Art. 62. Organico della CONSOB Concorsi pubblici presso la CONSOB 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonche' quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unita' mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 3.
Note all'art. 62: - Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 recepisce la direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e la direttiva 93/6/CEE dell 5 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. - Il testo dell'art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994) e' il seguente: "Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere". - Il testo del comma 186 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), come fissato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475 a 450 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalita' di cui al nono comma dell'articolo l del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato art. 2 relativamente alle modalita' di accesso del personale al ruolo".