Art. 37 Servizio di provveditorato 1. Il servizio di provveditorato e' posto alle dipendenze del segretario generale. Al servizio e' preposto un dirigente. 2. Il servizio assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi ai titolari dei centri di responsabilita' e su richiesta degli stessi procede ad eventuali controlli di qualita'. Il servizio provvede altresi' alla elaborazione di programmi di approvvigionamento di beni e servizi comuni a piu' centri di responsabilita'; predispone, inoltre, parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica di risorse strumentali. 3. Il servizio provvede all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici della Corte dei conti, salvo quanto previsto per gli uffici regionali dall'art. 11 e dall'art. 36, primo comma, lettera d), del presente regolamento. In particolare, provvede: a) all'acquisto di mobili, arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, di materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici, uniformi per il personale, di mezzi di trasporto, di materiale informatico, salve le competenze proprie del responsabile per l'informatica; b) alle locazioni di immobili da destinare a sede degli uffici della Corte dei conti; c) al noleggio di apparecchiatura in genere e di mezzi di trasporto; d) allo svolgimento dei compiti di vigilanza sull'attivita' del centro fotolitografico; e) alla fornitura dei servizi occorrenti al funzionamento degli uffici, quali quelli di riscaldamento, di pulizia, di manutenzione degli impianti, alla manutenzione delle macchine per ufficio; al trasporto di materiale per occorrenze diverse, comprese quelle connesse con i trasferimenti di sede; alla manutenzione dei mezzi di trasporto; f) all'amministrazione delle spese d'ufficio; g) alla vendita, cessione o permuta dei beni mobili in dotazione della Corte dei conti, quando non piu' utilizzabili. 4. Le richieste per l'acquisto di beni e servizi avanzate dagli uffici della Corte dei conti aventi sede nella capitale sono inoltrate, tramite i consegnatari, al servizio di provveditorato per gli adempimenti di competenza. Per le richieste di beni e servizi avanzate dagli uffici regionali si applica la procedura di cui all'art. 11, secondo comma. 5. Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento e con il principio dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, le disposizioni sulle attribuzioni del provveditorato generale dello Stato.