Art. 37
                     Servizio di provveditorato
1. Il  servizio  di  provveditorato  e'  posto  alle  dipendenze  del
   segretario generale. Al servizio e' preposto un dirigente.
2.  Il  servizio  assicura  la  consulenza  per  l'acquisto di beni e
   servizi ai titolari dei centri di responsabilita' e  su  richiesta
   degli  stessi  procede  ad  eventuali  controlli  di  qualita'. Il
   servizio provvede  altresi'  alla  elaborazione  di  programmi  di
   approvvigionamento  di  beni  e  servizi  comuni  a piu' centri di
   responsabilita';  predispone,  inoltre,  parametri  e  criteri  in
   materia   di   acquisizione   e   gestione  economica  di  risorse
   strumentali.
3. Il  servizio  provvede  all'acquisto  di  quanto  occorre  per  il
   funzionamento  degli  uffici  della  Corte dei conti, salvo quanto
   previsto per gli uffici regionali dall'art.  11  e  dall'art.  36,
   primo comma, lettera d), del presente regolamento. In particolare,
   provvede:
   a)  all'acquisto  di  mobili,  arredi,  strumenti  e  attrezzature
      tecniche, di  materiali  e  prodotti  elettrici  e  telefonici,
      idraulici  e  sanitari,  di  materiali di cancelleria, compreso
      l'acquisto di carta bianca e  da  lettere,  stampati,  modelli,
      registri,  pubblicazioni  di  servizio  e  ufficiali,  prodotti
      cartotecnici, uniformi per il personale, di mezzi di trasporto,
      di materiale  informatico,  salve  le  competenze  proprie  del
      responsabile per l'informatica;
   b)  alle  locazioni  di  immobili da destinare a sede degli uffici
      della Corte dei conti;
   c) al  noleggio  di  apparecchiatura  in  genere  e  di  mezzi  di
      trasporto;
   d)  allo  svolgimento  dei compiti di vigilanza sull'attivita' del
      centro fotolitografico;
   e) alla fornitura dei servizi occorrenti  al  funzionamento  degli
      uffici,   quali   quelli   di  riscaldamento,  di  pulizia,  di
      manutenzione degli impianti, alla manutenzione  delle  macchine
      per  ufficio; al trasporto di materiale per occorrenze diverse,
      comprese quelle connesse con  i  trasferimenti  di  sede;  alla
      manutenzione dei mezzi di trasporto;
   f) all'amministrazione delle spese d'ufficio;
   g)  alla  vendita, cessione o permuta dei beni mobili in dotazione
      della Corte dei conti, quando non piu' utilizzabili.
4. Le richieste per l'acquisto  di  beni  e  servizi  avanzate  dagli
   uffici  della  Corte  dei  conti  aventi  sede nella capitale sono
   inoltrate, tramite i consegnatari, al servizio  di  provveditorato
   per  gli  adempimenti  di  competenza.  Per le richieste di beni e
   servizi avanzate dagli uffici regionali si applica la procedura di
   cui all'art. 11, secondo comma.
5. Si applicano, in quanto compatibili  con  le  norme  del  presente
   regolamento  e  con  il principio dell'autonomia finanziaria della
   Corte  dei  conti,  le   disposizioni   sulle   attribuzioni   del
   provveditorato generale dello Stato.