Art. 63. Abrogazioni - Norma di sanatoria Abrogazione e sanatoria di decreti-legge 1. Sono abrogati i decretilegge 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.
Note all'art. 63: - Il D.-L. 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 1997. - Il D.-L. 13 novembre 1997, n. 393 (Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1997. - Il D.-L. 31 ottobre 1997, n. 373 (Proroga di termini in materia di finanza locale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1997.