i
          lavoratori  di cui   al comma 4 conseguono  il diritto alla
          pensione  quando siano trascorsi almeno  venti  anni  dalla
          data  iniziale  dell'assicurazione  al  Fondo   e risultino
          versati  in    loro  favore    un  numero    di  contributi
          giornalieri effettivi  in costanza di  lavoro o accreditati
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma 15, esclusivamente   con la
          qualifica di tersicoreo  o  ballerino,  secondo  l'allegata
          tabella  D.
            6.  Per le  pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997  per i
          lavoratori di cui  all'art. 9, secondo  comma, del  decreto
          del    Presidente  della  Repubblica  31  dicembre 1971, n.
          1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento    di
          anzianita'    previsti dall'art.   8, comma  3, del decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,    n.  503,  l'importo  del
          relativo  trattamento    pensionistico   e'   ridotto    in
          proporzione  agli   anni mancanti al    raggiungimento  del
          requisito  di  35 anni  di anzianita' contributiva, secondo
          le percentuali indicate  nella tabella A  di  cui  all'art.
          11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
            7. Ai  fini dell'accesso al  diritto alle prestazioni,  i
          requisiti  contributivi  da  far    valere  ai  fini  degli
          articoli 6   e  9  del  decreto  del    presidente    della
          Repubblica   31   dicembre   1971,  n.  1420,  e successive
          modificazioni    e   integrazioni,     devono     riferirsi
          esclusivamente  ad  effettive prestazioni lavorative svolte
          nel settore dello  spettacolo. L'art.  6, secondo  comma, e
          le parole:  "di cui almeno due terzi riferiti  ad effettive
          prestazioni  lavorative  svolte  nel     settore      dello
          spettacolo"  dell'art. 9,  secondo  comma,  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica   31 dicembre 1971,  n. 1420,
          sono abrogati.
            8.     Ai    fini    del    calcolo    dei    trattamenti
          pensionistici  aventi decorrenza successiva  alla data   di
          entrata   in vigore  del presente decreto, per la  quota di
          pensione relativa  alle anzianita' maturate successivamente
          al  31 dicembre 1992, l'aliquota  di rendimento  annuo  del
          2    per    cento   e'   applicata sino   alla   quota   di
          retribuzione giornaliera  pensionabile  corrispondente   al
          limite   massimo   della retribuzione   annua  pensionabile
          in     vigore     tempo   per     tempo  nell'assicurazione
          generale   obbligatoria  diviso    per  312.  Le  quote  di
          retribuzione    giornaliera  pensionabile    eccedenti   il
          suddetto  limite  sono  computate    secondo le aliquote di
          rendimento previste dall'art.  12 del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503.
            9.  Per    i  lavoratori  di   cui all'art.   3, comma 7,
          l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
          quanto disposto dall'art.  1, commi 6, 7 e 11, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335.
            10.   L'aliquota  di     computo  per  il  calcolo  delle
          prestazioni di cui al  comma 9  e'   fissata   al 33    per
          cento.    La contribuzione  cosi' ottenuta e' rivalutata in
          base ai   criteri di cui all'art. 1,  commi  8  e  9  della
          citata legge n. 335 del 1995.
            11.  I  criteri    di  calcolo di cui   ai commi 9 e   10
          trovano altresi'  applicazione  nel  caso  di  liquidazione
          della  quota  di  pensione  di  cui  all'art.  1, comma 12,
          lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
            12. Ai lavoratori di cui all'art.  3, comma 7, si applica
          l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335  del
          1995.
            13.  Per  i   lavoratori appartenenti alle categorie  dei
          tersicorei e ballerini iscritti  successivamente alla  data
          del   31      dicembre   1995,   stante   la   specificita'
          dell'attivita'    lavorativa  svolta,  in  deroga  a quanto
          previsto dall'art.  1, comma 7, della legge 8  agosto 1995,
          n.   335, e'  consentito    aggiungere  alla  propria  eta'
          anagrafica,    ai    fini   del   conseguimento   dell'eta'
          pensionabile  prevista dall'art. 1, comma 20, della  citata
          legge   n. 335   del 1995,    e  per    l'applicazione  dei
          coefficienti  di trasformazione  di cui  all'art. 1,  comma
          6,  della citata  legge  n. 335  del  1995,  un  anno  ogni
          quattro   di   lavoro effettivamente svolto  nelle suddette
          qualifiche, fino  ad un massimo di cinque anni.
            14.  I lavoratori  di cui  al  comma 13  e i   rispettivi
          datori    di  lavoro,  in  funzione dell'anticipo dell'eta'
          pensionabile, sono tenuti al   versamento  al    Fondo,  di
          un'aliquota   contributiva    aggiuntiva  di  finanziamento
          pari, rispettivamente,  all'1   per cento   e   al 2    per
          cento".
            -  La legge 18 dicembre 1973, n.  877 (Nuove norme per la
          tutela  del  lavoro  a  domicilio)  e'  pubblicata    nella
          Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5.
            -    Il comma   26 dell'art.  2  della legge  n.  335 del
          1995 e'  il seguente:
            "26. A  decorrere dal   1 gennaio   1996,  sono    tenuti
          all'iscrizione  presso  una    apposita  Gestione separata,
          presso        l'INPS,    e    finalizzata    all'estensione
          dell'assicurazione      generale       obbligatoria     per
          l'invalidita',  la    vecchiaia  ed   i   superstiti,     i
          soggetti    che esercitano   per    professione   abituale.
          ancorche'   non  esclusiva, attivita' di  lavoro  autonomo,
          di  cui   al comma   1 dell'art.  49 del testo  unico delle
          imposte  sui    redditi,  approvato    con  decreto     del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917,  e
          successive  modificationi    ed    integrazioni,    nonche'
          titolari    di    rapporti   di collaborazione coordinata e
          continuativa, di  cui al comma 2, lettera a),  dell'art. 49
          del medesimo  testo  unico e  gli incaricati  alla  vendita
          a  domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971.
          n.    426.  Sono     esclusi  dall'obbligo     i   soggetti
          assegnatari   di    borse  di  studio,  limitatamente  alla
          relativa attivita'".
            - L'art. 67 del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  30
          giugno  1965, n.   1124 (Testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli    infortuni  sul
          lavoro  e le malattie professionali)  e' il seguente:
            "Art.   67.   -  Gli  assicurati     hanno  diritto  alle
          prestazioni da parte dell'Istituto assicurazione anche  nel
          caso  in  cui  il datore di lavoro non abbia adempiuto agli
          obblighi stabiliti nel presente titolo".
            - L'art.   44 del   D.P.R. n.    1124  del    1965,  come
          modificato   dalla   presente   legge,  risulta  essere  il
          seguente:
            "Art. 44.    -  Il    primo  pagamento  del    premio  di
          assicurazione  deve  essere   effettuato in  via anticipata
          entro  la data  di inizio  dei lavori.
            Il pagamento  della rata di  premio per gli anni   solari
          successivi  deve   essere effettuato  dal datore  di lavoro
          entro  il    20  febbraio  dell'anno    in  cui    rata  si
          riferisce;  contestualmente    il datore   di lavoro   deve
          effettuare  il  pagamento della   regolazione del    premio
          relativo al periodo assicurativo precedente.
             Il  pagamento  all'INAIL  della  rata  di premio puo', a
          richiesta
           del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di
           uguale importo da versarsi alle scadenze del 20  febbraio,
          31
           maggio,  31  agosto  e  30 novembre di ciascun anno cui la
          rata di
           premio  si  riferisce.  Le  somme  afferenti  le  scadenze
          successive
           a  quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate
          degli
           interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei
           titoli   del   debito  pubblico  dell'anno  precedente  da
          indicarsi da
           parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
           programmazione economica. Il pagamento  della  regolazione
          del
           premio  relativo  al periodo assicurativo precedente va in
          ogni
           caso  effettuato  in  un'unica  coluzione,  entro  il   20
          febbraio.
            Ove risulti un conguaglio a favore  del datore di lavoro,
          questi  lo  puo'   detrarre   dalla rata   anzidetta;  sono
          escluse detrazioni   per  titoli  diversi  e    per  titoli
          relativi  ad  anni precedenti  a quello in cui si riferisce
          la regolazione.   Ove risulti un  ulteriore  conguaglio  di
          premi  a    favore   del   datore di   lavoro,   l'istituto
          effettua    il  rimborso  entro   settanta   giorni   dalla
          comunicazione  di  cui  al comma 4 dell'art.   28,  salvo i
          controlli  che  l'istituto medesimo  intenda disporre.
            Entro il  giorno 20 del   mese successivo a  quello    di
          comunicazione  fatta  dall'istituto  assicuratore,  debbono
          essere pagate dal datore di lavoro  le  quote residue    di
          premio    risultanti da  rettifiche  dei conteggi   nonche'
          le     differenze      supplementari    determinate      da
          variazioni  di  rischio,  da  variazioni o rettifiche delle
          retribuzioni, da  accertamenti  ispettivi  e  quanto  altro
          dovuto all'istituto.
            L'istituto  assicuratore  non e'  tenuto a  rammentare al
          datore di lavoro le date delle singole scadenze".
            -  Il  D.Lgs. 30   giugno   1994,   n.   509  (Attuazione
          della    delega  conferita dall'art.   1, comma   32, della
          legge   24 dicembre    1993,  n.    537,  in    materia  di
          trasformazione    in  persone  giuridiche   private di enti
          gestori    di  forme    obbligatorie  di     previdenza   e
          assistenza)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          agosto 1994, n. 196.
            - Il comma 12 dell'art. 3 della legge n. 335/1995  e'  il
          seguente:
            "12.  Nel rispetto   dei principi di autonomia  affermati
          dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.   509,  relativo
          agli  enti  previdenziali  privatizzati,  allo    scopo  di
          assicurare l'equilibrio di   bilancio  in  attuazione    di
          quanto    previsto  dall'art.   2, comma   2, del  predetto
          decreto legislativo,    la  stabilita'    delle  rispettive
          gestioni    e'  da  ricondursi ad   un arco temporale   non
          inferiore   a 15 anni.   In  esito  alle  risultanze  e  in
          attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 2, comma 2,  del
          predetto  decreto,   sono  adottati  dagli   enti  medesimi
          provvedimenti     di    variazione      delle      aliquote
          contributive,     di riparametrazione  dei  coefficienti di
          rendimento  o  di ogni   altro criterio  di  determinazione
          del  trattamento  pensionistico  nel rispetto del principio
          del  pro rata   in relazione alle  anzianita' gia' maturate
          rispetto alla  introduzione delle  modifiche derivanti  dai
          provvedimenti suddetti. Nei  regimi  pensionistici  gestiti
          dai  predetti  enti,   il periodo   di riferimento   per la
          determinazione della  base pensionabile e'   definito,  ove
          inferiore, secondo i  criteri fissati all'art. 1, comma 17,
          per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
          e    al medesimo art. 1,  comma 18, per gli  altri enti. Ai
          fini  dell'accesso  ai   pensionamenti      anticipati   di
          anzianita',  trovano  applicazione le   disposizioni di cui
          all'art.  1, commi 25 e  26, per gli  enti  che  gestiscono
          forme di  previdenza  sostitutive,  e  al medesimo  art. 1,
          comma 28,  per gli  altri enti.  Gli enti   possono  optare
          per  l'adozione    del   sistema contributivo   definito ai
          sensi della presente legge".
            -  L'art.  1, comma  4, lettera c) del D.Lgs. n. 509  del
          1994, e' il seguente:
            "4. Contestualmente alla deliberazione di   cui al  comma
          1,  gli  enti  adottano lo statuto   ed il regolamento, che
          debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2,  ed
          ispirarsi ai seguenti criteri:
                a) (Omissis)  ;
                b) (Omissis)  ;
            c)    previsione di   una riserva   legale,   al fine  di
          assicurare    la  continuita'      nell'erogazione    delle
          prestazioni,    in      misura    non  inferiore  a  cinque
          annualita'  dell'importo delle pensioni in essere.    Ferme
          restando  le  riserve  tecniche    esistenti  alla  data di
          entrata in vigore   del presente    decreto,  all'eventuale
          adeguamento  di    esse  si provvede, nella   fase di prima
          applicazione,     mediante  accantonamenti  pari   ad   una
          annualita' per ogni biennio".
            -    Il comma   2   dell'art. 2  del  D.Lgs.  n. 509  del
          1994, e'  il seguente:
            "2. La   gestione economicofinanziaria deve    assicurare
          l'equilibrio  di    bilancio    mediante    l'adozione   di
          provvedimenti  coerenti  alle indicazioni  risultanti   dal
          bilancio  tecnico  da   redigersi  con periodicita'  almeno
          triennale".
            -  L'art.  1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 (Misure di razionalizzazione  della finanza  pubblica),
          come  modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "217.  I  soggetti   che non provvedono entro il  termine
          stabilito al pagamento dei  contributi o premi dovuti  alle
          gestioni  previdenziali  ed  assistenziali,  ovvero      vi
          provvedono  in  misura    inferiore  a  quella dovuta, sono
          tenuti:
            a)  nel  caso  di  mancato  o  ritardato   pagamento   di
          contributi  o  premi, il   cui   ammontare   e'  rilevabile
          dalle    denunce    e/o    registrazioni  obbligatorie,  al
          pagamento  di  un somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari
          al  tasso dell'interesse di   differimento e  di  dilazione
          di  cui  all'art.  13  del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
          402,  convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge   26
          settembre    1981,  n. 537,   e successive modificazioni  e
          integrazioni, maggiorato   di    tre    punti;  la    somma
          aggiuntiva  non    puo' essere superiore  al 100 per  cento
          dell'importo dei contributi o premi non  corrisposti  entro
          la scadenza di legge;
            b)   in   caso  di  evasione   connessa  a  registrazioni
          o  denunce obbligatorie   omesse   o   non   conformi    al
          vero,   oltre   alla  somma aggiuntiva di cui  alla lettera
          a), al pagamento di   una sanzione,  una  tantum      ,  da
          graduare  secondo criteri fissati  con decreto del Ministro
          del    lavoro e della  previdenza sociale, di concerto  con
          il Ministro del   tesoro,  in    relazione  alla    entita'
          dell'evasione      e   al   comportamento  complessivo  del
          contribuente, da un minimo  del 50 per cento ad un  massimo
          del 100 per  cento di quanto dovuto  a titolo di contributi
          o premi;  qualora la denuncia  della  situazione  debitoria
          sia  effettuata    spontaneamente prima di contestazioni  o
          richieste da parte degli   enti  impositori,  e    comunque
          entro  sei mesi  dal termine stabilito per il pagamento dei
          contributi o premi, la  sanzione  di  cui  alla    presente
          lettera    non    e'   dovuta   sempreche'   il  versamento
          contributi o premi sia  effettuato    entro  trenta  giorni
          dalla denuncia stessa".
            -  Il  comma  2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n.
          417 (Proroga dei  termini per   l'emanazione dei    decreti
          legislativi    di cui   alla legge  8    agosto  1995,   n.
          335,    recante   riforma     del    sistema  pensionistico
          obbligatorio  e    complementare),  come   modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "2. Il termine per l'esercizio   della  delega  conferita
          dall'art. 3, comma 21, della  citata legge n. 335  del 1995
          e' differito  al  31 marzo 1997".
            -  Il  comma 45 dell'art. 1  della legge n. 335/95,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "45. Il Nucleo di valutazione  di  cui  al  comma  44  e'
          composto  da  non piu'  di  quindici  membri   che  abbiano
          particolare    competenza    e  specifica    esperienza  in
          materia  previdenziale   nei diversi   profili giuridico ed
          economicostatisticoattuariale,   nominati, per  un  periodo
          non  superiore  a   quattro anni, rinnovabile a sua  volta,
          dal Ministro del lavoro  e della previdenza    sociale,  di
          concerto  con    il  Ministro  del   tesoro. Il   Nucleo e'
          composto da   magistrati amministrativi   e contabili    di
          cui    uno   in    veste   di  coordinatore,  da  personale
          appartenente  ai  ruoli  di  professori  universitari,   da
          personale  appartenente   ai   ruoli   di   Amministrazione
          dello  Sato,  anche  ad ordinamento autonomo,   e  di  enti
          publici  anche  economici   nonche' da esperti,   in numero
          non superiore  a cinque,  non appartenenti  alle  categorie
          predette;  i componenti del  Nucleo sono collocati,  ove ne
          venga    fatta richiesta  dal Ministro  del lavoro  e della
          previdenza sociale, fuori ruolo conservando il  trattamento
          delle  amministrazioni  di    provenienza,    senza   avere
          diritto ad    ulteriori    compensi.    Con  decreto    del
          Ministro  del   lavoro   e   della previdenza  sociale,  di
          concerto   con   il    Ministro    del      tesoro,    sono
          determinati    la remunerazione  dei  membri    medesimi in
          armonia   con   i   criteri correnti per  la determinazione
          dei  compensi    per  attivita'    di  pari  qualificazione
          professionale,  il    numero  e   le professionalita'   dei
          dipendenti appartenenti  al Ministero  del lavoro e   della
          previdenza  sociale  o    di  altre   Amministrazioni dello
          Stato,   enti  ed organi pubblici  da  impiegare presso  il
          Nucleo   medesimo anche attraverso l'Istituto  di distacco;
          il  Nucleo    di    valutazione  delibera    in ordine alle
          proprie modalita'  organizzative e di  funzionamento.   Per
          il    funzionamento    del    Nucleo,   ivi   compreso   il
          compenso  ai componenti,  nonche'  l'effettuazione di studi
          e  ricerche ai sensi del comma   44,  lettera    c),  anche
          attraverso  convenzioni e  borse di studio presso il Nucleo
          medesimo,     e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni
          annue a decorrere dal   1996. Al relativo  onere,  per  gli
          anni  1996  e  1997,  si   provvede mediante corrispondente
          utilizzo  delle  proiezioni    per    i    medesimi    anni
          dell'accantonamento    relativo   al Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, iscritto  ai  fini  del  bilancio
          triennale  1995-1997  al   capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.".
            -  L'art.  4  del  decreto-legge  28   marzo 1997, n. 79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140 (Misure urgenti per il  riequilibrio  della  finanza
          pubblica),   come   modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  4      (Disposizioni   in   materia   di   condono
          previdenziale).    - 1.  I  soggetti tenuti  al  versamento
          dei    contributi  e    dei    premi  previdenziali      ed
          assistenziali,   debitori  per  contributi omessi  o pagati
          tardivamente   relativi a periodi  contributivi    maturati
          fino  a  tutto    il   mese   di   dicembre 1996,   possono
          regolarizzare    la    loro  posizione    debitoria     nei
          confronti    degli  enti    stessi   presso   gli sportelli
          unificati di  cui all'articolo 14, comma 4,  della legge 30
          dicembre      1991,    n.      412,    come      modificato
          dall'artcolo   1  del decreto-legge 15  gennaio 1993, n. 6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
          n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997,  di
          quanto  dovuto  a  titolo  di  contributi    e premi stessi
          maggiorati,   in luogo    delle  sanzioni    civili,  degli
          interessi nella misura del  10 per cento annuo,  nel limite
          massimo  del    40  per  cento  dei  contributi e dei premi
          complessivamente dovuti.
            2.  La  regolarizzazione  puo'    avvenire,  secondo   le
          modalita'  fissate  dagli  enti impositori, anche in trenta
          rate bimestrali consecutive di uguale importo, la  prima  e
          la seconda delle quali da versare entro il 31  maggio 1997.
          Fermo    restando quanto  disposto dall'articolo  10, comma
          13-   quinquies  ,  del decreto-legge 31 dicembre  1996, n.
          669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge   28
          febbraio  1997, n.   30, la  scadenza della  prima e  della
          seconda rata   e fissata   al 31 maggio  1997.    L'importo
          delle  rate,  comprensivo   degli interessi pari al  7  per
          cento  annuo,   e'  calcolato  applicando  al   debito   il
          coefficiente    indicato alla   colonna 4  della tabella  A
          allegata  al presente decreto.
            3. Le disposizioni   di cui ai  commi  1  e    2  possono
          applicarsi  oltre  che  ai  soggetti che abbiano presentato
          domanda di condono nei termini  di  cui    all'articolo  1,
          comma 226,  della legge 23 dicembre  1996, n.  662,   anche
          ai     soggetti    che  abbiano    presentato  domanda   di
          regolarizzazione   contributiva   ai   sensi  dell'articolo
          3   del decreto-legge  24  settembre 1996,   n.   499,    e
          dell'articolo   2  del d'ecretolegge  23  ottobre 1996,  n.
          538,  relativamente alla  parte residua del debito.
            4. I  datori di lavoro  agricolo, i coltivatori  diretti,
          mezzadri,  coloni  e   rispettivi      concedenti   e   gli
          imprenditori   agricoli a titolo principale,  debitori  per
          contributi    omessi   relativi   a   periodi  contributivi
          maturati fino a tutto  il mese di dicembre 1996, purche' in
          scadenza  entro  la data di  entrata in vigore del presente
          decreto, possono regolarizzare la loro posizione  debitoria
          nei   confronti  degli  enti,  previa  presentazione  della
          domanda  entro il 31 maggio 1997, in 20  rate    semestrali
          consecutive,  di  cui    la prima entro il  31 maggio 1997,
          secondo  le modalita'  fissate dagli  enti impositori.   Le
          rate  successive  alla    prima  saranno maggiorate   degli
          interessi del   5 per cento annuo    per  il  periodo    di
          differimento,  secondo  il    criterio  di  cui al comma 2,
          ultimo   periodo. La regolarizzazione di  quanto  dovuto  a
          titolo  di   contributi   o   premi puo'   avvenire   anche
          mediante  il pagamento, attualizzato  al tasso del   5  per
          cento annuo  della quota capitale  dovuta sulla  base delle
          predette    20 rate,   in una   unica soluzione entro il 31
          maggio 1997,   ovvero in tre rate  scadenti  il  31  maggio
          1997,   il   31   luglio   1997  e  il  30  novembre  1997,
          rispettivamente nelle misure del  10 per cento, del  40 per
          cento e del  50 per cento del dovuto.
            4-bis.     Le obbligazioni  sorte  a  titolo    di  somme
          aggiuntive,  interessi    e  sanzioni    amministrative per
          obblighi contributivi  nel settore agricolo  relative    ai
          periodi  di  cui al   comma 4, soddisfatte entro la data di
          entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e  non
          si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.
            5.   Possono   essere  corrisposti  con le  modalita'  ed
          i  termini previsti dal comma 4 anche  i    contributi  che
          hanno  formato  oggetto di procedure   di  regolarizzazione
          agevolata  ai  sensi  di  precedenti disposizioni,  per  la
          parte del debito contributivo rimasto insoluto.
             5-bis.  l  datori  di lavoro   che si sono avvalsi della
          facolta' di
           cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2  dicembre
          1985,
           n.  688,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31
          gennaio
           1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del
           decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
           modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,  ed  i
          cui
           crediti  ceduti  ai  sensi  delle  citate disposizioni non
          siano
           stati,  per  qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere
          alla
           regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti
           insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal  comma
          4 del
           presente  articolo,  che si intendono a tal fine prorogati
          al 31
           gennaio 1998. Gli  enti  impositori,  entro  quattro  mesi
          dalla
           presentazione    della    domanda    di   regolarizzazione
          accompagnata da
           specifica    istanza,    procederanno     alla     formale
          retrocessione, a
           favore  dei  cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a
          suo
           tempo  destinati  al  pagamento  dei  contributi  e  premi
          oggetto
           della regolarizzazione.
            6.   Restano   confermate   le   disposizioni     di  cui
          all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n.
          662 del 1996.
            6-bis.    Nell'ambito     del  potere  di   adozione   di
          provvedimenti,  conferito  dall'articolo  2,  comma  2, del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono  essere
          adottate   dagli  enti  privatizzati  di  cui  al  medesimo
          decreto legislativo  deliberazioni in materia    di  regime
          sanzionatorio    e      di    condono    per   inadempienze
          contributive,      da   assoggettare   ad      approvazione
          ministeriale ai sensi  dell'articolo 3, comma 2, del citato
          decreto legislativo".
            -  Il  decreto  legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 3,  comma  27,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.    335,  in  materia  di
          dismissioni     del  patrimonio  immobiliare   degli   enti
          previdenziali   pubblici  e  di  investimenti degli  stessi
          in   campo immobiliare)  e'    pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario  n. 43  alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo
          1996).
            - Il   decreto-legge 28   marzo 1997,   n.  79    (Misure
          urgenti    per il riequilibrio  della finanza  pubblica) e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 74   del  29  marzo
          1997,  da relativa  legge di conversione 28 maggio 1997, n.
          140, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123  del  29
          maggio 1997.
            -  L'art.  10 del decreto  legislativo n. 104/1996,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  10    (Osservatorio sul    patrimonio  immobiliare
          degli  enti  previdenziali).    - 1.   Ai fini del  miglior
          controllo  e indirizzo dell'attivita' immobiliare    e  per
          attuare  le procedure   previste dal presente  decreto  per
          l'attuazione   dei   programmi   di cessione   nel  termine
          massimo    di cinque anni dalla  data di entrata in  vigore
          del presente decreto,   e' costituito,   per la    medesima
          durata    di cinque anni, presso il  Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale, un Osservatorio sul   patrimonio
          immobiliare degli  enti. L'Osservatorio, che opera  anche a
          diretto  supporto    del  Ministro  del  lavoro    e  della
          previdenza sociale  per l'azione di vigilanza  e indirizzo,
          esercita, oltre   a    quelli    previsti    nelle    altre
          disposizioni  del  presente decreto, i seguenti compiti:
            a)    promuovere    analisi,   verifiche     tecniche   e
          confronti  sulle attivita'  immobiliari  degli   enti   con
          lo   specifico  obiettivo  di definire  principi  e criteri
          idonei  a   migliorarne la   qualita'   e l'efficacia  e  a
          consentire   l'armonizzazione  ed  il  coordinamento  delle
          stesse   sia  sotto    il  profilo    amministrativo    che
          tecnico  ed informatico;
            b) fornire orientamenti tecnici e pareri agli enti, anche
          in  merito  all'azione   contrattuale che  gli  stessi enti
          espletano nella   loro attivita'  immobiliare  e  ai  nuovi
          investimenti immobiliari;
            c)    verificare    la    corretta     attuazione   della
          normativa  ed  in particolare delle procedure, modalita'  e
          tempi, proponendo eventuali correttivi;
            d) verificare  i risultati economici   dei  programmi  di
          cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi
          investimenti;
            e)  predisporre  lo  schema di relazione  che il Ministro
          del lavoro e della   previdenza   sociale   e'    tenuto  a
          presentare    annualmente    al  Parlamento  in  attuazione
          dell'art. 12.
            2.  L'Osservatorio   e'   composto   da   cinque   membri
          nominati    dal  Ministro del   lavoro e   della previdenza
          sociale,  di concerto  con i Ministri    del    tesoro    e
          dei    lavori   pubblici.  I   componenti dell'Osservatorio
          sono  prescelti fra esperti, anche   appartenenti ai  ruoli
          delle   pubbliche  amministrazioni   e  delle  universita',
          di indiscussa    moralita'    e    indipendenza,     aventi
          specifiche  professionalita'  e  consolidate esperienze nel
          campo immobiliare per  i  settori  tecnico,    dell'estimo,
          economico  e    giuridico.  L'Osservatorio  si    avvale di
          personale di   specifica   competenza nel   suo campo    di
          attivita'    appartenente  ai    ruoli  dei   Ministeri del
          lavoro e  della previdenza sociale e dei lavori pubblici  e
          messo  a  disposizione nelle misure indicate nel decreto di
          cui al comma 3.
            3.  Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,  di    concerto con   i Ministri   del
          tesoro   e  dei    lavori  pubblici;    da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla    data  di entrata in   vigore del
          presentedecreto   legislativo,   sono    determinate:    le
          modalita'     organizzative    e    di        funzionamento
          dell'Osservatorio; la remunerazione dei    componenti    in
          armonia    con      i    criteri      correnti   per     la
          determinazione   dei compensi   per   attivita'    di  pari
          qualificazione professionale;  le possibilita'  di impiego,
          attraverso  contratti   a tempo determinato, del  personale
          delle societa' di  cui all'art. 14, in numero non superiore
          a dieci  unita'. Con il medesimo decreto  sono  fissate  le
          quote  di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al
          finanziamento        dell'Osservatorio,         determinati
          nell'importo  massimo complessivo di  2.000 milioni  annui,
          in   proporzione    all'entita'  dei  rispettivi  patrimoni
          immobiliari; gli  enti medesimi provvedono con  i  proventi
          della gestione  del  patrimonio e  delle dismissioni.  Tali
          quote  vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello stato
          di   previsione   del  Ministero    del  lavoro    e  della
          previdenza sociale.  Il Ministro  del tesoro e' autorizzato
          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
          di bilancio.
            4.  Al  fine di  favorire  l'efficace  espletamento delle
          funzioni dell'Osservatorio,  gli    enti  prestano     allo
          stesso       la    massima  collaborazione    e  consentono
          l'accesso diretto  alle informazioni  e agli immobili.
            5. L'Osservatorio  informa periodicamente il Nucleo    di
          valutazione  della  spesa previdenziale di cui all'art.  1,
          comma 44, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e fornisce
          le   informazioni   richieste   dal  medesimo  Nucleo    in
          relazione  ai suoi compiti  di osservazione  e di controllo
          dei    singoli  regimi   assicurativi  e   degli  andamenti
          economicofinanziari      del    sistema       previdenziale
          obbligatorio.    L'Osservatorio  trasmette    lo  schema di
          relazione di cui al   comma 1, lettera  e),  al  Nucleo  di
          valutazione il quale esprime al Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale le proprie osservazioni".
            -  L'art. 7,  comma 1,  lettera  d) del  decreto-legge n.
          79/1997,  convertito,   con    modificazioni,  dalla  legge
          n.   140/1997,  come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  7    (Programma   straordinario   di   dismissione
          di    beni  immobiliari).    -  1.  Al  fine  di consentire
          l'immediata realizzazione di  un programma    straordinario
          di   dismissione      di  beni     immobillari  degli  enti
          previdenziali  pubblici di cui all'articolo  1 del  decreto
          legislativo  16    febbraio  19 n.   104, il   Ministro del
          lavoro   e della previdenza sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  del tesoro, provvede, entro novanta  giorni dalla
          data di entrata  in vigore  del presente decreto:
            a) a   definire i criteri   per  la    stima  del  valore
          commerciale  del  predetto  programma  sulla  base    delle
          valutazioni  correnti  di  mercato,  relative  ad  immobili
          aventi analoghe caratteristiche;
            b)  ad   individuare, anche sulla  base delle indicazioni
          allo scopo fornite dal predetti enti, i   beni oggetto  del
          predetto  programma per un valore complessivo non inferiore
          a lire 3.000 miliardi;
            c) a definire  uno schematipo di  contratto    d'acquisto
          dei  predetti  beni   che disciplini,   tra   l'altro,   le
          modalita'  e  i termini  dei relativi pagamenti;
             d)  ad  individuare  tramite  procedura  competitiva  il
          soggetto
           disponibile  ad  acquistare,  a  prezzi  non  inferiori ai
          rispettivi
           valori commerciali come sopra stimati, l'intero  complesso
          dei
           beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni
           appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o piu'
           lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto
           acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita
           frazionata degli immobili cosi acquistati, a garantire il
           rispetto   del   diritto  di  prelazione  degli  eventuali
          conduttori
           secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo
           16  febbraio  1996,  n.  104, e all'articolo 3, comma 109,
          della
           legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresi' indicare un
           istituto  bancario  che  si  impegni  a  concedere   mutui
          ipotecari a
           condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per
           l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni
          sono
           stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
           previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del
           bilancio e della programmazione economica.
            2.    Gli  enti    previdenziali    di cui   al comma   1
          stipulano con  il soggetto  o i   soggetti individuati    a
          norma  dello    stesso  comma   il contratto di alienazione
          secondo il relativo schematipo,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte
          del  soggetto  o  dei  soggetti    medesimi.  In  caso   di
          infruttuoso  decorso  di  detto  termine,   il Ministro del
          lavoro e  della previdenza sociale nomina  un   commissario
          che    provvede   in   sostituzione degli   organi ordinari
          dell'ente.
            2-bis.    Entro il 31   dicembre 1997 il  Ministro    del
          lavoro e della  previdenza sociale  presenta al  Parlamento
          una   relazione sul programma straordinario  di dismissione
          di cui al  presente articolo indicando  per   ciascun  ente
          previdenziale    l'elenco    dei  beni   gia' alienati e di
          quelli da alienare, i criteri utilizzati  per la stima  del
          valore  commerciale,  le entrate   gia' realizzate e quelle
          attese e la tipologia degli acquirenti".
            - L'art.   37 della  legge    5  agosto    1981,  n.  416
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  37   (Esodo e prepensionamento).  - Ai  lavoratori
          di cui ai precedenti   articoli  e'    data  facolta'    di
          optare,      entro   sessanta   giorni  dall'ammissione  al
          trattamento  di cui all'articolo 35 ovvero, nel  periodo di
          godimento del  trattamento medesimo,  entro sessanta giorni
          dal    maturare    delle  condizioni     di      anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti benefici:
            a)  per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione
          per coloro  che  possano    far  valere  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita',  la vecchiaia  ed
          i    superstiti almeno  360 contributi mensili ovvero 1.560
          contributi    settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle
          Tabelle  A e  B allegate al D.P.R. 27 aprile  1968, n. 488,
          sulla base  dell'anzianita' contributiva  aumentata  di  un
          periodo  pari   a cinque   anni, i  periodi di  sospensione
          per  i quali  e' ammesso  il trattamento  di cui  al citato
          articolo 35   sono riconosciuti   utili d'ufficio,  per  il
          conseguimento   del   beneficio   previsto  dalla  presente
          lettera;  l'anzianita'  contributiva   non  puo'   comunque
          risultare superiore a quaranta anni;
            b)   per i  giornalisti professionisti,  limitatamente al
          numero di unita' ammesso dal Ministero del  lavoro e  della
          previdenza  sociale e per i soli casi di ristrutturazione o
          riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata
          liquidazione       della   pensione   di    vecchiaia    al
          cinquantottesimo   anno di  eta',  nei  casi  in cui  siano
          stati maturati almeno 18 anni  di anzianita'  contributiva,
          con  integrazione a   carico   dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti italiani  "Giovanni  Amendola"
          (INPGI)  del  requisito  contributivo previsto dal  secondo
          comma    dell'articolo  4  del  regolamento  approvato  con
          decreto  ministeriale 1   gennaio 1953, pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale    n.  10    del    14  gennaio   1953.
          L'integrazione   contributiva  trova  applicazione    nella
          misura    e  secondo    i  criteri    stabiliti dal comma 2
          dell'articolo 2  del decreto-legge 14   giugno  1996,    n.
          318,  convertito, con modificazioni, dalla legge  29 luglio
          1996, n. 402. I termini di cui   all'articolo 3,  comma  3,
          ultimo    periodo,  del  decreto legislativo 16   settembre
          1996,   n. 564, sono   prorogati al    31  marzo  1998;  il
          termine  per  l'emanazione  di  disposizioni  correttive ai
          sensi dell'articolo  3,  comma 22,  della  legge  8  agosto
          1995,  n.  335, relative al predetto  decreto  legislativo,
          e' prorogato  al 30 giugno 1998;
            c)  corresponsione  fino  al  31   dicembre 1986 nei casi
          previsti dalle lettere   a)   e    b)    da    parte  degli
          istituti     previdenziali     di     una  indennita'  pari
          all'indennita' di  anzianita'  maturata  per  gli  anni  di
          servizio  effettivamente prestati nella azienda, fino ad un
          massimo di dieci anni;
            d)    concessione  di    un  credito     agevolato   alle
          condizioni  previste  dagli   articoli 30   e 32   per   le
          cooperative  giornalistiche di  cui all'articolo 6,    fino
          ad  un  importo pari a quello  complessivo della indennita'
          corrisposta ai  sensi  della lettera  c),  allo scopo    di
          consentire   al   lavoratore   di   rilevare  e  costituire
          una  azienda artigiana  nel    settore  grafico,     ovvero
          effettuare     il   proprio conferimento ad una cooperativa
          operante nello stesso settore.
            I  lavoratori dipendenti  da aziende  per  le quali    il
          CIPI  abbia accertato  la sussistenza  delle condizioni  di
          cui  al quinto  comma dell'articolo  2 della  L.  12 agosto
          1977,  n.    675,   e che   abbiano maturato   i  necessari
          requisiti  di   anzianita'   contributiva   sono ammessi  a
          godere,    a  domanda, dei benefici previsti  dalle lettere
          a), b) e c)  del precedente comma.
            I benefici previsti   dalle lettere a) e  b)  non    sono
          cumulabili  con  quelli  previsti dalla lettera d), nonche'
          con le prestazioni a carico  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione.
            La     cassa     per    l'integrazione    dei    guadagni
          degli    operai dell'industria  corrisponde  alla  gestione
          pensionistica   una  somma  pari  all'importo    risultante
          dall'applicazione  dell'aliquota contributiva in    vigore,
          per    la gestione  medesima, sull'importo  che si  ottiene
          indicando  per  i  mesi  di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima  retribuzione  percepita    da  ogni    lavoratore
          interessato    rapportati a mese.   l   contributi  versati
          dalla  cassa   per   l'integrazione   dei guadagni  vengono
          iscritti   per  due  terzi    nella  contabilita'  separata
          relativa agli  interventi straordinari  e per  il rimanente
          terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
            Il    contributo addizionale   a carico   dei   datori di
          lavoro ed  il concorso dello Stato,  previsti dall'articolo
          12 della  L. 5 novembre 1968,   n.   1115, sono    devoluti
          alla   cassa per  l'integrazione  dei guadagni degli operai
          dell'industria nella contabilita' relativa agli  interventi
          straordinari.
            Il  contributo  addizionale, di cui  al precedente comma,
          e' dovuto a decorrere dal periodo di  paga  successivo    a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
            Agli  effetti del  cumulo del  trattamento   di  pensione
          di  cui    al  presente  articolo  con la retribuzione   si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'  di
          cui all'articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153.
            Il    trattamento  di    pensione  di   cui   al presente
          articolo non  e' compatibile con le prestazioni   a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione".
            -  L'art.   2 del decreto legge  14 giugno 1996, n.  318,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 29 luglio 1996,
          n. 402 (Disposizioni urgenti  in materia   previdenziale  e
          di  sostegno   al reddito),  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art. 2  (Disposizioni previdenziali  per i giornalisti).
          - 1.  Fermi restando  i trattamenti previsti  dall'art. 24,
          comma   2, della legge 25   febbraio 1987,    n.  67,    le
          diposizioni    di  cui   all'art. 35 della  legge  5 agosto
          1981,  n.  416, e  successive  modificazioni, continuano  a
          trovare  applicazione,  sino  al 31 dicembre 1997, anche ai
          giornalisti del  settore dei giornali  periodici, nonche' a
          tutte le altre  fattispecie  gia'  previste  dal   comma  4
          dell'art.  7  del decreto-legge 20 maggio 1993,    n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
            2.   Per  il    personale    giornalistico  che     fara'
          ricorso      al prepensionamento di cui  all'art. 37, primo
          comma,  lettera b), della legge   5  agosto    1981,     n.
          416,      e    successive     modificazioni, l'integrazione
          contributiva   a   carico   dell'istituto   nazionale    di
          previdenza    dei  giornalisti    italiani  "G.   Amendola"
          (INPGI),   di cui alla  predetta  disposizione    non  puo'
          essere superiore  a cinque anni.  Per  i  giornalisti   che
          abbiano   compiuto   i   60    anni  di  eta', l'anzianita'
          contributiva  e' maggiorata di un   periodo  non  superiore
          alla  differenza    tra  i  65    anni  e l'eta' anagrafica
          raggiunta, ferma restando la  non superabilita' del   tetto
          niassimo  di   360 contributi mensili. Non  sono ammessi  a
          fruire dei  benefici i   giornalisti che  risultino    gia'
          titolari    di  pensione    a   carico   dell'assicurazione
          generale   obbligatoria   o di   forme    sostitutive    ed
          esclusive    della  medesima.   I contributi   assicurativi
          riferiti  a periodi  lavorativi successivi   all'anticipata
          liquidazione  della pensione  di vecchiaia sono riassorbiti
          dall'INPGI   fino   alla  concorrenza  della  maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista.
            3.  La  previgente    normativa,  prevista  dalla  citata
          lettera b), del primo comma dell'art. 37 della citata legge
          n. 416 del 1981,  continua  a  trovare    applicazione  nei
          confronti  dei    giornalisti  professionisti dipendenti da
          aziende  individuate dal medesimo art.    37,  che  abbiano
          stipulato  e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero
          del lavoro e  della  previdenza  sociale,  antecedentemente
          alla  data  del 16 aprile 1996, accordi  sindacali relativi
          al riconoscimento   delle causali  di  intervento,  di  cui
          all'art. 35 della citata legge n. 416 del 1981.
            4.    Fino al   31 dicembre   1998, per  l'assunzione con
          contratto di lavoro giornalistico a termine di  durata  non
          superiore  a  dodici mesi dei giornalisti  professionisti e
          dei praticanti  iscritti all'INPGI, disoccupati o in  cassa
          integrazione guadagni straordinaria, e' esteso il beneficio
          di cui all'art. 8,  comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, limitatamente  ai contributi di natura  previdenziale.
          Nel  caso in  cui il predetto  contratto nel  corso del suo
          svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori  dodici    mesi a decorrere dalla trasformazione.
          Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per  la  copertura
          degli  oneri conseguenti  al minore  afflusso contributivo,
          gli    stanziamenti  residui    non    utilizzati  per   il
          finanziamento   dei  contratti  di  solidarieta'  di    cui
          all'art.  5,  commi 1, 2,  3 e 4, del citato  decreto-legge
          n.  148  del 1993.  L'INPGI  e' autorizzato  ad  anticipare
          al    Fondo integrativo  di  previdenza  per i  giornalisti
          professionisti,  gestito  dall'istituto  stesso,  le  somme
          occorrenti  per  il  ripianamento  del  disavanzo  al    31
          dicembre 1995 mediante svincolo, per un  pari importo,  del
          deposito  effettuato  ai  sensi   dell'art. 15 del  decreto
          -legge   13  maggio  1991,  n.    151,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  202, e
          dell'art. 12 del decreto-legge 22 maggio  1993,    n.  155,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'istituto
          da parte delle aziende editoriali si procede sulla base  di
          un   piano      di   ammortamento   decennale   predisposto
          dall'istituto medesimo previe intese con le  organizzazioni
          sindacali  firmatarie del contratto collettivo nazionale di
          categoria".
            -   Per il   testo   del   comma 2   dell'art.   2    del
          decreto-legge  n.  318/1996, si veda in nota al comma 28.
            -  Per   il testo dell'art.  37 della legge  n. 416/1981,
          si  veda in nota al comma 27.
             - L'art. 35 della legge n. 416/1981 cosi' recita:
            "Art. 35   (Trattamento   straordinario  di  integrazione
          salariale).
           -  Il trattamento straordinario  di integrazione salariale
          di  cui all'art.  2, quinto  comma,  della legge  12 agosto
          1977,  n. 675  e successive modificazioni,  e' esteso,  con
          le modalita'  previste per gli impiegati,   ai  giornalisti
          professionisti   dipendenti     da  imprese  editrici    di
          giornali  quotidiani  e    dalle  agenzie   di   stampa   a
          diffusione  nazionale  sospesi    dal lavoro per le   cause
          indicate nelle norme citate.
            L'importo del trattamento di integrazione  salariale  non
          puo'   essere   superiore   al     trattamento  massimo  di
          integrazione     salariale  previsto   per   i   lavoratori
          dell'industria.
            Il  trattamento  straordinario di  integrazione salariale
          puo' essere erogato    ai    dipendenti    delle    imprese
          editrici   o   stampatrici   di giornali quotidiani e delle
          agenzie di stampa di cui al  secondo  comma  dell'art.  27,
          anche  al  di  fuori  dei casi previsti dall'art. 2, quinto
          comma, della legge 12  agosto 1977, n. 675,  in  tutti    i
          casi  di crisi aziendale nei quali  si renda necessaria una
          riduzione  del  personale  ai    fini     del   risanamento
          dell'impresa   e,   nei casi  di  cessazione dell'attivita'
          aziendale, anche in costanza di fallimento.
            Il  Ministero del  lavoro e  della previdenza    sociale,
          sulla    base degli accertamenti del CIPI di cui  al quinto
          comma dell'art. 2 della legge 12  agosto    1977,  n.  675,
          adotta  i    conseguenti provvedimenti di concessione   del
          trattamento   sopra  indicato    per  periodi    semestrali
          consecutivi       e,      comunque,      non      superiori
          complessivamente   a ventiquattro mesi. Sono applicabili  a
          tali  periodi le disposizioni di cui  agli articoli  3 e  4
          della legge   20   maggio 1975,   n.  164,    e  successive
          modificazioni.
            Alla  corresponsione  del  trattamento    previsto  per i
          giornalisti dal presente   articolo  provvede    l'istituto
          nazionale      di  previdenza    dei  giornalisti  italiani
          "Giovanni Amendola" (INPGI)".
            - L'art. 25   della  legge  28  febbraio  1986,  n.    41
          (Disposizioni  per  la  formazione del   bilancio annuale e
          pluriennale   dello Stato, legge finanziaria  1986)  e'  il
          seguente:
            "Art.    25. -   1. A  decorrere  dal 1  gennaio 1986  le
          gestioni  di previdenza  sostitutive  ed  esonerative   del
          regime  generale,  ad eccezione dello   Stato, sono  tenute
          a   versare  al  predetto    regime  un  contributo      di
          solidarieta'       commisurato     all'ammontare      delle
          retribuzioni      imponibili   dei    singoli   ordinamenti
          agli  effetti pensionistici.
            2.  La  misura  del   contributo   di   solidarieta'   e'
          determinata  ogni  tre anni, per ogni gestione, con  decrto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  su proposta  del
          Ministro del   lavoro   e della   previdenza sociale,    di
          concerto    con il   Ministro del  tesoro e,  per le  forme
          esclusive, anche con il Ministro per la funzione  pubblica,
          sulla  base  delle     caratteristiche   demografiche    ed
          economiche    di   ciascuna gestione. In  sede    di  prima
          applicazione la misura  del contributo e' pari al 2%.
            3.    Il  contributo    e'    versato  dalle   competenti
          amministrazioni  e fondi    pensionistici     all'anzidetto
          fondo   pensioni   lavoratori dipendenti entro venti giorni
          dalla    fine  del  mese  di  pagamento della contribuzione
          dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi".
            -  Per  il  titolo  e  gli estremi  di  pubblicazione  in
          Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 21 aprile  1993,
          n. 124, si veda in nota precedente.