(parte 2)
                                                                                
 
            - L'art. 3 del decreto  legislativo  n.  124/1993  e'  il
          seguente:
            "Art.   3    (Istituzione    delle  forme  pensionistiche
          complementari).
           -  1.  Salvo  quanto  previsto    dall'art.  9,  le  fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
          seguenti:
            a)    contratti e  accordi  collettivi, anche  aziendali,
          ovvero,  in mancanza, accordi fra lavoratori,  promossi  da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro;
            b)   accordi fra   lavoratori autonomi   o  fra    liberi
          professionisti,  promossi    da      loro    sindacati    o
          associazioni   di  rilievo  almeno regionale;
            c) regolamenti  di enti  o aziende,  i cui   rapporti  di
          lavoro non siano  disciplinati   da  contratti   o  accordi
          collettivi,  anche aziendali.
            2.  Per    il personale dipendente dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del    decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,  n.     29,  le    forme
          pensionistiche   complementari possono    essere  istituite
          mediante  i    contratti collettivi   di cui al  titolo III
          del  medesimo  decreto  legislativo.    Per  il   personale
          dipenente  di  cui    all'art. 2, comma   4, del   medesimo
          decreto  legislativo le  forme pensionistiche complementari
          possono    essere  istituite    secondo  le    norme    dei
          rispettivi  ordinamenti,    ovvero,  in  mancanza, mediante
          accordi  tra  i  dipendenti   Stessi   promossi   da   loro
          associazioni.
            3.  Le   forme pensionistiche complementari sono  attuate
          mediante la costituzione  ai   sensi   dell'art.   4     di
          appositi    fondi,    la   cui denominazione deve contenere
          l'indicazione   di "fondo  pensione",  la  quale  non  puo'
          essere utilizzata da altri soggetti.
            4. Le fonti istitutive di cui  al comma 1 stabiliscono le
          modalita'  di  partecipazione  garantendo  la  liberta'  di
          adesione individuale".
            -  Il decrto   legislativo 20   novembre 1990,    n.  357
          (Disposizioni   sulla  previdenza     degli  enti  pubblici
          creditizi)    e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          dicembre 1990, n. 282.
            -  L'art.  11  del decreto legislativo n. 503/1992, e' il
          seguente:
            "Art. 11   (Perequazione automatica delle pensioni).    -
          1.  Gli aumenti   a  titolo   di  perequazione   automatica
          delle      pensioni  previdenziali  ed   assistenziali   si
          applicano,  con  decorrenza  dal  1994, sulla base del solo
          adeguamento  al   costo vita con cadenza annuale ed effetto
          dal 1   novembre di    ogni  anno.    Tali  aumenti    sono
          calcolati  applicando all'importo della pensione  spettante
          alla fine di ciascun periodo la percentuale  di  variazione
          che  si  determina  rapportando il valore medio dell'indice
          ISTAT dei  prezzi al consumo per famiglie  di  operai    ed
          impiegati,   relativo   all'anno  precedente,  il  mese  di
          decorrenza  dell'aumento,      all'analogo   valore   medio
          relativo  all'anno  precedente. Si applicano i criteri e le
          modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41.
            2. Ulteriori   aumenti  possono    essere  stabiliti  con
          finanziaria  in  relazione  all'andamento  dell'economia  e
          tenuto conto  degli  obiettivi  rispetto  al  PIL  indicati
          nell'art.  3,  comma  1,  della legge 23 ottobre 1992,   n.
          421,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale".
            -  Per il testo dell'art. 19 della  legge 20 maggio 1970,
          n. 300, si veda in nota precedente.
            - Per gli  estremi del decreto legislativo  n.  124/1993,
          si veda in nota precedente.
            -  Per   gli estremi del decreto  legislativo n. 357/1990
          si  veda in nota precedente.
            - Il comma 3, lettera c),  dell'art.  37  della  legge  9
          marzo   1989,   n.     88  (Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale  per   l'assicurazione contro   gli infortuni sul
          lavoro) e' il seguente:
             "3. Sono a carico della gestione:
           a)-b) (omissis);
            c) una quota  parte di ciascuna mensilita' di    pensione
          erogata  dal  Fondo pensioni   lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei lavoratori autonomi, dalla  gestione speciale
          minatori e  dall'Ente nazionale di previdenza e  assistenza
          per i lavoratori  dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988 dall'art. 21, comma
          3, della legge 11  marzo    1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,   con    la  legge  finanziaria,  in
          base  alle   variazioni dell'indice nazionale    annuo  dei
          prezzi  al    consumo per   le famiglie degli   operi    ed
          impiegati    calcolato    dall'Istituto      centrale    di
          statistica incrementato di un punto percentuale".
            -    La legge  12 giugno  1984,  n. 222  (Revisione della
          disciplina  dell'invalidita'  pensionabile)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
            -  Il  comma  2 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 e' il
          seguente:
            "2. Per l'anno 1996 l'importo globale   di  cui  all'art.
          37,  comma 3, lettera c), della  legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e' determinato in lire 23  mila miliardi  incrementato, per
          gli anni  successivi, ai  sensi della predetta lettera  c).
          Alla lettera c) comma 3 dell'art. 37 della citata  legge n.
          88  del    1989,  sono    aggiunte, in   fine, le   parole:
          "incrementato  di  un  punto  percentuale".    Entro  il 31
          dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione  della
          ripartizione  dell'importo  globale delle  somme di cui  al
          primo   periodo del presente   comma  in  riferimento  alle
          effettive  esigenze  di apparto  del contributo dello Stato
          alle diverse gestioni   previdenziali  secondo  i  seguenti
          criteri in concorso tra loro:
            a)    rapporto   tra lavoratori   attivi   e   pensionati
          inferiore  alla media;
               b) risultanze gestionali negative;
            c)  rapporto    tra  contribuzione  e  prestazioni    con
          l'applicazione  di aliquote   contributive   non  inferiori
          alla   media,   ponderata   agli iscritti,  delle  aliquote
          vigenti nei regimi interessati".
            -  L'art. 14  della legge  7 agosto  1990, n.  241 (Nuove
          norme  in  materia  di   procedimento amministrativo   e di
          diritto di   accesso ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
            "Art.   14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno   effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in  un  procedimento  amministrativo,     l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche  quando l'amministrazione procedente debba  acquisire
          intese, concerti, nulla  osta    o      assensi    comunque
          denominati   di    altre  amministrazioni pubbliche. In tal
          caso   le determinazioni concordate  nella  conferenza  tra
          tutte le  amministrazioni intervenute  tengono luogo  degli
          atti predetti.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente convocata,  non abbia  partecipato
          alla  conferenza    o  vi  abbia   partecipato      tramite
          rappresentanti    privi  della    competenza  ad esprimerne
          definitivamente la volonta',  salvo che essa non  comunichi
          all'amministrazione    procedente  il    proprio   motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni   adottate, qualora  queste ultime   abbiano
          contenuto     sostanzialmente   diverso      da      quelle
          originariamente previste.
            4.    Le   disposizioni di   cui   al   comma   3  non si
          applicano  alle amministrazioni       preposte         alla
          tutela        ambientale, paesaggisticoterritoriale e della
          salute dei cittadini".
            - L'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.  503,  e'  il
          seguente:
            "Art.  5  (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). -  1.
          Per le forme  di  previdenza   sostitutive   ed   esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione
          quanto  disposto  dall'art. 1, fermi  restando,    se  piu'
          elevati,   i  limiti  di  eta'   per   il pensionamento  di
          vecchiaia  vigenti alla data del 31  dicembre 1992 e quelli
          per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti
          di  eta'  previsto  dai  singoli  ordinamenti  nel pubblico
          impiego.
            2.  Per  gli  appartenenti  alle Forze  armate,   per   i
          lavoratori   iscritti  al  Fondo  di  previdenza    per  il
          personale volo, dipendente da aziende di  navigazione aerea
          di cui   alla legge 31 ottobre    1988,  n.    480,  per  i
          lavoratori  di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          248, per il personale viaggiante    iscritto  al  Fondo  di
          previdenza  per  il personale  addetto ai pubblici  servizi
          di trasporto, di  cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830,  e
          al  Fondo  pensioni  di  cui all'art. 209 del   decreto del
          Presidente della  Repubblica 19  dicembre 1973,  n.   1092,
          per  i  lavoratori  marittimi  relativamente ai casi di cui
          agli articoli 4, commi 2,  lettera c), e 3, e 31,      dela
          legge  26  luglio  1984, n. 413, per i  lavoratori iscritti
          all'ENPALS appartenenti alle categorie  indicate dal  n.  1
          al  n. 14,  dell'art.  3, del  decreto legislativo del Capo
          provvisorio  dello    Stato  16  luglio   1947,   n.   708,
          ratificato,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          1952, n. 2388, nonche' per   i giocatori di    calcio,  gli
          allenatori di calcio  e gli sportivi professionisti, di cui
          rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n.  366, ed alla
          legge  23  marzo  1981,   n. 91, restano  fermi i limiti di
          eta' stabiliti dalle  disposizioni vigenti al  31  dicembre
          1992.
            3.  Per la  cessazione dal  servizio del  personale delle
          Forze  di  polizia  ad    ordinamento  civile e   del Corpo
          nazionale dei    vigili  del  fuoco    restano    ferme  le
          particolari    norme   dettate dai   rispettivi ordinamenti
          relativamente ai  limiti di eta' per   il pensionamento  di
          cui al presente articolo.
            4.    In fase  di  prima  applicazione, per  le  forme di
          previdenza sostitutive ed esclusive   del  regime  generale
          che   prevedono, in base alle rispettive  normative vigenti
          alla data   del  31    dicembre  1992,  requisiti  di  eta'
          inferiori  a  quelli    di  cui  al  comma  1, l'elevazione
          dell'eta'  medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni
          due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le    opzioni  di
          cui all'art. 1, comma 2 e 3,  ove esercitabili, non possono
          determinare,   rispettivamente,   il  superamento     della
          retribuzione  pensionabile ed  il superamento   del  limite
          massimo    del  coefficiente  di  rendimento    complessivo
          stabiliti dalle vigenti normative".
            - Il comma 20 dell'art. 2  della legge n. 335/1995,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "20.     Per    i    dipendenti    delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui all'art. 1 del   decreto  legislativo  3
          febbraio   1993,     n.  29,  iscritti  alle    forme    di
          previdenza    esclusive     dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,   nonche'     per  le  altre  categorie    di
          dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza,  che
          anteriormente alla data  del  1  gennaio    1995    avevano
          esercitato   la   facolta'   di trattenimento  in servizio,
          prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano
          in corso, alla   predetta data del  1  gennaio  1995,    il
          procedimento   di   dispensa     dal       servizio     per
          invalidita',   continuano     a   trovare  applicazione  le
          disposizioni    sull'indennita' integrativa speciale di cui
          all'art. 2   della legge   27 maggio   1959,  n.    324,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni.    Le  medesime
          disposizioni    si applicano, se  piu' favorevoli,  ai casi
          in  cui sia  stata maturata, alla   predetta   data,    una
          anzianita'     di   servizio  utile  per  il collocamento a
          riposo di almeno 40 anni".
            - L'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme  in
          materia  di  promozione  dell'occupazione)  come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 13    (Incentivi alla riduzione  e    rimodulazione
          degli  orari di lavoro,  lavoro a  tempo parziale).   -  1.
          L'orario   normale di lavoro   e'  fissato    in    40  ore
          settimanali.    I contratti   collettivi nazionali  possono
          stabilire  una durata  minore e  riferire l'orario  normale
          alla  durata  media  delle    prestazioni  lavorative in un
          periodo non  superiore  all'anno.  In  attesa  della  nuova
          normativa  in  materia  di  tempi  di lavoro e comunque non
          oltre   dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, le  disposizioni di  cui ai commi secondo e
          terzo dell'art. 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923,
          n. 692,  convertito  dalla legge  17 aprile  1925,  n. 473,
          e  successive  modificazioni   e  integrazioni,  continuano
          a  trovare applicazione solo in caso di  superamento  delle
          48 ore settimanali di lavoro.
            2.  Allo    scopo  di  favorire   il ricorso   a forme di
          orario ridotto, anche  attraverso processi  concordati   di
          riduzione  dell'orario    di  lavoro,    con    decreto del
          Ministro  del   lavoro e   della   previdenza  sociale,  di
          concerto  con  i Ministri del tesoro e del bilancio e della
          programmazione economica, da emanare entro sessanta  giorni
          dalla  data  di entrata   in vigore  della presente  legge,
          sentite   le Commissioni parlamentari   competenti,    sono
          stabilite     misure  di  riduzione  o rimodulazione  delle
          aliquote   contributive in    funzione  dell'entita'  della
          riduzione   e     rimodulazione  dell'orario     di  lavoro
          determinate  contrattualmente.    Tali  misure     verranno
          attuate    secondo  criteri    e  modalita'  stabiliti  nel
          medesimo  decreto,   con   particolare   riferimento   alla
          rimodulazione    delle  aliquote contributive per  fasce di
          orario, rispettivamente,    fino  a    ventiquattro,  oltre
          ventiquattro  e  fino a trentadue, oltre trentadue e fino a
          trentasei,  oltre  trentasei  e   fino   a   quaranta   ore
          settimanali.  Le    medesime  aliquote  si applicano quando
          l'orario medio   settimanale  sia  compreso  nelle    fasce
          suddette,  anche  con riferimento ai casi di lavoro a tempo
          parziale verticale. In sede di prima applicazione,   per  i
          primi  due  anni successivi  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  gli  interventi   sono   destinati
          prioritariamente  ai  casi  in cui il   contratto di cui al
          primo periodo preveda  assunzioni  a  tempo   indeterminato
          di    nuovo   personale   ad incremento dell'organico  o la
          trasformazione di  contratti di lavoro da tempo  pieno    a
          tempo  parziale  nell'ambito  di    processi di gestione di
          esuberi di personale.
            3. I   benefici concessi ai   sensi del    comma  2  sono
          cumulabili    con   quelli   previsti   dall'art.   7   del
          decreto-legge 16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  19 luglio 1994,  n. 451, per i
          quali  si provvede ad incrementare le  risorse  preordinate
          allo scopo. Al comma 1  del citato art. 7 le parole:  "fino
          al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
            4.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 2 e' stabilita la
          maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive
          prevista  al  comma  2,  nei  seguenti  contratti  a  tempo
          parziale:
            a)  contratti    di lavoro   a tempo   parziale stipulati
          dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n.  1
          del  regolamento  (CEE)  n.    2081/93 del Consiglio del 20
          luglio 1993,  e  successive  modificazioni,  ad  incremento
          degli  organici  esistenti  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con lavoratori   inoccupati  di  eta'
          compresa  tra  i  diciotto e i venticinque anni e residenti
          nelle predette aree;
            b) contratti di lavoro a tempo   parziale  in  cui  siano
          trasformati  i  contratti  di    lavoro  intercorrenti  con
          lavoratori  che conseguono nei successivi   tre  anni     i
          requisiti   di  accesso   al  trattamento pensionistico,  a
          condizione    che    il  datore   di   lavoro assuma,   con
          contratti di   lavoro a tempo parziale    e  per  un  tempo
          lavorativo  non  inferiore  a  quello ridotto ai lavoratori
          predetti,  giovani  inoccupati  o   disoccupati   di   eta'
          inferiore a trentadue anni;
            c)  contratti di   lavoro a tempo parziale  stipulati con
          lavoratrici precedentemente occupate   che rientrano    nei
          mercato del  lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
            d)  contratti  di  lavoro a tempo parziale, stipulati per
          l'impiego di lavoratori  nei  settori  della   salvaguardia
          dell'ambiente  e   dei territorio, del recupero  e    della
          riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
            e)  contratti    di lavoro a  tempo parziale stipulati da
          imprese che abbiano  provveduto   ad  attuare    interventi
          volti      al   risparmio energetico e   all'uso di energie
          alternative ai sensi della  legge 9 gennaio 1991, n. 10.
            5. Decorsi due  anni dall'emanazione del decreto  di  cui
          al  comma  2 il   Governo  procede  ad    una  valutazione,
          con  le  organizzazioni sindacali  dei  datori  di   lavoro
          e  dei  lavoratori  maggiormente rappresentative sul  piano
          nazionale, degli effetti  degli interventi di   cui      al
          presente    articolo   sui    comportamenti  delle  imprese
          fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei
          contratti di lavoro a tempo parziale,   anche  al  fine  di
          rideterminare l'impegno finanziario  di  cui   al  presente
          articolo,  e   ne  riferisse  al Parlamento.
            6.  Le  misure  previste  nel   presente articolo possono
          essere attuate nei limiti delle  risorse  preordinate  allo
          scopo  nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione di   cui
          all'articolo 1, comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio    1993,  n.    236,  come   incrementato al   sensi
          dell'art.  29- quater  del decreto-legge 31 dicembre  1996,
          n.  669,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge   28
          febbraio 1997, n. 30,  nella misura di lire 868    miliardi
          per  l'anno 1997,   di lire 494 miliardi  per l'anno 1998 e
          di lire 739 miliardi  annui  a  decorrere  dall'anno  1999,
          nonche'  al   sensi   dell'art. 25  della  presente  legge.
          Per il  primo  anno successivo alla data  di  entrata    in
          vigore  della  presente  legge,  tale  limite  non   potra'
          superare  400 miliardi di  lire. Per  i successivi anni  il
          limite  determinato con  decreto del  Ministro del   lavoro
          e  della previdenza  sociale, di  concerto con  il Ministro
          del tesoro, nell'ambito  delle risorse   disponibili    del
          Fondo,  ripartendone    la destinazione tra   gli incentivi
          alla riduzione  e rimodulazione degli orari di lavoro e gli
          incentivi per i contratti a tempo parziale.
            7.   I contratti   collettivi    nazionali  di    lavoro,
          stipulati  dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
          e dei  datori  di  lavoro maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale,    provvederanno  ad estendere al settore
          agricolo le   disposizioni in materia  di  lavoro  a  tempo
          parziale".
            -  L'art.   9 del decreto-legge  1 ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,   n.   608,  come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
            "Art.   9     (Disposizioni  diverse    in  materia    di
          personale    ed  in  materia  previdenziale).      -  1. Al
          decreto-legge 16  maggio 1994, n.   299, convertito,    con
          modificazioni,  dalla   legge 19 luglio  1994, n.  451, son
          apportate  le seguenti modifiche: all'art. 16, il  comma  7
          e  l'ultimo  periodo del comma 14, sono soppressi; all'art.
          16, comma 14, secondo  periodo, le  parole: "30   settembre
          1994"    sono sostituite dalle seguenti: "31  marzo 1995" e
          le parole:   "31 dicembre  1994"  sono    sostituite  dalle
          seguenti:    "30 giugno   1995"; all'art.   18, comma 1, le
          parole: "ad esclusione di quanto previsto  all'art.  3  del
          decreto  medesimo  sono  soppresse. All'art.   1, comma 45,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335: al    terzo  periodo  le
          parole:  "membri medesimi" vanno interpretate  intendendosi
          riferite  anche ai  membri collocati fuori  ruolo   e  dopo
          le   parole:  "di altre  Amministrazioni  dello Stato" sono
          aggiunte le   seguenti: ",   enti  ed    organi  pubblici".
          All'art. 3, comma 3, lettera d),  della citata legge n. 335
          del 1995, dopo le  parole: "con funzioni  di coordinamento"
          sono    aggiunte  le seguenti:   "nonche'     adozione   di
          misure   anche    organizzative   e funzionali    intese  a
          rendere    piu' incisiva   ed   efficace la  difesa diretta
          dell'Amministrazione nelle    controversie  giurisdizionali
          in  materia  di  invalidita'  civile,    pensionistica, ivi
          compresa quella di  guerra.  All'art.  3,  comma  3,    del
          decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,   dopo le
          parole:  "del Ministro del lavoro  della previdenza sociale
          sono   aggiunte le seguenti:    ",  di  concerto  con    il
          Ministro   del   tesoro.".  La  rappresentanza  di    parte
          datoriale  nel  consiglio  di  indirizzo      e   vigilanza
          dell'Istituto  nazionale   di previdenza   per i dipendenti
          dell'amministrazione pubblica  (INPDAP), fissata in  dodici
          membri  dall'art.  3, comma 4,   del decreto legislativo 30
          giugno 1994, n. 479; e' ripartita tra   due  rappresentanti
          delle  regioni,  due  delle  province, uno di comuni ed uno
          delle aziende speciali di cui all'art.   23 della  legge  8
          giugno  1990,  n. 42, tre del  Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale, due  del Ministero del  tesoro ed  uno
          del Ministero dell'interno.
            2. All'art.  5 del decreto legislativo   30 giugno  1994,
          n.    509, il comma   1  e' sostituito  dal  seguente:  "1.
          Entro tre  mesi  dalla stipulazione del    primo  contratto
          collettivo  di  lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il
          personale degli  enti di cui all'elenco A puo'  optare  per
          la   permanenza nel pubblico impiego. Ad  esso si applicano
          le  norme  della legge  24  dicembre   1993,   n.   537,  e
          del    decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29, e
          successive modificazioni". La opzione di cui al citato art.
          5, comma 1, del decreto legislativo n.  509 del  1994, gia'
          esercitata alla  data di  entrata in   vigore del  presente
          decreto, puo'  essere revocata  entro il  31 ottobre  1996,
          ovvero    entro trenta  giorni dalla  scadenza del  termine
          per  il suo esercizio, da parte  del  personale    che  non
          abbia    trovato    collocazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni.  Fino alla scadenza dei  predetti  termini
          per  l'esercizio  della  revoca  il  personale  continua  a
          prestare servizio presso i  rispettivi  enti.  Al  comma  2
          dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30 giugno 1994, n.
          509, e' aggiunto il seguente  periodo:    "Il    dipendente
          addetto    all'ufficio    legale    dell'ente all'atto   di
          trasformazione  in persona   giuridica privata,    conserva
          l'iscrizione  nell'apposito  elenco speciale degli avvocati
          e procuratori se e fino a  quando  duri  il   rapporto   di
          lavoro    e    la    collocazione   presso l'ufficio legale
          predetto.". Gli enti   di cui all'art. 1,    comma  1,  del
          decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 509, fino a quando
          non sia intervenuta l'approvazione dello  statuto  previsto
          dal  successivo  art.    3,  comma  2,    lettera a), hanno
          facolta' di  revocare la deliberazione di    trasformazione
          in    enti  privatizzati    con  le    stesse procedure   e
          modalita'  previste  dall'art.  1  del     citato   decreto
          legislativo  n.  509  del 1994, per tale deliberazione.  La
          revoca ha effetto di  ripristino  della  previgente  natura
          giuridica.
            3. Il  gettito dei contributi  di cui  all'art. 11, comma
          6,  della  legge 31  gennaio 1992, n. 59,  che affluisce al
          capitolo  4101 dello stato  di previsione   del   Ministero
          del    lavoro   e della   previdenza sociale,  istituito ai
          sensi  dell'art. 20  della   citata legge,   si  interpreta
          come  destinato   alle finalita'  di promozione  e sviluppo
          della cooperazione previste al medesimo art. 11.
            4.  Le  somme  erogate  dalla  Comunita'  europea   quali
          contributi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 7-bis,
          del decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge 19 luglio  1993, n.  236, ed
          assegnate  sullo stato  di previsione  del Ministero    del
          lavoro    e    della   previdenza   sociale,   qualora  non
          impegnate  nell'esercizio  finanziario     di   competenza,
          potranno   esserlo  in     quello  successivo.    Le  somme
          stanziate sul  capitolo 8032   dello stato   di  previsione
          del    Ministero del   lavoro   e della  previdenza sociale
          non    impegnate    in  ciascun    esercizio    finanziario
          potranno  esserlo fino   al terzo esercizio  successivo. Le
          somme    stanziate  sul  capitolo  4101    dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del   lavoro e della  previdenza
          sociale   non     impegnate    in      ciascun    esercizio
          finanziari potranno esserlo in quello successivo.
             5.  La  commissione  di vigilanza di cui all'art. 16 del
          decreto
           legislativo  21  aprile  1993,  n.   124,   e   successive
          modificazioni
           ed  integrazioni,  puo'  avvalersi,  fino  ad un limite di
          venti
           unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e della
           previdenza sociale, di amministrazioni dello  Stato  o  di
          enti
           pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale
          con
           qualifica  di  dirigente,  sono  collocati,  con l'assenso
          degli
           interessati, in posizione di comando o distacco. Le
           amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti  pubblici sono
          tenuti ad
           adottare  il  provvedimento  di  comando  a   seguito   di
          richiesta
           della  commissione,  ai  sensi  del  comma 14 dell'art. 17
          della
           legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al  31  dicembre  1998,
          gli
           oneri relativi al trattamento economico previsto dagli
           ordinamenti di appartenenza restano a carico delle
           amministrazioni  di  provenienza.  La predetta commissione
          puo'
           altresi' effettuare, con contratti a tempo determinato,
           assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto e
           privato in numero non superiore a venti unita' nei  limiti
          della
           dotazione finanziaria. La commissione puo' disporre, entro
          il
           31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi
           interni  per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti
          che
           abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici  mesi
          in
           posizione  di  comando o distacco o in virtu' di contratti
          di
           lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non
           superiore a  trenta  unita'  e  nei  limiti  della  pianta
          organica.
            6.  All'art.  9,    comma  3, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
            7.   La  Commissione    centrale  per  l'impiego  di  cui
          all'art. 26 della legge  12   agosto  1977,  n.    675,   e
          successive    integrazioni  e modificazioni,  e'  integrata
          da  due  rappresentanti  dei datori   dl lavoro  e  da  due
          rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'art. 2 della
          legge  28  febbraio  1987,  n. 56,  e'  aggiunto,  in fine,
          il seguente periodo: "La commissione  dura  in  carica  tre
          anni.".
            8.    Il personale   gia' dipendente   dall'ente "Colombo
          92" ed  in servizio  alla  data del   31   dicembre    1994
          presso  la   gestione   di liquidazione dell'ente  medesimo
          viene  trasferita a decorrere   dal 1 luglio    1995,  alle
          dipendenze  del  comune di  Genova e  collocato in apposito
          ruolo     ad  esaurimento  del  comune      medesimo,   con
          applicazione  del   trattamento economico  e  giuridico del
          personale del  comparto regioniautonomie locali, per essere
          prioritariamente utilizzato nella  gestione  del  complesso
          immobiliare  rasferito  al comune  di Genova ai sensi della
          legge 31 dicmbre  1993, n.  579. Alla relativa    spesa  si
          provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
            9. Con effetto  fino al 31 dicembre 1997,  le commissioni
          regionali  per  l'impiego  dei    territori di cui al testo
          unico   delle leggi  sugli  interventi    nel  Mezzogiorno,
          approvato   con  decreto del  Presidente della   Repubblica
          6     marzo   1978,     n.   218,     possono    deliberare
          l'elevazione dell'eta' massima prevista  per la stipula del
          contratto di formazione e lavoro.
            10.  Ai  componenti    e  ai  segretari della commissione
          tecnica di cui  all'art.  8,  comma    2,  della  legge  28
          febbraio  1987,    n.  56 spetta per la partecipazione alle
          riunioni della commissione medesima un gettone di  presenza
          il  cui  importo e modalita' di erogazione sono determinati
          con decreto  del Ministro del   lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il    Ministro del tesoro. Per
          l'espletamento  dei  compiti  assegnati     alla   predetta
          commissione   compete,   altresi', ai  propri componenti il
          trattamento economico di  missione    secondo  modalita'  e
          misure  fissate   dalla vigente normativa  per il dirigente
          generale C delle amministrazioni dello Stato.  Al  relativo
          onere nonche' a quello per spese  connesse ad  attivita' di
          studio   e ricerca  funzionali ai compiti  attribuiti  alla
          commissione   predetta   e   da   quest'ultima  deliberate,
          complessivamente    previsti in lire 106  milioni annui, si
          provvede a carico dello stanziamento iscritto nel  capitolo
          4603 dello stato  di previsione  del  Ministero del  lavoro
          e  della    previdenza  sociale    per    l'anno  1995    e
          corrispondenti  capitoli per  gli  anni successivi.
            11.    Per  gli    adempimenti  assicurativi     connessi
          all'attuazione   di progetti  di lavori  socialmente  utili
          da  parte  del Ministero  del lavoro e    della  previdenza
          sociale    presso le proprie   strutture, gli oneri  sono a
          carico  del Fondo  di   cui all'art.   9,   comma 5,    del
          decreto-legge  20  maggio  1993,    n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  19 luglio  1993, n.   236,  nel
          limite  massimo di  lire 3 miliardi.
            12.   Per  la  realizzazione  di  specifici  progetti  il
          personale assunto ai  sensi dell'art.  24  della legge   28
          febbraio    1987,   n. 56,   con qualifica   di  esperto  o
          direttore,  puo'  essere   temporaneamente impiegato  anche
          presso    altre  agenzie  per  l'impiego   ovvero presso il
          Ministero del lavoro   e della  previdenza  sociale.    Gli
          oneri  relativi al   trattamento   economico  rimangono   a
          carico   delle   agenzie   di  provenienza,  mentre  quelli
          connessi  con  le  indennita'    e il rimborso spese per le
          missioni sono a  carico dell'agenzia per  l'impiego  o  del
          Ministero   del lavoro  e della  previdenza sociale  presso
          cui  viene effettuata la prestazione.
            13. Lo stanziamento del  capitolo  1089  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero     dei  beni    culturali  ed
          ambientali puo'  essere utilizzato anche per  la  copertura
          di   spese per la realizzazione  dei progetti, promossi dal
          medesimo Ministero, di lavori  socialmente  utili  mediante
          lavoratori    che    percepiscono    il    trattamento   di
          disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli  articoli
          1, comma 5, e 3.
            14.    All'art.  1,    comma  2,   secondo periodo,   del
          decreto-legge  31 gennaio 1995,   n. 26, convertito,    con
          modificazioni,  dalla    legge  29  marzo 1995, n.   95; le
          parole:  "di  lire  5    miliardi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di lire 5 miliardi e 700 milioni".
            15.  All'art.  1,    comma  3, del decreto-legge 9 agosto
          1995, n. 345, convertito, con modificazioni,   dalla  legge
          18  ottobre    1995, n. 427, sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "ne'  sono  duvuti interessi".
            16.  All'art.  1-bis  del  decretolegge 20  maggio  1993,
          n.   148, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1993, n. 236, e' aggiunto il seguente comma "3-bis.
          Le risorse di cui al comma 1   sono   altresi'    destinate
          alla promozione  di  nuove  cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381,  sulla base di un prograrnma
          definito   dal   Ministro  del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sentite le organizzazioni  nazionali operanti  nel
          settore.  I  benefici  sono  concessi, nella misura di  cui
          all'art. 1, comma 3, per ogni   lavoratore  dipendente    o
          socio  lavoratore,    che    non goda   dei benefici di cui
          all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le  domande  per
          la      concessione   del   beneficio   sono     presentate
          all'ufficio provinciale   del lavoro    e  della    massima
          occupazione  competente per territorio".
            17.  All'art.  1, comma 7-   bis,   del decreto-legge  20
          maggio 1993, n.  148, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in  fine,  le
          seguenti  parole:  "salvo  che il   Ministero del  lavoro e
          della  previdenza    sociale  si     avvalga   di   agenzie
          specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine".
            18.   Al    fine  di  consentire  l'espletamento    delle
          attivita' connesse alle rispettive  funzioni, la presidente
          e la vice  presidente della Commissione  nazionale  per  la
          parita'    e le pari opportunita' tra uomo e  donna  di cui
          alla   legge   22 giugno   1990,   n.   164, e   il    vice
          presidente  del   Comitato nazionale   per l'attuazione dei
          principi di parita'  di  trattamento  ed    uguaglianza  di
          opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge
          10  aprile  1991,  n.  125,  hanno diritto a fruire, previa
          documentazione, nel    limite  di  sei  giorni  mensili  di
          permessi retribuiti,  qualora siano dipendenti del  settore
          privato  o  di  amministrazioni  pubbliche,  come  definite
          dall'art. 1,  comma  2,  del  decreto      legislativo    3
          febbraio    1993,  n.   29,  e   successive modificazioni e
          integrazioni.
            19. I contratti stipulati con  i    direttori  e  con  il
          personale  delle  agenzie regionali   per l'impiego di  cui
          all'art. 24, comma  3, della legge 28 febbraio    1987,  n.
          56,  sono  rinnovati    ovvero  prorogati fino alla riforma
          organica del  Ministero del   lavoro e    della  previdenza
          sociale  e  comunque  non oltre il   31 dicembre 1997. Alle
          medesime  date  e'   differita,      per   la      predetta
          Amministrazione,  l'entrata   in vigore delle  disposizioni
          di  cui  all'art. 57  del  decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
            20.  All'art.  47,  comma  1, lettera e), del testo unico
          delle  imposte  dirette,    approvato  con    decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 22 dicembre 1986,   n. 917,
          sono  aggiunte, in fine, le  seguenti parole:  "nonche'  il
          compenso   corrisposto   ai   lavoratori   impegnati,   per
          effetto  di   specifiche disposizioni normative, in  lavori
          socialmente utili".
            21.  I lavoratori  che  a   decorrere dal   1    dicembre
          1994   abbiano prestato attivita' lavorativa con  contratto
          a tempo  determinato  alle  dipendenze  dell'ente    "Poste
          italiane",  hanno diritto  di precedenza nei termini e alle
          condizioni   delle norme contrattuali e di apposito accordo
          con le  organizzazioni sindacali,  in caso   di  assunzioni
          a  tempo  indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane"
          per la stessa qualifica  e/o   mansione fino   alla    data
          del    31 dicembre  1996;  i lavoratori interessati debbono
          manifestare  la volonta' di esercitare tale diritto   entro
          il  30    novembre  1996.  Le assunzioni   di personale con
          contratto di   lavoro   a  tempo    determinato  effettuate
          dall'ente "Poste italiane",  a decorrere  dalla data  della
          sua    costituzione  e comunque   non oltre  il  30  giugno
          1997,  non  possono   dar luogo   a rapporti  di  lavoro  a
          tempo    indeterminato  e decadono allo scadere del termine
          finale. di ciascun contratto.
            22. All'articolo 1,  comma 2, del decreto  legislativo 19
          settembre 1994, n. 626,  come modificato  dall'articolo  1,
          comma    1, del decreto legislativo 19  marzo 1996, n. 242,
          dopo le parole: gli  istituti di ogni ordine e grado"  sono
          aggiunte  le  seguenti:  "degli archivi, delle biblioteche,
          dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
            23.  La   disposizione  di  cui   all'articolo  2,  comma
          3,  del decreto-legge 14 giugno 1996,  n. 318,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29 luglio 1996, n.  402, si
          interpreta nel  senso che la previgente normativa  continua
          a  trovare    applicazione esclusivamente per il  numero di
          unita' indicato    negli  accordi  sindacali  di    cui  al
          medesimo comma.
            24.  Ai  componenti  dei   Comitati  di  valutazione  dei
          progetti  presentati   per   il   finanziamento nell'ambito
          della  programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo
          per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga  della precedente
          programmazione per gli  anni 1990-1993, per  i    programmi
          operativi  gestiti    dal  Ministero  del  lavoro   e della
          previdenza sociale  e di altre  Amministrazioni    centrali
          dello Stato, spetta per la partecipazione alle  riunioni un
          gettone  di  presenza  il  cui  importo    e  modalita'  di
          erogazione sono determinati  con decreto del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,   di concerto con il
          Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i  provvedimenti  del
          Ministro  del  lavoro e  della previdenza  sociale adottati
          precedentemente in materia.  Ai  componenti dei    predetti
          Comitati    spetta  altresi'   il trattamento   di missione
          secondo   modalita'  e    misure  fissate    dalla  vigente
          normativa      per   il   dirigente   generale     C  delle
          Amministrazioni dello   Stato. Gli   oneri   relativi  alla
          presente disposizione  fanno carico alle  linee finanziarie
          di  assistenza tecnica previste  per i programmi  operativi
          del     Fondo      sociale    europeo      relativi    alle
          programmazioni  citate e,   per la   quota a    carico  del
          finanziamento  nazionale,  alla gestione fuori bilancio del
          Fondo di rotazione per la formazione  professionale  e  per
          l'accesso   al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25
          della  legge  21  dicembre  1978,     n.   845   successive
          modificazioni e integrazioni.
            25.  Il  Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale
          puo', nel limite  ccomplessivo di   lire   50   miliardi  a
          carico    del  Fondo    per l'occupazione di cui al comma 4
          dell'articolo 1, con proprio decreto:
            a) prorogare  fino  a  tre  mesi  i  progetti  di  lavori
          socialmente  utili  in scadenza  a partire dal  30 novembre
          1996 che vedano    impegnati  i  lavoratori  della  regione
          Sardegna;
            b)   prorogare   fino   a   tre  mesi  i  trattamenti  di
          integrazione   salariale   di   cui        rispettivamente,
          all'articolo 4, comma  21, terzo e quinto periodo;
            c)   prorogare   fino   a   tre  mesi  i  trattamenti  di
          integrazione straordinaria dei   lavoratori gia'    sospesi
          dal    lavoro  a    seguito di cessazione   dell'attivita',
          dismissioni  anche  parziali  di rami  di attivita'  ovvero
          di  procedure    concorsuali  che  abbiano  interessato  le
          aziende medesime  al fine  di consentire il  loro reimpiego
          in  nuove  iniziative  industriali o di servizio realizzate
          nelle predette aree;
            d) prorogare fino  a 12 mesi i contratti  di solidarieta'
          stipulati   senza   soluzione      di   continuita',    con
          determinazione     nella  misura  del  70    per      cento
          dell'ammontare     del   trattamento     di    integrazione
          salariale.  Le proroghe   di cui al presente  comma possono
          interessare le aree  di cui agli  obiettivi n.  1 e n.    2
          del  regolamento    CEE n.   2081/1993 del Consiglio del 20
          luglio 1993.
            26.  Il   personale  assunto    a   norma   dell'articolo
          3-bis    del  decreto-legge  20    gennaio  1990,    n.  3,
          convertito  con modificazioni, dalla legge 21  marzo  1990,
          n.  52,  e dell'articolo  2 del decreto del Presidente  del
          Consiglio   dei Ministri   10 giugno   1991,  tuttora    in
          servizio    ed in  possesso dei  relativi requisiti  per la
          nomina, e' inquadrato, a   domanda e previo    giudizio  di
          idoneita'    da  espletarsi con le   modalita' fissate  con
          decreto del  Ministro del   tesoro, nel ruolo  speciale  di
          cui  all'articolo 2   della legge 15 ottobre 1990, n.  295,
          e al  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri
          18 novembre  1994, in  posizione non  superiore a    quella
          rivestita    nel  rapporto   a   tempo determinato.   Detto
          personale  e' assegnato  alle segreterie delle  commissioni
          mediche periferiche  per    le  pensioni  di  guerra  e  di
          invalidita'  civile   con le modalita' previste dalle norme
          vigenti. La domanda   e'  presentata  entro  trenta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto; in mancanza    il    rapporto      di
          lavoro   cessa   alla    data  di  scadenza originariamente
          prevista. Fino  al perfezionamento  dell'inquadramento  nel
          ruolo  speciale  sono prorogati  i  rapporti in  corso alla
          data dell'11  novembre   1996. I   posti   che    rimangono
          vacanti    nel   ruolo speciale, dopo la trasformazione del
          rapporto di  lavoro,  sono  coperti  con  il  trasferimento
          consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso  le
          commissioni  e,   per  le  ulteriori vacanze,  sensi  della
          vigente  normativa,  con   la   mobilita' del    personale;
          delle  altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
            27.  Il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti  le variazioni  di bilancio   necessarie
          per  l'attuazione del presente decretolegge".
            -  L'art. 13   della legge 8 agosto 1995, n.  335, che ha
          sostituito,  al  comma  1,  l'articolo  16  del     decreto
          legislativo n. 124/1993, e' il seguente:
            "Art.  13.    (Vigilanza  sui  fondi    pensione).   - 1.
          L'articolo 16 del  decreto  legislativo  21  aprile   1993,
          n.   124,   e  successive modificazioni ed integrazioni, e'
          sostituito dal seguente:
            "Art. 16  (Vigilanza sui fondi  di pensione). -  1.    Il
          Ministro  del  lavoro  e della previdenza  sociale emana le
          direttive generali in materia  di vigilanza  sui  fondi  di
          pensione,  di   concerto con   il Ministro  del  tesoro,  e
          vigila sulla commissione di cui al comma 2.
            2.  E' istituita   la commissione di vigilanza sui  fondi
          di pensione con lo scopo  di  perseguire    la  corretta  e
          trasparente  amministrazione  e gestione dei   fondi per la
          funzionalita' del  sistema di previdenza complementare.  La
          commissione   ha     personalita'  giuridica    di  diritto
          pubblico.
            3. La commissione e'  composta  da  un  presidente  e  da
          quattro   membri,   scelti     tra  persone    dotate    di
          riconisciuta   competenza  e    specifica  professionalita'
          nelle    materie    di   pertinenza della   stessa   e   di
          indiscussa moralita'  e  indipendenza,  nominati  ai  sensi
          della  legge 24 gennaio 1978.  n. 14, con  la procedura  di
          cui all'articolo  3 della legge  23 agosto  1988, n.   400;
          la   deliberazione del  Consiglio dei ministri  e' adottata
          su proposta  del Ministro  del lavoro   e della  previdenza
          sociale,    di concerto  con  il  Ministro del  tesoro.  Il
          presidente e i membri della commissione  durano  in  carica
          quattro  anni e   possono   essere   confermati   una  sola
          volta;  in  sede  di  prima applicazione   il decreto    di
          nomina  indichera'  i  due membri  della commissione il cui
          mandato  scadra'  dopo    sei  anni.  Al  presidente  e  ai
          componenti    della      commissione    si   applicano   le
          disposizioni  di incompatibilita', a pena di decadenza,  di
          cui all'articolo 1, quinto comma   del   decreto-legge    8
          aprile  1974,   n.   95,   convertito,   con modificazioni,
          dalla legge 7 giugno 1974,   n. 216.  Al  presidente  e  ai
          componenti   della   commissione  competono  le  indennita'
          di   carica fissate  con    decreto  del    Presidente  del
          Consiglio  dei    ministri, su proposta   del Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza sociale,  di concerto   con  il
          Ministro  del    tesoro.  La    commissione  delibera   con
          apposito     regolamento     in     ordine     al   proprio
          funzionamento   e  alla propria  organizzazione  sulla base
          dei  principi  di trasparenza  e celerita'  dell'attivita',
          del  contraddittorio  e  dei  criteri  di organizzazione  e
          di gestione delle risorse  umane di cui alla legge 7 agosto
          1990,  n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e   successive   modificazioni   ed integrazioni.    La
          commissione    puo'  avvalersi  di esperti nelle materie di
          competenza; essi sono collocati  fuori  ruolo  ove  ne  sia
          fatta richiesta.
            4.  Le  deliberazioni  della  commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo casi di  urgenza previsti dalla legge
          o dal   regolamento di cui al comma    3.  Il    presidente
          sovraintende    all'attivita'        istruttoria   e   cura
          l'esecuzione    delle    deliberazioni.   Il     presidente
          della  commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale  sugli  atti  e  sugli  eventi  di
          maggiore  rilievo  e gli trasmette le notizie  ed i dati di
          volta in volta richiesti.    Le  deliberazioni  concernenti
          l'organizzazione    e il funzionamento,  quelle concernenti
          il trattamento   giuridico ed economico del    personale  e
          l'ordinamento  delle   carriere, nonche'  quelle dirette  a
          disciplinare  la gestione delle spese   e  la  composizione
          dei  bilanci preventivo  e consuntivo, che devono osservare
          i principi del regolamento  di cui all'articolo 1,  settimo
          comma,   del  citato  decreto-legge  n.    95   del   1974,
          convertito,  con  modificazioni, dalla citata  legge n. 216
          del 1974, sono sottoposte al Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  il  quale,    di    concerto con   il
          Ministro  del  tesoro, ne  verifica  la legittimita' e   le
          rende    esecutive con   proprio decreto,  da emanare entro
          venti giorni dal ricevimento   ove non  formuli,  entro  il
          termine  suddetto,  proprie  osservazioni.  Trascorso    il
          termine di venti giorni dal  ricevimento senza  che   siano
          state  formulate osservazioni,  le deliberazioni  divengono
          esecutive.    La  Corte   dei conti   esercita il controllo
          generale  sulla commissione  per assicurare la  legalita' e
          l'efficacia   del     suo   funzionamento    e    riferisce
          annualmente  al Parlamento.
            5.  E'    istituito  un  apposito    ruolo  del personale
          dipendente dalla commissione. Il numero  dei posti previsti
          dalla  pianta organica non puo' eccedere   per  il    primo
          triennio    le  30    unita'. I   requisiti di accesso e le
          modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di
          cui  al comma  3 in  conformita' ai  principi fissati   dal
          decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,  e successive
          modificazioni  ed integrazioni, con  richiesta di  rigorosi
          requisiti di   competenza ed esperienza     nei     settori
          delle    attivita'     istituzionali     della commissione.
          L'ordinamento delle carriere  e il trattamento giuridico ed
          economico   del personale  sono  stabiliti    dal  predetto
          regolamento.   Tale   regolamento    detta  altresi'  norme
          per    l'adeguamento   alle modificazioni  del  trattamento
          giuridico    ed  economico.  Il  regolamento prevede per il
          coordinamento degli   uffici,  la  qualifica  di  direttore
          generale   determinandone      le  funzioni.  Il  direttore
          generale risponde del proprio operato alla  commissione. La
          deliberazione relativa alla sua nomina e'  adottata con non
          meno  di  quattro     voti  favorevoli.   Con   la   stessa
          maggioranza  la commissione  attribuisce, anche in  sede di
          inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
             5-bis. I regolamenti  e  i  provvedimenti  di  carattere
          generale
           emanati dalla commissione sono pubblicati nella  Gazzetta
           Ufficiale  nel bollettino della commissione.
            2.     Per  il    funzionamento  della    commissione  di
          vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124, come sostituito  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  e'  autorizzata la spesa di lire 5.000
          milioni a decorrere dall'anno 1996.  All'onere per gli anni
          1996 e  1997 si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
          delle  proiezioni    per   i   medesimi   anni:  per   lire
          3.500      milioni  dell'accantonamento    relativo      al
          Ministero   del   lavoro    e  della previdenza  sociale  e
          per lire  1.500  milioni   dell'accantonamento relativo  al
          Ministero  della    pubblica istruzione, iscritti,  ai fini
          del bilancio  triennale 1995-1997,  al capitolo  6856 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno
          1995.
             3.  Il  finanziamento  della  commissione  puo'   essere
          integrato
           nella  misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione
          di
           spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da
           parte dei fondi pensione di una quota non  superiore  allo
          0,5
           per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli
           importi  e  le  modalita'  dei  versamenti  sono definiti,
          sentita la
           commissione  di  vigilanza,  con  apposito   decreto   del
          Ministro del
           tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
           previdenza sociale".
            -  L'art.    12,  comma  1,    del decreto legislativo n.
          124/1993, cosi' recita:
            "Art. 12   (Contributo di  solidarieta').   - 1.    Fermo
          restando  l'assoggettamento a   contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di  appartenenza di  tutte le  quote ed
          elementi retributivi  di cui all'art.  12  della  legge  30
          aprile 1969,  n.  153,  e  successive modificazioni,  anche
          se  destinate a  previdenza  complementare,   a carico  del
          lavoratore,  e' confermato il contributo di solidarieta' di
          cui all'art. 9-bis,   comma 2, del decreto-legge  29  marzo
          1991, n. 103, convertito, con modificazioni,  dalla legge 1
          giugno  1991,  n.   166,   sulle contribuzioni   o somme  a
          carico  del    datore  di    lavoro,  diverse  da    quella
          costituita   dalla    quota  di  accantonamento    al  TFR,
          destinate  a   realizzare   le finalita'   di    previdenza
          pensionistica  complementare    di  cui    all'art. 1   del
          presente  decreto legislativo.  Resta  altresi'  confermato
          il  contributo di  solidarieta'  di  cui all'art. 9-bis del
          citato decretolegge per le  contribuzioni o somme versate o
          accantonate a carico del  datore di lavoro per le finalita'
          ivi   previste diverse    da    quelle  disciplinate    dal
          presente  decreto legislativo".
            -  L'art.  18 del decreto  legislativo n. 124/1993,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 18   (   Norme   finali   ).   -  1.  Alle    forme
          pensionistiche  complementari che risultanto istituite alla
          data di entrata in vigore della legge 23 ottobre  1992,  n.
          421,  non si applicano gli articoli 4, comma 4,  e 6  commi
          1,  2 e  3. mentre l'art.  13, commi  5 e   7,  ha  effetto
          dal  1    gennaio  1996. Salvo quanto previsto al  comma 3,
          dette forme, se gia' configurate ai   sensi dell'art.  2117
          del  codice  civile  ed    indipendentemente dalla   natura
          giuridica  del datore  di lavoro, devono,    entro  quattro
          anni    dalla   data di   entrata   in vigore  del presente
          decreto   legislativo,  dotarsi  di   strutture  gestionali
          amministrative e contabili separate.
            2.  Le   forme di cui  al comma 1  devono adeguarsi entro
          dieci anni dalla data  di entrata  in vigore  del  presente
          decreto legislativo, alle disposizioni attuative  dell'art.
          6,  commi  4  e    5, secondo norme per loro specificamente
          emanate  dal  Ministro  del   tesoro,   d'intesa   con   la
          commissione  di  cui all'art. 16;  al fine della emanazione
          di dette disposizioni, nella   comunicazione  di    cui  al
          comma  6    devono  essere  specificate la consistenza e la
          tipologia degli investimenti.
            3.  Non sono  tenute all'adeguamento  di  cui al    comma
          1,      secondo   periodo,     le  forme     pensionistiche
          complementari  di cui  al comma  1 istituite all'interno:
            a) di enti  pubblici anche economici che  esercitano    i
          controlli  in materia di  tutela del risparmio,  in materia
          valutaria o  in materia assicurativa;
            b) di enti,  societa' o gruppi che sono  sottoposti    ai
          controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
          e assicurativa.
            Alle  forme  di cui alla lettera  a) non si applicano gli
          articoli 16 e 17; alle  forme di cui alla lettera  b)    la
          vigilanza  e'  esercitata,  in    conformita'  ai   criteri
          dettati    dall'art.  17,    dell'organismo  di   vigilanza
          competente  in ragione  dei controlli  sul soggetto  al cui
          interno e istituita la forma pensionistica medesima.
            4. Ai soggetti  titolari delle forme di cui al  comma 1 e
          assegnato  un   termine    di  due    anni  per  provvedere
          all'adeguamento  alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
          soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3,   e'  assegnato
          il medesimo termine  per l'adeguamento alle disposizioni di
          cui all'art. 4. commi 2, 3 e 5.
            5.  Le  operazioni  necessarie    per  l'adeguamento alle
          disposizioni di cui   all'art. 6,   commi 4   e  5,    sono
          esenti    da  ogni    onere  fiscale.    Qualora  le  forme
          pensionistiche di    cui  al  comma  1  intendano  comunque
          adeguarsi  alle disposizioni   di cui all'art. 6, comma  1,
          lettera d), le operazioni di conferimento non    concorrono
          in  alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto
          conferente e i relativi atti sono soggetti   alle   imposte
          di   registro,  ipotecarie  e catastali  nella misura fissa
          di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si
          applicano, agli  effetti dell'imposta   sull'incremento  di
          valore  degli immobili,   le disposizioni  di cui  all'art.
          3,  secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, e successive modificazioni.
            6.  I  soggetti  titolari  delle  forme di cui al comma 1
          devono inviare alla commissione di  cui all'art. 16,  entro
          trenta    giorni  dalla  data  di entrata   in vigore   del
          decreto   del Ministro   del lavoro    e  della  previdenza
          sociale   di   cui  all'art.   4,  comma  3,  una  apposita
          comunicazione, secondo le modalita'  che  saranno  indicate
          dal  medesimo  decreto. I soggetti titolari  delle forme di
          cui ai commi   1 e 3  sono  iscritti  in  sezioni  speciali
          dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
             6-bis.  Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono
           iscritte  di  diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei
          fondi
           pensione a seguito della comunicazione. L'attivita' di
           vigilanza di stabilita' sulle forme pensionistiche di  cui
          al
           comma  1  e' avviata dalla commissione di cui all'articolo
          16
           secondo piani  di  attivita'  differenziati  temporalmente
          anche
           con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse
           categorie delle predette forme pensionistiche e definiti
           tenendo  conto  delle  informazioni ricevute in attuazione
          del
           comma 6. La commissione riferisce al riguardo al  Ministro
          del
           lavoro   e   della   previdenza  sociale.  Alle  modifiche
          statutarie
           relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per
           aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei
           potenziali destinatari, deliberate prima della  iscrizione
          nelle
           sezioni  speciali  dell'albo  dei  fondi pensione disposta
          dalla
           commissione, non si  applicano  l'articolo  17,  comma  2,
          letter b)
           comunque altre procedure di autorizzazione
            7.  Per   i destinatari iscritti alla  data di entrata in
          vigore del presente decreto   legislativo alle    forme  di
          cui  al  comma 1  non si applicano gli  articoli 7  e 8. In
          presenza di  squilibri finanziari delle  relative  gestioni
          le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare
          la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli
          iscritti  che  alla  predetta   data non abbiano maturato i
          requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime   per  i
          trattamenti di natura pensionistica.  Per i  destinatari di
          cui  al    presente comma   non si applica  altresi' l'art.
          13,  commi  2 e  3,   continuando a   trovare  applicazione
          le  disposizioni   di   legge vigenti   sino  alla data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo.  Al
          trasferimento,   a    favore    di    forme  pensionistiche
          complementari     disciplinate     dal   presente   decreto
          legislativo,  di   posizioni previdenziali   in essere alla
          data  di    entrata  in    vigore  del    presente  decreto
          legislativo,  costitutite   da fondi  accantonati  per fini
          previdenziali anche  ai sensi  dell'an.  2117 del    codice
          civile,  si  applica il  comma  13 dell'art. 13".
            8.  Per    i  destinatari  iscritti    anche  alle  forme
          pensionistiche di cui al   comma  1,  successivamente  alla
          data   di   entrata  in    vigore  del  presente    decreto
          legislativo,   si    applicano    le    disposizioni    ivi
          stabilite  e,  per    quelli  di cui all'art. 2, comma   1,
          lettera  a),  non  possono  essere   previste   prestazioni
          definite  volte  ad assicurare una prestazione  determinata
          con  riferimento al  livello  del  reddito, ovvero a quello
          del trattamento pensionistico obbligatorio.
            8-bis.    Alle forme pensionistiche di cui   al  comma  1
          gestite  in    via    prevalente   secondo     il   sistema
          tecnicofinanziario   della  ripartizione,  in  presenza  di
          rilevanti  squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
          delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e  5,
          e  8,  comma  2, e' consentita, per un periodo di otto anni
          dalla data di  emanazione del  decreto di  cui al  comma  6
          l'iscrizione  di  nuovi  soggetti  in  deroga alle   citate
          disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con  decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,  di
          concerto  con  il    Ministro  del   tesoro,   sentita   la
          commissione  di  vigilanza di cui all'art.  16, da emanarsi
          entro il 31 marzo  1994,  sono   determinati   i   criteri,
          di   accertamento  della predetta situazione di squilibrio,
          con   riguardo,    in    particolare,    alla    variazione
          dell'aliquota   contributiva   necessaria  al  riequilibrio
          della gestione.  senza aggravio degli  oneri a carico degli
          enti del settore pubblico allargato.
            8-ter.  Le forme pensionistiche di  cui  al  comma  8-bis
          debbono  presentare  apposita   istanza  al  Ministero  del
          lavoro  e  della previdenza   sociale per    l'applicazione
          della  disciplina    di  cui   al comma medesimo   ed entro
          sessanta giorni   dall'emanazione del decreto  previsto  al
          comma  8-bis  provvedono   a corredare detta  istanza della
          documentazione  idonea  a  dimostrare   l'esistenza   dello
          squilibrio  finanziario  di  cui al predetto comma  e di un
          piano che, con riguardo a tutti  gli iscritti attivi  e con
          riferimento  alle    contribuzioni  e  alle    prestazioni,
          nonche'     al  patrimonio    investito,    determini    le
          condizioni necessarie  ad  assicurare,  alla  scadenza  del
          periodo  di  cui  al comma   3-bis, l'equilibrio finanzario
          della   gestione. Il Ministro del    lavoro      e    della
          previdenza  sociale,  previo   parere  della commissione di
          cui  all'art.    16,  accerta, nei   termini e   secondo le
          modalita' indicate nel decreto di cui al comma.
            8-    quater.    Ai   contributi   versati ai   fondi  di
          previdenza complementare che abbiano presentato  istanza al
          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  per
          l'applicazione del periodo  transitorio  di  cui  al  comma
          8-bis  continua    ad  applicarsi  fino  al termine di tale
          periodo, anche per gli iscritti  successivamente alla  data
          di entrata in vigore  del presente  decreto, il trattamento
          tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
            8-      quinquies.      L'accesso  alle   prestazioni per
          anzianita'   e   vecchiaia   assicurate      dalle    norme
          pensionistiche    di  cui  al    comma  1, che garantiscono
          prestazioni  definite  ad  integrazione   del   trattamento
          pensionistico     obbligatorio    e'    subordinato    alla
          liquidazione  del predetto trattamento.
            9. I dipendenti degli enti di cui   alla legge  20  marzo
          1975, n. 70, assunti successivamente  alla data di  entrata
          in  vigore    della  legge  medesima, possono   chiedere di
          essere iscritti al   fondo  integrativo  costituito  presso
          l'ente  di    appartenenza,  con facolta'   di riscatto dei
          periodi  pregressi.    E'  abrogato    il  secondo    comma
          dell'art.   14 della predetta legge. I dipendenti  previsti
          dall'art. 4, commi  primo  e  secondo,    del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761, che
          non abbiano   esercitato il  diritto  di  opzione  entro  i
          termini    di  cui  all'art. 75   del citato decreto, hanno
          facolta'  di  ricostituire    le  precedenti      posizioni
          assicurative    presso i  fondi integrativi  previsti dagli
          ordinamenti degli  enti di  provenienza.  L'onere   per  la
          ricongiunzione  o    il  riscatto,    a qualsiasi   titolo,
          derivante  dall'esercizio  delle    facolta'  di   cui   al
          presente  comma e' posto  a  totale  carico  dei dipendenti
          stessi  secondo  aggiornati criteri attuariali    elaborati
          dagli    enti interessati,   da approvarsi con decreto  del
          Ministro del   lavoro  e  della  previdenza    sociale,  di
          concerto  con    il  Ministero  del   tesoro. Tali facolta'
          debbono essere esrcitate   a pena    di  decadenza    entro
          novanta    giorni  dalla    data  di  entrata in vigore del
          predetto decreto".
            -  L'articolo 4  del  decreto  legislativo n.   124   del
          1993,     come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.   4 (     Costituzione   dei  fondi    pensione  ed
          autorizzazione  all'esercizio   ). - 1. Fondi pensione sono
          costituiti:
            a)  come  soggetti  giuridici,   di  natura   associativa
          ai  sensi dell'art.  36  del codice  civile,  distinti  dai
          soggetti  promotori dell'iniziativa;
            b)   come  soggetti  dotati   di  personalita'  giuridica
          ai  sensi dell'art. 12 del  codice civile; in tale caso  il
          procedimento   per   il   riconoscimento  rientra     nelle
          competenze  del Ministero del   lavoro e  della  previdenza
          sociale    ai  sensi dell'art. 2, comma   1, della legge 12
          gennaio 1991, n. 13.
            2. Fondi  pensione possono  essere costituiti    altresi'
          nell'ambito del patrimonio di una singola societa'  o di un
          singolo  ente  pubblico  anche  economico    attraverso  la
          formazione con  apposita deliberazione di un  patrimonio di
          destinazione,   separato    ed  autonomo,  nell'ambito  del
          patrimonio   della medesima societa'    od  ente,  con  gli
          effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
             3.  L'esercizio  dell'attivita'    dei fondi pensione e'
          subordinato
           alla preventiva autorizzazione da parte della  commissione
          di
           cui  all'articolo  16,  la quale trasmette al Ministro del
          lavoro
           e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del
           bilancio e della programmazione economica l'esito del
           procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di
           autorizzazione;   i   termini   per   il   rilascio    del
          provvedimento che
           concede  o  nega  l'autorizzazione sono fissati in novanta
          giorni
           dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza  e
          della
           prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal
           ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
           richiesta    entro    trenta    giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza; la
           commissione puo' determinare, con proprio regolamento, le
           modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da
           allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il
           rilascio dell'autorizzazione". Fino all'adozione da  parte
          della
           commissione   del   regolamento   di   cui   al   comma  3
          dell'articolo 4
           del citato decreto legislativo n. 124 del. 1993, come
           modificato   dal   presente   comma,   le   modalita'   di
          presentazione
           dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a
           corredo    della   stessa   restano   disciplinati   dalle
          disposizioni
           del decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale
           14  gennaio  1997,  n.  211,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale
            n. 160 dell'11 luglio 1997,  in  quanto  applicabili.  Al
          comma
           3  dell'articolo  9  del citato decreto legislativo n. 124
          del
           1993  le  parole  da:  "l'autorizzazione"  fino  a:   "del
          mercato"
           sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione alla
           costituzione e all'esercizio e' rilasciata ai sensi
           dell'articolo   4,  comma  3,  dalla  commissione  di  cui
          all'articolo
           16, d'intesa con le rispettive Autorita' di vigilanza sui
           soggetti  promotori  dei fondi pensione aperti.  Con uno o
          piu'
           decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
           Repubblica, il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale
           determina,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del
           presente decreto legislativo:
            a)  le  modalita'  di   presentazione  dell'istanza,  gli
          elementi documentali   e   informativi   a   corredo  della
          stessa   e   ogni  altra modalita'   procedurale,   nonche'
          i  termini   per   il   rilascio dell'autorizzazione;
            b)  i  requisiti  formali  di costituzione,  nonche'  gli
          elementi essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto  di
          destinazione  del patrimonio, con  particolare  riferimento
          ai  profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti
          ed ai poteri degli organi collegiali;
            c)  i requisiti  per   l'esercizio   dell'attivita',  con
          particolare       riferimento       all'onorabilita'      e
          professionalita' dei componenti degli organi collegiali  e,
          comunque,  dei responsabili del  fondo, facendo riferimento
          ai criteri di cui all'art.  3 della legge 2  gennaio  1991,
          n.  1,    da graduare sia   in funzione  delle modalita' di
          gestione del fondo stesso sia in  funzione delle  eventuali
          delimitazioni operative contenute negli statuti;
            d)   i  contenuti  e  le   modalita'  del  protocollo  di
          autonomia gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto  dal
          datore di lavoro.
            4.  I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie,
          comparti o raggruppamenti,  sia per  lavoratori subordinati
          sia per  lavoratori autonomi,   devono assumere   forma  di
          soggetto  riconosciuto    ai  sensi dell'art. 12 del codice
          civile ed i relativi statuti devono prevedere modalita'  di
          raccolta  delle    adesioni compatibili con le disposizioni
          per la sollecitazione al pubblico risparmio.
            5.  Nel  caso     dei  fondi  di  cui   al   comma      2
          l'autorizzazione non puo' essere concessa:
            a)  se, in   caso di societa', questa non abbia  la forma
          di societa' per azioni o in accomandita per azioni;
            b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di
          strutture  gestionali,    amministrative    e     contabili
          separate  da  quelle  della societa' o dell'ente;
            c) se la  contabilita' e i bilanci della societa'  o ente
          non   siano   sottoposti   a  controllo     contabile  e  a
          certificazione   del bilancio da  almeno    due    esercizi
          chiusi  in data  antecedente  a  quella  della richiesta di
          autorizzazione.
            6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito
          presso la commissione di cui all'art. 16.
            7.    Trascorsi   ventiquattro   mesi      dal   rilascio
          dell'autorizzazione di cui  al  comma   3   senza   che  il
          fondo     abbia     iniziato     la     propria  attivita',
          l'autorizzazione decade".
            -  L'art. 17  del decreto  legislativo n.   124/93,  come
          sostituito  dall'articolo   14 della   legge n.  335/1995 e
          come modificato  dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 14  (  Compiti  della commissione di  vigilanza  ).
          -  1.   L'articolo  17 del  decreto legislativo  21  aprile
          1993,  n. 124,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          e' sostituito dal seguente:
            "Art. 17. - (  Compiti della   commissione  di  vigilanza
          ).  -  1.    I    fondi  pensione    autorizzati   ai sensi
          dell'articolo   4, comma   6,  nonche'    quelli  di    cui
          all'articolo  18,   commi 1,   3   e 8-bis,  ivi compresi i
          fondi di  cui all'articolo 2  del decreto   legislativo  20
          novembre  1990, n,  357, nonche' i fondi che  assicurano ai
          dipendenti  pubblici    prestazioni    complementari     al
          trattamento  di    base    e   al trattamento   di     fine
          rapporto,   comunque  risultino    gli  stessi  configurati
          nei  bilanci   di societa'   o enti  ovvero determinate  le
          modalita'  di   erogazione,  ad   eccezione  delle    forme
          istituite   all'interno     di     enti  pubblici,    anche
          economici,   che esercitano   i  controlli  in  materia  di
          tutela    del  risparmio, in materia valutaria o in materia
          assicurativa, sono  iscritti nell'albo di cui  all'articolo
          4,  comma  6,  tenuto  a  cura  della  commissione  di  cui
          all'articolo 16.
            2.  In conformita' agli indirizzi  generali del Ministero
          del lavoro e della  previdenza sociale,  la commissione  di
          cui   all'articolo  16  esercita  la  vigilanza  sui  fondi
          pensione, ed in particolare:
               a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
            b)   approva  gli  statuti  ed i  regolamenti  dei  fondi
          pensione, verificando  la   ricorrenza  dei  requisiti   di
          cui   al    comma   3 dell'articolo   4   e  delle    altre
          condizioni      richieste  dal    presente  decreto       e
          valutandone   anche   la    compatibilita'  rispetto     ai
          provvedimenti di carattere generale da essa emanati.
            c)      svolge   l'attivita'     istruttoria    per    il
          rilascio   delle autorizzazioni di cui agli articoli 4,  6,
          comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica   la  ricorrenza    dei
          requisiti   richiesti      in  attuazione     del  comma  3
          dell'articolo 4;
            d)     verifica   il     rispetto   dei     criteri    di
          individuazione      e   ripartizione  del     rischio  come
          individuati   ai sensi  dei  commi    4-  quinquies    e  5
          dell'articolo 6;
            e)  definisce,  d'intesa   con le autorita' di  vigilanza
          dei soggetti abilitati a  gestire  le  risorse  dei  fondi,
          schemitipo di contratti tra i fondi e i gestori;
            f)   autorizza   preventivamente   le  convenzioni  sulla
          base  della corrispondenza ai criteri di cui   all'articolo
          6 nonche' alla lettera e) del presente comma;
            g)  indica   criteri omogenei  per la  determinazione del
          valore del patrimonio dei fondi e della loro  redditivita';
          fornisce  disposizioni  per  la    tenuta  delle  scritture
          contabili, prevedendo: il  modello di libro  giornale,  nel
          quale    annotare cronologicamente le operazioni di incasso
          dei contributi e di pagamento  delle  prestazioni,  nonche'
          ogni   altra   operazione,     gli  eventuali  altri  libri
          contabili, il prospetto della composizione   e  del  valore
          del   patrimonio  del    fondo  pensione,  attraverso    la
          contabilizzazione   secondo   i   criteri previsti    dalla
          legge  23   marzo 1983,  n. 77,  evidenziando le  posizioni
          individuali degli iscritti  e  il  rendiconto  annuale  del
          fondo pensione;
            h)  valuta  l'attuazione  dei principi di trasparenza nei
          rapporti con  i  partecipanti  mediante  l'elaborazione  di
          schemi,  criteri  e  modalita'  di   verifica, nonche'   in
          ordine alla  comunicazione periodica   agli iscritti  circa
          l'andamento  amministrativo e finanziario  del fondo e alle
          modalita' di pubblicita';
            i)  esercita  il   controllo sulla   gestione    tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,   contabile  dei  fondi  anche
          mediante  ispezioni  presso  gli   stessi,      richiedendo
          l'esibizione  dei   documenti   e   degli atti  che ritenga
          necessari;
            l)  riferisce  periodicamente  al   Ministro  del  lavoro
          e    della  previdenza sociale formulando anche proposte di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare;
            m)  programma  ed  organizza ricerche   e rilevazioni nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza di base: a tal fine,  i fondi  sono tenuti
          a fornire i  dati e   le informazioni richiesti,    per  la
          cui    acquisizione la   commissione puo'   avvalersi anche
          dell'ipettorato del lavoro;
            n)   pubblica e   diffonde   informazioni  utili.    alla
          conoscenza  dei problemi previdenziali.
            3.  Per    l'esercizio  della   vigilanza, la commissione
          puo' disporre  che  le  siano  fatti  pervenire,  con    le
          modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:
            a) le segnalazioni  periodiche nonche' ogni altro  dato e
          documento richiesti;
            b)    i verbali   delle   riunioni e  degli  accertamenti
          degli  organi interni di controllo dei fondi.
             4. La commissione puo' altresi':
            a)    convocare  presso    di  se'    gli     organi   di
          amministrazione e  di controllo dei fondi pensione;
            b)   richiedere     la  convocazione  degli  organi    di
          amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine  del
          giorno.
            5.    Nell'esercizio della  vigilanza, la  commissione ha
          diritto di ottenere   le   notizie    e    le  informazioni
          richieste    alle    pubbliche  amministrazioni. I dati, le
          notizie,  le  informazioni  acquisiti   dalla   commissione
          nell'esercizio    delle proprie attribuzioni  sono tutelati
          dal   segreto   d'ufficio   anche  nei    riguardi    delle
          pubbliche  amministrazioni   ad   eccezione  del   Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza  sociale  e fatto    salvo
          quanto    previsto dal   codice   di procedura penale sugli
          atti coperti dal segreto.  I    dipendenti  e  gli  esperti
          addetti  alla  commissione   nell'esercizio della vigilanza
          sono incaricati di    un  pubblico  servizio.    Essi  sono
          vincolati    al  segreto d'ufficio   e hanno  l'obbligo  di
          riferire    alla    commisone  tutte     le   irregolarita'
          constatate,  anche    quando   configurino fattispecie   di
          reato.
            6.   Accordi  di   collaborazione   possono   intervenire
          tra    la commissione,   le   autorita'    preposte    alla
          vigilanza    sui   soggetti gestori di cui all'articolo 6 e
          l'Autorita' garante della concorrenza e  del    mercato  al
          fine    di  favorire  lo    scambio  di informazioni   e di
          accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
            7. Entro  il 31 marzo di   ciascun  anno  la  commissione
          trasmette  al Ministro   del  lavoro  e   della  previdenza
          sociale    una    relazione  sull'attivita'  svolta,  sulle
          questioni  in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e
          le linee  programmatiche che intende seguire. Entro  il  31
          maggio  successivo    il  Ministro  del    lavoro e   della
          previdenza sociale    trasmette    detta    relazione    al
          Parlamento  con  le  proprie eventuali osservazioni".
            2.  Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di
          vigilanza, la commissione   di vigilanza  gia'    istituita
          presso  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          e  operante alla data di entrata in vigore della   presente
          legge    continua  ad    espletare  le    sue funzioni fino
          all'insediamento  della      nuova   commissione   prevista
          dall'articolo  16 del  decreto legislativo 21  aprile 1993.
          n. 124,   come sostituito dal  comma  1  dell'articolo  13.
          Successivamente  e  per  la  residua durata dell'originario
          incarico, i    componenti    della  predetta    commissione
          assumono  la  qualifica  di  esperti,  ai  sensi  e per gli
          effetti previsti dal citato articolo    16,  comma  3,  del
          decreto legislativo  n. 124 del 1993".
            -  La  legge  19 novembre 1987,  n. 476 (Nuova disciplina
          del sostegno  alle  attivita'    di  promozione  sociale  e
          contributi    alle   associazioni   combattentistiche)   e'
          pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre
          1987.
            - La legge  19 luglio 1991, n. 216 (Primi  interventi  in
          favore dei minori soggetti  a rischio di coinvolgimento  in
          attivita' criminose) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 171 del 23 luglio 1991.
            -  La  legge  11  agosto  1991,  n.  266 (Leggequadro sul
          volontariato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
          del 22 agosto 1991.
            - La legge 5 febbraio 1992,   n. 104  (Legge  quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione   sociale e  i diritti  delle
          persone    handicappate)  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1992 S.O.  n. 30.
            -  La  legge 28 agosto 1997,  n. 284 (Disposizioni per la
          prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva  e
          l'integrazione   sociale  e     lavorativa    dei    ciechi
          pluriminorati)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          206 del 4 settembre 1997.
            - La legge  28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni  per  la
          promozione di  diritti  e di  opportunita'  per  l'infanzia
          e  l'adolescenza  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          207 del 5 settembre 1997.
            - Il  D.P.R. 9  ottobre 1990,  n. 309 (Testo  unico delle
          leggi  in materia   di   disciplina   degli stupefacenti  e
          sostanze     psicotrope,  prevenzione,        cura        e
          riabilitazione      dei       relativi       stati       di
          tossicodipendenza) e' pubblicata nel   S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.
            -    Il comma   3 dell'art.   17   della legge  23 agosto
          1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          e'   il  seguente:  "3.  Con  decreto ministeriale  possono
          essere   adottati regolamenti  nelle materie  di competenza
          del ministro  o  di autorita'  sottordinate al    ministro,
          quando     la   legge    espressamente   conferisca    tale
          potere.    Tali regolamenti, per  materie di  competenza di
          ministri,      possono   essere   adottati   con    decreti
          interministeriali,      ferma  restando  la  necessita'  di
          apposita   autorizzazione   da   parte della    legge.    I
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei regolamenti   emanati
          dal  Governo. Essi  debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio  dei Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il  comma  2 dell'art.  2  del  D.-L.  3  giugno 1996,
          n.    307, convertito, con   modificazioni, dalla  legge 30
          luglio  1996,      n.   400   (Disposizioni   urgenti   per
          l'utilizzazione   in conto residui dei fondi stanziati  per
          il   finanziamento   dei progetti   finalizzati   per    la
          pubblica    amministrazione,   nonche'    delle   spese  di
          funzionamento  dell'Autorita'  per  l'informatica)  e'   il
          seguente:
            "2.  E'  autorizzata  la spesa di lire 30.000 milioni per
          l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno   1997 e  di
          lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il  finanziamento
          del   progetto   intersettoriale  "Rete  unitaria     della
          pubblica     amministrazione",   nonche'    dei    progetti
          intersettoriali   e   di  infrastruttura     informatica  e
          telematica ad esso connessi.  Con   decreto  del   Ministro
          del    tesoro,       su     proposta   dell'Autorita'   per
          l'informatica   nella   pubblica      amministrazione,   si
          provvedera' ad  assegnare alle amministrazioni  interessate
          alle   fasi   di   attuazione   del   progetto,     nonche'
          all'Autorita'  medesima,  le  somme  di  volta   in   volta
          necessarie.
            -  La    legge 31   dicembre 1996,  n. 675 (Tutela  delle
          persone  e di altri soggetti rispetto  al  trattamento  dei
          dati  personali)  e  la  legge 31 dicembre   1996, n.   676
          (Delega  al Governo  in materia  di tutela delle persone  e
          di altri   soggetti  rispetto  al  trattamento    dei  dati
          personali)  sono  pubblicate   nel S.O. n. 3 alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.
            - Il D.-L. 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni  urgenti
          in  tema  di  trattamenti    pensionistici anticipati)   e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3  novembre
          1997.
            -  Il    comma 8   dell'art. 13  della legge 23  dicembre
          1994,  n. 724 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "8.      Per     i     dipendenti     delle     pubbliche
          amministrazioni   di   cui  all'art.    1    del    decreto
          legislativo    3 febbraio   1993,   n.   29,   e successive
          modificazioni   ed  integrazioni,   e'  fatta    salva   la
          possibilita'  di revocare,  entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  le  domande  di
          pensionamento   ancorche'  accettate    dagli    enti    di
          appartenenza.  Nei   casi   di   domande   di  riammissione
          presentate    ai sensi dei   decreti di  cui al comma  9 da
          coloro che  siano cessati  dal servizio dalla  data del  28
          settembre  1994    la    riammissione    avviene    con  la
          qualifica    rivestita    e    con l'anzianita' di servizio
          maturata   all'atto  del  collocamento  a  riposo  e    con
          esclusione      di   ogni   beneficio   economico    e   di
          carriera eventualmente  attribuito    in  connessione    al
          collocamento    riposo.  Il  periodo  di   interruzione per
          cessazione  dal servizio non  ha effetti  sulla  contnuita'
          di  rapporto  di   impiego e viene considerato, ai fini del
          trattamento  economico,  equivalente a   quello   spettante
          nelle  posizioni  di  congedo    straordinario o in licenza
          speciale  o ad altro analogo istituto previsto dalle  norme
          dei singoli ordinamenti".
            -  La  legge  8  agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
          pensionistico obbligatorio e  complementare) e'  pubblicata
          nel S.O.   alla Gazzetta Ufficiale n.  198  del  25  agosto
          1995.
            -  Il  D.Lgs.    28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione  della
          delega di cui all'art.   2, comma   43,   della legge    28
          dicembre   1995,  n. 549,  in materia   di  erogazione   di
          un   indennizzo     per   la     cessazione  dell'attivita'
          commerciale)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96
          del 24 aprile 1996.
            -   La legge   3  maggio    1985,  n.    204  (Disciplina
          dell'attivita'  di  agente e  rappresentante di  commercio)
          e' pubblicata   nella Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  22
          maggio 1985.
            - La  legge 25 agosto  1991, n. 287 (Aggiornamento  della
          normativa  sull'insediamento     e   sull'attivita'     dei
          pubblici  servizi)   e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 206 del 3 settembre 1991.
             - L'art. 2 del D.Lgs. n. 207 del 1996 e' il seguente:
            "Art. 2  (Requisiti e   condizioni).   - 1.  L'indennizzo
          previsto dall'art. 1  spetta ai soggetti  che, nel  periodo
          compreso  tra    il 1 gennaio 1996  e il 31 dicembre  1998,
          siano in possesso  dei seguenti requisiti:
            a) piu'   di sessantadue   anni di   eta',  se    uomini,
          ovvero  piu' di cinquantasette anni di eta', se donne;
            b)      iscrizione,  al    momento    della    cessazione
          dell'attivita',  per almeno  cinque  anni, in  qualita'  di
          titolari o  coadiutori  nella gestione  dei  contributi   e
          delle     prestazioni     previdenziali    degli  esercenti
          attivita' commerciali  presso  l'Istituto nazionale   della
          previdenza sociale (INPS).
            2.    L'erogazione    dell'indennizzo   e'   subordinata,
          nel    periodo  indicato  dal  comma   1,   alle   seguenti
          condizioni:
               a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
            b)    riconsegna  dell'autorizzazione    per  l'esercizio
          dell'attivita'  commerciale   e   dell'autorizzazione   per
          l'attivita'  di somministrazione al pubblico di  alimenti e
          bevande, nel caso  in    cui  quest'ultima  sia  esercitata
          congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
            c)  cancellazione  del soggetto   titolare dell'attivita'
          del registro degli esercenti il  commercio e  dal  registro
          delle    imprese  presso  la camera di commercio, industria
          artigianato e agricoltura".
            -  Il    comma 22   dell'art. 2  della legge 28  dicembre
          1995,  n. 549 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "22.     L'accesso   ai    trattamenti  straordinari   di
          integrazione salariale e  di    mobilita'  a  favore  delle
          imprese  esercenti attivita' commerciali, delle  agenzie di
          viaggio e  turismo e  degli operatori turistici   con  piu'
          di    cinquanta addetti  di cui,  rispettivamente, all'art.
          7, comma  7,  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  19 luglio 1993,
          n. 236, e all'art.  5, comma   3,   del   decreto-legge  16
          maggio  1994, n.  299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19  luglio  1994, n. 451, e' prorogato  fino  al  31
          dicembre   1997  nei  limiti  di   una   spesa  complessiva
          non    superiore a  lire 40 miliardi  annui. Per  lo stesso
          periodo  vige  l'assoggettamento   ai   relativi   obblighi
          contributivi.  Con  decreto   del   Ministro del  lavoro  e
          della previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono definiti i  relativi  criteri  concessivi  nei
          limiti delle predette risorse".