Art. 64. Norme finali Finalizzazione delle entrate 1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di attuazione del presente articolo. Impiego di minori spese 2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilita' approvato dall'Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risultera' a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo stesso anno, risultera' dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998 sara', nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi.