Art. 61. Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici Ambito della sospensione dei termini in Umbria e Marche 1. I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
Note all'art. 61: - Il testo dell'art. 1 del D.-L. 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' il seguente: "Art. 1 (Sospensione dei termini). - 1. Per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Sono, altresi', sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predettesospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti. 2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica puo' aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. 2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita' economica, produttiva o lavorativa". - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e', rispettivamente, il seguente: "2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono individuati, sulle base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997: Regione Umbria Regione Ma - - Assisi Camerino Cerreto di Spoleto Fabriano Foligno Fiuminata Fossato di Vico Pioraco Gualdo Tadino Sassoferrato Nocera Umbra Sefro Preci Serravalle de Sellano Visso Spello Valtopina 3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza i commissari delegati provvedono a segnalare, su parere del comitato tecnicoscientifico di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, le aree o le frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui. Con successiva ordinanza saranno conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali".