Art. 64.
                            Norme finali
                    Finalizzazione delle entrate
  1.  Le  entrate  derivanti  dalla  presente  legge  sono  riservate
all'erario e  concorrono alla copertura  degli oneri per  il servizio
del  debito  pubblico,  nonche'  alla realizzazione  delle  linee  di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio del  bilancio assunti  in sede comunitaria.  Con decreto
del Ministro delle  finanze, di concerto con il  Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della  programmazione  economica,  da emanare  entro
novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge,
sono  stabilite,  ove  necessario,  le modalita'  di  attuazione  del
presente articolo.
                       Impiego di minori spese
  2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal
Piano  di stabilita'  approvato dall'Unione  europea per  il triennio
1998-2000,  la  differenza tra  la  spesa  per interesse  sul  debito
pubblico che risultera' a consuntivo nel  1998 e la spesa che, per lo
stesso anno,  risultera' dalle  previsioni contenute  nella Relazione
sulla stima del  fabbisogno di cassa da presentare  nel febbraio 1998
sara', nell'anno  1999, impiegata  prioritariamente per  la riduzione
del prelievo tributario sui redditi.