Art. 60.
                           Invalidi civili
                     Invalidi civili inoccupati
  1.  Agli  invalidi  civili  titolari dell'assegno  mensile  di  cui
all'articolo 13  della legge  30 marzo  1971, n.  118, che  non hanno
ottemperato entro il 31 marzo 1997  alle disposizioni di cui al comma
249 dell'articolo 1  della legge 23 dicembre 1996, n.  662, ma che vi
abbiano  provveduto entro  il 31  ottobre 1997,  non si  applicano le
disposizioni  dei commi  da 260  a 263  dell'articolo 1  della stessa
legge n. 662 del 1996.
 
          Note all'art. 60:
            -Il    testo   dell'art.   13   della    legge  30  marzo
          1971,  n.  118 (Conversione in legge  del D.-L. 30  gennaio
          1971,  n.    5  e  nuove  norme  in  favore dei mutilati ed
          invalidi civili), e' il seguente:
            "Art. 13  (Assegno mensile).   - Ai mutilati ed  invalidi
          civili  di  eta'  compresa    fra  il  diciottesimo ed   il
          sessantaquattresimo  anno  nei    cui     confronti     sia
          accertata   una   riduzione   della   capacita' lavorativa,
          nella  misura superiore  ai  due   terzi, incollocati    al
          lavoro  e per il tempo in  cui tale condizione sussiste, e'
          concesso a carico dello Stato   ed  a  cura  del  Ministero
          dell'interno,  un  assegno mensile   di   lire  12.000  per
          tredici   mensilita',    con    le    stesse  condizioni  e
          modalita'  previste    per l'assegnazione della pensione di
          cui all'articolo precedente.
            L'assegno  agli invalidi  di cui   al precedente    comma
          puo'     essere  revocato,  su  segnalazione  degli  uffici
          provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora
          risulti che i beneficiari non accedono a  posti  di  lavoro
          addetti alle loro condizioni fisiche".
            -  Il  testo dei   commi 249, 260 e 263 della  piu' volte
          citata legge n. 662/1996 e', rispettivamente, il seguente:
            "249. Entro la stessa data  di  cui  al  comma  248,  gli
          invalidi   civili  titolari  dell'assegno  mensile  di  cui
          all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,  sono tenuti
          a presentare alle  prefetture,    al  comune  o  all'unita'
          sanitaria   locale    competente  per  territorio,  analoga
          dichiarazione   relativa alla   permanenza  dell'iscrizione
          nelle  liste speciali di  collocamento, di  cui all'art. 19
          della legge  2 aprile 1968, n. 482".
            "260. Nei confronti dei   soggetti  che  hanno  percepito
          indebitamente  prestazioni  pensionistiche    o  quote   di
          prestazioni   pensionistiche o trattamenti   di    famiglia
          nonche'    rendite, anche   se   liquidate   in capitale, a
          carico degli  enti pubblici di    previdenza  obbligatoria,
          per  periodi  anteriori al 1 gennaio  1996, non si fa luogo
          al recupero dell'indebito  qualora i   soggetti    medesimi
          siano  percettori di  un reddito personale imponibile IRPEF
          per    l'anno  1995  di  importo pari o inferiore a lire 16
          milioni".
            "263.  Il  recupero  non  si  estende  agli   eredi   del
          pensionato".